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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8956 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45997 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
- ( ), nato a [...] il [...] e, Parte_1 C.F._1 nell'interesse ed a sostegno delle domande di quest'ultimo, Parte_2
( ), nata a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3
( ), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
GI UC NI, giusta procura in atti;
-ricorrente/litisconsorti contro
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dall'avv. Fabrizio Mancuso, giusta procura in atti;
-resistente nonché contro
- ( ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._5 domiciliato in Barete (L'Aquila), Strada Provinciale 29 n. 3°, n.q. unico erede universale di ) nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._6
28/12/2014;
-resistente contumace nonché
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità biologica ex artt. 269 e segg. c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, i sig.ri Parte_1 CP_1 e quest'ultimo nella sua qualità di unico erede universale del
[...] Controparte_2 sig. deceduto in data 28/12/2014, esponendo che: nel corso della Persona_1 relazione more uxorio tra il sig. e la signora Persona_1 Parte_2 quest'ultima scopriva di essere incinta e, nell'erroneo convincimento di esserne il padre, il sig. provvedeva a riconoscere il nascituro come suo figlio naturale;
Persona_1 al contrario, però, dalla fine del 2002, poco tempo prima della sua nascita, la relazione tra il sig. e la sig.ra era già entrata in crisi, tanto che Persona_1 Parte_2 quest'ultima aveva iniziato un rapporto sentimentale e sessuale con il sig. CP_1 nel 2003, la predetta relazione more uxorio cessava e la sig.ra con il Parte_2 consenso di diveniva suo unico genitore affidatario e collocatario, Persona_1 nonché dell'altra figlia (nata in data [...]); verso la fine del Parte_3 2003 la sig.ra iniziava una nuova convivenza con il sig. con il Parte_2 CP_1 quale contraeva matrimonio in data 23/01/2017. In data 28/12/2014 decedeva il sig.
il quale lasciava i due figli ed quali unici eredi Persona_1 Pt_3 Pt_1 legittimari, i quali, nel 2015, decidevano di rinunciare all'eredità, lasciando come unico erede del de cuius il di lui fratello sig. In data 17/07/2023, il ricorrente Controparte_2 e il sig. a seguito di indagine genomica, scoprivano e accertavano il loro CP_1 legame di sangue (“Dall'analisi dei marcatori genetici investigati emerge che il profilo genetico del presunto padre presenta delle caratteristiche genetiche condivise con il profilo genetico del figlio/a. Dal calcolo biostatistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Presunto Padre), nei confronti di CP_1 Parte_1 (figlio), con una probabilità di paternità >99,99%”, cfr. all. 13 ricorso introduttivo). Tanto premesso parte ricorrente chiedeva: di accertare, ai sensi dell'art. 263 c.c., che la propria paternità non apparteneva biologicamente al sig. di ordinare Persona_1 all'Ufficiale dello stato civile di Roma di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita;
all'esisto dell'accoglimento con sentenza passata in giudicato della domanda che precede, di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 269 c.c. e ss., il rapporto di filiazione con il sig. a seguito della relazione intercorsa tra CP_1 quest'ultimo e la madre, la sig.ra di essere autorizzato, rispetto a tutti i Parte_2 fini e atti anagrafici ed ammnistrativi, a preservare e utilizzare il cognome Per_1 ponendolo di seguito a quello di che gli verrà attribuito all'esito CP_1 dell'accoglimento della citata domanda e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita di detto riconoscimento e autorizzazione. Si costituiva in giudizio il sig. il quale confermava e aderiva a tutte le CP_1 domande e conclusioni formulate da parte ricorrente. Non si costituiva la parte resistente pur ritualmente citato. Controparte_2
Con provvedimento del 04.04.2024 il Giudice Delegato esaminati gli atti e la documentazione a corredo depositata, considerato che il sig. era rimasto Controparte_2 contumace e che il sig. aveva aderito alle domande formulate da parte CP_1 ricorrente, nominava consulente tecnico la dott.ssa affinché Persona_2 accertasse, vista la documentazione già acquisita al giudizio, la compatibilità genetica tra i sig.ri e (deceduto), mediante prelievo di tessuto Parte_1 Persona_1 anche non ematico (acquisizione del materiale bioptico incluso in paraffina o conservato in altre modalità presso le cliniche e/o ospedali e/o medici che hanno avuto in cura prima del decesso) ovvero, in subordine, mediante comparazione genetica con il convenuto e, ancora in subordine, mediante riesumazione della salma. Controparte_2 In data 27.09.2024 la CTU incaricata depositava il proprio elaborato peritale con il quale concludeva che, “… Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfi esaminati, i risultati preliminari hanno dimostrato una incompatibilità tra i marcatori del cromosoma Y di e e una piena compatibilità dei Parte_1 Controparte_2 marcatori del cromosoma Y tra e dimostrando che i Parte_1 CP_1 due sono presumibilmente imparentati per via patrilineare. L'analisi dei marcatori autosomici effettuata su e ha consentito di giungere ad Parte_1 CP_1 un valore di LR tra l'ipotesi che sia figlio di e l'ipotesi Parte_1 CP_1 di non paternità pari a: 5126760.049:1. Alla luce dell'elaborazione biostatistica eseguita analizzando i dati ottenuti dai profili genetici è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è figlio del defunto Parte_1 Per_1
avendo con una incompatibilità di 17/22 marcatori del
[...] Controparte_2 cromosoma Y mentre è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
è figlio di con una probabilità pari al 99,99998049%. Parte_1 CP_1 La paternità di confronti di si considera quindi Persona_3 Parte_1 certa”. All'udienza del 23.10.2024 il GD, letti gli atti e l'elaborato peritale depositato, riservava la causa in decisone sulla domanda ex art. 263 c.c., rinviando in prosieguo per la pronuncia sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità di (art. 269 CP_1 c.c.), all'esito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 263 c.c. Con sentenza non definitiva del 07.12.2024 questo Collegio accoglieva la domanda di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. e, per l'effetto, accertava e dichiarava che il sig. nato a [...] il [...] e deceduto il 28/12/2014 non è padre Persona_1 biologico del sig. nato a [...] il [...]. Parte_1 In data 07.01.2025 parte attrice produceva la documentazione relativa alla notifica della predetta sentenza e alla mancata impugnazione della stessa provando, in questo modo, il passaggio in giudicato della stessa.
Dichiarazione giudiziale di paternità In considerazione del passaggio in giudicato della statuizione recata dalla sentenza non definitiva del 07.12.2024 deve ora essere vagliata la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità ai sensi dell'art. 269 c.c. proposta da Parte_1 La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Il testo dell'art. 269 c.c. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova al fine della ricerca e della prova della paternità, salva l'insufficienza della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento. In questo modo, viene sancito il principio di libertà della prova il quale, nella materia in questione, non tollera limitazioni né mediante la fissazione di una gerarchia tra i mezzi di prova né mediante l'imposizione al giudice di un ordine cronologico nella loro ammissione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito può fondare il suo convincimento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario sempreché gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza sì da risultare idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit (cfr. in tal senso Cass. 1279/2014; Cass. 386/1999; Cass. 5333/1998; Cass. 2944/1998). Nel caso di specie, dalla CTU ematologica espletata dalla dott.ssa , è Persona_2 risultato che: “è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Parte_1
è figlio di con una probabilità pari al 99,99998049%. La paternità
[...] CP_1 di confronti di si considera quindi certa”. Persona_3 Parte_1
Tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti questo Tribunale accerta e dichiara è figlio di . Parte_1 CP_1
Autorizzazione all'utilizzo del cognome a seguito del disconoscimento della paternità Deve essere altresì accolta la domanda con la quale ha chiesto di Parte_1 essere autorizzato, rispetto a tutti i fini e atti anagrafici ed ammnistrativi, a preservare e utilizzare il cognome – derivante dall'erroneo riconoscimento da parte del Per_1 Sig – ponendolo di seguito a quello di , ottenuto in Persona_1 CP_1 conseguenza di questa pronuncia. Sul punto la Corte Costituzionale con la sentenza del 13 febbraio 1994, n. 13 ha precisato che nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell'art. 6 c.c., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto “parte essenziale ed irrinunciabile della personalità” (in termini anche Cass. n. 8876 del 2014 e 28518/2019). In siffatta ipotesi il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione. L'indicata prospettiva è ben presente al legislatore ordinario là dove prevede che in materia di riconoscimento della filiazione al di fuori del matrimonio il figlio possa mantenere il cognome precedentemente attribuitogli in quanto sia divenuto “autonomo segno della sua identità personale” (art. 262 c.c., comma 3, secondo periodo). Da ciò consegue il principio secondo cui, quando il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione nella vita di relazione, a tutela e protezione della persona, può essere riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, in quanto parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Tale è il caso in cui si verte in considerazione del fatto l'odierno ricorrente, nato a [...] il [...], ha sempre utilizzato il cognome rendendolo, in questo modo, Per_1 un autonomo segno della sua identità personale. Occorre infatti considerare che con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che esso abbia intrecciato. Ne consegue la fondatezza della domanda che deve essere quindi accolta.
Spese di lite Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e all'oggetto del giudizio devono essere compensate. Le spese relative alla CTU espletata devono essere poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45997/2023 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che (nato a [...] il [...]) è figlio biologico Parte_1 del sig. (nato a [...] il [...]); CP_1
- autorizza , rispetto a tutti i fini e atti anagrafici ed ammnistrativi, a Parte_1 utilizzare il cognome ponendolo di seguito a quello di “ ; Per_1 CP_1
- ordina all'Ufficio dello Stato Civile di Roma Capitale (RM) di eseguire le annotazioni come per legge;
- spese di lite compensate e spese della CTU a carico della parte attrice Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 13.06.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del dott. CP_3 Andrea Maggiori (D.M. 22.10.2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45997 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
- ( ), nato a [...] il [...] e, Parte_1 C.F._1 nell'interesse ed a sostegno delle domande di quest'ultimo, Parte_2
( ), nata a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3
( ), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
GI UC NI, giusta procura in atti;
-ricorrente/litisconsorti contro
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dall'avv. Fabrizio Mancuso, giusta procura in atti;
-resistente nonché contro
- ( ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._5 domiciliato in Barete (L'Aquila), Strada Provinciale 29 n. 3°, n.q. unico erede universale di ) nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._6
28/12/2014;
-resistente contumace nonché
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità biologica ex artt. 269 e segg. c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, i sig.ri Parte_1 CP_1 e quest'ultimo nella sua qualità di unico erede universale del
[...] Controparte_2 sig. deceduto in data 28/12/2014, esponendo che: nel corso della Persona_1 relazione more uxorio tra il sig. e la signora Persona_1 Parte_2 quest'ultima scopriva di essere incinta e, nell'erroneo convincimento di esserne il padre, il sig. provvedeva a riconoscere il nascituro come suo figlio naturale;
Persona_1 al contrario, però, dalla fine del 2002, poco tempo prima della sua nascita, la relazione tra il sig. e la sig.ra era già entrata in crisi, tanto che Persona_1 Parte_2 quest'ultima aveva iniziato un rapporto sentimentale e sessuale con il sig. CP_1 nel 2003, la predetta relazione more uxorio cessava e la sig.ra con il Parte_2 consenso di diveniva suo unico genitore affidatario e collocatario, Persona_1 nonché dell'altra figlia (nata in data [...]); verso la fine del Parte_3 2003 la sig.ra iniziava una nuova convivenza con il sig. con il Parte_2 CP_1 quale contraeva matrimonio in data 23/01/2017. In data 28/12/2014 decedeva il sig.
il quale lasciava i due figli ed quali unici eredi Persona_1 Pt_3 Pt_1 legittimari, i quali, nel 2015, decidevano di rinunciare all'eredità, lasciando come unico erede del de cuius il di lui fratello sig. In data 17/07/2023, il ricorrente Controparte_2 e il sig. a seguito di indagine genomica, scoprivano e accertavano il loro CP_1 legame di sangue (“Dall'analisi dei marcatori genetici investigati emerge che il profilo genetico del presunto padre presenta delle caratteristiche genetiche condivise con il profilo genetico del figlio/a. Dal calcolo biostatistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di Presunto Padre), nei confronti di CP_1 Parte_1 (figlio), con una probabilità di paternità >99,99%”, cfr. all. 13 ricorso introduttivo). Tanto premesso parte ricorrente chiedeva: di accertare, ai sensi dell'art. 263 c.c., che la propria paternità non apparteneva biologicamente al sig. di ordinare Persona_1 all'Ufficiale dello stato civile di Roma di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atto di nascita;
all'esisto dell'accoglimento con sentenza passata in giudicato della domanda che precede, di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 269 c.c. e ss., il rapporto di filiazione con il sig. a seguito della relazione intercorsa tra CP_1 quest'ultimo e la madre, la sig.ra di essere autorizzato, rispetto a tutti i Parte_2 fini e atti anagrafici ed ammnistrativi, a preservare e utilizzare il cognome Per_1 ponendolo di seguito a quello di che gli verrà attribuito all'esito CP_1 dell'accoglimento della citata domanda e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita di detto riconoscimento e autorizzazione. Si costituiva in giudizio il sig. il quale confermava e aderiva a tutte le CP_1 domande e conclusioni formulate da parte ricorrente. Non si costituiva la parte resistente pur ritualmente citato. Controparte_2
Con provvedimento del 04.04.2024 il Giudice Delegato esaminati gli atti e la documentazione a corredo depositata, considerato che il sig. era rimasto Controparte_2 contumace e che il sig. aveva aderito alle domande formulate da parte CP_1 ricorrente, nominava consulente tecnico la dott.ssa affinché Persona_2 accertasse, vista la documentazione già acquisita al giudizio, la compatibilità genetica tra i sig.ri e (deceduto), mediante prelievo di tessuto Parte_1 Persona_1 anche non ematico (acquisizione del materiale bioptico incluso in paraffina o conservato in altre modalità presso le cliniche e/o ospedali e/o medici che hanno avuto in cura prima del decesso) ovvero, in subordine, mediante comparazione genetica con il convenuto e, ancora in subordine, mediante riesumazione della salma. Controparte_2 In data 27.09.2024 la CTU incaricata depositava il proprio elaborato peritale con il quale concludeva che, “… Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfi esaminati, i risultati preliminari hanno dimostrato una incompatibilità tra i marcatori del cromosoma Y di e e una piena compatibilità dei Parte_1 Controparte_2 marcatori del cromosoma Y tra e dimostrando che i Parte_1 CP_1 due sono presumibilmente imparentati per via patrilineare. L'analisi dei marcatori autosomici effettuata su e ha consentito di giungere ad Parte_1 CP_1 un valore di LR tra l'ipotesi che sia figlio di e l'ipotesi Parte_1 CP_1 di non paternità pari a: 5126760.049:1. Alla luce dell'elaborazione biostatistica eseguita analizzando i dati ottenuti dai profili genetici è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è figlio del defunto Parte_1 Per_1
avendo con una incompatibilità di 17/22 marcatori del
[...] Controparte_2 cromosoma Y mentre è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
è figlio di con una probabilità pari al 99,99998049%. Parte_1 CP_1 La paternità di confronti di si considera quindi Persona_3 Parte_1 certa”. All'udienza del 23.10.2024 il GD, letti gli atti e l'elaborato peritale depositato, riservava la causa in decisone sulla domanda ex art. 263 c.c., rinviando in prosieguo per la pronuncia sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità di (art. 269 CP_1 c.c.), all'esito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 263 c.c. Con sentenza non definitiva del 07.12.2024 questo Collegio accoglieva la domanda di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. e, per l'effetto, accertava e dichiarava che il sig. nato a [...] il [...] e deceduto il 28/12/2014 non è padre Persona_1 biologico del sig. nato a [...] il [...]. Parte_1 In data 07.01.2025 parte attrice produceva la documentazione relativa alla notifica della predetta sentenza e alla mancata impugnazione della stessa provando, in questo modo, il passaggio in giudicato della stessa.
Dichiarazione giudiziale di paternità In considerazione del passaggio in giudicato della statuizione recata dalla sentenza non definitiva del 07.12.2024 deve ora essere vagliata la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità ai sensi dell'art. 269 c.c. proposta da Parte_1 La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Il testo dell'art. 269 c.c. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova al fine della ricerca e della prova della paternità, salva l'insufficienza della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento. In questo modo, viene sancito il principio di libertà della prova il quale, nella materia in questione, non tollera limitazioni né mediante la fissazione di una gerarchia tra i mezzi di prova né mediante l'imposizione al giudice di un ordine cronologico nella loro ammissione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito può fondare il suo convincimento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario sempreché gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza sì da risultare idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit (cfr. in tal senso Cass. 1279/2014; Cass. 386/1999; Cass. 5333/1998; Cass. 2944/1998). Nel caso di specie, dalla CTU ematologica espletata dalla dott.ssa , è Persona_2 risultato che: “è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Parte_1
è figlio di con una probabilità pari al 99,99998049%. La paternità
[...] CP_1 di confronti di si considera quindi certa”. Persona_3 Parte_1
Tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti questo Tribunale accerta e dichiara è figlio di . Parte_1 CP_1
Autorizzazione all'utilizzo del cognome a seguito del disconoscimento della paternità Deve essere altresì accolta la domanda con la quale ha chiesto di Parte_1 essere autorizzato, rispetto a tutti i fini e atti anagrafici ed ammnistrativi, a preservare e utilizzare il cognome – derivante dall'erroneo riconoscimento da parte del Per_1 Sig – ponendolo di seguito a quello di , ottenuto in Persona_1 CP_1 conseguenza di questa pronuncia. Sul punto la Corte Costituzionale con la sentenza del 13 febbraio 1994, n. 13 ha precisato che nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell'art. 6 c.c., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto “parte essenziale ed irrinunciabile della personalità” (in termini anche Cass. n. 8876 del 2014 e 28518/2019). In siffatta ipotesi il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione. L'indicata prospettiva è ben presente al legislatore ordinario là dove prevede che in materia di riconoscimento della filiazione al di fuori del matrimonio il figlio possa mantenere il cognome precedentemente attribuitogli in quanto sia divenuto “autonomo segno della sua identità personale” (art. 262 c.c., comma 3, secondo periodo). Da ciò consegue il principio secondo cui, quando il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione nella vita di relazione, a tutela e protezione della persona, può essere riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, in quanto parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Tale è il caso in cui si verte in considerazione del fatto l'odierno ricorrente, nato a [...] il [...], ha sempre utilizzato il cognome rendendolo, in questo modo, Per_1 un autonomo segno della sua identità personale. Occorre infatti considerare che con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che esso abbia intrecciato. Ne consegue la fondatezza della domanda che deve essere quindi accolta.
Spese di lite Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e all'oggetto del giudizio devono essere compensate. Le spese relative alla CTU espletata devono essere poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45997/2023 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che (nato a [...] il [...]) è figlio biologico Parte_1 del sig. (nato a [...] il [...]); CP_1
- autorizza , rispetto a tutti i fini e atti anagrafici ed ammnistrativi, a Parte_1 utilizzare il cognome ponendolo di seguito a quello di “ ; Per_1 CP_1
- ordina all'Ufficio dello Stato Civile di Roma Capitale (RM) di eseguire le annotazioni come per legge;
- spese di lite compensate e spese della CTU a carico della parte attrice Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 13.06.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del dott. CP_3 Andrea Maggiori (D.M. 22.10.2024).