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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3149/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.12.2024
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Giorgio Caruso, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi. causa ritenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Pronunci il Tribunale la sentenza di separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, rimanendo la sig.ra nella casa adibita a residenza familiare;
abitazione che il sig. Pt_1
ha già rilasciato definitivamente nel 2019; 2) autorizzare i CP_1 coniugi al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
3) dare atto della reciproca autosufficienza economica dei coniugi che nulla hanno a pretendere reciprocamente nè a titolo di mantenimento né ad alcuna altra ragione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in Parte_1 sintesi: a) di essersi unita in matrimonio concordatario con
[...] il 2.8.1992 presso il Comune di VILLESSE (GO); b) che l'atto CP_1 di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto
Comune nell'anno 1992, al n. 5, parte 2, serie A;
c) che da quell'unione era nato, in data 27.12.1996, il figlio , oggi maggiorenne;
Persona_1
d) che il rapporto coniugale si era successivamente incrinato per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, sicché il sig. CP_1 lasciava definitivamente la casa familiare a partire nel 2019; e) che erano rimasti senza esito i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale. Con le suddette premesse in fatto, la ricorrente Pt_1 ha domandato al Tribunale di UDINE di pronunciare la
[...] separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e dando atto della loro reciproca autosufficienza economica.
Nella contumacia del resistente, all'udienza dell'11.3.2025, il
Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , essendosi Parte_1 CP_1 appurato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, che neppure condividono più lo stesso tetto. Alla predetta separazione non si è neppure opposto il P.M..
Quanto poi alle questioni economiche, nulla deve disporsi in punto di contributo al mantenimento dei coniugi, non avendo domandato un assegno di mantenimento in proprio favore né la ricorrente Pt_1
né il resistente, peraltro contumace.
[...]
Non vi è comunque luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione dei coniugi al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, dal momento che, avendo le parti un unico figlio maggiorenne, non trovano qui applicazione le norme della legge 21 novembre 1967, n. 1185 che disciplina il rilascio dei passaporti. Peraltro,
a partire dal 14.6.2023, l'art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13 giugno
2023 ha introdotto una modifica alla predetta Legge, in virtù della quale il genitore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non ha comunque più la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore.
Da ultimo, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in data 2.8.1992 presso il CP_1
Comune di VILLESSE (GO);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLESSE (GO) di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno 1992, al n. 5, parte 2, serie A);
3) NULLA in punto di contributo al mantenimento dei coniugi;
4) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3149/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.12.2024
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Giorgio Caruso, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi. causa ritenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Pronunci il Tribunale la sentenza di separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, rimanendo la sig.ra nella casa adibita a residenza familiare;
abitazione che il sig. Pt_1
ha già rilasciato definitivamente nel 2019; 2) autorizzare i CP_1 coniugi al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
3) dare atto della reciproca autosufficienza economica dei coniugi che nulla hanno a pretendere reciprocamente nè a titolo di mantenimento né ad alcuna altra ragione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in Parte_1 sintesi: a) di essersi unita in matrimonio concordatario con
[...] il 2.8.1992 presso il Comune di VILLESSE (GO); b) che l'atto CP_1 di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto
Comune nell'anno 1992, al n. 5, parte 2, serie A;
c) che da quell'unione era nato, in data 27.12.1996, il figlio , oggi maggiorenne;
Persona_1
d) che il rapporto coniugale si era successivamente incrinato per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, sicché il sig. CP_1 lasciava definitivamente la casa familiare a partire nel 2019; e) che erano rimasti senza esito i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale. Con le suddette premesse in fatto, la ricorrente Pt_1 ha domandato al Tribunale di UDINE di pronunciare la
[...] separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e dando atto della loro reciproca autosufficienza economica.
Nella contumacia del resistente, all'udienza dell'11.3.2025, il
Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , essendosi Parte_1 CP_1 appurato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, che neppure condividono più lo stesso tetto. Alla predetta separazione non si è neppure opposto il P.M..
Quanto poi alle questioni economiche, nulla deve disporsi in punto di contributo al mantenimento dei coniugi, non avendo domandato un assegno di mantenimento in proprio favore né la ricorrente Pt_1
né il resistente, peraltro contumace.
[...]
Non vi è comunque luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione dei coniugi al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, dal momento che, avendo le parti un unico figlio maggiorenne, non trovano qui applicazione le norme della legge 21 novembre 1967, n. 1185 che disciplina il rilascio dei passaporti. Peraltro,
a partire dal 14.6.2023, l'art. 20 del decreto-legge n. 69 del 13 giugno
2023 ha introdotto una modifica alla predetta Legge, in virtù della quale il genitore, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non ha comunque più la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore.
Da ultimo, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in data 2.8.1992 presso il CP_1
Comune di VILLESSE (GO);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLESSE (GO) di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno 1992, al n. 5, parte 2, serie A);
3) NULLA in punto di contributo al mantenimento dei coniugi;
4) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO