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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 694/2024 di Ruolo Generale il vertente t r a
e - rappresentate e difese dall'avv. AGRIZZI Parte_1 Parte_2
ANNA
- parte attrice -
e
Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
CRISPO MARCO
- parte convenuta -
e con la chiamata in causa di
- rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
SPINOGLIO LUCIA
- parte terza chiamata –
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, condannare le odierne parti resistenti a risarcire alle odierne parti ricorrenti i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso (ivi compresi i danni iure hereditario e iure proprio, danni morali, esistenziali e da sofferenza soggettiva interiore, da perdita del rapporto parentale con la madre ed anche ex art. 96 c.p.c. commi 1 e 3), provocati Persona_1
per le causali di cui in narrativa nelle somme che risulteranno dovute in corso di causa o saranno ritenute d'equità dal Giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 26.08.2020 al saldo effettivo.
Sono altresì dovuti gli interessi moratori dalla domanda giudiziale di cui alla L.
162/2014 (per cui è previsto il tasso come da D.lvo 231/2002 in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali), nonchè interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale per gli interessi dovuti almeno per 6 mesi e gli interessi di cui all'art. 1284 c.4 c.c. dall'inoltro della lettera di messa in mora d.d. 30.09.2021.
Spese, diritti, onorari, compensi professionali e spese generali di lite rifusi sia stragiudiziali che giudiziali, ivi comprese le spese per il Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv. Anna Agrizzi per dichiarata anticipazione. Sentenza esecutiva ex lege. - In Via Istruttoria – Questa Difesa ritiene già
sufficientemente istruita la causa in oggetto, essendo già stata espletata una C.T.U.
medico-legale in collaborazione con un medico specialista geriatra, dott. Persona_2
che ha verificato le cause ed ha quantificato i danni nel pieno rispetto del contraddittorio di tutte le parti in causa. In via subordinata si ritiene necessaria la chiamata a chiarimenti dei CCTTUU già coinvolti nella fase del precedente ATP ex art. 696 bis cpc
2 relativamente ai punti controversi, ritenendo necessario specificare le responsabilità
degli operatori sanitari dipendenti della convenuta e del medico di base. Si CP_3
richiede inoltre, l'ammissione dei seguenti testi: residente a [...]Testimone_1
34073 (GO), in Riva San Marco n. 8, residente a [...] Testimone_2
in via Caprin n. 14, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la signora Parte_2
figlia della signora era legata fortemente alla mamma, così come anche l'altra Per_1
figlia ed entrambe, compatibilmente con gli impegni di lavoro, andavano Parte_1
tutte le settimane a trovarla: vivendo a Udine, anche più volte alla settimana, 2. Pt_1
vero che e la madre avevano un legame fortissimo, forse anche perché è Pt_2 Pt_2
la più piccola delle figlie e la madre era molto protettiva verso di lei;
3. vero che dopo qualche anno di distacco dovuto alla separazione dei genitori, che aveva traumatizzato entrambe le figlie, la madre, e si erano ritrovate in Friuli, ricominciando Pt_2 Pt_1
a frequentarsi assiduamente quasi tutti i giorni, visto che anche la madre si era trasferita in Friuli dalla Toscana;
4. vero che successivamente alla malattia del 2005, la signora era stata trasferita al dal 2006 e insieme alla sorella Per_1 CP_1 Pt_2
cercava una soluzione migliore per la madre, visto che nel tempo entrambe le Pt_1
figlie si erano sempre accorte di una certa trascuratezza nel servizio fornito dalla
Struttura;
5. vero che le figlie andavano dalla madre regolarmente alla CP_1
per verificare che fosse seguita bene: almeno un paio di volte a
[...] Pt_1
settimana, mentre compatibilmente con il lavoro stagionale a Grado, ogni Pt_2
settimana;
6. vero che anche se il tempo era veramente poco, durante i 6 mesi della stagione estiva a Grado, correva lo stesso dalla madre a Udine, appena finiva di Pt_2
lavorare, anche solo per portarle un pacchetto di fazzoletti (dato che nella struttura non glieli davano), oppure vestiti, cibo e qualche scatola di cioccolatini per renderla felice;
7. vero che quando la stagione lavorativa terminava, riusciva a recarsi a Udine Pt_2
3 dalla madre più spesso settimanalmente, nonostante abitasse a Grado;
8. vero che la figlia portava a casa la madre per qualche giorno nel periodo natalizio, per Pt_2
trascorrere le feste insieme a lei e alla sua famiglia composta anche dai figli di Per_3
13 anni e e la figlia 9. vero che spesso anche per Pasqua, il compleanno Per_4 Pt_1
di di e di andava a prendere la signora in Pt_2 Per_3 Pt_1 Pt_2 Per_1
Struttura per trascorrere la giornata assieme a casa sua a Grado per mangiare assieme e festeggiare bei momenti conviviali;
vero che e la madre trascorrevano Pt_2 Pt_1
assieme tante ore guardando la TV, commentando i programmi, leggendole dei libri,
l'aiutavano a fare i cruciverba, a giocare a tombola, preparare i pensieri di Natale e
Pasqua; 11. vero che le figlie e erano sempre presenti per la madre: Pt_2 Pt_1
spesso nelle ore di visita la portavano fuori dalla Struttura per Anziani a mangiare un gelato e a fare un giro;
12. vero che e la madre si sentivano quotidianamente al Pt_2
telefono e spesso chiamava anche per avere notizie della madre Pt_2 Pt_1
direttamente da lei, dato che la sorella, vivendo a Udine, poteva recarsi in Struttura più
spesso di lei e poteva riferirle meglio anche quello che non andava;
13. vero che la signora era una persona calma e riservata, che cercava sempre di non creare Per_1
problemi alle figlie, tranquillizzandole;
14. vero che capitava spesso che le figlie Pt_2
e dovessero richiamare con certa sollecitudine il personale della Pt_1 CP_4
per chiedere maggiore assistenza per la loro amata madre, come era
[...]
legittimo; 15. vero che le figlie e hanno spedito diverse lettere di Pt_2 Pt_1
reclamo alla struttura per i diversi problemi riscontrati soprattutto con il CP_1
Per_ personale;
16. vero che le figlie e fornivano sempre alla signora Pt_2 Pt_1
sostegno psicologico e si preoccupavano che fosse seguita bene presso la Struttura
[...]
S. Anna, andando a verificare che mangiasse e fosse sempre pulita e in ordine, appena si liberavano del lavoro;
17. vero che con l'avvento della Pandemia nel 2020 le figlie non
4 potevano più accedere alla Struttura e pertanto per la signora è stato l'inizio Per_1
della fine, mancando la loro supervisione e vicinanza sia fisica che psicologica,
nonostante non passasse giorno che le figlie cercassero di mettersi in contatto con lei telefonicamente;
18. vero che durante la Pandemia nel 2020, entrambe le figlie si rendevano conto che la mamma non era seguita adeguatamente, vedendola nei pochi momenti di visita concessi, visibilmente dimagrita, con le braccia piene di buchi delle diverse flebo che le erano state messe e uno stato d'animo letteralmente distrutto e ciò le procurava una grande sofferenza. Va da sé che le circostanze come sopra capitolate hanno valore come allegazioni ai fini di una valutazione in via presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. e sulla base delle nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.)
come affermato dalle Sezioni Unite (26972/2008).
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: - IN
RITO, disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e l'adozione di ogni più opportuno conseguenziale provvedimento, in ragione della complessità delle questioni in discussione, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 281- decies c.p.c. per il proseguimento del rito semplificato, tenuto conto che la natura e la quantità degli elementi di fatto e di diritto da trattare rendono necessaria una trattazione che si avvalga della disciplina del rito ordinario, al fine di consentire un adeguato esame delle questioni legali e una piena difesa delle parti.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, rigettare il ricorso e tutte le domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, dalle ricorrenti Pt_1
e (in proprio e nella dedotta qualità di eredi della sig.ra
[...] Parte_2
, nei confronti della Persona_1 [...]
[...] , in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, siccome inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, dalle ricorrenti Pt_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, limitare il quantum della pretesa risarcitoria nei limiti del giusto e del dovuto;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, dalle ricorrenti e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, accertare e dichiarare che la responsabilità civile della resistente in relazione al sinistro per cui è causa è garantita dalla copertura assicurativa prestata dalla in forza della polizza assicurativa n.2145/60/167048476 e, Controparte_6
per l'effetto, condannare la terza chiamata in causa in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la
, in persona Controparte_5
del suo legale rappresentante pro tempore, dalle somme che la stessa sarà eventualmente tenuta a pagare, in relazione ed in conseguenza della causa de qua, alle ricorrenti, a qualsiasi titolo, anche per spese e competenze di lite, nel rispetto delle richiamata polizza assicurativa, ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto di regresso di Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
6 terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per quanto la resistente fosse eventualmente tenuta a pagare, in relazione ed in conseguenza della causa de qua, alle ricorrenti, a qualsiasi titolo, anche per spese e competenze di lite, nel rispetto delle richiamate polizze assicurative;
- IN OGNI CASO, condannare le ricorrenti, sig.re e Parte_1
, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessorie come Parte_2
per legge, ivi comprese quelle del giudizio di ATP. - IN VIA ISTRUTTORIA Si
abbiano per integralmente ripetute e trascritte tutte le richieste istruttorie formulate con la comparsa di costituzione e risposta.
Per parte terza chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, preliminarmente, non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 281- decies cpc per la trattazione della vertenza con il rito semplificato di cognizione, essendo i fatti controversi e la domanda non di pronta soluzione, disporre il mutamento del rito con prosecuzione della causa seguendo le forme del rito ordinario;
nel merito, accertata l'infondatezza della pretesa attorea per i motivi di cui in narrativa,
respingere l'avversaria domanda con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda delle ricorrenti, effettuare una corretta quantificazione delle voci ritenute ammissibili, alla luce delle contestazioni anche in punto quantum esposte in narrativa;
in caso di accertata sussistenza della copertura assicurativa, piaccia al Giudice limitare la condanna in manleva in base alle condizioni di polizza indicate in atti e depositate tra i documenti della scrivente difesa, considerando i limiti di massimale (€ 10.000.000 di €
per sinistro) e ogni limitazione contrattuale, in primis la franchigia di € 50.000.-
contrattualmente prevista;
in via istruttoria, si oppone all'ammissione dei capitoli di prova indicati da parte ricorrente in quanto generici e valutativi, in ogni caso
7 inconferenti ai fini del decidere e in parte (cap. 15) inerenti a circostanze da provarsi per iscritto. Si associa alle richieste istruttorie formulate dal convenuto consorzio In punto
CTU, attese le contestazioni mosse al predetto elaborato da parte dei periti incaricati in quella sede da si chiede venga disposta una nuova perizia per accertare, alla CP_2
luce della provata inesistenza di un supporto medico interno alla struttura, l'incidenza della attività/omissione di prescrizione e cure da parte del medico curante ed il decesso della degente, così come della incidenza rispetto all'evento dello stato di salute gravemente compromesso della stessa. Solo in via meramente subordinata si chiede venga riconvocata la CTU a chiarimenti sui punti oggetto di contestazione da parte dei periti di parte, esposti negli elaborati dimessi sub docc. 4 e 5 da intendersi qui integralmente ritrascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex articolo 281 undecies cpc ritualmente notificato, e Parte_1
entrambe in proprio e quali eredi della de cuius Del Ross Parte_2 Persona_1
deceduta in data 26 agosto 2020 presso il presidio ospedaliero Santa Maria della misericordia di Udine, hanno adito il Tribunale per sentire accertare la responsabilità del
Controparte_7
per sentire condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno da perdita parentale, subiti in esito al decesso della signora Per_1
Non raggiunto l'accordo in quella sede, è stata radicata la presente vertenza nei confronti del convenuto . CP_5
Si costituiva in giudizio quest'ultimo, contestando il fondamento della domanda di parte ricorrente, ritenendo che dei fatti di causa non potesse essere riconosciuta alcuna responsabilità della struttura, dovendo pertanto la domanda essere integralmente
8 respinta.
Chiedeva però, per scrupolo difensivo, l'autorizzazione alla chiamata in causa della
Compagnia di assicurazione con la quale aveva in essere la polizza a garanzia della responsabilità per danni cagionati a terzi in esecuzione dell'attività svolta,
[...]
per essere da questa eventualmente manlevata in caso di Controparte_2
condanna.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni, che si costituiva aderendo alle contestazioni svolte dal proprio assicurato, ritenendo la domanda attorea infondata in fatto e in diritto.
II) Ai fini decisori deve essere preliminarmente inquadrata la struttura ove era Per_1
stata ospitata, non trattandosi sicuramente di una casa di cura ovvero di una R.S..A.
A tal fine, e come correttamente ricostruito dalla terza chiamata, devono essere richiamate le norme e gli atti negoziali che hanno regolato il rapporto di ospitalità
concluso con la struttura gestita da parte convenuta.
Sul punto si richiama il Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n.
0144/Pres., che definisce i requisiti delle strutture indicandole come residenze semiresidenziali o residenziali per anziani
Art. 13 (Prestazioni garantite nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani)
1. Alle persone accolte nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani sono
garantiti:
a) le prestazioni sociosanitarie indicate all'articolo 14;
b) le prestazioni sanitarie indicate agli articoli 16, 17 e 18.
Art. 14 (Prestazioni sociosanitarie) 1. Le prestazioni sociosanitarie comprendono
l'insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base
(ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di
9 base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento
dei bisogni primari della persona.
Art. 16 (Assistenza medica di medicina generale) 1. Nelle residenze per anziani, le
Aziende ssistenza sanitaria (e non quindi le residenze stesse, ndr) assicurano Pt_3
l'assistenza medica e l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e
cura, secondo gli accordi definiti a livello regionale e locale.
2. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale secondo le
condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale.
3. L'orario di effettiva presenza medica all'interno della residenza, opportunamente
pubblicizzato, deve essere concordato dai medici di medicina generale con la residenza
e comunicato al Distretto sanitario territorialmente competente.
Art. 17 (Assistenza infermieristica) 1. L'assistenza infermieristica è assicurata
dall'infermiere e comprende le attività e le responsabilità previste, per la specifica
professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie).
2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica, le attività di pianificazione
e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati
all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze.
3. Nell'ambito delle prestazioni di assistenza infermieristica, l'operatore con la
qualifica di infermiere generico svolge le attività indicate nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225.
4. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano agli utenti
un'assistenza infermieristica non inferiore agli standard minimi indicati negli allegati
al presente regolamento.
Art. 18 (Assistenza riabilitativa)
10
1. L'assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista …….etc Carta dei Servizi
della già acquisita dalla CTU ed agli atti della presente causa CP_1 CP_1
(all.2):
3.6 ASSISTENZA -Con il coordinamento della Direzione (amministrativa non sanitaria
– nota della scrivente) è garantita l'assistenza medica, infermieristica, assistenziale e
riabilitativa.
Il Regolamento Interno della (all.3), stabilisce inoltre che “La Controparte_1
Residenza Protetta “ ” è una Residenza Protetta autorizzata all'accoglienza CP_1
di persone anziane non autosufficienti”.
All'art. 9 prevede che “L'assistenza medica è garantita dai medici di medicina generale
ed è prestata all'interno della stessa, tranne nei casi che richiedano il trasferimento in
altra sede.
Le visite specialistiche, il cui onere è ad esclusivo carico dell'Ospite, sono usufruibili, a
seconda dei casi, presso la o presso le locali aziende ospedaliere. Controparte_8
L'accesso alle varie specialità è regolato secondo le norme vigenti. Nel caso in cui
l'Ospite necessiti di visite specialistiche esterne (convenzionate o a pagamento), il
trasporto e l'accompagnamento sono a proprio carico solo se deambula, tutti gli altri
ospiti usufruiscono di una convenzione con il distretto di Udine che fornisce
gratuitamente il servizio di trasporto.
L'assistenza infermieristica è garantita da infermieri professionali, presenti in struttura
sulle 24 ore.”
La coordina quindi il percorso di diagnosi e cura, Controparte_9
verifica la qualità del servizio e ne promuove il miglioramento continuo mediante protocolli, procedure, riunioni e corsi di formazione del personale. Il servizio di assistenza viene erogato da infermieri professionali (servizio affidato a una ditta
11 esterna) e assistenti (personale dipendente) la cui attività è articolata secondo una turnazione rivolta ad assicurare una copertura assistenziale e di sorveglianza sulle 24
ore tale da garantire il minutaggio assistenziale previsto per legge. Le assistenti in particolare aiutano l'ospite durante i pasti, l'igiene, la vestizione, gli spostamenti e in ogni altra situazione lo richieda.
Il personale infermieristico assicura agli ospiti tutti gli interventi che garantiscono la pulizia e il benessere della loro persona, contribuendo a prevenire le infezioni e l'insorgere delle lesioni da decubito. La terapia viene somministrata dagli infermieri professionali su prescrizione del Medico Curante.
L'assistenza medica è garantita dal medico curante di ogni ospite. La
[...]
sulla base del programma assistenziale, predispone e attua, d'intesa con Controparte_9
il Distretto ed in raccordo con il medico di fiducia dell'ospite, un piano personalizzato di interventi assistenziali (P.A.I. o cartella ospite) che assicura le prestazioni atte al recupero funzionale ed alla promozione sociale dell'assistito e/o al contrasto dei processi involutivi in atto. Il piano di intervento predisposto per ciascun soggetto non autosufficiente è articolato in modo tale da consentire il mantenimento delle fondamentali relazioni familiari, sociali e ambientali dell'ospite (compresi i rapporti con le associazioni di volontariato). Per i casi complessi, con un'evoluzione importante del quadro clinico assistenziale, o per coloro rispetto ai quali sia ipotizzabile la dimissione o il trasferimento in altro servizio, viene attivata l' anche ai fini di un eventuale Pt_4
nuovo programma assistenziale.
La opera in regime di convenzione con l'Azienda per i Controparte_9
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”.
Il servizio è rivolto a quelle persone bisognose di assistenza ed impossibilitate a permanere in ambito familiare, quindi: a) prevalentemente non autosufficienti
12 (totalmente o parzialmente non autosufficienti o ad alto rischio di non autosufficienza);
persone anziane non in grado (o totalmente o parzialmente) di gestire la propria vita quotidiana, e cioè non in grado di alimentarsi, o di avere cura della propria persona, o di spostarsi o di avere relazioni sociali autonome;
b) richiedenti un elevato livello di assistenza infermieristica, di interventi riabilitativi e di supporto sociale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico.
III)Nel caso di specie deve poi essere valutato quanto accertato in fase di Atp dai dottori e Pt_5 Per_2
Le conclusioni formulate dal Collegio Peritale devono essere in parte disattese poiché
prospettano delle conclusioni non aderenti al quadro normativo e contrattuale innanzi riportato.
Secondo quanto riferito nella relazione è deceduta in data Persona_1
26.08.2020 presso l' di Udine per “multiorgan failure da infezione opportunista CP_10
in un soggetto con progressivo deperimento organico, affetto di base da emiplegia in
esiti di ictus cerebrale con derivazione ventricolo peritoneale (2005) e con recente
diagnosi di ernia jatale ed esogafite”.
Prima di tale ricovero la de cuius era stata accolta presso la Controparte_11
dal 2006. All'epoca dell'accesso era un soggetto di quasi 56 anni, non
[...]
autosufficiente a causa di un ictus cerebrale avuto nel maggio 2005. Tale evento ictale
era esitato in una emiparesi sinistra con deficit deambulatorio importante e
incontinenza sfinteriale, con deficit cognitivi non meglio specificati, persistenti dopo un
lungo ricovero in struttura ospedaliera riabilitativa. Le caratteristiche cliniche e di
autonomia della erano compatibili, secondo i documenti forniti, con il tipo di Per_1
struttura e con il grado di assistenza garantito presso la Controparte_8
“ ”. CP_1
13 Rispetto agli anni passati presso tale struttura, la ricostruzione è gravata dalla
lacunosità della documentazione fornita. Con tali limitazioni, emerge la condizione in
cui un soggetto fragile e non autonomo, che negli anni abbia manifestato una
sintomatologia caratterizzata da nausea e vomito, riportata praticamente
dall'immediatezza del suo accesso presso la struttura. Nei primi anni (2006-2008)
questo ha portato a degli sporadici accessi ospedalieri e approfondimenti. Negli anni
successivi, al contrario, un tanto veniva gestito con la somministrazione di farmaci
sintomatici antiemetici (che riducono il sintomo, ma che non
agiscono sulla causa) e integratori. Il peso della per quanto noto altalenante Per_1
e con tendenza al calo, almeno dal 2013 in un soggetto che via via rifiutava il cibo,
mostra la poca utilità di tali trattamenti. Il continuo ripresentarsi della sintomatologia
ha portato ad alcuni sporadici accessi ospedalieri negli anni, di cui c'è traccia nel
diario infermieristico, senza modifiche sostanziali dell'approccio. Dall'analisi della
documentazione in nostro possesso non emergono richieste di esami strumentali mirati
né di visite specialistiche facenti capo alla sintomatologia descritta. In un paio di
occasioni veniva richiesta un'ecografia addome, che avrebbe potuto rappresentare un
punto d'inizio per un percorso di indagine diagnostica, ma che non è mai stata seguita
da ulteriori approfondimenti, tipo la EGDScopia o almeno la valutazione
gastroenterologica suggerita nel lontano 2006 dal consulente Neurologo, nonostante la
persistenza e il peggioramento del quadro clinico negli anni.
Nel precedente capoverso ci si riferisce ad un percorso diagnostico di base, che non
richiede la conoscenza di linee guida specifiche e che non rappresenta una
problematica di speciale difficoltà. La gastroscopia, che è un esame che dà visione
diretta del tratto interessato nella prima parte della digestione, rappresenta l'esame più
indicato sia che si voglia indagare le cause della nausea e del vomito, sia che se si
14 voglia indagare gli effetti di continui episodi di vomito sull'esofago. Ed è proprio tale
esame (ritenibile quasi routinario) che ha permesso, al primo accesso in Pronto
soccorso del luglio 2020, la diagnosi di ernia
jatale da scivolamento con esofagite severa – sospetto esofago di Per_5
Con i dati a nostra disposizione non è possibile stabilire se l'ernia jatale, con le lesioni
esofagee in esofagite, sia la causa che sottende la sintomatologia lamentata da anni
dalla oppure se si sia essa stessa stata prodotta per sfiancamento come Per_1
conseguenza dei ripetuti episodi di vomito. Sia gli esiti ictali alla base della fragilità
dell'assistita, sia la terapia conseguente che doveva assumere, infatti, possono ben
essere all'origine di una condizione di nausea con episodi di vomito ripetuti. È
possibile definire che una diagnosi precoce e un precoce trattamento avrebbero potuto
rallentare l'evoluzione dell'ernia e dell'esofagite, ma non impedirne la comparsa. Il
trattamento utile a ridurre i sintomi, già dalle prime manifestazioni, sarebbe stato
proprio quello indicato dai sanitari del pronto soccorso nel 2020 (protezione gastrica).
La diagnosi precoce avrebbe anche permesso di avviare un percorso di follow up
rispetto all'evoluzione dell'ernia jatale, con possibilità di intervenire eventualmente dal
punto di vista chirurgico con tempestività, se e quando necessario.
La sintomatologia lamentata si modificava lievemente nel 2016, anno in cui compariva
per la prima volta l'indicazione nella cartella clinica della presenza di rigurgiti, oltre
che di vomito e nausea. Il rigurgito rappresenta un sintomo suggestivo e indicativo di
reflusso gastro esofageo e di possibile ernia jatale. Appare, quindi, verosimile che un
percorso diagnostico adeguato (con EGDScopia), guidato da un sintomo
caratterizzante, sarebbe stato potenzialmente fattibile quantomeno a partire dal 2016.
Un tanto, avrebbe con un elevato grado di verosimiglianza potuto permettere di porre
la diagnosi di reflusso gastroesofageo e di ernia jatale. Una diagnosi ed una
15 susseguente terapia adeguata, quindi non soltanto mirata al controllo del sintomo, è più
probabile che non che avrebbe permesso alla de cuius di alimentarsi adeguatamente,
non andando ad aggiungere nuove fragilità (deperimento organico) a quelle già
importanti che l'avevano portata a stabilirsi presso la residenza . Sebbene la CP_1
comprsa dell'ernia jatale da scivolamento sia da ritenersi indipendente dal tipo di
assistenza ricevuta, la sua complicazione con esofagite e forse di Barrett, con Pt_6
il conseguente deperimento organico, rappresentano conseguenze che al contrario
avrebbero potuto essere tenute sotto controllo con un corretto e tempestivo trattamento
della stessa.
Rispetto al successivo percorso, la malnutrizione conseguente ai sintomi di
manifestazione dell'ernia jatale e dell'esofagite, in assenza di trattamento, ha invece
concorso all'aumento della fragilità della Un tanto ha portato al ricovero del Per_1
luglio 2020, con un successivo trattamento non del tutto aderente a quanto prescritto
che portava nuovamente in Pronto soccorso ad agosto 2020. In tale momento si trovava
comunque in condizioni ancora adeguate a permettere di avviare un approccio
chirurgico.
La situazione, invece, virava definitivamente e irreversibilmente verso il decesso a
partire dalla sera del 14 agosto, in conseguenza della comparsa di febbre e
dell'alterazione neurologica avviate dal processo infettivo. Giova specificare che
l'asserita diagnosi di infezione invasiva da , che viene intesa nell'epicrisi così CP_12
pervasiva da aver portato al successivo decesso per sepsi, non collima con gli esiti
delle emocolture di controllo (giunte postume), che davano una scomparsa del
patogeno dal torrente ematico già al momento della prima somministrazione della
terapia mirata. Pare altresì possibile che tale infezione
opportunista possa aver tuttalpiù scatenato, o aggravato, o complicato, o essere stata
16 anche semplice concausa, della cascata della multiorgan failure. Un tanto in uno
scenario in cui, in assenza della sottostante condizione di debilitazione della de cuius,
tale infezione non avrebbe potuto da sola essere la causa del decesso. Viste le
caratteristiche dell'infezione stessa come emerse dalla documentazione e sopra
descritte (quindi ben responsiva alla terapia sia dal punto di vista colturale che
sintomatologico, senza riscontri di chiari foci di localizzazione organica), si ritiene che
l'infezione opportunista avrebbe potuto portare in
autonomia al decesso la in assenza della sottostante condizione nutrizionale, Per_1
con un grado di probabilità che si può configurare (nell'ambito “del più probabile che
non”) ben al di sotto del probabile.
Riguardo al ruolo dell'assistenza ricevuta presso il in questo percorso, va CP_1
specificato che in una Struttura come quella in causa il Medico è un soggetto esterno,
ma con un rapporto di collaborazione con il Personale e la Struttura ed è tenuto sia a
monitorare, sia ad attuare percorsi diagnostico terapeutici idonei che devono essere
registrati in diario medico e argomentati (vedi art 26 Codice Deontologico e sentenze
sulla monitorizzazione).
Tale condizione rientra all'interno di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della legge
Gelli: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della
struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle
loro condotte dolose o colpose.” Nel caso de quo si ravvisa, inoltre, la presenza di un
Diario medico estremamente lacunoso, che non permette di identificare quanto alla
base delle scelte poste in atto dal medico.
Si segnala, in merito all'attività infermieristica, che la gestione delle terapie e
17 dell'assistenza dell'assistita veniva appuntata nella cartella clinica condivisa, con
segnalazione al medico delle condizioni della stessa, ma nulla fa capire se vi fosse un
confronto fra le parti tale da sollecitare congrue decisioni o se il diario fosse mera
notarile trascrizione di dati.
Si vuole segnalare, inoltre e nuovamente, che nel rapporto contrattuale fra Struttura e
Ospite, la prima deve sovraintendere ed è responsabile che tutto sia fornito in modo
adeguato ed è imputabile delle inadempienze contrattuali relative ai servizi
assistenziali, infermieristici, specialistici e sanitari. Di conseguenza è responsabile
delle inadempienze del Personale e del di fiducia del Controparte_13
Paziente con il quale la e lo staff con il coordinatore infermieristico hanno CP_1
l'obbligo di confrontarsi per perseguire iter diagnostico e terapeutico congruo: a tal
fine infatti il Medico viene ad essere
parte integrante e collaborante con la Residenza la quale ha il dovere di segnalarne il
non gradimento all'Azienda Sanitaria, con cui collabora e si confronta, tramite il
Coordinatore infermieristico, ove emergessero incomprensioni o criticità.
Il deperimento organico conseguente a tale superficiale gestione delle condizioni
dell'assistita rappresenta una concausa nel percorso che ha portato alla morte della
RA , su cui si è in seguito inserito un evento infettivo Persona_1
opportunistico, causa finale (ma sempre con valenza concausale) della multiorgan
failure che ha determinato il decesso. Quello emerso dall'analisi svolta non è un
percorso che sia da interpretare nell'ambito della perdita di chance di sopravvivenza.
Le omissioni che hanno portato alla mancata diagnosi e terapia (reiterate lungo gli
anni, e invariate anche di fronte all'aggravamento del febbraio 2020) rivestono un
ruolo esaurientemente concausale all'interno della cascata di eventi che ha portato alla
morte della de cuius.
18 Un atteggiamento non rassegnato, non remissivo, attivo, propositivo, diligente e
prudente da parte delle figure sanitarie che ebbero in cura la de cuius avrebbe potuto,
nei termini probabilistici del “più probabile che non”, impedire di aggiungere fragilità
a fragilità, e sarebbe stato necessario per esperire ogni possibilità residua al fine di
salvare la vita alla de cuius. “
Si deve osservare che secondo il Collegio Peritale “una diagnosi precoce e un precoce
trattamento avrebbero potuto rallentare l'evoluzione dell'ernia e dell'esofagite, ma non
impedirne la comparsa. Il
Il trattamento utile a ridurre i sintomi, già dalle prime manifestazioni, sarebbe stato
proprio quello indicato dai sanitari del pronto soccorso nel 2020 (protezione gastrica).
La diagnosi precoce avrebbe anche permesso di avviare un percorso di follow up
rispetto all'evoluzione dell'ernia jatale, con possibilità di intervenire eventualmente dal
punto di vista chirurgico con tempestività, se e quando necessario.
La sintomatologia lamentata si modificava lievemente nel 2016, anno in cui compariva
per la prima volta l'indicazione nella cartella clinica della presenza di rigurgiti, oltre
che di vomito e nausea. Il rigurgito rappresenta un sintomo suggestivo e indicativo di
reflusso gastro esofageo e di possibile ernia jatale. Appare, quindi, verosimile che un
percorso diagnostico adeguato (con EGDScopia), guidato da un sintomo
caratterizzante, sarebbe stato potenzialmente fattibile quantomeno a partire dal 2016.
Un tanto, avrebbe con un elevato grado di verosimiglianza potuto permettere di porre
la diagnosi di reflusso gastroesofageo e di ernia jatale. Una diagnosi ed una
susseguente terapia adeguata, quindi non soltanto mirata al controllo del sintomo, è più
probabile che non che avrebbe permesso alla de cuius di alimentarsi adeguatamente,
non andando ad aggiungere nuove fragilità (deperimento organico) a quelle già
importanti che l'avevano portata a stabilirsi presso la residenza . CP_1
19 Sebbene la comparsa dell'ernia jatale da scivolamento sia da ritenersi indipendente dal
tipo di assistenza ricevuta, la sua complicazione con esofagite e forse Esofago di
Barrett, con il conseguente deperimento
organico, rappresentano conseguenze che al contrario avrebbero potuto essere tenute
sotto controllo con un corretto e tempestivo trattamento della stessa. Rispetto al
successivo percorso, la malnutrizione
conseguente ai sintomi di manifestazione dell'ernia jatale e dell'esofagite, in assenza di
trattamento, ha invece concorso all'aumento della fragilità della (vedi Per_1
PAGG. 100-101 CTU).
Secondo quanto accertato, la fragilità che sarebbe stata determinante nel decesso a seguito di candidosi, sarebbe conseguenza di una mancata diagnosi e trattamento,
farmacologico o chirurgico, dell'ernia jatale, e certamente la mancata diagnosi non può
essere imputata alla componente infermieristica della struttura convenuta a cui certamente non può essere riferito tale compito, spettante soltanto ad un medico che in questo caso, non si trovava in rapporto di collaborazione con la struttura ospitante.
Non si può del resto ritenere che il medico di base della sig.ra non avesse Pt_7
avuto, nel tempo della permanenza presso la struttura occasione di verificare CP_1
lo stato di salute della de cuius e che le omissioni riferibili secondo il Collegio Peritale
alla struttura infermieristica possano aver impedito al medico curante di giungere a tale diagnosi, anche considerato che le denunziate omissioni risultano assolutamente generiche e peraltro dedotte dalla difesa attorea tramite un semplice richiamo alle conclusioni peritali.
Conseguentemente, in assenza di ulteriori rilievi e considerato che ai sensi della carta dei servizi “la terapia viene somministrata dagli infermieri professionali su prescrizione del Medico Curante, alcun addebito può essere ascritto al convenuto.
20 A non diversa conclusione può portare quanto dedotto circa le carenze di compilazione del diario medico, di competenza del medico curante, e in merito alla superficialità di compilazione di quello infermieristico, quest'ultimo in assenza di specifiche deduzioni circa il nesso di causalità con il decesso della sig.ra Per_1
Considerati gli esiti della Ctu, che aveva attribuito la responsabilità del decesso anche alla convenuta, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 694/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Udine il 26/05/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 694/2024 di Ruolo Generale il vertente t r a
e - rappresentate e difese dall'avv. AGRIZZI Parte_1 Parte_2
ANNA
- parte attrice -
e
Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
CRISPO MARCO
- parte convenuta -
e con la chiamata in causa di
- rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
SPINOGLIO LUCIA
- parte terza chiamata –
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, condannare le odierne parti resistenti a risarcire alle odierne parti ricorrenti i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso (ivi compresi i danni iure hereditario e iure proprio, danni morali, esistenziali e da sofferenza soggettiva interiore, da perdita del rapporto parentale con la madre ed anche ex art. 96 c.p.c. commi 1 e 3), provocati Persona_1
per le causali di cui in narrativa nelle somme che risulteranno dovute in corso di causa o saranno ritenute d'equità dal Giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 26.08.2020 al saldo effettivo.
Sono altresì dovuti gli interessi moratori dalla domanda giudiziale di cui alla L.
162/2014 (per cui è previsto il tasso come da D.lvo 231/2002 in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali), nonchè interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale per gli interessi dovuti almeno per 6 mesi e gli interessi di cui all'art. 1284 c.4 c.c. dall'inoltro della lettera di messa in mora d.d. 30.09.2021.
Spese, diritti, onorari, compensi professionali e spese generali di lite rifusi sia stragiudiziali che giudiziali, ivi comprese le spese per il Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv. Anna Agrizzi per dichiarata anticipazione. Sentenza esecutiva ex lege. - In Via Istruttoria – Questa Difesa ritiene già
sufficientemente istruita la causa in oggetto, essendo già stata espletata una C.T.U.
medico-legale in collaborazione con un medico specialista geriatra, dott. Persona_2
che ha verificato le cause ed ha quantificato i danni nel pieno rispetto del contraddittorio di tutte le parti in causa. In via subordinata si ritiene necessaria la chiamata a chiarimenti dei CCTTUU già coinvolti nella fase del precedente ATP ex art. 696 bis cpc
2 relativamente ai punti controversi, ritenendo necessario specificare le responsabilità
degli operatori sanitari dipendenti della convenuta e del medico di base. Si CP_3
richiede inoltre, l'ammissione dei seguenti testi: residente a [...]Testimone_1
34073 (GO), in Riva San Marco n. 8, residente a [...] Testimone_2
in via Caprin n. 14, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la signora Parte_2
figlia della signora era legata fortemente alla mamma, così come anche l'altra Per_1
figlia ed entrambe, compatibilmente con gli impegni di lavoro, andavano Parte_1
tutte le settimane a trovarla: vivendo a Udine, anche più volte alla settimana, 2. Pt_1
vero che e la madre avevano un legame fortissimo, forse anche perché è Pt_2 Pt_2
la più piccola delle figlie e la madre era molto protettiva verso di lei;
3. vero che dopo qualche anno di distacco dovuto alla separazione dei genitori, che aveva traumatizzato entrambe le figlie, la madre, e si erano ritrovate in Friuli, ricominciando Pt_2 Pt_1
a frequentarsi assiduamente quasi tutti i giorni, visto che anche la madre si era trasferita in Friuli dalla Toscana;
4. vero che successivamente alla malattia del 2005, la signora era stata trasferita al dal 2006 e insieme alla sorella Per_1 CP_1 Pt_2
cercava una soluzione migliore per la madre, visto che nel tempo entrambe le Pt_1
figlie si erano sempre accorte di una certa trascuratezza nel servizio fornito dalla
Struttura;
5. vero che le figlie andavano dalla madre regolarmente alla CP_1
per verificare che fosse seguita bene: almeno un paio di volte a
[...] Pt_1
settimana, mentre compatibilmente con il lavoro stagionale a Grado, ogni Pt_2
settimana;
6. vero che anche se il tempo era veramente poco, durante i 6 mesi della stagione estiva a Grado, correva lo stesso dalla madre a Udine, appena finiva di Pt_2
lavorare, anche solo per portarle un pacchetto di fazzoletti (dato che nella struttura non glieli davano), oppure vestiti, cibo e qualche scatola di cioccolatini per renderla felice;
7. vero che quando la stagione lavorativa terminava, riusciva a recarsi a Udine Pt_2
3 dalla madre più spesso settimanalmente, nonostante abitasse a Grado;
8. vero che la figlia portava a casa la madre per qualche giorno nel periodo natalizio, per Pt_2
trascorrere le feste insieme a lei e alla sua famiglia composta anche dai figli di Per_3
13 anni e e la figlia 9. vero che spesso anche per Pasqua, il compleanno Per_4 Pt_1
di di e di andava a prendere la signora in Pt_2 Per_3 Pt_1 Pt_2 Per_1
Struttura per trascorrere la giornata assieme a casa sua a Grado per mangiare assieme e festeggiare bei momenti conviviali;
vero che e la madre trascorrevano Pt_2 Pt_1
assieme tante ore guardando la TV, commentando i programmi, leggendole dei libri,
l'aiutavano a fare i cruciverba, a giocare a tombola, preparare i pensieri di Natale e
Pasqua; 11. vero che le figlie e erano sempre presenti per la madre: Pt_2 Pt_1
spesso nelle ore di visita la portavano fuori dalla Struttura per Anziani a mangiare un gelato e a fare un giro;
12. vero che e la madre si sentivano quotidianamente al Pt_2
telefono e spesso chiamava anche per avere notizie della madre Pt_2 Pt_1
direttamente da lei, dato che la sorella, vivendo a Udine, poteva recarsi in Struttura più
spesso di lei e poteva riferirle meglio anche quello che non andava;
13. vero che la signora era una persona calma e riservata, che cercava sempre di non creare Per_1
problemi alle figlie, tranquillizzandole;
14. vero che capitava spesso che le figlie Pt_2
e dovessero richiamare con certa sollecitudine il personale della Pt_1 CP_4
per chiedere maggiore assistenza per la loro amata madre, come era
[...]
legittimo; 15. vero che le figlie e hanno spedito diverse lettere di Pt_2 Pt_1
reclamo alla struttura per i diversi problemi riscontrati soprattutto con il CP_1
Per_ personale;
16. vero che le figlie e fornivano sempre alla signora Pt_2 Pt_1
sostegno psicologico e si preoccupavano che fosse seguita bene presso la Struttura
[...]
S. Anna, andando a verificare che mangiasse e fosse sempre pulita e in ordine, appena si liberavano del lavoro;
17. vero che con l'avvento della Pandemia nel 2020 le figlie non
4 potevano più accedere alla Struttura e pertanto per la signora è stato l'inizio Per_1
della fine, mancando la loro supervisione e vicinanza sia fisica che psicologica,
nonostante non passasse giorno che le figlie cercassero di mettersi in contatto con lei telefonicamente;
18. vero che durante la Pandemia nel 2020, entrambe le figlie si rendevano conto che la mamma non era seguita adeguatamente, vedendola nei pochi momenti di visita concessi, visibilmente dimagrita, con le braccia piene di buchi delle diverse flebo che le erano state messe e uno stato d'animo letteralmente distrutto e ciò le procurava una grande sofferenza. Va da sé che le circostanze come sopra capitolate hanno valore come allegazioni ai fini di una valutazione in via presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. e sulla base delle nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.)
come affermato dalle Sezioni Unite (26972/2008).
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: - IN
RITO, disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e l'adozione di ogni più opportuno conseguenziale provvedimento, in ragione della complessità delle questioni in discussione, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 281- decies c.p.c. per il proseguimento del rito semplificato, tenuto conto che la natura e la quantità degli elementi di fatto e di diritto da trattare rendono necessaria una trattazione che si avvalga della disciplina del rito ordinario, al fine di consentire un adeguato esame delle questioni legali e una piena difesa delle parti.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, rigettare il ricorso e tutte le domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, dalle ricorrenti Pt_1
e (in proprio e nella dedotta qualità di eredi della sig.ra
[...] Parte_2
, nei confronti della Persona_1 [...]
[...] , in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, siccome inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, dalle ricorrenti Pt_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, limitare il quantum della pretesa risarcitoria nei limiti del giusto e del dovuto;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, dalle ricorrenti e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, accertare e dichiarare che la responsabilità civile della resistente in relazione al sinistro per cui è causa è garantita dalla copertura assicurativa prestata dalla in forza della polizza assicurativa n.2145/60/167048476 e, Controparte_6
per l'effetto, condannare la terza chiamata in causa in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la
, in persona Controparte_5
del suo legale rappresentante pro tempore, dalle somme che la stessa sarà eventualmente tenuta a pagare, in relazione ed in conseguenza della causa de qua, alle ricorrenti, a qualsiasi titolo, anche per spese e competenze di lite, nel rispetto delle richiamata polizza assicurativa, ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto di regresso di Controparte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
6 terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per quanto la resistente fosse eventualmente tenuta a pagare, in relazione ed in conseguenza della causa de qua, alle ricorrenti, a qualsiasi titolo, anche per spese e competenze di lite, nel rispetto delle richiamate polizze assicurative;
- IN OGNI CASO, condannare le ricorrenti, sig.re e Parte_1
, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessorie come Parte_2
per legge, ivi comprese quelle del giudizio di ATP. - IN VIA ISTRUTTORIA Si
abbiano per integralmente ripetute e trascritte tutte le richieste istruttorie formulate con la comparsa di costituzione e risposta.
Per parte terza chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, preliminarmente, non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 281- decies cpc per la trattazione della vertenza con il rito semplificato di cognizione, essendo i fatti controversi e la domanda non di pronta soluzione, disporre il mutamento del rito con prosecuzione della causa seguendo le forme del rito ordinario;
nel merito, accertata l'infondatezza della pretesa attorea per i motivi di cui in narrativa,
respingere l'avversaria domanda con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda delle ricorrenti, effettuare una corretta quantificazione delle voci ritenute ammissibili, alla luce delle contestazioni anche in punto quantum esposte in narrativa;
in caso di accertata sussistenza della copertura assicurativa, piaccia al Giudice limitare la condanna in manleva in base alle condizioni di polizza indicate in atti e depositate tra i documenti della scrivente difesa, considerando i limiti di massimale (€ 10.000.000 di €
per sinistro) e ogni limitazione contrattuale, in primis la franchigia di € 50.000.-
contrattualmente prevista;
in via istruttoria, si oppone all'ammissione dei capitoli di prova indicati da parte ricorrente in quanto generici e valutativi, in ogni caso
7 inconferenti ai fini del decidere e in parte (cap. 15) inerenti a circostanze da provarsi per iscritto. Si associa alle richieste istruttorie formulate dal convenuto consorzio In punto
CTU, attese le contestazioni mosse al predetto elaborato da parte dei periti incaricati in quella sede da si chiede venga disposta una nuova perizia per accertare, alla CP_2
luce della provata inesistenza di un supporto medico interno alla struttura, l'incidenza della attività/omissione di prescrizione e cure da parte del medico curante ed il decesso della degente, così come della incidenza rispetto all'evento dello stato di salute gravemente compromesso della stessa. Solo in via meramente subordinata si chiede venga riconvocata la CTU a chiarimenti sui punti oggetto di contestazione da parte dei periti di parte, esposti negli elaborati dimessi sub docc. 4 e 5 da intendersi qui integralmente ritrascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex articolo 281 undecies cpc ritualmente notificato, e Parte_1
entrambe in proprio e quali eredi della de cuius Del Ross Parte_2 Persona_1
deceduta in data 26 agosto 2020 presso il presidio ospedaliero Santa Maria della misericordia di Udine, hanno adito il Tribunale per sentire accertare la responsabilità del
Controparte_7
per sentire condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso il danno da perdita parentale, subiti in esito al decesso della signora Per_1
Non raggiunto l'accordo in quella sede, è stata radicata la presente vertenza nei confronti del convenuto . CP_5
Si costituiva in giudizio quest'ultimo, contestando il fondamento della domanda di parte ricorrente, ritenendo che dei fatti di causa non potesse essere riconosciuta alcuna responsabilità della struttura, dovendo pertanto la domanda essere integralmente
8 respinta.
Chiedeva però, per scrupolo difensivo, l'autorizzazione alla chiamata in causa della
Compagnia di assicurazione con la quale aveva in essere la polizza a garanzia della responsabilità per danni cagionati a terzi in esecuzione dell'attività svolta,
[...]
per essere da questa eventualmente manlevata in caso di Controparte_2
condanna.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni, che si costituiva aderendo alle contestazioni svolte dal proprio assicurato, ritenendo la domanda attorea infondata in fatto e in diritto.
II) Ai fini decisori deve essere preliminarmente inquadrata la struttura ove era Per_1
stata ospitata, non trattandosi sicuramente di una casa di cura ovvero di una R.S..A.
A tal fine, e come correttamente ricostruito dalla terza chiamata, devono essere richiamate le norme e gli atti negoziali che hanno regolato il rapporto di ospitalità
concluso con la struttura gestita da parte convenuta.
Sul punto si richiama il Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n.
0144/Pres., che definisce i requisiti delle strutture indicandole come residenze semiresidenziali o residenziali per anziani
Art. 13 (Prestazioni garantite nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani)
1. Alle persone accolte nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani sono
garantiti:
a) le prestazioni sociosanitarie indicate all'articolo 14;
b) le prestazioni sanitarie indicate agli articoli 16, 17 e 18.
Art. 14 (Prestazioni sociosanitarie) 1. Le prestazioni sociosanitarie comprendono
l'insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base
(ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di
9 base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento
dei bisogni primari della persona.
Art. 16 (Assistenza medica di medicina generale) 1. Nelle residenze per anziani, le
Aziende ssistenza sanitaria (e non quindi le residenze stesse, ndr) assicurano Pt_3
l'assistenza medica e l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e
cura, secondo gli accordi definiti a livello regionale e locale.
2. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale secondo le
condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale.
3. L'orario di effettiva presenza medica all'interno della residenza, opportunamente
pubblicizzato, deve essere concordato dai medici di medicina generale con la residenza
e comunicato al Distretto sanitario territorialmente competente.
Art. 17 (Assistenza infermieristica) 1. L'assistenza infermieristica è assicurata
dall'infermiere e comprende le attività e le responsabilità previste, per la specifica
professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie).
2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica, le attività di pianificazione
e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati
all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze.
3. Nell'ambito delle prestazioni di assistenza infermieristica, l'operatore con la
qualifica di infermiere generico svolge le attività indicate nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225.
4. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano agli utenti
un'assistenza infermieristica non inferiore agli standard minimi indicati negli allegati
al presente regolamento.
Art. 18 (Assistenza riabilitativa)
10
1. L'assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista …….etc Carta dei Servizi
della già acquisita dalla CTU ed agli atti della presente causa CP_1 CP_1
(all.2):
3.6 ASSISTENZA -Con il coordinamento della Direzione (amministrativa non sanitaria
– nota della scrivente) è garantita l'assistenza medica, infermieristica, assistenziale e
riabilitativa.
Il Regolamento Interno della (all.3), stabilisce inoltre che “La Controparte_1
Residenza Protetta “ ” è una Residenza Protetta autorizzata all'accoglienza CP_1
di persone anziane non autosufficienti”.
All'art. 9 prevede che “L'assistenza medica è garantita dai medici di medicina generale
ed è prestata all'interno della stessa, tranne nei casi che richiedano il trasferimento in
altra sede.
Le visite specialistiche, il cui onere è ad esclusivo carico dell'Ospite, sono usufruibili, a
seconda dei casi, presso la o presso le locali aziende ospedaliere. Controparte_8
L'accesso alle varie specialità è regolato secondo le norme vigenti. Nel caso in cui
l'Ospite necessiti di visite specialistiche esterne (convenzionate o a pagamento), il
trasporto e l'accompagnamento sono a proprio carico solo se deambula, tutti gli altri
ospiti usufruiscono di una convenzione con il distretto di Udine che fornisce
gratuitamente il servizio di trasporto.
L'assistenza infermieristica è garantita da infermieri professionali, presenti in struttura
sulle 24 ore.”
La coordina quindi il percorso di diagnosi e cura, Controparte_9
verifica la qualità del servizio e ne promuove il miglioramento continuo mediante protocolli, procedure, riunioni e corsi di formazione del personale. Il servizio di assistenza viene erogato da infermieri professionali (servizio affidato a una ditta
11 esterna) e assistenti (personale dipendente) la cui attività è articolata secondo una turnazione rivolta ad assicurare una copertura assistenziale e di sorveglianza sulle 24
ore tale da garantire il minutaggio assistenziale previsto per legge. Le assistenti in particolare aiutano l'ospite durante i pasti, l'igiene, la vestizione, gli spostamenti e in ogni altra situazione lo richieda.
Il personale infermieristico assicura agli ospiti tutti gli interventi che garantiscono la pulizia e il benessere della loro persona, contribuendo a prevenire le infezioni e l'insorgere delle lesioni da decubito. La terapia viene somministrata dagli infermieri professionali su prescrizione del Medico Curante.
L'assistenza medica è garantita dal medico curante di ogni ospite. La
[...]
sulla base del programma assistenziale, predispone e attua, d'intesa con Controparte_9
il Distretto ed in raccordo con il medico di fiducia dell'ospite, un piano personalizzato di interventi assistenziali (P.A.I. o cartella ospite) che assicura le prestazioni atte al recupero funzionale ed alla promozione sociale dell'assistito e/o al contrasto dei processi involutivi in atto. Il piano di intervento predisposto per ciascun soggetto non autosufficiente è articolato in modo tale da consentire il mantenimento delle fondamentali relazioni familiari, sociali e ambientali dell'ospite (compresi i rapporti con le associazioni di volontariato). Per i casi complessi, con un'evoluzione importante del quadro clinico assistenziale, o per coloro rispetto ai quali sia ipotizzabile la dimissione o il trasferimento in altro servizio, viene attivata l' anche ai fini di un eventuale Pt_4
nuovo programma assistenziale.
La opera in regime di convenzione con l'Azienda per i Controparte_9
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”.
Il servizio è rivolto a quelle persone bisognose di assistenza ed impossibilitate a permanere in ambito familiare, quindi: a) prevalentemente non autosufficienti
12 (totalmente o parzialmente non autosufficienti o ad alto rischio di non autosufficienza);
persone anziane non in grado (o totalmente o parzialmente) di gestire la propria vita quotidiana, e cioè non in grado di alimentarsi, o di avere cura della propria persona, o di spostarsi o di avere relazioni sociali autonome;
b) richiedenti un elevato livello di assistenza infermieristica, di interventi riabilitativi e di supporto sociale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico.
III)Nel caso di specie deve poi essere valutato quanto accertato in fase di Atp dai dottori e Pt_5 Per_2
Le conclusioni formulate dal Collegio Peritale devono essere in parte disattese poiché
prospettano delle conclusioni non aderenti al quadro normativo e contrattuale innanzi riportato.
Secondo quanto riferito nella relazione è deceduta in data Persona_1
26.08.2020 presso l' di Udine per “multiorgan failure da infezione opportunista CP_10
in un soggetto con progressivo deperimento organico, affetto di base da emiplegia in
esiti di ictus cerebrale con derivazione ventricolo peritoneale (2005) e con recente
diagnosi di ernia jatale ed esogafite”.
Prima di tale ricovero la de cuius era stata accolta presso la Controparte_11
dal 2006. All'epoca dell'accesso era un soggetto di quasi 56 anni, non
[...]
autosufficiente a causa di un ictus cerebrale avuto nel maggio 2005. Tale evento ictale
era esitato in una emiparesi sinistra con deficit deambulatorio importante e
incontinenza sfinteriale, con deficit cognitivi non meglio specificati, persistenti dopo un
lungo ricovero in struttura ospedaliera riabilitativa. Le caratteristiche cliniche e di
autonomia della erano compatibili, secondo i documenti forniti, con il tipo di Per_1
struttura e con il grado di assistenza garantito presso la Controparte_8
“ ”. CP_1
13 Rispetto agli anni passati presso tale struttura, la ricostruzione è gravata dalla
lacunosità della documentazione fornita. Con tali limitazioni, emerge la condizione in
cui un soggetto fragile e non autonomo, che negli anni abbia manifestato una
sintomatologia caratterizzata da nausea e vomito, riportata praticamente
dall'immediatezza del suo accesso presso la struttura. Nei primi anni (2006-2008)
questo ha portato a degli sporadici accessi ospedalieri e approfondimenti. Negli anni
successivi, al contrario, un tanto veniva gestito con la somministrazione di farmaci
sintomatici antiemetici (che riducono il sintomo, ma che non
agiscono sulla causa) e integratori. Il peso della per quanto noto altalenante Per_1
e con tendenza al calo, almeno dal 2013 in un soggetto che via via rifiutava il cibo,
mostra la poca utilità di tali trattamenti. Il continuo ripresentarsi della sintomatologia
ha portato ad alcuni sporadici accessi ospedalieri negli anni, di cui c'è traccia nel
diario infermieristico, senza modifiche sostanziali dell'approccio. Dall'analisi della
documentazione in nostro possesso non emergono richieste di esami strumentali mirati
né di visite specialistiche facenti capo alla sintomatologia descritta. In un paio di
occasioni veniva richiesta un'ecografia addome, che avrebbe potuto rappresentare un
punto d'inizio per un percorso di indagine diagnostica, ma che non è mai stata seguita
da ulteriori approfondimenti, tipo la EGDScopia o almeno la valutazione
gastroenterologica suggerita nel lontano 2006 dal consulente Neurologo, nonostante la
persistenza e il peggioramento del quadro clinico negli anni.
Nel precedente capoverso ci si riferisce ad un percorso diagnostico di base, che non
richiede la conoscenza di linee guida specifiche e che non rappresenta una
problematica di speciale difficoltà. La gastroscopia, che è un esame che dà visione
diretta del tratto interessato nella prima parte della digestione, rappresenta l'esame più
indicato sia che si voglia indagare le cause della nausea e del vomito, sia che se si
14 voglia indagare gli effetti di continui episodi di vomito sull'esofago. Ed è proprio tale
esame (ritenibile quasi routinario) che ha permesso, al primo accesso in Pronto
soccorso del luglio 2020, la diagnosi di ernia
jatale da scivolamento con esofagite severa – sospetto esofago di Per_5
Con i dati a nostra disposizione non è possibile stabilire se l'ernia jatale, con le lesioni
esofagee in esofagite, sia la causa che sottende la sintomatologia lamentata da anni
dalla oppure se si sia essa stessa stata prodotta per sfiancamento come Per_1
conseguenza dei ripetuti episodi di vomito. Sia gli esiti ictali alla base della fragilità
dell'assistita, sia la terapia conseguente che doveva assumere, infatti, possono ben
essere all'origine di una condizione di nausea con episodi di vomito ripetuti. È
possibile definire che una diagnosi precoce e un precoce trattamento avrebbero potuto
rallentare l'evoluzione dell'ernia e dell'esofagite, ma non impedirne la comparsa. Il
trattamento utile a ridurre i sintomi, già dalle prime manifestazioni, sarebbe stato
proprio quello indicato dai sanitari del pronto soccorso nel 2020 (protezione gastrica).
La diagnosi precoce avrebbe anche permesso di avviare un percorso di follow up
rispetto all'evoluzione dell'ernia jatale, con possibilità di intervenire eventualmente dal
punto di vista chirurgico con tempestività, se e quando necessario.
La sintomatologia lamentata si modificava lievemente nel 2016, anno in cui compariva
per la prima volta l'indicazione nella cartella clinica della presenza di rigurgiti, oltre
che di vomito e nausea. Il rigurgito rappresenta un sintomo suggestivo e indicativo di
reflusso gastro esofageo e di possibile ernia jatale. Appare, quindi, verosimile che un
percorso diagnostico adeguato (con EGDScopia), guidato da un sintomo
caratterizzante, sarebbe stato potenzialmente fattibile quantomeno a partire dal 2016.
Un tanto, avrebbe con un elevato grado di verosimiglianza potuto permettere di porre
la diagnosi di reflusso gastroesofageo e di ernia jatale. Una diagnosi ed una
15 susseguente terapia adeguata, quindi non soltanto mirata al controllo del sintomo, è più
probabile che non che avrebbe permesso alla de cuius di alimentarsi adeguatamente,
non andando ad aggiungere nuove fragilità (deperimento organico) a quelle già
importanti che l'avevano portata a stabilirsi presso la residenza . Sebbene la CP_1
comprsa dell'ernia jatale da scivolamento sia da ritenersi indipendente dal tipo di
assistenza ricevuta, la sua complicazione con esofagite e forse di Barrett, con Pt_6
il conseguente deperimento organico, rappresentano conseguenze che al contrario
avrebbero potuto essere tenute sotto controllo con un corretto e tempestivo trattamento
della stessa.
Rispetto al successivo percorso, la malnutrizione conseguente ai sintomi di
manifestazione dell'ernia jatale e dell'esofagite, in assenza di trattamento, ha invece
concorso all'aumento della fragilità della Un tanto ha portato al ricovero del Per_1
luglio 2020, con un successivo trattamento non del tutto aderente a quanto prescritto
che portava nuovamente in Pronto soccorso ad agosto 2020. In tale momento si trovava
comunque in condizioni ancora adeguate a permettere di avviare un approccio
chirurgico.
La situazione, invece, virava definitivamente e irreversibilmente verso il decesso a
partire dalla sera del 14 agosto, in conseguenza della comparsa di febbre e
dell'alterazione neurologica avviate dal processo infettivo. Giova specificare che
l'asserita diagnosi di infezione invasiva da , che viene intesa nell'epicrisi così CP_12
pervasiva da aver portato al successivo decesso per sepsi, non collima con gli esiti
delle emocolture di controllo (giunte postume), che davano una scomparsa del
patogeno dal torrente ematico già al momento della prima somministrazione della
terapia mirata. Pare altresì possibile che tale infezione
opportunista possa aver tuttalpiù scatenato, o aggravato, o complicato, o essere stata
16 anche semplice concausa, della cascata della multiorgan failure. Un tanto in uno
scenario in cui, in assenza della sottostante condizione di debilitazione della de cuius,
tale infezione non avrebbe potuto da sola essere la causa del decesso. Viste le
caratteristiche dell'infezione stessa come emerse dalla documentazione e sopra
descritte (quindi ben responsiva alla terapia sia dal punto di vista colturale che
sintomatologico, senza riscontri di chiari foci di localizzazione organica), si ritiene che
l'infezione opportunista avrebbe potuto portare in
autonomia al decesso la in assenza della sottostante condizione nutrizionale, Per_1
con un grado di probabilità che si può configurare (nell'ambito “del più probabile che
non”) ben al di sotto del probabile.
Riguardo al ruolo dell'assistenza ricevuta presso il in questo percorso, va CP_1
specificato che in una Struttura come quella in causa il Medico è un soggetto esterno,
ma con un rapporto di collaborazione con il Personale e la Struttura ed è tenuto sia a
monitorare, sia ad attuare percorsi diagnostico terapeutici idonei che devono essere
registrati in diario medico e argomentati (vedi art 26 Codice Deontologico e sentenze
sulla monitorizzazione).
Tale condizione rientra all'interno di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della legge
Gelli: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della
struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle
loro condotte dolose o colpose.” Nel caso de quo si ravvisa, inoltre, la presenza di un
Diario medico estremamente lacunoso, che non permette di identificare quanto alla
base delle scelte poste in atto dal medico.
Si segnala, in merito all'attività infermieristica, che la gestione delle terapie e
17 dell'assistenza dell'assistita veniva appuntata nella cartella clinica condivisa, con
segnalazione al medico delle condizioni della stessa, ma nulla fa capire se vi fosse un
confronto fra le parti tale da sollecitare congrue decisioni o se il diario fosse mera
notarile trascrizione di dati.
Si vuole segnalare, inoltre e nuovamente, che nel rapporto contrattuale fra Struttura e
Ospite, la prima deve sovraintendere ed è responsabile che tutto sia fornito in modo
adeguato ed è imputabile delle inadempienze contrattuali relative ai servizi
assistenziali, infermieristici, specialistici e sanitari. Di conseguenza è responsabile
delle inadempienze del Personale e del di fiducia del Controparte_13
Paziente con il quale la e lo staff con il coordinatore infermieristico hanno CP_1
l'obbligo di confrontarsi per perseguire iter diagnostico e terapeutico congruo: a tal
fine infatti il Medico viene ad essere
parte integrante e collaborante con la Residenza la quale ha il dovere di segnalarne il
non gradimento all'Azienda Sanitaria, con cui collabora e si confronta, tramite il
Coordinatore infermieristico, ove emergessero incomprensioni o criticità.
Il deperimento organico conseguente a tale superficiale gestione delle condizioni
dell'assistita rappresenta una concausa nel percorso che ha portato alla morte della
RA , su cui si è in seguito inserito un evento infettivo Persona_1
opportunistico, causa finale (ma sempre con valenza concausale) della multiorgan
failure che ha determinato il decesso. Quello emerso dall'analisi svolta non è un
percorso che sia da interpretare nell'ambito della perdita di chance di sopravvivenza.
Le omissioni che hanno portato alla mancata diagnosi e terapia (reiterate lungo gli
anni, e invariate anche di fronte all'aggravamento del febbraio 2020) rivestono un
ruolo esaurientemente concausale all'interno della cascata di eventi che ha portato alla
morte della de cuius.
18 Un atteggiamento non rassegnato, non remissivo, attivo, propositivo, diligente e
prudente da parte delle figure sanitarie che ebbero in cura la de cuius avrebbe potuto,
nei termini probabilistici del “più probabile che non”, impedire di aggiungere fragilità
a fragilità, e sarebbe stato necessario per esperire ogni possibilità residua al fine di
salvare la vita alla de cuius. “
Si deve osservare che secondo il Collegio Peritale “una diagnosi precoce e un precoce
trattamento avrebbero potuto rallentare l'evoluzione dell'ernia e dell'esofagite, ma non
impedirne la comparsa. Il
Il trattamento utile a ridurre i sintomi, già dalle prime manifestazioni, sarebbe stato
proprio quello indicato dai sanitari del pronto soccorso nel 2020 (protezione gastrica).
La diagnosi precoce avrebbe anche permesso di avviare un percorso di follow up
rispetto all'evoluzione dell'ernia jatale, con possibilità di intervenire eventualmente dal
punto di vista chirurgico con tempestività, se e quando necessario.
La sintomatologia lamentata si modificava lievemente nel 2016, anno in cui compariva
per la prima volta l'indicazione nella cartella clinica della presenza di rigurgiti, oltre
che di vomito e nausea. Il rigurgito rappresenta un sintomo suggestivo e indicativo di
reflusso gastro esofageo e di possibile ernia jatale. Appare, quindi, verosimile che un
percorso diagnostico adeguato (con EGDScopia), guidato da un sintomo
caratterizzante, sarebbe stato potenzialmente fattibile quantomeno a partire dal 2016.
Un tanto, avrebbe con un elevato grado di verosimiglianza potuto permettere di porre
la diagnosi di reflusso gastroesofageo e di ernia jatale. Una diagnosi ed una
susseguente terapia adeguata, quindi non soltanto mirata al controllo del sintomo, è più
probabile che non che avrebbe permesso alla de cuius di alimentarsi adeguatamente,
non andando ad aggiungere nuove fragilità (deperimento organico) a quelle già
importanti che l'avevano portata a stabilirsi presso la residenza . CP_1
19 Sebbene la comparsa dell'ernia jatale da scivolamento sia da ritenersi indipendente dal
tipo di assistenza ricevuta, la sua complicazione con esofagite e forse Esofago di
Barrett, con il conseguente deperimento
organico, rappresentano conseguenze che al contrario avrebbero potuto essere tenute
sotto controllo con un corretto e tempestivo trattamento della stessa. Rispetto al
successivo percorso, la malnutrizione
conseguente ai sintomi di manifestazione dell'ernia jatale e dell'esofagite, in assenza di
trattamento, ha invece concorso all'aumento della fragilità della (vedi Per_1
PAGG. 100-101 CTU).
Secondo quanto accertato, la fragilità che sarebbe stata determinante nel decesso a seguito di candidosi, sarebbe conseguenza di una mancata diagnosi e trattamento,
farmacologico o chirurgico, dell'ernia jatale, e certamente la mancata diagnosi non può
essere imputata alla componente infermieristica della struttura convenuta a cui certamente non può essere riferito tale compito, spettante soltanto ad un medico che in questo caso, non si trovava in rapporto di collaborazione con la struttura ospitante.
Non si può del resto ritenere che il medico di base della sig.ra non avesse Pt_7
avuto, nel tempo della permanenza presso la struttura occasione di verificare CP_1
lo stato di salute della de cuius e che le omissioni riferibili secondo il Collegio Peritale
alla struttura infermieristica possano aver impedito al medico curante di giungere a tale diagnosi, anche considerato che le denunziate omissioni risultano assolutamente generiche e peraltro dedotte dalla difesa attorea tramite un semplice richiamo alle conclusioni peritali.
Conseguentemente, in assenza di ulteriori rilievi e considerato che ai sensi della carta dei servizi “la terapia viene somministrata dagli infermieri professionali su prescrizione del Medico Curante, alcun addebito può essere ascritto al convenuto.
20 A non diversa conclusione può portare quanto dedotto circa le carenze di compilazione del diario medico, di competenza del medico curante, e in merito alla superficialità di compilazione di quello infermieristico, quest'ultimo in assenza di specifiche deduzioni circa il nesso di causalità con il decesso della sig.ra Per_1
Considerati gli esiti della Ctu, che aveva attribuito la responsabilità del decesso anche alla convenuta, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 694/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Udine il 26/05/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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