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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 225/2024 R.G., promossa da:
- , rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. De Luca Maria Antonietta Parte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Graziuso e CP_1
Giuseppe Basile
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 05.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della legge n.222/84 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza dell'11.06.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nel caso di specie, il CTU dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico Persona_1 della parte ricorrente, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 21.11.2022, ma da settembre 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 7.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve essere, pertanto, accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del beneficio dell'assegno dell'invalidità ordinaria con decorrenza dal 01.09.2023, data accertata dal
CTU.
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
2 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge n.222/84 con decorrenza dal 01.09.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 225/2024 R.G., promossa da:
- , rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. De Luca Maria Antonietta Parte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Graziuso e CP_1
Giuseppe Basile
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 05.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della legge n.222/84 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle CP_1 relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza dell'11.06.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Orbene, nel caso di specie, il CTU dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico Persona_1 della parte ricorrente, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 21.11.2022, ma da settembre 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 7.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve essere, pertanto, accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del beneficio dell'assegno dell'invalidità ordinaria con decorrenza dal 01.09.2023, data accertata dal
CTU.
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
2 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge n.222/84 con decorrenza dal 01.09.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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