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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.302/2023
@-Acc.AL (scuola)ris.danni(aggressione) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 06.11.2023, e vertente tra
(EL) ed il Parte_1 Controparte_1
(appellati), avente ad oggetto: appello avverso la
[...] sentenza n°122/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data
28.09.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'EL , docente di sostegno presso l'I.S.C. “Da Vinci” di Fermo, ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata respinta la sua domanda di accertamento della responsabilità ex art.2087 c.c. dell'amministrazione datrice di lavoro e la sua condanna al risarcimento del danno biologico differenziale, conseguente alla aggressione subìta in data 17.09.2021, alle ore 13,00 circa, da uno studente affetto da disturbi comportamentali, perchè non messo al corrente dalla dirigenza scolastica della patologia dell'alunno nonostante la dirigenza stessa ne avesse piena e documentata conoscenza.
1 Il Tribunale, in estrema sintesi, ha escluso la responsabilità ex art.2087 c.c. del
[...]
sul presupposto che, da un lato, le misure organizzative adottate erano “in linea con la Controparte_1 richiamata nota dell'allora n. 3390/2001, atteso che sono stati garantiti ogni assistenza ed ogni CP_2 supporto nell'esecuzione dell'attività lavorativa” e che, dall'altro, “risultano carenti tanto la prevedibilità del rischio lesivo, quanto la colpa datoriale per omessa predisposizione di adeguata informativa ed idonee cautele”.
L'EL ha censurato detta sentenza lamentando il travisamento del fatto nella ricostruzione compiuta dal giudice a quo, per non aver adeguatamente motivato in ordine alla mancata adozione di misure di protezione dell'incolumità del personale docente, tenuto conto della circostanza che, nonostante la sua richiesta di “accesso agli atti per predisporre comportamenti conseguenti in classe, come da prassi consolidata e come ex lege dovuto dal datore di lavoro […], egli non era informato dalla dirigente della specifica patologia del sig. con la esplicita motivazione : ...“che doveva Pt_2 farsi una idea dell'alunno senza preconcetti”.
Ha quindi concluso come segue: “accertare e dichiarare che il Prof. in seguito Parte_1 all'infortunio, pratica INAIL n.517614335 del 17/9/21, ha sofferto malattia con temporanea inabilità dal
17/9/21 al 4/2/22, ed un danno biologico conseguente pari al 16% ,o IN SUBORDINE nella misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, per responsabilità del datore di lavoro
[...]
Condannare il convenuto ministero in persona del legale CP_3 Controparte_3 rappresentante pro-tempore al pagamento del risarcimento del danno, detratto l'indennizo INAIL del
8%,come di seguito calcolato: Temporanea giorni 138 g. totale euro 5520,00; permanente 16% euro
42.984,00 detratto indennizzo 8% inail 5.216,00 Euro 37.768,00; personalizzazione 43% 18.060,00; spese mediche sborsate euro 1.300,00; COMPLESSIVAMENTE Euro 62.648,000. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo. IN SUBORDINE nella misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa per responsabilità del datore di lavoro
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto Controparte_4 procuratore che si dichiara antistatario”.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, sia in ordine alla configurabilità della responsabilità dell'amministrazione, sia con riguardo al quantum del preteso risarcimento del danno. In subordine, ha chiesto di essere manlevata dalla compagnia Controparte_1
Si è altresì costituita la compagnia ed ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello. Nel merito ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza, sia nel merito della domanda, sia con riguardo alla operatività della garanzia assicurativa.
2 E' stata ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
1.- L'EL censura la sentenza impugnata nella parte in cui, mal valutando il Parte_1 compendio istruttorio, ha disatteso, per mancata prova di una condotta ascrivibile a colpa dell'Amministrazione e di un nesso eziologico tra l'ambiente lavorativo ed il danno lamentato, la sua domanda di condanna del al risarcimento del danno biologico conseguente Controparte_1 all'aggressione subìta in data 17.09.2021, alle ore 13,00 circa, da uno studente affetto da disturbi comportamentali, di cui era stato messo al corrente solo in data 04.10.2021, in epoca successiva all'aggressione.
L'appello è fondato.
In punto di fatto, le modalità dell'aggressione sono del tutto pacifiche tra le parti e sono da ascrivere ad una aggressione violenta ed improvvisa dello studente , il quale, secondo quanto Parte_3 descritto nella sentenza impugnata (non censurata su tale punto), era affetto da “problemi comportamentali, ritardo cognitivo lieve, disturbo della coordinazione motoria, condotta e sfera emozionale, che però non erano sfociati in reiterati atti di aggressione fisica nel periodo pregresso all'assegnazione al prof. se non in una isolata occasione”. Siamo quindi in presenza di un fatto Pt_1 doloso del terzo, di cui va valutata l'idoneità ad interrompere il nesso causale tra l'ambiente lavorativo ed il danno psicofisico lamentato dal docente.
Ebbene, l'EL imputa alla amministrazione datrice di lavoro la violazione dell'obbligo contrattuale di garantire ai dipendenti una sicurezza relazionata allo specifico ambiente lavorativo, sostenendo che la carenza di informazione sulle problematiche comportamentali e sulle patologie del avrebbe favorito l'aggressione ai suoi danni. Pt_2
Ciò detto in punto di fatto, è noto che, in diritto, l'art. 2087 c.c., nel contemplare una forma di responsabilità contrattuale, non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento, al fine di prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurare la salubrità, ed in senso lato la sicurezza, in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata. Deve, quindi, escludersi una responsabilità dell'imprenditore in base ad un criterio oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse.
Orbene, è noto il principio giurisprudenziale secondo cui “la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua
3 formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav.,
11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav., 03/09/1997, n.8422).
In quest'ordine di concetti, la responsabilità del datore di lavoro in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre che sia stata raggiunta la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162; Cass. civ., Sez.lav., 16/09/1998, n.9247).
Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata di legittimità supporta la ricostruzione fin qui effettuata anche con riguardo al nesso di causalità tra obbligo datoriale di tutela della salute dei lavoratori ed attività criminosa di terzi. Essa si è pronunciata reiteratamente in senso affermativo circa l'esistenza dell'obbligo di prevenzione datoriale, sostenendo “che il datore ha il dovere di valutare se l'attività della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". (Cass. 4012/1998).
Inoltre, la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatta carico di affrontare l'obiezione secondo cui il datore non potrebbe rispondere del rischio derivante dalla condotta dolosa del terzo. A tal proposito, è stato infatti sostenuto che, se è doveroso che l'imprenditore debba risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza,
4 imperizia), non potrebbe altrettanto rispondere di un rischio all'integrità fisica del proprio dipendente che esso non crei direttamente, ma che sia da ascrivere ad attività criminosa di terzi;
in contrario, si sostiene, ad esso verrebbe imputato un danno in assenza di un nesso causale con la sua attività istituzionale.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha superato tale ultima argomentazione proprio riportando l'obbligo di prevenzione al rischio d'impresa, “ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che
l'esercizio di un'impresa in sè comporta….”. ….Gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (v. Cass. n.
9401/95).
L'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta induce a ritenere sussistente la responsabilità
(seppure indiretta) della amministrazione appellata nella determinazione dell'evento lesivo ai danni di
, il quale ha fornito sufficiente prova della sussistenza di un deficit informativo in ordine Parte_1 alle patologie e delle problematiche comportamentali del , nonostante la richiesta dell'EL Pt_2 di “accesso agli atti per predisporre comportamenti conseguenti in classe, come da prassi consolidata e come ex lege dovuto dal datore di lavoro […], egli non era informato dalla dirigente della specifica patologia del sig. con la esplicita motivazione : ...“che doveva farsi una idea dell'alunno senza Pt_2 preconcetti”. Siamo quindi in presenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno, che erano in concreto esigibili con riferimento agli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo e di normale adozione nel settore. Ciò sulla base delle considerazioni che di seguito si espongono.
a. In primis, non appare dirimente l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i problemi comportamentali del “non erano sfociati in reiterati atti di aggressione fisica nel Pt_2 periodo pregresso all'assegnazione al prof. se non in una isolata occasione”. Se infatti un Pt_1 rischio sussiste, quand'anche estremamente basso, esso rientra comunque nell'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti previsto dall'art.2087 c.c., e ad esso il datore di lavoro deve porre rimedio adottando tutte le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno. Pur non versandosi in una fattispecie di responsabilità oggettiva, l'oggetto sostanziale dell'onere della prova liberatorio a carico del datore è assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni non solo dettate dalla legge, ma anche di quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso
5 concreto. Si tratta, in particolare, della valutazione dei rischi, e di conseguenza dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori e dell'adozione di adeguate misure di vigilanza. Pertanto, anche se non è possibile sostenere che l'obbligazione in discorso si estenda fino al punto da dover eliminare, sempre e completamente, qualsiasi sorta di rischio alla salute connesso al rapporto di lavoro, è anche vero che il rischio – se non possa essere eliminato alla fonte – deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili in un determinato momento storico, secondo la migliore tecnica ed esperienza;
e ciò senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata situazione lavorativa. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche, del resto, è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001, secondo la quale i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle concrete condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. In definitiva, erra il Tribunale laddove ha affermato apoditticamente che nella fattispecie le condizioni lavorative del docente fossero non pericolose (un precedente comportamento violento vi era pur sempre stato…), non sussistendo in atti elementi che consentano di affermare con verosimile attendibilità che, in relazione al rischio di possibili gesti violenti da parte di utenti in danno degli operatori scolastici, l'amministrazione datrice di lavoro fosse esente da ogni obbligo di apprestare adeguate tutele rispetto ad esso.
b. in secondo luogo, è evidente come, nella fattispecie, la Dirigente Scolastica non abbia di fatto adottato alcuna misura rispetto al rischio di violenze nei confronti del personale scolastico, disattendendo addirittura la richiesta del docente di accesso al fascicolo personale del , con Pt_2 la laconica motivazione “che doveva farsi una idea dell'alunno senza preconcetti”. A parte due riunioni informali (di cui non vi è traccia documentale, non essendovi stata verbalizzazione), nessuna misura di tipo organizzativo necessaria a prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate risulta quindi essere stata adottata. Né, tanto meno, risultano operativi piani formativi, rivolti agli operatori scolastici, tesi ad addestrare il personale sulle procedure da adottare in materia di prevenzione degli atti di violenza da aggressioni. In definitiva, alla data dell'aggressione del
17.09.2021, nessuna efficace misura protettiva era stata in concreto adottata e, ad ogni buon conto, nessun intervento, neppur a livello programmatico, aveva riguardato specificamente l'odierno EL con riguardo alle problematiche comportamentali del . Risulta quindi evidente Pt_2 che la condotta della dirigenza scolastica è stata in concreto ben lontana dalla realizzazione delle misure necessarie ed idonee a prevenire episodi di violenza sugli operatori scolastici;
6 c. in terzo luogo, la responsabilità dell'amministrazione emerge chiaramente anche dalla disamina delle circostanze del caso concreto, in relazione all'osservanza degli obblighi “innominati” scaturenti dall'art.2087 c.c.. Non può infatti sostenersi che l'aggressione subìta da fosse un evento Parte_1 del tutto imprevedibile, atteso che, da un lato, il proveniva da altro istituto per problemi Pt_2 comportamentali e si era reso responsabile già in precedenza di una condotta violenta (circostanza incontestata), e che, dall'altro, è proprio l'amministrazione ad aver ammesso che si erano tenute riunioni in cui erano state disaminate le problematiche del ragazzo;
d. in ultima analisi, anche a voler prescindere dall'evidente deficit informativo in danno dell'EL, siamo comunque in presenza di un evento che, se il problema comportamentale del fosse Pt_2 stato preventivamente affrontato con la dovuta attenzione, sarebbe stato verosimilmente prevedibile ed evitabile, risultando evidente che nella fattispecie l'EL è rimasto vittima di un gesto di violenza sicuramente assai insidioso, ma attuato con modalità alquanto grossolane ed improvvisate, quindi affrontabile da parte di personale debitamente formato ed informato. Nella fattispecie, peraltro, si è manifestato un qualcosa di più di una mera carenza di formazione, essendosi invece palesata una totale mancanza di conoscenza di procedure di gestione di possibili atti di violenza contro gli operatori scolastici. Non era certo esigibile dal personale scolastico un intervento personale per proteggere fisicamente il ma era sicuramente esigibile una minima soglia di attenzione e/o, Pt_1 quanto meno, la conoscenza dell'esistenza di procedure di gestione del rischio di aggressioni nei confronti del personale scolastico. In altri termini, non rileva tanto il fatto che nulla sia stato fatto per fronteggiare il rischio, una volta palesatosi, ma rileva sicuramente il fatto che nessuno nell'Istituto scolastico si sia minimamente posto il dubbio che una potenziale situazione di rischio aggravato per l'incolumità degli operatori che venivano in contatto con il potesse in effetti prospettarsi Pt_2
(come infatti si è verificato), per cui nessuno si è neanche interrogato se ed in che modo fronteggiarla con misure preventive. Risulta evidente che nella situazione sopra descritta una preventiva formazione ed informazione degli operatori avrebbe verosimilmente contribuito a prevenire l'evento o, quanto meno, ad eliderne le conseguenze.
In un siffatto contesto, ritiene il Collegio che risulta evidente che l'amministrazione non ha curato di predisporre tempestivamente cautele particolari necessarie per neutralizzare alla fonte rischi che, alla stregua del notorio, possono considerarsi connaturali al tipo di attività svolta dall'EL (insegnante di sostegno), a diretto contatto con utenti con patologie e/o problemi comportamentali, dai quali non è del tutto improbabile attendersi reazioni imprevedibili. Ritiene pertanto la Corte che, pur non potendo esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di ipotetica causa d'infortunio (quindi anche per cause del tutto imprevedibili), nella fattispecie siamo in presenza di un evidente deficit di sicurezza, considerato che l'aggressione si è atteggiata quale evento che, se pur non
7 frequente, costituiva comunque un episodio niente affatto eccezionale, atteso che l'atto offensivo posto in essere dal proprio per la sua tipologia dell'attività svolta da un insegnante di sostegno, quale il Pt_2
non può essere considerato quale fatto abnorme e del tutto estraneo al comune svolgersi Pt_1 dell'attività espletata all'interno di un struttura scolastica. Situazione, questa, in cui le misure preventive adottate dalla istituzione scolastica, quand'anche sussistenti, hanno manifestato una evidente inadeguatezza, con la conseguenza che va addebitato alla parte datoriale di aver sottovalutato i rischi di pericolo per l'incolumità degli operatori scolastici e, in particolare, dell'odierno EL.
L'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta induce pertanto a ritenere dimostrata la responsabilità ex art.2087 c.c. del nella determinazione dell'evento lesivo di Controparte_1 cui è stato vittima . Parte_1
***
2.- Passando ad esaminare la determinazione del danno, è stata disposta consulenza medico legale, a cura del Prof. il quale ha accertato che “Il signor a causa Persona_1 Parte_1 dell'aggressione subita in data 17 settembre 2021, riportava lesioni contusivo-distrattive alla spalla destra con lesione del tendine del muscolo sovraspinoso.
Dette lesioni hanno causato un periodo di danno biologico temporaneo frazionabile in 5 giorni di totale, 30 giorni di parziale al 75%, 45 giorni di parziale al 50% e 60 giorni di parziale al 25%. In questo periodo il livello di “sofferenza” è stato elevato per circa 30 giorni, in corrispondenza dell'atto chirurgico e della successiva immobilizzazione della spalla a mezzo tutore;
per il periodo restante il livello di sofferenza è stata modesto.
Sono esitati postumi quantizzabili nella misura di 9 punti di permanente danno biologico. I postumi determinano un livello decisamente modesto di sofferenza morale.
La realtà esitale non ha ripercussioni negative sulle potenzialità del signor ad attendere alle Pt_1 specifiche mansioni lavorative.
La realtà esitale causa disagi nell'espletamento di alcune attività dinamico relazionali proprie del soggetto, quali la pratica dello sport del tennis.
Per quanto attiene le spese sostenute si rimanda a quanto argomentato in ambito di considerazioni medico legali”.
Il perito ha quindi indicato nella misura del 9% l'entità dei postumi a carattere permanente residuati dalle lesioni conseguenti all'aggressione subita dal Il CTU ha altresì accertato che le lesioni Pt_1 riscontrate sono compatibili con la dinamica dell'evento traumatico, e quindi l'esistenza del necessario nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro e la irreversibilità dei postumi accertati, con valutazione percentuale della lesione all'integrità fisica pari al 9%.
8 Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione, che l'ausiliario ha confermato anche all'esito delle osservazioni di parte EL e che appare quindi idonea a fondare il convincimento del giudice.
A fronte del quadro patologico sopra riportato, spetta a il seguente risarcimento: Parte_1
a) Con riguardo al danno alla salute da invalidità permanente (figura, com'è noto, individuata dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione dei principi elaborati in particolare dalla Corte
Costituzionale n°184 del 1986 e n°372 del 1994), esso va inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica del soggetto, in violazione dell'art.32 Cost., va risarcito indipendentemente dal fatto che dalla menomazione sia derivata anche una perdita patrimoniale.
E' noto che la Suprema Corte, nella sentenza del 22.5.98, n.5134, ha chiarito che nella liquidazione del danno biologico è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, mentre costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto “punto d'invalidità”, determinato sulla base del valore medio, calcolato sulla media di precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% (cosiddette microinvalidità) aumentabile fino al 50%, al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo, ecc.) moltiplicando il valore così raggiunto per il grado d'invalidità accertato in concreto. Attesa la necessità di valutazione equitativa congeniale alla natura del danno biologico, si ritiene quindi di adottare, ai fini della quantificazione del risarcimento, il criterio sopra specificato, rispondente ai requisiti dell'uniformità pecuniaria di base (in assenza di un parametro legale di determinazione) e della flessibilità atta a consentire di adeguare la liquidazione alla effettiva incidenza della menomazione sulla qualità della vita.
Le tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano (2024), ed i criteri approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del medesimo Tribunale (c.d.liquidazione congiunta), devono ritenersi rispondenti a tali esigenze in considerazione dell'idoneità all'estensione del loro utilizzo nell'applicazione giurisprudenziale del criterio equitativo indicato negli artt.1223 e 2056 c.c.; l'adozione del criterio a punto d'invalidità conformemente con tali tabelle consente, d'altra parte, di valutare l'incidenza progressiva della menomazione anche secondo l'età del danneggiato mediante coefficienti di moltiplicazione articolati in una scala discendente anno per anno.
La valutazione del danno non patrimoniale viene espressa come segue: valore attuale del punto desunto dalla tabella per l'accertato grado d'invalidità per il coefficiente corrispondente all'età al momento del sinistro.
9 Alla stregua dei criteri sopra richiamati, pare equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” e di danno morale soggettivo, conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”
e “sofferenza soggettiva” (c.d. liquidazione congiunta) la somma di €.19.887,00, valutata all'attualità e calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 9%), fissando il valore del punto danno non patrimoniale anno 2024, con riferimento all'attualità, in €.3.047,80 e moltiplicando il danno per il coefficiente demoltiplicatore (0,725), relativo all'età anagrafica della vittima alla data dell'infortunio (anni 56), sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che si ritiene di far proprie in considerazione della affidabilità dei criteri ispiratori che consentono il serio ristoro del danno ed in funzione dell'uniformità di trattamento a parità di danno..
b) Con riferimento al danno biologico da inabilità temporanea parziale, il CTU ha chiarito che dall'infortunio del 17.09.2021 sono derivati al giorni 5 di inabilità temporanea assoluta, giorni 30 Pt_1 di inabilità temporanea al 75%, giorni 45 di inabilità temporanea al 50% e giorni 60 di inabilità temporanea al 25%. Il Collegio reputa di potersi uniformare al motivato parere espresso dal C.T.U. e di poter riconoscere in via equitativa la somma di €.120,00 al giorno a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea assoluta, quella di €.90,00 al giorno per inabilità temporanea relativa
75%, €.60,00 per l'inabilità temporanea relativa 50% ed €.30,00 per l'inabilità temporanea relativa 25%, sulla base dei criteri orientativi approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano. Spetta quindi all'EL un risarcimento, per l'invalidità temporanea parziale, nella misura di €.7.800,00 (valutati all'attualità).
c) Per quanto concerne il risarcimento del danno morale (c.d. pretium doloris), si è detto che questo attiene ad un turbamento transeunte dello stato d'animo e configura un'ipotesi di danno non patrimoniale, già contemplata nella c.d. liquidazione congiunta di cui ai criteri approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano. Di esso si è pertanto già tenuto conto nella valutazione sub a).
d) L'infortunio non risulta aver comportato, in assenza di specifica allegazione e prova sul punto, particolari implicazioni sia di carattere psicologico, sia riguardanti la sfera relazionale, per cui non si ritiene di riconoscere una ulteriore personalizzazione del danno.
f) Quanto al rimborso delle spese mediche che l'EL assume di aver sostenuto, la domanda non può essere accolta, atteso quanto asseverato dal CTU, il quale ha rilevato:
- che “in atti sono presenti solo una fattura del Centro Diagnostico “La Fenice”, del 17 febbraio
2023 per “visita ortopedica specialistica” per un importo di € 153,00 + 2,00 (per bollo), e un
10 Documento Commerciale datato 13.01.2023 del “Noemy Beauty Medical srls” per acquisto di materiale imprecisato. Trattasi di spese per le quali non è specificata la motivazione (non risulta allegato il certificato relativo alla visita ortopedica che potrebbe essere stata motivata da realtà patologica estranea alla spalla destra)”, con conseguente impossibilità di qualunque valutazione in ordine alla rimborsabilità delle stesse;
- che analoghe considerazioni vanno effettuate con riguardo al ““rendiconto spese”, datato 14.02.2025
e prodotto nel corso delle presenti operazioni di CTU”, trattandosi di una generica elencazione di trattamenti terapeutici e accertamenti diagnostici (fisioterapia, farmacia, piscina riabilitazione, esami diagnostici, visite mediche varie, terapie varie, riflessoterapia, psicoterapia, massoterapia) che non consente una valutazione di congruità delle spese ivi indicate.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, spetta complessivamente a in Parte_1 conseguenza all'infortunio sul lavoro in data 17.09.2021, un risarcimento del danno biologico complessivo (danno alla salute da invalidità permanente + danno da invalidità temporanea parziale) pari ad €.27.687,00 (€.19.887,00+€.7.800,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429
c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dal dì del dovuto sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della
C. Cost. n.459/00).
***
3.- Va da ultimo esaminata la posizione della assicurazione legata Controparte_1 all' da polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di Parte_4 lavoro (polizza n.582211092E), sottoscritta il 20.10.2021, con decorrenza dal 01.09.2021.
Ciò premesso, risulta per tabulas che il sinistro è avvenuto in data 17.09.2021 (anteriormente alla stipula del contratto di assicurazione) ed è stato denunciato solo in data 22.12.2022, con conseguente evidente tardività della denuncia di infortunio, che a norma dell'art.28 delle condizioni generali di
ZA (sez. Infortuni) andava effettuata “entro trenta giorni dall'infortunio o dal giorno in cui se ne è avuta conoscenza”. Trova quindi applicazione quanto prevede l'art.21 delle condizioni generali di
ZA (sez. Resp.Civile), a norma del quale “in caso di sinistro l' deve darne avviso scritto al Parte_5 massimo entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 CC”. Ne segue che la garanzia assicurativa è da ritenersi nella fattispecie inoperante.
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3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da va dunque Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato a Controparte_1
11 corrispondere all'EL la somma di €.27.687,00, a titolo di risarcimento del danno biologico (per invalidità permanente e per inabilità temporanea assoluta e parziale), oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Per gli stessi motivi, le spese di
C.T.U., liquidate come da separato decreto, restano a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°122/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.09.2023, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
a corrispondere a la somma di €.27.687,00 per i titoli di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della compagnia Controparte_1
Controparte_1
- condanna il a rifondere a ed alla Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 le spese dei due gradi del giudizio, che liquida per ciascuno di essi, per il primo grado, in complessivi
€.4.650,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso contributo unificato e spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato di parte EL, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico del
. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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