Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Filardo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Patrizia Aiello;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/03/2020, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 27.09.2016 al 21.09.2019 dapprima con più Controparte_1
contratti a tempo determinato part - time e poi, dal 13.03.2019, con contratto a tempo indeterminato part-time; di aver svolto sin dall'inizio la medesima mansione: operatore ecologico, livello 1B; di essere stato addetto al servizio di raccolta differenziata ed RSU, impiegato nel comune di Cariati;
che il contratto di assunzione prevedeva n. 24 ore lavorative settimanali, con il seguente orario lavorativo: da lunedì a sabato, dalle ore 07.00 alle ore 11.00, con riposo settimanale domenicale;
di avere, invero, svolto maggiori orari lavorativi: da lunedì
a sabato dalle ore 05.00 alle ore 13.00, per otto ore al giorno;
di avere lavorato in più occasioni anche per dodici ore al giorno;
di aver lavorato nel mese di luglio e agosto 2019 in orari notturni, da mezzanotte alle sette del mattino;
di non aver usufruito di ferie né della indennità di ferie non godute, di non aver percepito l'indennità prevista per le festività soppresse;
ha quindi domandato di condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore di € 58.715,23 per differenze retributive (comprensivi dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse, TFR, ferie non godute, permessi, straordinario, XIII mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o la diversa somma da accertarsi in corso di causa, e di quella successiva maturanda, oltre agli accessori di legge.
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19.5.2017 fino al 30.9.2017, poi prorogato con nota del 29.9.2017 fino al 31.12.2017 e di nuovo prorogato con nota del 29.12.2017 fino al 31.3.2018; che con lettera consegnata brevi manu in data 29.3.2018 ha comunicato al ricorrente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato part-time con scadenza 31.3.2018 a tempo indeterminato part-time, con decorrenza dall'1.4.2018, confermando mansioni, inquadramento e orario di lavoro;
di aver comunicato al ricorrente con racc. A.R. del 28.9.2018 la risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione appalto “affidamento del servizio di gestione di raccolta e trasporto dei RSU e RD ed altro nel territorio del Comune di Cariati”; di aver nuovamente assunto il ricorrente in data 12.3.2019 con contratto a tempo indeterminato part-time con decorrenza dal 13.3.2019, con qualifica e mansioni di “operatore ecologico”, categoria 1B, con un orario di lavoro di 24 ore settimanali, ripartito dalle 07:00 alle 11:00 da lunedì a sabato, con riposo la domenica, con successiva modifica dell'orario lavorativo dalle 06:00 alle 10:00 da lunedì a sabato, con riposo la domenica;
di aver comunicato al ricorrente con racc. 1 del 2.10.2019 l'adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento con preavviso per assenze ingiustificate;
che il ricorrente ha sempre percepito la giusta retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, per come emerge dai prospetti paga prodotti in atti;
che nell'intercorso rapporto di lavoro dal
27.9.2016 al 30.9.2018 e successivamente con contratto a tempo indeterminato part-time dal
13.3.2019 al 20.3.2019 il ricorrente ha lavorato da lunedì a sabato con riposo la domenica dalle ore 7:00 alle ore 11:00 per un totale di 24 ore settimanali e dal 21.3.2019 al licenziamento da lunedì a sabato con riposo la domenica dalle ore 6:00 alle ore 10:00 sempre per un totale di 24 ore settimanali senza mai prestare lavoro straordinario né tantomeno notturno;
ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza degli elementi costitutivi del diritto preteso;
ha dedotto che per i mesi di ottobre, novembre dicembre 2018, gennaio, febbraio e sino al
12.03.2019 il ricorrente non è stato dipendente della che nel mese di luglio Controparte_1
e agosto 2019 il ricorrente è stato in malattia o assente ingiustificato;
che il Tfr risulta versato
2 nel prospetto paga di settembre 2018 e ottobre 2019 e per come emerge da tutti i prospetti paga prodotti in atti, nonché dai bonifici equivalenti alle somme corrispondenti sulle buste paga;
ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso ex art. 414 n. 4 c.p.c.
Ed invero secondo la Cassazione è ormai principio consolidato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma deve essere omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso
l'esame complessivo dell'atto (Cass. 01/02/2019, n.3143 che richiama Cass.22/3/2018 n. 7199,
Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Nella stessa sentenza citata la Cassazione ha quindi ribadito che “non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (c.f.r. Cass. 25/7/2001
n. 10154, Cass. 9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930).
Orbene, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile affermare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente, che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di lavoro straordinario, deve richiamarsi, a tal proposito, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove
3 egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Applicando tali condivisibili principi giuridici al caso di specie, deve osservarsi che la parte ricorrente non ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante. Solo i testi introdotti dalla parte ricorrente, già colleghi di lavoro, hanno riferito di aver osservato un orario lavorativo maggiore rispetto a quello contrattuale, ma hanno dichiarato un orario mutevole in relazione al giro effettuato e alle relative esigenze. Tuttavia, gli elementi di prova forniti non sono in grado di raggiungere quel grado di convincimento tale da potere ritenersi provate le pretese attoree per quanto riguarda l'entità del lavoro straordinario e la relativa quantificazione in termini di differenze retributive.
4. In ordine alla chiesta indennità per mancato godimento di ferie e festività soppresse, deve richiamarsi Cass. Lav. 3 dicembre 2004 n. 22751 (in senso conforme Cass. Lav. 22 dicembre
2009 n. 26985), secondo cui: “Il lavoratore …. che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore”.
Pertanto, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova richiesto, la richiesta indennità non può essere riconosciuta.
5. La società datrice di lavoro ha infine offerto prova dell'assolvimento dell'obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto mediante deposito delle buste paga e attestazione di bonifici effettuati.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
6. La difficoltà dell'accertamento fattuale controverso induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
4 Castrovillari, 28/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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