Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1862/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO (MI) il 12/09/1974 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Stefania Silvestri Corvino e dell'Avv. Nicola Paolo Paolucci e domicilio eletto come da procura presso l'Avv. Silvestri Corvino.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. in SPAGNA il 10/09/1983 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Chiara Bigaroli e dell'Avv. Chiara Napoli e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*
CONCLUSIONI CONGIUNTE DALLE PARTI: COME DA VERBALE D'UDIENZA E ATTI RICHIAMATI.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio a Bermeo Parte_1 Controparte_1
(Spagna) il 10.5.2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di LO di IU al n. 10, p. 2, s. C, anno 2014;
Pag. 1
− dall'unione della coppia sono nati nato il [...], nato il [...] e Per_1 Per
nato il [...]
− i coniugi hanno introdotto, nel 2023, separati procedimenti di separazione (a questo procedimento è stato riunito il n. 1917/2023);
− i coniugi sono comparsi per l'udienza di comparizione il 31.10.2023;
− assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza 1.12.2023, all'esito dell'udienza del 10.7.2024, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in ordine alla separazione e alle domande connesse;
− con sentenza n. 647/2024, pubblicata il 17.9.2024, è stata pronunciata la separazione e sono state accolte le congiunte condizioni proposte dalla coppia;
− rimessa la causa sul ruolo (essendo infatti stata formulata, in cumulo ex art. 473-bis.49 c.p.c., domanda di divorzio), all'udienza del 15.4.2025 le parti sono nuovamente comparse avanti al Tribunale e hanno confermato di voler divorziare, con sostanziale conferma, salve le precisazioni rese a verbale, delle condizioni già concordate in sede di separazione;
− la causa è stata quindi trattenuta in decisione e la camera di consiglio si è svolta il
23/04/2025.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi sono comparsi, ai fini della separazione, avanti al Tribunale il 31.10.2023 e sono stati autorizzati a vivere separatamente con ordinanza
1.12.2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Risulta prodotta la sentenza n. 647/24 con rituale attestazione del passaggio in giudicato.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le domande delle parti – che riproducono, salve le precisazioni che seguono, quelle già fatte proprie dal Collegio in sede di separazione – possono essere accolte: il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, Per_ Per collocamento prevalente dei figli minori e regime di frequentazione con i Per_1 genitori e mantenimento all'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le congiunte conclusioni raggiunte in sede di separazione erano le seguenti:
2. assegnare la casa coniugale sita in LO IU (MI) in via IV Novembre n. 45 unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono alla sig.ra CP_1Per_ Per_ Per presso la quale la stessa vivrà con i tre figli minori e Per_ Per_ Per
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare;
Pag. 2 4. disporre che il padre quale esercizio minimo del diritto di visita potrà tenere con sé i figli, salvo diverso e migliore accordo raggiunto tra le parti:
- week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori (in difetto di accordo il martedì e il mercoledì) dall'uscita della scuola e comprensivi di pernottamento;
- due settimane di vacanza nel mese di luglio e due settimane di vacanza nel mese di agosto di ogni anno, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio. La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6 gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 23 al 31 dicembre. Per l'anno 2024, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno con la madre dal 25 dicembre al 1° gennaio mattina e con il padre il 24 dicembre (comprensivo di pernottamento) e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
- le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile. Per l'anno 2025, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno con il padre il ponte di carnevale, con la madre il ponte di Pasqua e con il padre il ponte del 25 aprile;
- tutte le altre festività durante l'anno saranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
5. disporre che il sig. concorra al mantenimento indiretto dei tre figli Parte_1 mediante corresponsione alla sig.ra della somma di € 450,00 Controparte_1 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Si precisa che tale importo verrà corrisposto dal sig. mediante la cessione della quota del 50% dell'assegno Pt_1 unico spettante al padre (ad oggi pari a circa € 450,00 mensili), e con impegno dello stesso a versare direttamente alla sig.ra la differenza tra CP_1 l'importo statuito e l'eventuale minor importo percepito a titolo di assegno unico;
laddove invece l'importo del 50% dell'assegno unico spettante al padre fosse superiore ad € 450,00, la madre accantonerà l'eccedenza che verrà utilizzata per far fronte alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei tre figli quanto alla quota del 50% di competenza del padre;
6. disporre che entrambi i genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese Per_ Per_ Per straordinarie che si rendessero necessarie per e secondo il seguente schema di cui al Protocollo d'intesa in uso presso la Corte d'Appello di Milano:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Pag. 3 – spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto durante il mese antecedente;
il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. spese di lite compensate.
Merita evidenziare che, all'udienza del 15.4.2025, le parti hanno concordato le sole precisazioni ulteriori: 1) la previsione in punto di mantenimento dei figli sarà così integrata:
“ , appena ricevuto il versamento dell'assegno unico, trasmetterà a Controparte_1
evidenza documentale dell'accredito; quest'ultimo, entro i 10 giorni lavorativi Parte_1 successivi, provvederà al versamento della differenza mediante bonifico bancario. La prima rivalutazione sarà effettuata a settembre 2025”; 2) sia aggiunta la condizione che segue: “le parti si autorizzano reciprocamente a chiedere e ottenere per i figli minori i documenti validi all'espatrio”.
4. Le spese, considerata la natura del giudizio e il relativo esito, sono compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Bermeo (Spagna) il 10.5.2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di LO di IU al n. 10, p. 2,
s. C, anno 2014, da e;
Parte_1 Controparte_1
2. sull'accordo delle parti, così PROVVEDE: Per_ Per a. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
b. assegna la casa coniugale sita in LO di IU (MI), Via IV Novembre n.45
a in quanto genitore prevalentemente collocatario dei Controparte_1 minori;
Per_ Per c. dispone che possa vedere i figli minori e secondo Parte_1 Per_1 il calendario e con le modalità meglio indicate al punto 4) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
Per_ d. dispone che concorra al mantenimento indiretto dei figli Parte_1 Per_1 Per e mediante corresponsione a della somma di € 450,00 Controparte_1 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Si precisa che tale importo verrà corrisposto da mediante la cessione della Parte_1 quota del 50% dell'assegno unico spettante al padre (ad oggi pari a circa €
450,00 mensili), e con impegno dello stesso a versare direttamente alla madre la differenza tra l'importo statuito e l'eventuale minor importo percepito a titolo di assegno unico. , appena ricevuto il versamento Controparte_1 dell'assegno unico, trasmetterà a evidenza documentale Parte_1 dell'accredito; quest'ultimo, entro i 10 giorni lavorativi successivi, provvederà al versamento della differenza mediante bonifico bancario. La prima rivalutazione sarà effettuata a settembre 2025;
e. dispone che , laddove l'assegno unico percepito nella Controparte_1 quota di spettanza paterna fosse superiore ad € 450,00, accantoni l'eccedenza imputandola alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei tre figli quanto alla quota del 50% di competenza del padre;
f. dispone che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese Per_ Per straordinarie che si rendessero necessarie per i figli e come da Per_1 protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 6) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
Pag. 5 g. prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti nei termini meglio indicati nelle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
h. le parti si autorizzano reciprocamente a chiedere e ottenere per i figli minori i documenti validi all'espatrio;
3. SPESE compensate;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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