CASS
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2024, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN SA nato il [...] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria scritta inviata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 2348 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in data 19 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Lecco aveva condannato AS EN alla pena di due mesi di arresto e 200,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consistito nel non aver ottemperato all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato (fatto accertato in Lecco il 18 settembre 2018). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Sonia BOVA, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestatogli. Sottolinea il difensore che il suo assistito, all'atto del controllo, aveva immediatamente fornito le sue corrette generalità, il che dimostrava il suo intento di non dissimulare la propria identità. Al contrario, l'imputato, in quei frangenti, aveva riferito di essersi semplicemente dimenticato a casa il permesso di soggiorno in corso di validità. Gli operanti, secondo la prospettazione del ricorso, avrebbero potuto inviare la fotografia dell'EN alla "Sede Operativa" per un veloce riscontro della correttezza delle informazioni dal medesimo fornite: l'omesso adempimento non avrebbe potuto imputarsi allo straniero. Non sussistevano, quindi, nella specie, l'elemento rappresentativo e quello volitivo del dolo. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo, comprese quelle che avevano indotto il primo giudice a concedere le attenuanti generiche, la condotta del ricorrente ben avrebbe potuto giustificare l'invocato beneficio. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si denunciano violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., non avendo la Corte di merito fornito adeguata risposta alle doglianze in punto di eccessività della pena. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte .ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, come l'odierno ricorrente, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/2/2011, P.M. in proc. Alacev, Rv. 249546). Va aggiunto che integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, citato la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito (Sez. U, n. 45801 del 29/10/2003, Mesky, Rv. 226102). Si è, ancora, precisato che non integra il reato de quo il fatto che lo straniero sia provvisoriamente sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risulti ostacolata (Sez. 1, n. 47512 del 29/11/2007, P.M. in proc. Zhang, Rv. 238374). 3. Negli arresti prima richiamati, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse protetto dalla norma non è quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma l'attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti nel territorio dello Stato, con la connessa necessità di identificare compiutamente, documentalmente, il soggetto, sia, poi, egli in regola o meno con le norme di soggiorno;
accertamento, quest'ultimo, che ben può avvenire in un momento successivo, susseguente e perciò estraneo alla condotta dovuta al momento della richiesta di esibizione di uno di quei documenti. Del resto, sottolineano le Sezioni Unite, anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra Stati membri dell'Unione medesima, "devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta 3 degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza" (d.lgs. n. 52 del 2002, art. 1, comma 2). Pertanto, la sanzione penale mira, in definitiva, a sanzionare la condotta del soggetto volta ad ostacolare, senza giustificato motivo, la sua compiuta e documentale identificazione da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (Sez. U, n. 45801/2003, cit.). 4. Nel caso di specie, il giudice di merito ha chiarito, in modo scevro da vizi logici, per quale motivo la condotta posta in essere dall'imputato ha ostacolato la sua identificazione, evidenziando che quest'ultima è stata resa possibile soltanto dalla sottoposizione dello straniero a rilievi dattiloscopici e dalla successiva comparazione fotodattiloscopica mediante la procedura prevista dal Sottosistema Periferico per l'Acquisizione delle Impronte Digitali (SPAID), operazioni per le quali gli agenti verificatori hanno complessivamente impiegato circa ottanta minuti, venendo sottratti, per quella frazione temporale non breve, all'attività di controllo del territorio che stavano svolgendo a beneficio della pubblica sicurezza (pag. 7 sent.). A fronte dell'illustrato costrutto argomentativo, pienamente adeguato, il primo motivo• di ricorso oppone rilievi manifestamente infondati in diritto, laddove parla di dolo in relazione a un reato, come quello di specie, di natura contravvenzionale, che, quindi, può essere punito anche a titolo di colpa (nella specie sostanziata dalla dimenticanza del documento), ovvero versati in fatto, reiterativi di doglianze correttamente confutate dai giudici del gravame e aspecifici, poiché privi di correlazione con la ratio decidendi. 5. Del tutto generico è il secondo motivo, con cui si contesta, senza addurre critiche specifiche alla sentenza impugnata, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente ancorato al tempo non breve durante il quale, per addivenire alla identificazione dell'imputato (necessitata dalla mancata esibizione del documento di identità o del permesso di soggiorno), gli operanti sono stati distolti da altre occupazioni. Il giudizio sull'entità dell'offesa deve essere, del resto, effettuato con riferimento ai criteri di cui al menzionato art. 133, primo comma, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e pregnanti (Sez. 1, n. 19879 del 18/2/2022, Zabiri, n.m.; Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano;
Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678). 6. Manifestamente infondato, infine, è il motivo afferente alla dosimetria della pena, avendo la Corte di appello giustificato in modo congruo la misura inflitta, peraltro inferiore al medio edittale, con il richiamo alle modalità del fatto, 4 Il Consigliere estensore Il Preside e i l ., apprezzate per escludere la particolare tenuità dell'offesa, e alla precedente condanna definitiva per i reati di rapina e lesioni personali riportata dall'imputato. 7. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria scritta inviata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 2348 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in data 19 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Lecco aveva condannato AS EN alla pena di due mesi di arresto e 200,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consistito nel non aver ottemperato all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato (fatto accertato in Lecco il 18 settembre 2018). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Sonia BOVA, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestatogli. Sottolinea il difensore che il suo assistito, all'atto del controllo, aveva immediatamente fornito le sue corrette generalità, il che dimostrava il suo intento di non dissimulare la propria identità. Al contrario, l'imputato, in quei frangenti, aveva riferito di essersi semplicemente dimenticato a casa il permesso di soggiorno in corso di validità. Gli operanti, secondo la prospettazione del ricorso, avrebbero potuto inviare la fotografia dell'EN alla "Sede Operativa" per un veloce riscontro della correttezza delle informazioni dal medesimo fornite: l'omesso adempimento non avrebbe potuto imputarsi allo straniero. Non sussistevano, quindi, nella specie, l'elemento rappresentativo e quello volitivo del dolo. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo, comprese quelle che avevano indotto il primo giudice a concedere le attenuanti generiche, la condotta del ricorrente ben avrebbe potuto giustificare l'invocato beneficio. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si denunciano violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., non avendo la Corte di merito fornito adeguata risposta alle doglianze in punto di eccessività della pena. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte .ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, come l'odierno ricorrente, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/2/2011, P.M. in proc. Alacev, Rv. 249546). Va aggiunto che integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, citato la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito (Sez. U, n. 45801 del 29/10/2003, Mesky, Rv. 226102). Si è, ancora, precisato che non integra il reato de quo il fatto che lo straniero sia provvisoriamente sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risulti ostacolata (Sez. 1, n. 47512 del 29/11/2007, P.M. in proc. Zhang, Rv. 238374). 3. Negli arresti prima richiamati, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse protetto dalla norma non è quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma l'attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti nel territorio dello Stato, con la connessa necessità di identificare compiutamente, documentalmente, il soggetto, sia, poi, egli in regola o meno con le norme di soggiorno;
accertamento, quest'ultimo, che ben può avvenire in un momento successivo, susseguente e perciò estraneo alla condotta dovuta al momento della richiesta di esibizione di uno di quei documenti. Del resto, sottolineano le Sezioni Unite, anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra Stati membri dell'Unione medesima, "devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta 3 degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza" (d.lgs. n. 52 del 2002, art. 1, comma 2). Pertanto, la sanzione penale mira, in definitiva, a sanzionare la condotta del soggetto volta ad ostacolare, senza giustificato motivo, la sua compiuta e documentale identificazione da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (Sez. U, n. 45801/2003, cit.). 4. Nel caso di specie, il giudice di merito ha chiarito, in modo scevro da vizi logici, per quale motivo la condotta posta in essere dall'imputato ha ostacolato la sua identificazione, evidenziando che quest'ultima è stata resa possibile soltanto dalla sottoposizione dello straniero a rilievi dattiloscopici e dalla successiva comparazione fotodattiloscopica mediante la procedura prevista dal Sottosistema Periferico per l'Acquisizione delle Impronte Digitali (SPAID), operazioni per le quali gli agenti verificatori hanno complessivamente impiegato circa ottanta minuti, venendo sottratti, per quella frazione temporale non breve, all'attività di controllo del territorio che stavano svolgendo a beneficio della pubblica sicurezza (pag. 7 sent.). A fronte dell'illustrato costrutto argomentativo, pienamente adeguato, il primo motivo• di ricorso oppone rilievi manifestamente infondati in diritto, laddove parla di dolo in relazione a un reato, come quello di specie, di natura contravvenzionale, che, quindi, può essere punito anche a titolo di colpa (nella specie sostanziata dalla dimenticanza del documento), ovvero versati in fatto, reiterativi di doglianze correttamente confutate dai giudici del gravame e aspecifici, poiché privi di correlazione con la ratio decidendi. 5. Del tutto generico è il secondo motivo, con cui si contesta, senza addurre critiche specifiche alla sentenza impugnata, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente ancorato al tempo non breve durante il quale, per addivenire alla identificazione dell'imputato (necessitata dalla mancata esibizione del documento di identità o del permesso di soggiorno), gli operanti sono stati distolti da altre occupazioni. Il giudizio sull'entità dell'offesa deve essere, del resto, effettuato con riferimento ai criteri di cui al menzionato art. 133, primo comma, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e pregnanti (Sez. 1, n. 19879 del 18/2/2022, Zabiri, n.m.; Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano;
Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678). 6. Manifestamente infondato, infine, è il motivo afferente alla dosimetria della pena, avendo la Corte di appello giustificato in modo congruo la misura inflitta, peraltro inferiore al medio edittale, con il richiamo alle modalità del fatto, 4 Il Consigliere estensore Il Preside e i l ., apprezzate per escludere la particolare tenuità dell'offesa, e alla precedente condanna definitiva per i reati di rapina e lesioni personali riportata dall'imputato. 7. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023