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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1735/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11833/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062486985000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1680/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250062486985000, notificata in data 22.04.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura tg. Targa_1 ed il motociclo tg- Targa_2– anno di imposta 2019 di euro 301,23.
Nei motivi di impugnazione, integrati da memoria difensiva acquisita al fascicolo in data 16.01.2026, ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – RI - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica degli avvisi di accertamento, atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania con articolate note controdeduttive con allegati, rilevando la documentata avvenuta e regolare notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato.
Il Giudice monocratico esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, non appare fondato.
La Regione Campania ha dato prova della notifica rituale del prodromico avviso di accertamento n. 964093830149 per la vettura tg. Targa_1 in data 10.09.2022 e dell'avviso di accertamento n.964133613788 per il motociclo tg.Targa_2 in data 10.09.2022; la richiamata notifica, a mani della figlia presso il domicilio del destinatario, risulta perfezionata entro il termine triennale.
Della ritualità della notifica e della utilizzabilità dei documenti prodotti non vi è motivo di dubitare. Si osserva, sul punto, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica. L' avviso di accertamento non risulta impugnato, da cui la preclusione di ulteriori deduzioni di merito. Non si rilevano vizi propri dell'atto, che appare conforme al modello ministeriale ed ha consentito un compiuto esercizio dei diritti di difesa.
In ragione della soccombenza si ritiene che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese della procedura in favore delle controparti costituite, che, in via equitativa, si liquidano in euro
300,00 (trecento) oltre accessorie di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
300,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11833/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3-C5 Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062486985000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1680/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250062486985000, notificata in data 22.04.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura tg. Targa_1 ed il motociclo tg- Targa_2– anno di imposta 2019 di euro 301,23.
Nei motivi di impugnazione, integrati da memoria difensiva acquisita al fascicolo in data 16.01.2026, ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – RI - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica degli avvisi di accertamento, atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania con articolate note controdeduttive con allegati, rilevando la documentata avvenuta e regolare notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato.
Il Giudice monocratico esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, non appare fondato.
La Regione Campania ha dato prova della notifica rituale del prodromico avviso di accertamento n. 964093830149 per la vettura tg. Targa_1 in data 10.09.2022 e dell'avviso di accertamento n.964133613788 per il motociclo tg.Targa_2 in data 10.09.2022; la richiamata notifica, a mani della figlia presso il domicilio del destinatario, risulta perfezionata entro il termine triennale.
Della ritualità della notifica e della utilizzabilità dei documenti prodotti non vi è motivo di dubitare. Si osserva, sul punto, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica. L' avviso di accertamento non risulta impugnato, da cui la preclusione di ulteriori deduzioni di merito. Non si rilevano vizi propri dell'atto, che appare conforme al modello ministeriale ed ha consentito un compiuto esercizio dei diritti di difesa.
In ragione della soccombenza si ritiene che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese della procedura in favore delle controparti costituite, che, in via equitativa, si liquidano in euro
300,00 (trecento) oltre accessorie di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
300,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte costituita.