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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14131/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ANTONIO PIRRELLI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, l'opponente di cui in epigrafe – premesso di aver ricevuto in data 29/10/2024 la notifica via pec dell'avviso di addebito di € 4.035,81 avente oggetto il recupero di somme non versate in dipendenza dell'esonero del 30% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati ex art. 27 D.L. 104/2020 per l'occupazione di lavoratori dipendenti in aree svantaggiate (cd. decontribuzione Sud); che il recupero è giustificato dall' con la CP_1 mancanza in capo al dei requisiti per lo sgravio contributivo, il Pt_1 quale è escluso per le imprese operanti nel settore finanziario;
che per l infatti l' attività del ricade nel cod. ATECO 66 “agenti CP_1 Pt_1 mediatori e procacciatori in prodotti finanziari” e tale classificazione ha determinato l'impossibilità di fruire della riduzione contributiva;
che l aveva già richiesto il pagamento delle somme escluse dall'esonero CP_1 contributivo con la diffida del 19/01/2024, prot. 0900.19 CP_1
/01/2024.0043996 che poi ha espressamente richiamato quale motivazione per relationem dell'avviso odiernamente opposto;
che avverso tale diffida l' istante proponeva il 15/2/2024 ricorso amministrativo nel quale specificava esservi stato un proprio errore dichiarativo nel comunicare inquadramento della ditta con il codice Ateco 66; che l rispondeva con deliberazione CP_1
n.651 con la quale rigettava il ricorso dell' istante – proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 0002067477000, formato il 24.09.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto essendo evidente per quanto detto il fumus boni iuris e ritenendo pure che il periculum in mora, al di là dell'importo richiesto che non è particolarmente elevato, costituisce un onere significativo per la predetta ditta individuale, nonché un aggravio complessivo per tutto il sistema in quanto l CP_1 qualora ricevesse il pagamento, dovrebbe poi restituirlo in caso di soccombenza nel presente giudizio;
2) nel merito, infine, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito impugnato per le ragioni innanzi esposte e dichiarare non dovute le somme pretese dall;
CP_1
3) condannare l , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, l'opponente ha dedotto di essersi iscritto nel 1994 alla
CCIAA con il codice Ateco 68; di aver successivamente aggiunto nel 2003 presso la medesima CCIAA il codice Ateco 66 a quello 68 dichiarato nel
1994; di aver nel 2013 cessato l'attività di mediatore finanziario e dichiarato tale cessazione alla CCIAA con protocollo il 29/4/2013 (cfr. visura caamerale depositata nel fascicolo di parte opponente); di essersi iscritto il 29/12/2017 all' con modello DM 68 per attività con CP_1 dipendenti;
che, tuttavia, tale iscrizione conteneva un errore materiale, in quanto alla voce Attività Economica veniva indicata la categoria “Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari” (vd mod. DM 68 del 29/12/2017 in atti); che l confermava tale iscrizione con proprio CP_1 mod. DM 80 avente pari data, il quale recava indicazione di codice ATECO n.
66.19.22 (agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari). Ciò premesso, l'opponente lamenta l'illegittimità dell'avviso impugnato, poiché emesso – a seguito dell'errore materiale commesso nell'indicazione dell'attività in sede di prima iscrizione presso all - sull'erroneo CP_1 presupposto dello svolgimento di attività contraddistinta dal codice ATECO
66.19.22 (imprese del settore finanziario), evidenziando di non possedere più tale codice a seguito di cessazione dell'attività di mediatore finanziario dichiarata alla CCIAA già nel 2013.
Ebbene, preme rilevare che le predette circostanze risultano dalla documentazione in atti.
Le argomentazioni difensive dell' si fondano invece sull'esclusione CP_1 dalla fruizione del beneficio alle imprese operanti nel settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, nonchè sulla correttezza dalla intervenuta variazione del codice attività con decorrenza febbraio 2024, a seguito di richiesta del
15.02.2024. Tuttavia, l non contesta né la cessazione da parte del CP_2
dell'attività di mediatore finanziario sin dal 2013 – ovvero in data Pt_1 anteriore rispetto alla richiesta di iscrizione all' del 29/12/2017 -, CP_1 né l'effettivo svolgimento da parte del medesimo esclusivamente di attività rientranti nell'alveo degli intermediari nella mediazione immobiliare (come peraltro risulta dal codice Ateco 68.31.00 indicato in visura camerale) e neppure l'ammissione delle imprese con codice ATECO 68.31.00 all'esonero del 30% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati ex art. 27 D.L. 104/2020 per l'occupazione di lavoratori dipendenti in aree svantaggiate.
Peraltro, dall'esame della visura storica prodotta dall'opponente emerge chiaramente che nel 2013 l'opponente cessava l'attività di mediatore finanziario nel 2013 e dichiarava tale cessazione alla CCIAA con protocollo del 29/4/2013.
Pertanto - accertato che le attività effettivamente svolte dal sin Pt_1 dal 29.12.2017 rientrano esclusivamente nell'alveo degli intermediari nella mediazione immobiliare (cfr. visura camerale in atti), per i quali risulta pacifica l'ammissione all'esonero contributivo in questione, e in assenza di ulteriori contestazioni in ordine alla regolarità della relativa fruizione - può ritenersi accertata la sussistenza in capo all'opponente dei requisiti di legge per fruire dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel periodo dal
06/2021 al 10/2023.
L'opposizione va quindi accolta.
Considerata la particolarità e controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara non dovute da le somme di cui all'avviso Parte_1 di addebito n. l'avviso di addebito n. 314 2024 0002067477000, CP_1 formato il 24.09.2024;
2) compensa le spese di lite.
Bari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14131/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ANTONIO PIRRELLI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, l'opponente di cui in epigrafe – premesso di aver ricevuto in data 29/10/2024 la notifica via pec dell'avviso di addebito di € 4.035,81 avente oggetto il recupero di somme non versate in dipendenza dell'esonero del 30% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati ex art. 27 D.L. 104/2020 per l'occupazione di lavoratori dipendenti in aree svantaggiate (cd. decontribuzione Sud); che il recupero è giustificato dall' con la CP_1 mancanza in capo al dei requisiti per lo sgravio contributivo, il Pt_1 quale è escluso per le imprese operanti nel settore finanziario;
che per l infatti l' attività del ricade nel cod. ATECO 66 “agenti CP_1 Pt_1 mediatori e procacciatori in prodotti finanziari” e tale classificazione ha determinato l'impossibilità di fruire della riduzione contributiva;
che l aveva già richiesto il pagamento delle somme escluse dall'esonero CP_1 contributivo con la diffida del 19/01/2024, prot. 0900.19 CP_1
/01/2024.0043996 che poi ha espressamente richiamato quale motivazione per relationem dell'avviso odiernamente opposto;
che avverso tale diffida l' istante proponeva il 15/2/2024 ricorso amministrativo nel quale specificava esservi stato un proprio errore dichiarativo nel comunicare inquadramento della ditta con il codice Ateco 66; che l rispondeva con deliberazione CP_1
n.651 con la quale rigettava il ricorso dell' istante – proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 0002067477000, formato il 24.09.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto essendo evidente per quanto detto il fumus boni iuris e ritenendo pure che il periculum in mora, al di là dell'importo richiesto che non è particolarmente elevato, costituisce un onere significativo per la predetta ditta individuale, nonché un aggravio complessivo per tutto il sistema in quanto l CP_1 qualora ricevesse il pagamento, dovrebbe poi restituirlo in caso di soccombenza nel presente giudizio;
2) nel merito, infine, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito impugnato per le ragioni innanzi esposte e dichiarare non dovute le somme pretese dall;
CP_1
3) condannare l , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, l'opponente ha dedotto di essersi iscritto nel 1994 alla
CCIAA con il codice Ateco 68; di aver successivamente aggiunto nel 2003 presso la medesima CCIAA il codice Ateco 66 a quello 68 dichiarato nel
1994; di aver nel 2013 cessato l'attività di mediatore finanziario e dichiarato tale cessazione alla CCIAA con protocollo il 29/4/2013 (cfr. visura caamerale depositata nel fascicolo di parte opponente); di essersi iscritto il 29/12/2017 all' con modello DM 68 per attività con CP_1 dipendenti;
che, tuttavia, tale iscrizione conteneva un errore materiale, in quanto alla voce Attività Economica veniva indicata la categoria “Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari” (vd mod. DM 68 del 29/12/2017 in atti); che l confermava tale iscrizione con proprio CP_1 mod. DM 80 avente pari data, il quale recava indicazione di codice ATECO n.
66.19.22 (agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari). Ciò premesso, l'opponente lamenta l'illegittimità dell'avviso impugnato, poiché emesso – a seguito dell'errore materiale commesso nell'indicazione dell'attività in sede di prima iscrizione presso all - sull'erroneo CP_1 presupposto dello svolgimento di attività contraddistinta dal codice ATECO
66.19.22 (imprese del settore finanziario), evidenziando di non possedere più tale codice a seguito di cessazione dell'attività di mediatore finanziario dichiarata alla CCIAA già nel 2013.
Ebbene, preme rilevare che le predette circostanze risultano dalla documentazione in atti.
Le argomentazioni difensive dell' si fondano invece sull'esclusione CP_1 dalla fruizione del beneficio alle imprese operanti nel settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, nonchè sulla correttezza dalla intervenuta variazione del codice attività con decorrenza febbraio 2024, a seguito di richiesta del
15.02.2024. Tuttavia, l non contesta né la cessazione da parte del CP_2
dell'attività di mediatore finanziario sin dal 2013 – ovvero in data Pt_1 anteriore rispetto alla richiesta di iscrizione all' del 29/12/2017 -, CP_1 né l'effettivo svolgimento da parte del medesimo esclusivamente di attività rientranti nell'alveo degli intermediari nella mediazione immobiliare (come peraltro risulta dal codice Ateco 68.31.00 indicato in visura camerale) e neppure l'ammissione delle imprese con codice ATECO 68.31.00 all'esonero del 30% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati ex art. 27 D.L. 104/2020 per l'occupazione di lavoratori dipendenti in aree svantaggiate.
Peraltro, dall'esame della visura storica prodotta dall'opponente emerge chiaramente che nel 2013 l'opponente cessava l'attività di mediatore finanziario nel 2013 e dichiarava tale cessazione alla CCIAA con protocollo del 29/4/2013.
Pertanto - accertato che le attività effettivamente svolte dal sin Pt_1 dal 29.12.2017 rientrano esclusivamente nell'alveo degli intermediari nella mediazione immobiliare (cfr. visura camerale in atti), per i quali risulta pacifica l'ammissione all'esonero contributivo in questione, e in assenza di ulteriori contestazioni in ordine alla regolarità della relativa fruizione - può ritenersi accertata la sussistenza in capo all'opponente dei requisiti di legge per fruire dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel periodo dal
06/2021 al 10/2023.
L'opposizione va quindi accolta.
Considerata la particolarità e controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara non dovute da le somme di cui all'avviso Parte_1 di addebito n. l'avviso di addebito n. 314 2024 0002067477000, CP_1 formato il 24.09.2024;
2) compensa le spese di lite.
Bari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli