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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4012 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE N° 100 C/O SEDE PROVINCIALE MESSINA presso lo CP_1 studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, sig.ra ha proposto ricorso avverso l' per Parte_1 CP_1
sentir dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e la conseguente condanna dell' alla CP_2
liquidazione delle prestazioni previdenziali richieste.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, convertito in L. 83/1970, e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Sulla questione della decadenza L'art. 22 del D.L. 7/1970 stabilisce che il termine per proporre ricorso giudiziario avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è di 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento lesivo. La norma prevede che tale termine decorra:
• dalla pubblicazione dell'elenco di variazione trimestrale sul sito istituzionale dell' , ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. CP_1
98/2011;
• dalla scadenza del termine per proporre il ricorso amministrativo alla
Commissione provinciale per la manodopera agricola (art. 11, D.Lgs.
375/1993), in caso di mancato esercizio di tale facoltà.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'elenco contenente la cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici è stato pubblicato tra il 1° e il 15 giugno
2020, rendendo definitiva la cancellazione alla scadenza del periodo di pubblicazione. Il ricorso amministrativo è stato presentato tardivamente e il ricorso giudiziario è stato proposto solo in data 13 dicembre 2020, ben oltre il termine perentorio di 120 giorni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il suddetto termine ha natura sostanziale e non processuale, non essendo soggetto a interruzione o sospensione (Cass. Civ. Sez. L., n. 8650/2008; Cass. Civ., n.
25892/2009). Inoltre, il giudice può rilevare d'ufficio l'intervenuta decadenza in ogni stato e grado del giudizio (art. 2969 c.c.).
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso è irricevibile per intervenuta decadenza.
Sull'assorbimento del merito
L'eccezione di decadenza sollevata dall' risulta assorbente rispetto alla CP_1
valutazione della fondatezza della pretesa della parte ricorrente. Pertanto, non si rende necessario alcun ulteriore scrutinio sulla legittimità del provvedimento di cancellazione adottato dall' . CP_1
Sulle spese di lite
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
2. L'assorbimento delle questioni di merito;
3. La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 03/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo