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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Arianna Carimati Giudice
Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa R.G. n. 2320/2024, promossa con ricorso depositato il 06/11/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI SILVIA e DI GREGORIO VERONICA, con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. MARIA ELENA MARCHETTO con domicilio eletto come in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
INTERVENUTO
Oggetto: “separazione personale”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e resistente hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
e i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a San Controparte_1 Parte_1
RC (CE) il 10.06.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San
RC (CE) al N. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2019), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Assegnare l'abitazione familiare sita a Gemonio (VA), alla Via Largo Mulini Beltramini n.8 di esclusiva proprietà del Signor con tutto quanto l'arreda alla Signora Controparte_1
che ivi vivrà con i figli minori e con concessione del termine Parte_1 Per_1 Per_2 di giorni 45 per il rilascio della casa coniugale da parte del sig. . CP_1
pagina 1 di 4 3) Le parti sono d'accordo nel conteggiare il termine di 45 giorni per il rilascio della casa coniugale da parte del resistente a partire dal 31.03.2025;
4) I figli minori saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre alla quale è stata assegnata l'abitazione familiare.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo la seguente regolamentazione: CP_1
- a partire dal mese di agosto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo reperimento di idoneo alloggio abitativo, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica, con pernotto dei bambini presso di sé. In precedenza le facoltà saranno esercitate senza il pernotto con prelievo il sabato alla stessa ora (15.00), con rientro alle ore 20.30, mentre la domenica i bambini saranno prelevati alle ore 10.00 e saranno riportati dalla madre alle ore
20.30;
- quanto alle vacanze natalizie, e potranno trascorrere con la madre la Vigilia Per_1 Per_2 di Natale e con il padre il giorno di Natale;
il genitore che trascorrerà con i figli la Vigilia di
Natale potrà tenere con sé i minori dal 26 dicembre sino al 1 gennaio;
l'altro genitore trascorrerà con i figli il periodo che va dal 1 gennaio sino al pedissequo giorno 7 quando accompagnerà i minori a scuola o direttamente presso la casa della madre, e così alternativamente di anno in anno;
- quanto alle vacanze pasquali relative all'anno 2025 la madre trascorrerà con loro il giorno di
Pasqua mentre il padre il giorno di Pasquetta e così in via alternata;
i successivi giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico saranno parimenti suddivisi tra i genitori;
- quanto alle vacanze estive: in relazione alle vacanze estive relative all'anno 2025 il sig.
potrà trascorrere due settimane non consecutive con i bambini, da concordare tra i CP_1 genitori entro il 31 maggio di ogni anno nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi;
a partire dall'estate 2026, il sig. potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive CP_1 da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno nel rispetto delle ferie accordate;
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
6) il sig. contribuirà al mantenimento di e versando, entro il giorno CP_1 Per_1 Per_2
10 di ogni mese, in favore della signora con bonifico bancario la somma complessiva di Parte_1
€. 400,00 (€. 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7) l'assegno unico spettante sarà suddiviso nella misura del 50% a ciascun genitore;
8) Spese di lite compensate.
Pronunciata la sentenza di separazione, le parti chiedono che la causa venga rimessa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Fumagalli per la prosecuzione de giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 06/11/2024,
[...]
conveniva in giudizio il coniuge esponendo quanto segue: Parte_1 Controparte_1
• di aver contratto matrimonio civile con il signor in San RC (CE) in Controparte_1
data 10/06/2019 come da atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San RC al n. 12, parte II, Serie A, anno 2019;
pagina 2 di 4 • dall'unione sono nati due figli: (14/11/2020) e (29/08/2023), Per_1 Per_2
• sin dall'inizio del matrimonio, la coppia aveva avuto seri problemi di comunicazione che hanno generato litigi tra i coniugi fino al punto che la convivenza tra i due è divenuta intollerabile, venendo meno definitivamente la relazione coniugale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge e successivamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Parte_2
Domandava l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto indicato nel ricorso;
assegnazione della casa coniugale a sè stessa. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento dei figli il pagamento della somma complessiva di € 600,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 19/11/2024 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata in data 13/02/2025 si è costituito in giudizio il sig.
[...]
aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge con successiva pronuncia CP_1
di divorzio.
Il resistente chiedeva di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora in Parte_1 qualità di genitore collocatario dei figli e di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i coniugi con regolamentazione delle frequentazioni come indicato nell'atto. Sotto il profilo patrimoniale, insisteva nel porre a suo carico a titolo di mantenimento dei figli il pagamento di un assegno mensile totale di €. 200,00= oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18/03/2025 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il
Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti aderivano, chiedendo la concessione di un termine per il deposito di conclusioni congiunte.
Il Giudice, dato atto, autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e concedeva alle parti termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte, adempimento che avveniva in data 31/03/2025.
Quindi il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
***********
Deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 Parte_1
), nata a [...] il [...] -i quali hanno contratto matrimonio C.F._1
con rito civile a San RC (CE) il 10.06.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San RC (CE) al N. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2019).
pagina 3 di 4 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni congiunte da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione che deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei coniugi e della prole ai quali viene garantita la bigenitorialità. L'ascolto dei minori non risulta necessario, sia in ragione del raggiunto accordo, sia in relazione alla tenera età degli stessi.
Trattandosi di domanda ex art. 473-bis.49 c.p.c., di cumulo di separazione personale e divorzio, sub specie di scioglimento del matrimonio civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del Giudie relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, attesa la pronuncia congiunta).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...] i quali Parte_1 C.F._1
hanno contratto matrimonio con rito civile a San RC (CE) il 10.06.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San RC (CE) al N. 12, Parte II, Serie A, Anno
2019) alle condizioni stabilite sull'accordo delle parti come in epigrafe riportate;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di San RC (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
(atto n. 12, parte II- serie A, Anno 2019);
- SPESE DI LITE al definitivo;
- PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Elena Fumagalli.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Arianna Carimati Giudice
Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa R.G. n. 2320/2024, promossa con ricorso depositato il 06/11/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI SILVIA e DI GREGORIO VERONICA, con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. MARIA ELENA MARCHETTO con domicilio eletto come in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
INTERVENUTO
Oggetto: “separazione personale”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e resistente hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
e i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a San Controparte_1 Parte_1
RC (CE) il 10.06.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San
RC (CE) al N. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2019), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Assegnare l'abitazione familiare sita a Gemonio (VA), alla Via Largo Mulini Beltramini n.8 di esclusiva proprietà del Signor con tutto quanto l'arreda alla Signora Controparte_1
che ivi vivrà con i figli minori e con concessione del termine Parte_1 Per_1 Per_2 di giorni 45 per il rilascio della casa coniugale da parte del sig. . CP_1
pagina 1 di 4 3) Le parti sono d'accordo nel conteggiare il termine di 45 giorni per il rilascio della casa coniugale da parte del resistente a partire dal 31.03.2025;
4) I figli minori saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre alla quale è stata assegnata l'abitazione familiare.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo la seguente regolamentazione: CP_1
- a partire dal mese di agosto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo reperimento di idoneo alloggio abitativo, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica, con pernotto dei bambini presso di sé. In precedenza le facoltà saranno esercitate senza il pernotto con prelievo il sabato alla stessa ora (15.00), con rientro alle ore 20.30, mentre la domenica i bambini saranno prelevati alle ore 10.00 e saranno riportati dalla madre alle ore
20.30;
- quanto alle vacanze natalizie, e potranno trascorrere con la madre la Vigilia Per_1 Per_2 di Natale e con il padre il giorno di Natale;
il genitore che trascorrerà con i figli la Vigilia di
Natale potrà tenere con sé i minori dal 26 dicembre sino al 1 gennaio;
l'altro genitore trascorrerà con i figli il periodo che va dal 1 gennaio sino al pedissequo giorno 7 quando accompagnerà i minori a scuola o direttamente presso la casa della madre, e così alternativamente di anno in anno;
- quanto alle vacanze pasquali relative all'anno 2025 la madre trascorrerà con loro il giorno di
Pasqua mentre il padre il giorno di Pasquetta e così in via alternata;
i successivi giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico saranno parimenti suddivisi tra i genitori;
- quanto alle vacanze estive: in relazione alle vacanze estive relative all'anno 2025 il sig.
potrà trascorrere due settimane non consecutive con i bambini, da concordare tra i CP_1 genitori entro il 31 maggio di ogni anno nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi;
a partire dall'estate 2026, il sig. potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive CP_1 da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno nel rispetto delle ferie accordate;
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
6) il sig. contribuirà al mantenimento di e versando, entro il giorno CP_1 Per_1 Per_2
10 di ogni mese, in favore della signora con bonifico bancario la somma complessiva di Parte_1
€. 400,00 (€. 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7) l'assegno unico spettante sarà suddiviso nella misura del 50% a ciascun genitore;
8) Spese di lite compensate.
Pronunciata la sentenza di separazione, le parti chiedono che la causa venga rimessa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Fumagalli per la prosecuzione de giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 06/11/2024,
[...]
conveniva in giudizio il coniuge esponendo quanto segue: Parte_1 Controparte_1
• di aver contratto matrimonio civile con il signor in San RC (CE) in Controparte_1
data 10/06/2019 come da atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San RC al n. 12, parte II, Serie A, anno 2019;
pagina 2 di 4 • dall'unione sono nati due figli: (14/11/2020) e (29/08/2023), Per_1 Per_2
• sin dall'inizio del matrimonio, la coppia aveva avuto seri problemi di comunicazione che hanno generato litigi tra i coniugi fino al punto che la convivenza tra i due è divenuta intollerabile, venendo meno definitivamente la relazione coniugale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge e successivamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Parte_2
Domandava l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto indicato nel ricorso;
assegnazione della casa coniugale a sè stessa. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento dei figli il pagamento della somma complessiva di € 600,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 19/11/2024 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata in data 13/02/2025 si è costituito in giudizio il sig.
[...]
aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge con successiva pronuncia CP_1
di divorzio.
Il resistente chiedeva di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora in Parte_1 qualità di genitore collocatario dei figli e di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i coniugi con regolamentazione delle frequentazioni come indicato nell'atto. Sotto il profilo patrimoniale, insisteva nel porre a suo carico a titolo di mantenimento dei figli il pagamento di un assegno mensile totale di €. 200,00= oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18/03/2025 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il
Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti aderivano, chiedendo la concessione di un termine per il deposito di conclusioni congiunte.
Il Giudice, dato atto, autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e concedeva alle parti termine per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte, adempimento che avveniva in data 31/03/2025.
Quindi il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
***********
Deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 Parte_1
), nata a [...] il [...] -i quali hanno contratto matrimonio C.F._1
con rito civile a San RC (CE) il 10.06.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San RC (CE) al N. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2019).
pagina 3 di 4 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni congiunte da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione che deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei coniugi e della prole ai quali viene garantita la bigenitorialità. L'ascolto dei minori non risulta necessario, sia in ragione del raggiunto accordo, sia in relazione alla tenera età degli stessi.
Trattandosi di domanda ex art. 473-bis.49 c.p.c., di cumulo di separazione personale e divorzio, sub specie di scioglimento del matrimonio civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del Giudie relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, attesa la pronuncia congiunta).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...] i quali Parte_1 C.F._1
hanno contratto matrimonio con rito civile a San RC (CE) il 10.06.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San RC (CE) al N. 12, Parte II, Serie A, Anno
2019) alle condizioni stabilite sull'accordo delle parti come in epigrafe riportate;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di San RC (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
(atto n. 12, parte II- serie A, Anno 2019);
- SPESE DI LITE al definitivo;
- PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Elena Fumagalli.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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