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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/08/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1520/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1520/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
29.08.2024,
DA
(C.F. ), nata a Bagno a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
AL CA (PG) Pomonte Via del Rubiatino n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Lisetti e dall'Avv. Roberto Bellucci ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, UM (PG), P.za Michelangelo 8/c;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON (PG) il 28/08/2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ON (PG) al N. 1, Parte II, Serie A;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 29.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON (PG) il 28/08/2021.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n
232/2024 pubblicata in data 16.12.2024, passata in giudicato il 16.06.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione come di seguito riportate:
Condizioni:
“I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
La casa coniugale in AL CA Via E. CA n. 6 di proprietà di verrà Parte_1 lasciata nella disponibilità della medesima unitamente a tutti i beni che la arredano. Il Signor Pt_2 che è residente e dimorante in altra abitazione dichiara si aver già prelevato tutti i suoi effetti personali e che i beni mobili ancora presenti all'interno dell'abitazione sono tutti di proprietà della signora . Pt_1
I ricorrenti, in costanza di matrimonio, hanno adottato tre gatti rispettivamente denominati Per_1 femmina tartarugata di anni 6, maschio nero di anni 5, , femmina nera di anni 4, Per_2 Per_3 muniti di libretto delle vaccinazioni. Ad oggi i coniugi, in virtù del rapporto affettivo che lega entrambi agli animali, hanno deciso di regolamentare e disciplinare nel modo che segue: i gatti verranno assegnati alla signora e continueranno a vivere presso l'abitazione della medesima in AL Pt_1
CA, Via E. CA n.
6. Il signor potrà vederli quando vorrà, avvisando la Parte_2 signora con almeno n. 3 giorni di preavviso, e si rende disponibile a tenerli con sé quando la Pt_1 signora dovrà assentarsi da casa per più giorni consecutivi. I coniugi hanno concordemente Pt_1 convenuto che le spese per il mantenimento dei gatti ammontano ad euro 102 circa mensili stabilendo che il signor provvederà a versare mensilmente alla signora la somma di euro 51 da Pt_2 Pt_1 intendersi euro 17 per ciascun gatto oltre le spese veterinarie e straordinarie in generale che verranno ripartite in ragione del 50 % ciascuno.
I coniugi dichiarano di aver definito con il presente ricorso ogni loro diverso rapporto economico e di non avere null'altro avere reciprocamente a pretendere “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. pagina 2 di 3 All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in ON (PG) il 28/08/2021, trascritto presso Parte_1 Parte_2
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ON (PG) al N. 1, Parte II, Serie A;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 5.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1520/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
29.08.2024,
DA
(C.F. ), nata a Bagno a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
AL CA (PG) Pomonte Via del Rubiatino n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Lisetti e dall'Avv. Roberto Bellucci ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, UM (PG), P.za Michelangelo 8/c;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON (PG) il 28/08/2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ON (PG) al N. 1, Parte II, Serie A;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 29.08.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON (PG) il 28/08/2021.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n
232/2024 pubblicata in data 16.12.2024, passata in giudicato il 16.06.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione come di seguito riportate:
Condizioni:
“I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
La casa coniugale in AL CA Via E. CA n. 6 di proprietà di verrà Parte_1 lasciata nella disponibilità della medesima unitamente a tutti i beni che la arredano. Il Signor Pt_2 che è residente e dimorante in altra abitazione dichiara si aver già prelevato tutti i suoi effetti personali e che i beni mobili ancora presenti all'interno dell'abitazione sono tutti di proprietà della signora . Pt_1
I ricorrenti, in costanza di matrimonio, hanno adottato tre gatti rispettivamente denominati Per_1 femmina tartarugata di anni 6, maschio nero di anni 5, , femmina nera di anni 4, Per_2 Per_3 muniti di libretto delle vaccinazioni. Ad oggi i coniugi, in virtù del rapporto affettivo che lega entrambi agli animali, hanno deciso di regolamentare e disciplinare nel modo che segue: i gatti verranno assegnati alla signora e continueranno a vivere presso l'abitazione della medesima in AL Pt_1
CA, Via E. CA n.
6. Il signor potrà vederli quando vorrà, avvisando la Parte_2 signora con almeno n. 3 giorni di preavviso, e si rende disponibile a tenerli con sé quando la Pt_1 signora dovrà assentarsi da casa per più giorni consecutivi. I coniugi hanno concordemente Pt_1 convenuto che le spese per il mantenimento dei gatti ammontano ad euro 102 circa mensili stabilendo che il signor provvederà a versare mensilmente alla signora la somma di euro 51 da Pt_2 Pt_1 intendersi euro 17 per ciascun gatto oltre le spese veterinarie e straordinarie in generale che verranno ripartite in ragione del 50 % ciascuno.
I coniugi dichiarano di aver definito con il presente ricorso ogni loro diverso rapporto economico e di non avere null'altro avere reciprocamente a pretendere “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte. pagina 2 di 3 All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in ON (PG) il 28/08/2021, trascritto presso Parte_1 Parte_2
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ON (PG) al N. 1, Parte II, Serie A;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 5.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3