Sentenza breve 9 aprile 2026
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- 1. Limiti all’autotutela nella revoca dell’agibilità: necessaria proporzionalità e valutazione concretaRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 10 aprile 2026
Con la sentenza n. 677/2026 dell'8 aprile 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Salerno ha sancito che il potere di autotutela della pubblica amministrazione non può essere esercitato in modo automatico e generalizzato, non essendo legittima la revoca dell'agibilità dell'intero fabbricato in presenza di irregolarità che non incidano sulla sicurezza strutturale o sulla pubblica incolumità. Eventuali criticità relative a singole unità immobiliari o a specifici impianti devono essere oggetto di valutazioni puntuali e autonome, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell'azione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2026 REG.RIC.
N. 00413/2026 REG.RIC.
N. 00426/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2026, proposto da
RI D'NI, LI NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Spiniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN IE, TA PO, EL TO, NO D'NI, IA D'NI, non costituiti in giudizio;
TA D'NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2026, proposto da
TA D'NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI D'NI, LI NI, TA PO, NO D'NI, IA D'NI, IN IE, EL TO, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2026, proposto da
IN IE, TA PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco De Beaumont, Maria Ludovica De Beaumont, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO D'NI, RI D'NI, IA D'NI, LI NI, non costituiti in giudizio;
TA D'NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto a tutti e tre i ricorsi:
del provvedimento prot. 0099486/2025 - U - 23/12/2025, di revoca del certificato di agibilità n. 33 del 21.02.2011, relativamente al fabbricato sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele II n. 80 -82.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TA D'NI e di Comune di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con tre distinti ricorsi aventi il medesimo oggetto e, pertanto da riunire, s’impugna il provvedimento n. 99486 del 21.02.2025, con cui il Comune di Avellino ha revocato in autotutela il certificato di agibilità n. 33 del 21.03.2011, relativo all’intero fabbricato sito in corso Vittorio Emanuele II, n. 80-82, per le seguenti ragioni:
a) assenza del nulla osta della Soprintendenza per l’installazione della colonna principale del gas sulla facciata del fabbricato;
b) situazione riscontrata al locale commerciale sito al piano terra, di proprietà esclusiva dei condomini D’NI NO e IA (mancanza di infisso esterno, di caldaia ed impianto riscaldamento, di areazione nel bagno, di scala di collegamento col vano sottostante, mancato completamento dell’impianto elettrico e del cassonetto per le tubazioni, dislivello tra il piano calpestio e la strada pubblica);
c) dimensioni della cabina ascensore e delle piattaforme di distribuzione inferiori a quelle previste dal D.M. n. 236/1989 e comunque insufficienti per l’accesso ai disabili.
Resiste il Comune di Avellino.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”.
Ciò premesso, la ragione sub a), per altro mai sfociata in un provvedimento repressivo ad hoc, non è tale da comportare il ritiro dell’agibilità dell’edificio, non trattandosi di modifiche abusive talmente rilevanti da profilare lo stesso come organismo edilizio strutturalmente diverso da quello originariamente autorizzato ed attualmente pericoloso per la pubblica incolumità (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22/01/2021, n. 70).
La ragione sub b) non è tale da estendersi all’intero immobile, mentre è pacifico che l’agibilità o l’inagibilità possa essere riferita anche a singole unità immobiliari dotate di autonomia funzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 09/06/2020, n. 3696).
La ragione sub c) incide, semmai, sul certificato di collaudo dell’ascensore, previsto, ai fini della messa in servizio dei nuovi impianti, dal D.P.R. n. 162/1999 e dalla direttiva 2014/33/UE.
La novità della questione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 99486 del 21.02.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO