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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 932/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932/2022 R.G. promossa da
P.VA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. UC Alessandro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, S.da Comunale Piana n. 3, giusta procura in atti;
-attrice opponente-
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tietto Irene, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Padova in via Armistizio 13, giusta procura in atti
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 190/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 10.3.2022 e depositato l'11.3.2022 (R.G. 362/2022).
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in vista dell'udienza del 23.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 190/2022 depositato il 11.3.2022, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a in persona del legale rappresentante pro tempore (in Parte_1 seguito anche ) il pagamento in favore di (in seguito anche Parte_1 Controparte_1
”) della somma di € 124.880,00 oltre interessi e spese della procedura di CP_1
ingiunzione.
Il ricorrente in monitorio ha allegato:
-di essere una società che si occupa di pianificazione e progettazione in materia di impianti ambientali;
-che la società è proprietaria di un impianto per la produzione di Parte_1
CDR/CSS nonché titolare di un'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la gassificazione di parte del CRD prodotto da tale impianto di cui alla determinazione n.
4/27 del 2 marzo 2012;
- di aver svolto attività progettuale a favore della società redigendo Parte_1
elaborati tecnici necessari al conseguimento delle autorizzazioni per la realizzazione del suddetto impianto;
- , inoltre, dopo aver individuato una società interessata all'acquisto CP_1 dell'impianto di proprietà di a Città T'LO (PE) - la Renewable Parte_1
Power Holdings Inc., 88 Inverness Circe East, Suite N-108, Englewood CO 80112, ha fornito a quest'ultima la necessaria assistenza tecnica finalizzata alla positiva conclusione della trattativa di acquisto;
- che il compenso per tali attività era stato determinato con contratto del 18 giugno
2014: all'art. 3 dello stesso in cui le parti hanno stabilito che “a titolo di compenso per le attività eseguite, nel caso di stipula del e/o i singoli soci Parte_2
riconosceranno a un importo omnicomprensivo pari ad Euro 100.000,00, da CP_1
saldarsi entro 10 giorni dal pagamento della prima tranche del corrispettivo della vendita”;
- che il saldo del compenso di cui all'art. 3 sarebbe stato comunque subordinato alla definizione del contratto di acquisto di da parte della/e società proposta/e Parte_1
pag. 2/25 da , fosse essa Renewable Power Holdings Inc. o società a quest'ultima CP_1
collegata;
- che con atto di cessione stipulato in data 2 novembre 2021 a mezzo scrittura privata ad autentica di firme da parte del Notaio di Pescara, Persona_1 [...] ha ceduto l'impianto per la produzione di CDR/CSS, unitamente all'azienda Parte_1
avente ad oggetto la gestione di tale impianto, alla società Terra Verde Energy s.r.l., che già la deteneva in affitto dal 12 ottobre 2017;
-che la Verde Energy s.r.l. è società collegata con la Renewable Power CP_2
Holdings Inc. nel senso di cui al punto 4 delle premesse del contratto del 18 giugno
2014 e dell'art. 1.3, in quanto tale società americana dal 7 ottobre 2010 al 7 ottobre
2019, era stata socio unico della società Renewable Power PM PE s.r.l., attualmente di proprietà per il 51% di tale che ne è sempre stato e Parte_3 ne è tutt'ora il legale rappresentante e proprio il unitamente all'odierna Pt_3
ricorrente e, tra gli altri, a tale in data 5 settembre Controparte_1 Persona_2
2017 costituiva la società Holding & Energy s.r.l. Quest'ultima è socia per il 23% di
Terraverde Energy s.r.l. insieme a TR s.r.l. (socia di maggioranza per il 65%) e interamente di proprietà del sig. che ne è anche il legale rappresentante. Per_2
Proprio Terraverde Energy s.r.l. in data 2 novembre 2021 ha acquistato l'impianto e la relativa azienda di proprietà dell'odierna ingiunta Parte_1
-infatti, emetteva la fattura proforma per complessivi Euro 126.880,00 in data CP_1
16 ottobre 2014 e, successivamente, provvedeva a versare, a titolo di Parte_1
acconto, Euro 1.000,00 in data 2 luglio 2020 ed Euro 1.000,00 in data 13 agosto 2020;
-che il residuo importo di Euro 124.880,00, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto del 18 giugno 2014, avrebbe dovuto essere saldato entro dieci giorni dal pagamento della prima tranche del corrispettivo di vendita, ossia entro il 12 dicembre
2021;
-che ha emesso la fattura pro forma per l'importo di € 126.880,00 e CP_1 PT ha corrisposto un acconto di € 1.000,00 in data 2.7.2020 e un ulteriore acconto di
[...]
€ 1.000.00 in data 13.8.2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
pag. 3/25 - l'inammissibilità dei presupposti dell'azione monitoria e insussistenza del diritto di credito;
- che l'istanza di ingiunzione di pagamento è fondata su una i) fattura pro-forma del
2014, ii) un documento/contratto del 18.6.2014 e iii) su due fatture del 3.7.2020 per complessivi Euro 2.000,00 aventi quale oggetto “acconto sui servizi resi per prestazioni tecniche ed elaborati per conseguimento delle autorizzazioni”;
- in ordine alla pre-nota del 2014, ha negato la asserita consegna a mani, allegando di esserne venuta a conoscenza per la prima volta con pec del 28.12.2020, inviata dall'avv.
Sebastiano per conto di , contenente una diffida di pagamento, pure contestata CP_1 perché “non si sono realizzate le condizioni sospensive apposte all'accordo del 18 giugno 2014”, oltre ad aver contestato altresì la successiva pec 18.1.2021, con cui l'opposta ha precisato che oggetto del contratto è la consulenza e assistenza per avere autorizzazioni, sia assistenza tecnica prestata dall'opposta nella trattativa finalizzata alla vendita dell'impianto CDR/CSS trattativa che si è conclusa il 4.10.2017 con la stipula con la società opponente di un contratto di affitto di ramo di azienda con obbligo di cessione alla scadenza, rilevando che la determina a cui si fa riferimento era stata rilasciata dalla Regione AB a nel mese di Marzo 2012, e pertanto, Parte_1 essendo precedente, non poteva riferirsi all'accordo del 2014, negando quindi che fosse intervenuta per la conclusione del contratto di affitto con obbligo di CP_1 acquisto del 2017 affare portato a termine dall'opponente in totale autonomia;
- che interessata a cedere la propria attività a terzi investitori muniti di Parte_1
ingenti capitali, per far fronte agli investimenti che da sola non avrebbe potuto affrontare, il 15.05.2014 ha sottoscritto un pre-accordo di cessione di quota con
Pa Renewable Pover PM PE (in seguito RP) al prezzo di €
4.500.000,00 e, attesa l'impossibilità della RP di far fronte all'investimento, si è servita della mediazione di nel tentativo di trovare altri finanziatori di CP_1 capitali che potessero fornire l'importo di Euro 4.500.000,00 necessario per l'acquisto da parte di Parte_1
- che e hanno sottoscritto un contratto di mediazione CP_1 Parte_1 commerciale, in cui è previsto l'impegno della seconda a corrispondere alla prima l'importo di Euro 100.000,00 solo qualora nell'arco temporale di quattro mesi dalla pag. 4/25 sottoscrizione, si fosse giunti alla sottoscrizione di un accordo di cessione delle quote con la o con società proposte da alle condizioni già definite;
CP_3 CP_1
- di aver svolto trattative con la società RP la quale il 14.9.2014 aveva sottoposto a un draft in cui si impegnava, all'esito di una valutazione positiva della due Parte_1 diligence, a corrispondere l'importo di Euro 4.500.000,00, commissionata da PT all'Avv. Gianluca Di Blasio e nella vigenza dell'accordo la RP con l'ausilio
[...]
del partnerariato con cercava altri investitori in quanto impossibilitata a CP_1
reperire fondi per Euro 4.500.000,00;
-che RP (forse con ) venne in contatto con APP American Power Partner, CP_1
società americana la quale nel mese di novembre 2014, dopo una serie di contatti telefonici, contattava il legale di Avv. Gianluca Di Blasio, proponendosi Parte_1
come nuovi finanziatori del progetto ceduto da RP che accettavano la quasi totalità dell'accordo sottoscritto tra la e RP, precisando di voler corrispondere Parte_1
l'importo di Euro 4.500.000,00 mediante pagamento diretto ai fornitori di Parte_1
- in data 17.12.2014 il presidente di APP aveva comunicato che stava valutando l'acquisizione di e tale documento era stato tradotto dal SA (di Parte_1
Progeteck), tuttavia già decorsi quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, e quindi non rispettando i termini di cui al contratto del 18.6.2014, che avrebbe dovuto veder cessare i propri effetti il 18.10.2014 (ossia 4 mesi dal 18.6.2014).
- che l'accordo iniziale avviato in data 13.5.2014 con RP e successivamente fatto proprio dalla il 18.6.2014, aveva cessato i propri effetti senza il CP_1 perfezionamento dell'affare ivi previsto, come da comunicazione di APP del 9.7.2015, con la conseguenza che gli effetti del contratto di mediazione e (“anche a volerli postergare sino alla data del 9.7.2015 – per oltre un anno rispetto alla data portata nel contratto”) dovevano ritenersi cessati il 9.7.2015, senza il perfezionamento dell'affare contrattualmente previsto, ritenendo che non poteva vantare diritti di credito CP_1
su una presunta e mai realizzata attività di mediazione ed assistenza commerciale, i cui effetti erano spirati per espressa volontà delle parti;
-in ordine alle fatture n. 48/001 del 3.7.2020 e n. 57/001 del 14.8.2020, la parte ha escluso l'imputabilità delle stesse a e contestato la natura di acconto sul Parte_1
dovuto oggetto di ingiunzione, non avendo svolto alcuna attività di CP_1
pag. 5/25 mediazione, oltre a precisare che nel 2018 Terraverde Energy s.r.l. aveva incaricato la società opposta per la predisposizione di una variante al progetto autorizzato di proprietà di affermando che i relativi affari commissionati Parte_4
erano stati interamente pagati;
-che l'affare per cui era stata incaricata nel 2014 e di cui all'accordo del CP_1
18.6.2014 oggetto di mediazione non si era positivamente concluso per mezzo dell'intervento di , e anche a voler ammettere che le parti avessero voluto CP_1 attribuire un perdurare di effetti in perpetuo all'accordo del 18.6.2014, lo stesso contemplava in ogni caso quale valore di cessione dell'azienda l'importo di Euro
4.500.000,00, somma ritenuta dalla condicio sine qua non per la Parte_1 conclusione dell'affare mediato dalla CP_1
- che come si evince dall'atto di affitto con obbligo di acquisto e successivo atto di cessione di vendita, aveva ceduto il ramo d'azienda al prezzo di circa Euro Parte_1
3.000.000,00, facendosi carico di parte del prezzo personalmente e non quindi, ad Euro
4.500.000,00;
- che l'accordo 18.6.2014 doveva essere inteso come avente natura di contratto di mediazione, mediante il quale avrebbe dovuto riconoscere alla Parte_1 CP_1
un importo di Euro 100.000,00 oltre iva (comprensivo delle spese vive sostenute)
[...] qualora la seconda avesse mediato nell'affare che avrebbe portato alla cessione dell'azienda al prezzo di Euro 4.500.000,00 e precisamente una cd. mediazione atipica, negando quindi che avesse svolto tale attività di mediazione, di modo che la CP_1
provvigione non le sarebbe comunque spettata, atteso che la stessa non aveva agito sulla base di canoni di correttezza e buona fede, non essendo un soggetto regolarmente iscritto al registro dei mediatori, e risultando il relativo diritto al pagamento in ogni caso prescritto;
- infine, ha dedotto la sussistenza di un conflitto di interessi del mediatore e quindi la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, sul rilievo che il legale Pt_3 rappresentante della RP, e il SA, legale rappresentante di “avevano CP_1
quale interesse non mediare un affare (di cui non si disponeva titolo) ma far sì che una azienda si avvalesse degli stessi per sottoscrivere contratti di consulenza nel medesimo settore e lucrare sull'attività esercitata”;
pag. 6/25 - ha formulato richiesta di condanna di ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c. CP_1
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “- per i fatti esposti ed in ragione della documentazione mostrata, dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022 del 11.3.2022 – n. 362/2022 r.g.a.c. emesso dal Tribunale di Rovigo in data 11.3.2022 per la somma complessiva di € 124.880,00 oltre a spese per € 2.135,00. - condannare la nella persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore Sig. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 3 Parte_5
cpc, risultando evidente che la parte abbia promosso un decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere con tesi del tutto infondate;
- in ogni caso, con condanna della in persona del legale rappresentante CP_1 alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni avversarie ed Controparte_1
esponendo:
- che il credito azionato in via monitoria trova titolo nel contratto concluso con
[...] in data 18.6.2014 e corrisponde al compenso dovutole per l'attività Parte_1
progettuale dalla stessa svolta, in particolare la predisposizione degli elaborati tecnici utilizzati da per il conseguimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed Parte_1
esercizio di un impianto per la gassificazione da parte del CDR/CSS prodotto da tale impianto, di cui alla determinazione n. 4/27 del 2 manzo 2012 della Regione AB, di cui la stessa era titolare al momento della stipulazione del contratto, Parte_1
essendo tali attività già state eseguite da;
CP_1
- che l'impianto di proprietà di constava della sola fase di produzione del Parte_1
CDR (“Combustibile Derivante dai Rifiuti”) e che l'odierna opponente decideva di presentare alla Regione AB un progetto per la realizzazione di una seconda parte di impianto, avente ad oggetto la termovalorizzazione/gassificazione, ossia la trasformazione del CDR in syngas, utilizzato per la produzione di energia elettrica;
- che la Regione AB, tuttavia, rispetto a tale progetto aveva sollevato una serie di contestazioni, sia per quanto concerneva gli aspetti impiantistici, in relazione ai presidi ambientali previsti, sia dal punto di vista degli impatti ambientali e della sicurezza,
pag. 7/25 circostanze ostative al rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto avuto in mente da e alla sua successiva gestione;
Parte_1
- che si era quindi rivolta a , la quale aveva partecipato a varie Parte_1 CP_1
conferenze di servizi con la Regione AB, fornendo risposte ai problemi sollevati da quest'ultima e producendo relazioni tecniche e tavole di impianto dettagliate, volte ad esplicitare in maniera più chiara il processo di termovalorizzazione e proponendo altresì di sostituire la tecnologia inizialmente scelta da con una diversa, prodotta Parte_1 da altra azienda più seria e affidabile in quanto maggiormente conosciuta nell'ambiente, la KMW Energies, London – Canada;
- il corrispettivo determinato dalle parti nel contratto del 18 giugno 2014 tuttavia, non comprendeva soltanto le predette prestazioni tecniche, che al momento della sottoscrizione erano, come visto, già state eseguite da , ma anche l'attività di CP_1
assistenza tecnica che la stessa , in persona del suo amministratore unico dott. CP_1
, avrebbe dovuto rendere in vista della cessione dell'impianto da Parte_5 PT
a terzi;
[...]
Contr
- che l'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'impianto di produzione di e la realizzazione del termovalorizzatore, richiedeva importanti investimenti in denaro, ma che non disponeva delle risorse economiche per farvi fronte e si Parte_1 rendeva pertanto necessario l'individuazione di un investitore che se ne facesse carico;
- che , amministratore di , grazie alla propria amicizia con Parte_5 CP_1
individuava nella società americana Renewable Power Holdings Parte_3
Inc. attraverso la propria controllata italiana Renewable Power PM PE
s.r.l. (nel prosieguo, per brevità, anche solo “RP”) un possibile partner per l'operazione;
- RP tuttavia, per potersi sedere al tavolo delle trattative e valutare la bontà dell'operazione, necessitava ovviamente di avere contezza di tutti gli aspetti della progettazione dell'impianto, anche in punto di adeguatezza dello stesso a quanto previsto dalla legge;
sul punto, la documentazione già predisposta da e CP_1 finalizzata esclusivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Regione
AB non era sufficiente, mancando ad esempio il piano di gestione operativa, il piano di sicurezza, il piano di monitoraggio;
pag. 8/25 - , a ciò appositamente incaricata da con il contratto del 18 giugno CP_1 Parte_1
2014, si era occupata pertanto di predisporre relazioni tecniche, tavole, piani, nonché ogni altro documento necessario affinché RP o qualsiasi altro potenziale investitore potesse avere gli elementi per valutare la bontà dell'affare redigendo, nel novembre
2014, la “Relazione tecnico-descrittiva” dell'impianto, il “Piano di gestione operativa” e il “Piano di sicurezza, gestione delle anomalie ed emergenze";
- al fine di attribuire un valore alla detta operazione, si occupava anche CP_1 dell'attività di c.d. due diligence, su incarico sia di RP che di attività Parte_1 rientrante nella previsione di “assistenza tecnica finalizzata alla conclusione della trattativa di acquisto” oggetto del contratto del 18 giugno 2014;
-che l'importo azionato in via monitoria da è quindi alla stessa dovuto quale CP_1
corrispettivo per la sopra descritta attività progettuale e di assistenza tecnica, resa a favore di contestando pertanto che la somma fosse dovuta a titolo di Parte_1
“provvigione” per una qualche “attività di mediazione” che essa avrebbe svolto;
- che aveva individuato l'acquirente finale, e che il compenso di cui al CP_1
contratto del 18 giugno 2014 era stato concordato dalle parti per remunerare non l'attività di chi metteva in contatto venditore e compratore, bensì l'attività professionale propedeutica al conseguimento da parte di delle autorizzazioni per la Parte_1 gestione dell'impianto di CDR/CSS, nonché la successiva attività di progettazione per il completamento del progetto dell'impianto, senza la quale nessun investitore avrebbe potuto prendere in considerazione di acquisirlo, e infine per l'attività di due diligence, richiesta sia da RP che da Parte_1
- che l'avvenuta stipulazione del contratto di acquisto di azienda da parte di Terraverde
Energy s.r.l., società che per stessa ammissione di controparte è collegata all'americana
Renewable Power Holdings Inc. (che inizialmente avrebbe dovuto acquistare l'impianto di Città T'LO (PE)), era con ogni evidenza solo la condizione, sospensiva, a cui le Parti, nella loro autonomia contrattuale, avevano voluto sottoporre l'obbligo di pagamento del compenso professionale di;
CP_1
- la parte ha evidenziato l'inconferenza ed irrilevanza, rispetto al presente giudizio, delle vicende precedenti alla cessione dell'impianto che avevano coinvolto le americane
Renewable Power Holdings Inc. e APP American Power Partner, le quali inizialmente pag. 9/25 avrebbero dovuto acquistare l'impianto di atteso che in questa sede Parte_1 occorreva esaminare soltanto l'accertamento di quanto dovuto da a Parte_1
per l'attività professionale da quest'ultima svolta a suo favore in base al CP_1
contratto del 18 giugno 2014;
- ha ritenuto l'errata qualificazione dell'accordo quale contratto di mediazione, trattandosi di un contratto di consulenza tecnica ed ingegneristica riassunte nell'integrazione del progetto definitivo dell'impianto, indispensabile per consentire a qualsiasi ipotetico investitore di avere gli elementi per valutare l'acquisto dello stesso, nonché nell'attività di c.d. due diligence, commissionata sia dal primo dei potenziali investitori, RP, sia da che infatti, dopo il mancato raggiungimento Parte_1 dell'accordo con RP, l'ha poi sfruttata anche per le successive trattative con APP prima e infine con Terraverde Energy s.r.l.;
- che l'importo di Euro 100.000,00, oltre VA e oneri previdenziali, era stato stabilito all'art. 3 del contratto quale compenso per le suddette attività da parte della creditrice opposta, e comprendeva sia quanto dovuto per l'attività professionale svolta da prima della sottoscrizione del contratto, sia quanto dovuto per l'attività che CP_1
ha svolto successivamente alla sottoscrizione del contratto, ossia per il CP_1 completamento del progetto ai fini della vendita dell'impianto, e per l'attività di due diligence.
- che le parti avevano deciso che il pagamento di tale compenso sarebbe stato tuttavia subordinato all'effettiva vendita dell'impianto alla Società suggerita da , CP_1
Renewable Power Holdings Inc., “o società ad essa collegata”, evento che pertanto e avevano individuato quale condizione sospensiva del diritto al CP_1 Parte_1
compenso;
- che, in effetti, l'acquisto dell'impianto di Città T'LO da parte di Terraverde
Energy s.r.l. era stato perfezionato circa un anno dopo, il 2 novembre 2021, momento in cui pertanto la condizione sospensiva si era realizzata e il pagamento del compenso diventato esigibile da parte di;
CP_1
- che Terraverde Energy s.r.l. è “società collegata” con l'americana Renewable Power
Holdings Inc., che originariamente aveva manifestato interesse per l'impianto e la stessa pag. 10/25 attrice opponente ne aveva dato atto di tale circostanza, di modo che doveva dirsi realizzata la condizione sospensiva cui era sottoposto il diritto al compenso di;
CP_1
- che le due fatture, nn. 48/001 del 2 luglio 2020 e 57/001 del 14 agosto 2020 erano state emesse per acconti versati da per l'attività professionale svolta da Parte_1
sul maggiore importo portato dal contratto del 18 giugno 2014 e non per altra CP_1 attività, considerato che l'importo complessivo di euro 2.000,00 era stato detratto dalla somma complessivamente dovuta in base al contratto di Euro 126.880,00;
- che il diritto al compenso non era subordinato ad un valore della cessione di €
4.500.000,00, non risultando tale circostanza da un accordo tra le parti: l'importo era quello risultante dalla due diligence predisposta da nel febbraio 2015, ed è il CP_1
Cont prezzo attorno al quale si è svolta l'iniziale trattativa tra e l'odierna attrice opponente, ma la circostanza dell'ammontare del prezzo di cessione dove a ritenersi irrilevante ai fini del riconoscimento a del compenso per la propria attività e CP_1 ciò in quanto il contratto del 18 giugno 2014 non faceva alcuna menzione all'indicato prezzo di vendita.
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo: “In via preliminare Accertato e dichiarato che l'opposizione proposta da non è fondata su prova scritta o di Parte_1 pronta soluzione, Voglia l'intestato Tribunale concedere l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 190/2022 D.I., n. 362/2022 R.G. emesso in data 11 marzo 2022 dal Tribunale di Rovigo e notificato in data 22 marzo
2022. Nel merito Rigettarsi l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e confermarsi il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 190/2022 D.I., n. 362/2022 R.G. emesso in data 11 marzo 2022 dal
Tribunale di Rovigo, notificato il 22 marzo 2022, e/o in ogni caso accertarsi e dichiararsi che è debitrice nei confronti di dell'importo Parte_1 Controparte_1
di Euro 124.880,00 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di
Giustizia, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, con condanna della stessa a pagare il predetto importo a Spese e competenze Controparte_1 di causa interamente rifusi”.
Con ordinanza in data 19.12.2022, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
pag. 11/25 Sciolta la riserva sui mezzi istruttori assunta con ordinanza 22.6.2023, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, e all'udienza del 6.3.2024 sono stati escussi i testimoni di parte opposta.
Con ordinanza 6.3.2024, dichiarata parte attrice opponente decaduta dalla prova per testimoni, le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza del 23.10.2024, e la causa trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
pag. 12/25 L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001
n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Sulla convenuta opposta, dunque, incombe l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento della fattura pag. 13/25 proforma del 18.6.2014.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo trae la propria origine dal contratto del
18.6.2014, sottoscritto dalle odierne parti in causa e sulla convenuta opposta, dunque, incombeva l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento della somma di € 124.800,000.
Ciò precisato, nel caso di specie, all'allegazione di parte opposta circa l'inadempimento del pagamento del compenso pattuito tra le parti nell'accordo del 18.6.2014, è seguita da parte di la contestazione della debenza della somma ingiunta, del Parte_1 rapporto contrattuale, dell'esecuzione e dell'oggetto dello stesso, rispetto a quanto allegato e preteso da , contestando quindi l'interpretazione dei termini CP_1 del contratto del 18.06.2014 offerta dalla parte opposta, come anche l'opera di mediazione svolta dalla stessa, ritenendo che non avesse in alcun modo CP_1 contribuito alla conclusione dell'affare al quale si fa riferimento.
Sulla scorta delle deduzioni delle parti, occorre innanzitutto individuare l'oggetto del contratto-accordo del 18.6.2014 e le obbligazioni assunte dalle parti (doc. 2 opposta – doc. 7 opponente) su cui si fonda il preteso credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Sul punto, ai fini di causa, occorre fare applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli art. 1362 e ss ai fini dell'interpretazione del contratto e, in generale, delle clausole contrattuali.
Difatti, come noto, in punto di diritto, gli artt. 1362 e ss. del codice civile prescrivono regole precise da adottare nell'interpretazione dei contratti.
In particolare, è prescritto che le clausole di un contatto devono interpretarsi le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.); che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.); che nel dubbio il contratto deve essere interpretato nel senso per cui possa conservare efficacia;
e che le espressioni con più sensi devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura ed oggetto del contratto (art. 1369 c.c.).
Peraltro, per la Suprema Corte, se è vero che il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, è altresì vero che -qualora il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatte volontà, e non risulti alcuna ragione di divergenza fra lettera e spirito della convenzione- un'ulteriore interpretazione è
pag. 14/25 inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà effettiva dei contraenti.
Ai sensi dell'articolo 1366 c.c., il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Si impone, così, all'interprete di dare al contratto il significato che gli attribuirebbero i contraenti corretti e leali.
Da ultimo, l'interpretazione equitativa di cui all'articolo 1371 c.c. si configura quale estrema ratio: nei soli casi in cui l'applicazione degli altri criteri ermeneutici non si sia stata sufficiente per individuare l'intenzione delle parti, il contratto deve essere interpretato nel modo meno gravoso per il debitore, se si tratta di negozio a titolo gratuito ovvero in modo da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, qualora si tratti di negozio a titolo oneroso.
Il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'equo apprezzamento è quello della conclusione del negozio e non quello della decisione della lite.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha indicato ai fini di causa che: “nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo.
Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello — diverso — della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 c.c.” (Cass. civ. n. 8619/2006).
Ancora più recentemente la Suprema Corte ha precisato (ordinanza n. 15707 del 4 giugno 2021) che: “in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del
pag. 15/25 contratto e quindi alla relativa causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”.
Da ultimo, nell'ottica della comprensione dell'interpretazione da attribuire alla clausola contrattuale oggetto di contestazione, e alle eventuali obbligazioni alla stessa ricondotte dalle parti in causa, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito, in punto di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. che: “il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale
o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un contratto di servizi aeroportuali potesse considerarsi prorogato oltre il termine di scadenza ivi previsto in ragione della norma penale che sanziona
l'interruzione di pubblico servizio, rilevando che tale responsabilità presuppone la vigenza e l'efficacia del contratto di gestione del servizio ovvero l'esistenza di disposizioni vincolanti dettate dalla P.A. per la proroga del servizio dopo la scadenza del rapporto)” (Cass. 6747/2014).
A norma dell'art. 1362 c.c., peraltro, il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 32786 dell'8/11/2022, Rv. 666341 - 01).
Ciò premesso in punto di diritto, l'oggetto del contratto va individuato oltre che dal pag. 16/25 punto 1 dell'accordo (oggetto del contratto), anche soprattutto considerando le premesse dell'accordo in cui si specifica che “ è proprietaria di un impianto per la Parte_1 produzione di CDR/CSS sito in Via Dell'Industria Località Piano di Sacco Città
T'LO (PE) nonché è titolare di un'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la gassificazione di parte del CDR/CSS prodotto in tale impianto di cui alla determinazione n. 4/27 del 02 marzo 2012 della Regione AB e seguenti;
si occupa di ingegneria preliminare definitiva esecutiva DL ed assistenza al CP_1
collaudo di impianti per il trattamento smaltimento e recupero energetico di biomasse e rifiuti e in tale ambito ha svolto attività progettuale fornendo elaborati tecnici a PT
utilizzati per il conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra;
[...] Parte_1 intende valutare proposte di acquisto dell'impianto di sua proprietà sito in Via dell'Industria 10 località Piano di Sacco, Citta T'LO (PE); ha CP_1 individuato una società interessata all'acquisto dell'impianto di proprietà di PT sito in Via dell'Industria 10 località Piano di Sacco, Città T'LO (PE) e si
[...]
impegna a fornire la necessaria assistenza tecnica finalizzata alla conclusione della trattativa di acquisto;
tale società è la Renewable Power Holdings Inc 88 Inverness o società ad essa collegata, di seguito l'Acquirente; le parti anche alla luce della attività progettuale svolta da hanno verificato la sussistenza di certi presupposti di CP_1
principio per un utile approfondimento delle trattative inerenti le modalità, la tempistica, i termini e le condizioni della loro collaborazione per lo sviluppo dell'iter necessario per raggiungere alla formalizzazione di un contratto di acquisto dell'impianto per la produzione di CDR sito in Via dell'Industria 10 località Piano di
Sacco, Citta T'LO (PE) e pertanto con la sottoscrizione del presente accordo intendono tra l'altro delineare i principi essenziali della collaborazione delle Parti per lo sviluppo del Contratto ivi inclusi i compensi spettanti a . CP_1
Segue, quindi, il punto 1 (oggetto dell'accordo) in cui le parti hanno pattuito che “Con la sottoscrizione del presente accordo oltre alle prestazioni tecniche già CP_1
fornite in sede di predisposizione di alcuni elaborati tecnici utilizzati da Parte_1
per il conseguimento delle autorizzazioni citate in premessa si impegna a fornire
l'assistenza tecnica commerciale richiesta allo scopo di promuovere la stipula del
Contratto. Si specifica che le spese ordinarie all'uopo sostenute da sono CP_1
pag. 17/25 ricomprese nei compensi di cui al successivo Articolo 3, eventuali spese straordinarie, preventivamente approvate da saranno a carico della stessa”. Parte_1
Alla luce del testo dell'accordo oggetto del contratto del 18.6.2014, si ritiene quindi che le prestazioni dei erano sia l'attività progettuale svolta da al fine di CP_1 CP_1 ottenere l'autorizzazione Regione AB n. 4/27 del 2 marzo 2012 (attività che al momento della sottoscrizione del contratto era già stata completata), sia l'attività di assistenza tecnico-commerciale, necessaria alla successiva stipula di un contratto di cessione dell'impianto.
In particolare, a riprova della esecuzione del contratto come sopra specificato, CP_1 ha prodotto documentazione a supporto dell'attività svolta in favore di Parte_1
e precisamente le tavole di impianto predisposte nell'ottobre 2011 necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione della Regione AB (doc. 12 parte opposta e doc.
11 -Determinazione n. 4/27 del 2 marzo 2012 della Regione AB), e la documentazione redatta per il completamento del progetto ai fini della vendita dell'impianto quali la “Relazione tecnico-descrittiva” dell'impianto, il “piano di gestione operativa”, il “Piano di sicurezza, gestione delle anomalie ed emergenze” (doc.
13 - progetto definitivo con relazioni e tavole allegate), nonché l'estratto di CP_1
Due Diligence del 23 febbraio 2015 da essa predisposta anche su richiesta di Terraverde
s.r.l. in vista della cessione dell'impianto di Città T'LO (PE) (doc. 14 parte opposta), nonché l'attività di traduzione della corrispondenza intercorsa tra
[...]
per e i partner americani (docc. 13 e 22 parte opponente). Pt_6 Parte_1
I predetti documenti prodotti da , non sono stati in alcun modo contestati CP_1 da né quest'ultima ha negato di aver conferito l'incarico a e che Parte_1 CP_1
l'attività risultante dai documenti prodotti sia stata effettivamente svolta: si ritiene pertanto che debba considerarsi dimostrato l'espletamento della relativa attività da parte di . CP_1
Risulta, inoltre, infondata l'eccezione di parte opponente secondo cui l'attività svolta da al fine di ottenere l'autorizzazione da parte della Regione AB, non può CP_1
riferirsi al contratto del 18.6.2014, atteso che è stata rilasciata due anni prima della sottoscrizione dell'accordo (nel 2012), e ciò in quanto tale attività risulta ivi espressamente contemplata nelle premesse, come parte integrante, anche in via pag. 18/25 ricognitiva, dell'accordo stipulato dalle parti.
L'esecuzione delle attività contrattualmente previste da parte di , risulta CP_1
confermata anche dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio.
In particolare, con riferimento alla documentazione richiesta dalla Regione AB per il progetto presentato da il teste , socio di insieme Parte_1 Testimone_1 CP_1 al LL (“ai tempi dei fatti io ero socio con mio LL , al Pt_5 Parte_5 tempo dei fatti avevamo il 50% delle quote ciascuno”) ha dichiarato di aver provveduto alla redazione degli elaborati grafici per la regione AB (“la mia attività è quella di disegnatore tecnico, quindi io ho avuto istruzioni da mio LL , che era stato Pt_5
contattato da UC, di provvedere alla redazione di elaborati grafici perché risultava che il progetto inziale dei tecnici di terra Verde era stato valutato dalla regione AB come incompleto, e quindi UC ha chiesto a mio LL se Pt_5 eravamo disponibili a fare queste integrazioni al progetto”).
Ancora sulla documentazione redatta da per il completamento del progetto CP_1 definitivo in vista della vendita dell'impianto di il teste Parte_1 Testimone_1 ha dichiarato: “dopo di che noi abbiamo prodotto altri elaborati, li abbiamo redatti circa due mesi dopo rispetto all'accordo del giugno 2014, questi documenti sono stati prodotti e consegnati a terra verde, sarebbero quindi i documenti del progetto definitivo;
i disegni li ho fatti io solo nella fase inziale quella urgente di consegna di integrazioni per ottenimento autorizzazione;
invece gli elaborati testuali relazioni tecniche fatti dopo l'accordo del giugno 2014, li ha fatti mio LL , perché io Pt_5
non ne ho le competenze;
quindi UC ci ha chiesto di completare il progetto subito dopo la firma dell'accordo del giugno 2014; gli elaborati fatti da mio LL erano una relazione tecnica descrittiva, un piano di gestione operativa e un piano di sicurezza, mi sembrano questi i tre elaborati fatti da mio LL, me li ha mostrati lui”.
Inoltre, risulta dimostrato in giudizio l'adempimento dell'ulteriore prestazione assunta da ovvero la definizione e conclusione del contratto di acquisto Controparte_1 dell'impianto di da parte della/e società proposte da a cui era Parte_1 CP_1 subordinato il pagamento del compenso pattuito (“Si precisa inoltre che il saldo del compenso di cui al successivo art. 3 del presente accordo è comunque subordinato alla definizione del contratto di acquisto di da parte della/e società proposte da Parte_1
pag. 19/25 – art. 2 accordo - doc. 2 parte opposta). CP_1
In effetti, l'acquisto dell'impianto dell'opponente di Città T'LO da parte di
Terraverde Energy s.r.l. si è perfezionato il 2.11.2021, come da atto di acquisto di azienda (doc. 3 parte opposta).
Inoltre, l'impianto è stato venduto ad una società collegata alla Renewable Power
Holdings Inc, come espressamente previsto dall'accordo 18.6.2014 (doc. 2), nelle premesse ( ha individuato una società interessata all'acquisto dell'impianto CP_1 di proprietà di sito in Via dell'Industria 10 località Piano di Sacco, Città Parte_1
T'LO (PE) e si impegna a fornire la necessaria assistenza tecnica finalizzata alla conclusione della trattativa di acquisto;
tale società è la Renewable Power Holdings
Inc 88 Inverness o società ad essa collegata, di seguito l'Acquirente” e nel successivo punto 1.3 “Si specifica che il contratto e la trattativa si riferiscono esclusivamente a quelli intercorrenti tra e Renewable Power Holdings Inc o società a Parte_1 quest'ultima collegata”).
Sul punto, ha precisato che la società americana Renewable Power Holdings CP_1
Inc. dal 7 ottobre 2010 al 7 ottobre 2019, è stata socio unico della società Renewable
Power PM PE s.r.l., attualmente di proprietà per il 51% di tale Parte_3
che ne è sempre stato e ne è tutt'ora il legale rappresentante (doc. 4). Proprio il
[...] sig. unitamente all'odierna creditrice opposta e, tra gli altri, a tale Pt_3 Controparte_1
in data 5 settembre 2017 costituiva la società Holding & Energy Persona_2
s.r.l. (doc. 5). Quest'ultima è socia per il 23% di Terraverde Energy s.r.l. insieme a
TR s.r.l. (socia di maggioranza per il 65%) e interamente di proprietà del sig.
(doc. 6), che ne è anche il legale rappresentante. Proprio Terraverde Energy Per_2
s.r.l. in data 2 novembre 2021 ha acquistato l'impianto e la relativa azienda di proprietà dell'odierna ingiunta (doc. 3). Parte_1
Tale ricostruzione non è stata in alcun modo contestata da parte dell'opponente.
Per quanto attiene alla qualificazione del contratto stipulato tra le odierne parti in causa, sulla scorta del tenore del suo contenuto e dell'oggetto (attività progettuale propedeutica al rilascio dell'autorizzazione della Regione AB n. 4/27 del 2 marzo 2012 e attività di assistenza tecnico-commerciale necessaria alla successiva stipula di un contratto di cessione dell'impianto), si ritiene che lo stesso debba essere inteso come contratto pag. 20/25 d'opera professionale.
Come affermato da nella propria terza memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c., CP_1
l'attività oggetto di contratto consisteva nell'attività progettuale propedeutica al rilascio da parte della Regione AB e a favore di n. 4/27, Parte_7
poi avvenuta in data 2 marzo 2012 e della successiva attività di consulenza tecnica, resa sempre da in vista della vendita dell'impianto oggetto della predetta CP_1
autorizzazione.
E ciò anche in considerazione dell'attività svolta da in favore di CP_1 Parte_1 ed espressamente indicata nell'accordo di cui trattasi: “ si occupa di ingegneria CP_1
preliminare definitiva esecutiva DL ed assistenza al collaudo di impianti per il trattamento smaltimento e recupero energetico di biomasse e rifiuti e in tale ambito ha svolto attività progettuale fornendo elaborati tecnici a utilizzati per il Parte_1 conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra”.
Si tratta di un contratto che prevede diverse prestazioni, ossia un contratto a prestazioni miste, essendo testualmente previsto quale oggetto delle prestazioni che le stesse consistano in “attività progettuale fornendo elaborati tecnici a utilizzati Parte_1 per il conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra”, oltre alla determinazione già rilasciata dalla Regione AB ed, infine, prestazione volta “a fornire l'assistenza tecnica commerciale richiesta allo scopo di promuovere la stipula del Contratto”.
Va esclusa la configurabilità di un contratto di mediazione tipico o atipico, come sostenuto dalla parte opponente, non ravvisandosi in concreto dall'accordo sottoscritto, che abbia inteso incaricare di cercare un acquirente per l'acquisto Parte_1 CP_1 dell'impianto, o di mettere in contatto venditore e compratore, non rinvenendosi neppure alcun testuale riferimento ad una “provvigione”.
Vero è che si è impegnata a fornire “assistenza tecnico commerciale richiesta CP_1 allo scopo di promuovere la stipula del Contratto” dell'impianto di proprietà di PT
, pur tuttavia va escluso possa trattarsi di mediazione, atteso che non è
[...] CP_1 un mediatore iscritto nell'apposito registro, come affermato dalla medesima opposta.
Così individuata la natura del contratto, conseguentemente, devono ritenersi infondate tutte le eccezioni formulate da in punto di nullità del contratto per difetto Parte_1 della qualità di mediatore regolarmente iscritto nell'apposito albo, come anche pag. 21/25 infondata risulta essere l'eccezione di maturata prescrizione del diritto alla provvigione.
In ordine alla durata dell'accordo, le parti hanno stabilito all'art.
1.1 che “Al fine di consentire di coltivare con la massima serietà e senza interferenze da parte di terzi per lo sviluppo del contratto con la sottoscrizione del presente Accordo Parte_1
concede a il diritto di esclusiva nello sviluppo della relativa trattativa per il CP_1 periodo di quattro mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo”, precisando al successivo punto 1.2 che “Nei casi in cui la trattativa non fosse ancora conclusa alla data di scadenza del presente accordo la stessa si intende comunque regolata dallo stesso per tutto il tempo che intercorra fino al momento in cui si addiverrà alla conclusione positiva o negativa della trattativa stessa e nella fattispecie alla stipula o meno del contratto” e all'art. 4 (Durata) indica la durata di 4 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, “fatta eccezione di quanto specificato al precedente paragrafo 1.2”.
Appare pertanto evidente che la volontà delle parti sia stata quella di attribuire un perdurare di effetti in perpetuo all'accordo 18.6.2014, ovvero fino alla stipula o meno del contratto di vendita dell'impianto.
Per lo svolgimento delle sopra descritte attività da parte di , le parti hanno CP_1 pattuito un compenso di € 100.000,00 (“A titolo di compenso per le attività eseguite elencate nel precedente art. 2 nel caso di stipula del contratto e/o i singoli Parte_1 soci riconosceranno a un importo onnicomprensivo pari a € 100.000,00 da CP_1
corrispondere su presentazione di regolare fattura, il saldo di tale fattura verrà effettuato entro 10 giorni dal pagamento della prima tranche del corrispettivo della vendita dell'impianto. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di VA corrente
e oneri previdenziali” (art. 3 Accordo – doc. 2).
Orbene, la cessione dell'impianto di proprietà di a Terra Verde Energy Parte_1
s.r.l., avvenuto con atto notarile del 2.11.2021, rappresenta l'avveramento della condizione sospensiva cui le odierne parti in causa hanno sottoposto l'obbligazione di pagamento del compenso dovuto a per la propria attività. CP_1
Priva di rilievo risulta essere la deduzione di secondo cui il pagamento del Parte_1
compenso a fosse subordinato (condicio sine qua non) alla cessione CP_1 dell'impianto per il prezzo di € 4.500.000,00, non trovando tale elemento alcun pag. 22/25 riscontro nell'accordo del 18.6.2014 e nella volontà delle parti, né potendo desumersi la sussistenza di una condizione tacita e sottostante all'accordo, secondo i termini pretesi dalla parte opponente.
Inoltre, l'eccezione di prescrizione del compenso preteso da è innanzitutto CP_1 tardiva in quanto formulata dall'opponente per la prima volta nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., essendo già maturate le preclusioni assertive, ed in ogni caso, infondata, in quanto l'obbligazione di pagamento del compenso è sottoposta alla condizione sospensiva che l'impianto venisse venduto alla società individuata da ovvero Terra Verde Energy s.r.l., che ha acquistato l'impianto in data CP_1
2.11.2021, e in tale momento si è avverata la condizione sospensiva e sorto il diritto al compenso di . CP_1
Infine, le contestazioni di parte opponente in ordine fatture nn. 48/001 del 2 luglio 2020
e 57/001 del 14 agosto 2020 (docc. 8 e 9 parte opposta) per l'importo di € 1.000,00 ciascuna, sono risultate del tutto generiche e non pertinenti in ordine all'allegato Part intervenuto pagamento del progetto da parte di Terra Verde Energy s.r.l., e comunque esse si riferiscono alle prestazioni di di cui all'accordo 18.6.2014, CP_1 come si evince dalla descrizione della prestazione “servizi resi relativamente alle prestazioni tecniche fornite in sede di predisposizione degli elaborati tecnici per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la gassificazione di parte del CDR/CSS prodotto nel sito di Via dell'Industria, 10, Località Piano di Sacco, Città T'LO (PE), ed all'assistenza tecnico economica fornita in sede di trattativa di acquisto dell'impianto per la produzione di CDR/CSS e delle relative autorizzazioni, sito in Via dell'Industria, 10,
Località Piano di Sacco, Città T'LO”, considerato che ha affermato CP_1
l'avvenuto pagamento da parte di ed il relativo importo è stato decurtato Parte_1
sul maggiore importo oggetto di ingiunzione.
Da ultimo, si conferma la totale assenza di prova da parte dell'opponente delle proprie deduzioni, anche alla luce dell'avvenuta decadenza della stessa dalle prove orali.
Come visto, infatti, la parte opponente non ha proceduto per l'udienza del 6.03.2024 alla regolare e tempestiva intimazione dei testimoni dalla stessa richiesta ed ammessi con l'ordinanza del 22.06.2023.
pag. 23/25 Come noto, difatti, l'art. 250 c.p.c. prescrive le specifiche modalità di intimazione a comparire dei testimoni (ufficiale giudiziario, lettera raccomandata), e indica specifiche prescrizioni sulle modalità di intimazione, di modo che ai sensi dell'art. 103 disp. Att.
C.p.c. l'intimazione dei testimoni deve essere effettuata nelle forme dell'art. 250 c.p.c.
Tuttavia, nè all'udienza del 6.03.2024, nè prima della stessa, la parte attrice opponente ha depositato gli atti di intimazione dei testimoni secondo le prescrizioni di cui all'art. 250 c.p.c., testimoni appunto non comparsi all'udienza stessa. Sul punto, non possono essere ritenuti quale idonea prova della regolare intimazione testimoniale, i messaggi via Pec presuntivamente inviati dai testimoni al difensore dell'attore, senza che vi fosse in atti la prova della regolare intimazione degli stessi, di modo che, ai sensi dell'art. 104 disp. Att. C.p.c., la parte è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale con ordinanza del 6.03.2024, che si conferma. Sul punto, nonostante la richiesta di revoca dell'ordinanza avanzata dalla parte opponente soltanto in sede di note di precisazione delle conclusioni (e non dopo l'emissione della relativa ordinanza), si ritiene che la parte non sia incorsa in alcuna omissione giustificabile o alla stessa non imputabile.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Vista la soccombenza dell'opponente va rigettata la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. dal medesimo formulata.
Infine, non merita accoglimento la domanda dell'opposta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024, non essendo ravvisabili i presupposti di mala fede o colpa grave nella proposizione della presente azione giudiziaria da parte dell'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 52.001,00 a
260.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pag. 24/25 1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 190/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
10.3.2022 e depositato il 11.3.2022 (R.G. 362/2022), dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla società opponente;
3) Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla società opposta;
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932/2022 R.G. promossa da
P.VA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. UC Alessandro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, S.da Comunale Piana n. 3, giusta procura in atti;
-attrice opponente-
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tietto Irene, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Padova in via Armistizio 13, giusta procura in atti
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 190/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 10.3.2022 e depositato l'11.3.2022 (R.G. 362/2022).
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in vista dell'udienza del 23.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 190/2022 depositato il 11.3.2022, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a in persona del legale rappresentante pro tempore (in Parte_1 seguito anche ) il pagamento in favore di (in seguito anche Parte_1 Controparte_1
”) della somma di € 124.880,00 oltre interessi e spese della procedura di CP_1
ingiunzione.
Il ricorrente in monitorio ha allegato:
-di essere una società che si occupa di pianificazione e progettazione in materia di impianti ambientali;
-che la società è proprietaria di un impianto per la produzione di Parte_1
CDR/CSS nonché titolare di un'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la gassificazione di parte del CRD prodotto da tale impianto di cui alla determinazione n.
4/27 del 2 marzo 2012;
- di aver svolto attività progettuale a favore della società redigendo Parte_1
elaborati tecnici necessari al conseguimento delle autorizzazioni per la realizzazione del suddetto impianto;
- , inoltre, dopo aver individuato una società interessata all'acquisto CP_1 dell'impianto di proprietà di a Città T'LO (PE) - la Renewable Parte_1
Power Holdings Inc., 88 Inverness Circe East, Suite N-108, Englewood CO 80112, ha fornito a quest'ultima la necessaria assistenza tecnica finalizzata alla positiva conclusione della trattativa di acquisto;
- che il compenso per tali attività era stato determinato con contratto del 18 giugno
2014: all'art. 3 dello stesso in cui le parti hanno stabilito che “a titolo di compenso per le attività eseguite, nel caso di stipula del e/o i singoli soci Parte_2
riconosceranno a un importo omnicomprensivo pari ad Euro 100.000,00, da CP_1
saldarsi entro 10 giorni dal pagamento della prima tranche del corrispettivo della vendita”;
- che il saldo del compenso di cui all'art. 3 sarebbe stato comunque subordinato alla definizione del contratto di acquisto di da parte della/e società proposta/e Parte_1
pag. 2/25 da , fosse essa Renewable Power Holdings Inc. o società a quest'ultima CP_1
collegata;
- che con atto di cessione stipulato in data 2 novembre 2021 a mezzo scrittura privata ad autentica di firme da parte del Notaio di Pescara, Persona_1 [...] ha ceduto l'impianto per la produzione di CDR/CSS, unitamente all'azienda Parte_1
avente ad oggetto la gestione di tale impianto, alla società Terra Verde Energy s.r.l., che già la deteneva in affitto dal 12 ottobre 2017;
-che la Verde Energy s.r.l. è società collegata con la Renewable Power CP_2
Holdings Inc. nel senso di cui al punto 4 delle premesse del contratto del 18 giugno
2014 e dell'art. 1.3, in quanto tale società americana dal 7 ottobre 2010 al 7 ottobre
2019, era stata socio unico della società Renewable Power PM PE s.r.l., attualmente di proprietà per il 51% di tale che ne è sempre stato e Parte_3 ne è tutt'ora il legale rappresentante e proprio il unitamente all'odierna Pt_3
ricorrente e, tra gli altri, a tale in data 5 settembre Controparte_1 Persona_2
2017 costituiva la società Holding & Energy s.r.l. Quest'ultima è socia per il 23% di
Terraverde Energy s.r.l. insieme a TR s.r.l. (socia di maggioranza per il 65%) e interamente di proprietà del sig. che ne è anche il legale rappresentante. Per_2
Proprio Terraverde Energy s.r.l. in data 2 novembre 2021 ha acquistato l'impianto e la relativa azienda di proprietà dell'odierna ingiunta Parte_1
-infatti, emetteva la fattura proforma per complessivi Euro 126.880,00 in data CP_1
16 ottobre 2014 e, successivamente, provvedeva a versare, a titolo di Parte_1
acconto, Euro 1.000,00 in data 2 luglio 2020 ed Euro 1.000,00 in data 13 agosto 2020;
-che il residuo importo di Euro 124.880,00, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto del 18 giugno 2014, avrebbe dovuto essere saldato entro dieci giorni dal pagamento della prima tranche del corrispettivo di vendita, ossia entro il 12 dicembre
2021;
-che ha emesso la fattura pro forma per l'importo di € 126.880,00 e CP_1 PT ha corrisposto un acconto di € 1.000,00 in data 2.7.2020 e un ulteriore acconto di
[...]
€ 1.000.00 in data 13.8.2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
pag. 3/25 - l'inammissibilità dei presupposti dell'azione monitoria e insussistenza del diritto di credito;
- che l'istanza di ingiunzione di pagamento è fondata su una i) fattura pro-forma del
2014, ii) un documento/contratto del 18.6.2014 e iii) su due fatture del 3.7.2020 per complessivi Euro 2.000,00 aventi quale oggetto “acconto sui servizi resi per prestazioni tecniche ed elaborati per conseguimento delle autorizzazioni”;
- in ordine alla pre-nota del 2014, ha negato la asserita consegna a mani, allegando di esserne venuta a conoscenza per la prima volta con pec del 28.12.2020, inviata dall'avv.
Sebastiano per conto di , contenente una diffida di pagamento, pure contestata CP_1 perché “non si sono realizzate le condizioni sospensive apposte all'accordo del 18 giugno 2014”, oltre ad aver contestato altresì la successiva pec 18.1.2021, con cui l'opposta ha precisato che oggetto del contratto è la consulenza e assistenza per avere autorizzazioni, sia assistenza tecnica prestata dall'opposta nella trattativa finalizzata alla vendita dell'impianto CDR/CSS trattativa che si è conclusa il 4.10.2017 con la stipula con la società opponente di un contratto di affitto di ramo di azienda con obbligo di cessione alla scadenza, rilevando che la determina a cui si fa riferimento era stata rilasciata dalla Regione AB a nel mese di Marzo 2012, e pertanto, Parte_1 essendo precedente, non poteva riferirsi all'accordo del 2014, negando quindi che fosse intervenuta per la conclusione del contratto di affitto con obbligo di CP_1 acquisto del 2017 affare portato a termine dall'opponente in totale autonomia;
- che interessata a cedere la propria attività a terzi investitori muniti di Parte_1
ingenti capitali, per far fronte agli investimenti che da sola non avrebbe potuto affrontare, il 15.05.2014 ha sottoscritto un pre-accordo di cessione di quota con
Pa Renewable Pover PM PE (in seguito RP) al prezzo di €
4.500.000,00 e, attesa l'impossibilità della RP di far fronte all'investimento, si è servita della mediazione di nel tentativo di trovare altri finanziatori di CP_1 capitali che potessero fornire l'importo di Euro 4.500.000,00 necessario per l'acquisto da parte di Parte_1
- che e hanno sottoscritto un contratto di mediazione CP_1 Parte_1 commerciale, in cui è previsto l'impegno della seconda a corrispondere alla prima l'importo di Euro 100.000,00 solo qualora nell'arco temporale di quattro mesi dalla pag. 4/25 sottoscrizione, si fosse giunti alla sottoscrizione di un accordo di cessione delle quote con la o con società proposte da alle condizioni già definite;
CP_3 CP_1
- di aver svolto trattative con la società RP la quale il 14.9.2014 aveva sottoposto a un draft in cui si impegnava, all'esito di una valutazione positiva della due Parte_1 diligence, a corrispondere l'importo di Euro 4.500.000,00, commissionata da PT all'Avv. Gianluca Di Blasio e nella vigenza dell'accordo la RP con l'ausilio
[...]
del partnerariato con cercava altri investitori in quanto impossibilitata a CP_1
reperire fondi per Euro 4.500.000,00;
-che RP (forse con ) venne in contatto con APP American Power Partner, CP_1
società americana la quale nel mese di novembre 2014, dopo una serie di contatti telefonici, contattava il legale di Avv. Gianluca Di Blasio, proponendosi Parte_1
come nuovi finanziatori del progetto ceduto da RP che accettavano la quasi totalità dell'accordo sottoscritto tra la e RP, precisando di voler corrispondere Parte_1
l'importo di Euro 4.500.000,00 mediante pagamento diretto ai fornitori di Parte_1
- in data 17.12.2014 il presidente di APP aveva comunicato che stava valutando l'acquisizione di e tale documento era stato tradotto dal SA (di Parte_1
Progeteck), tuttavia già decorsi quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, e quindi non rispettando i termini di cui al contratto del 18.6.2014, che avrebbe dovuto veder cessare i propri effetti il 18.10.2014 (ossia 4 mesi dal 18.6.2014).
- che l'accordo iniziale avviato in data 13.5.2014 con RP e successivamente fatto proprio dalla il 18.6.2014, aveva cessato i propri effetti senza il CP_1 perfezionamento dell'affare ivi previsto, come da comunicazione di APP del 9.7.2015, con la conseguenza che gli effetti del contratto di mediazione e (“anche a volerli postergare sino alla data del 9.7.2015 – per oltre un anno rispetto alla data portata nel contratto”) dovevano ritenersi cessati il 9.7.2015, senza il perfezionamento dell'affare contrattualmente previsto, ritenendo che non poteva vantare diritti di credito CP_1
su una presunta e mai realizzata attività di mediazione ed assistenza commerciale, i cui effetti erano spirati per espressa volontà delle parti;
-in ordine alle fatture n. 48/001 del 3.7.2020 e n. 57/001 del 14.8.2020, la parte ha escluso l'imputabilità delle stesse a e contestato la natura di acconto sul Parte_1
dovuto oggetto di ingiunzione, non avendo svolto alcuna attività di CP_1
pag. 5/25 mediazione, oltre a precisare che nel 2018 Terraverde Energy s.r.l. aveva incaricato la società opposta per la predisposizione di una variante al progetto autorizzato di proprietà di affermando che i relativi affari commissionati Parte_4
erano stati interamente pagati;
-che l'affare per cui era stata incaricata nel 2014 e di cui all'accordo del CP_1
18.6.2014 oggetto di mediazione non si era positivamente concluso per mezzo dell'intervento di , e anche a voler ammettere che le parti avessero voluto CP_1 attribuire un perdurare di effetti in perpetuo all'accordo del 18.6.2014, lo stesso contemplava in ogni caso quale valore di cessione dell'azienda l'importo di Euro
4.500.000,00, somma ritenuta dalla condicio sine qua non per la Parte_1 conclusione dell'affare mediato dalla CP_1
- che come si evince dall'atto di affitto con obbligo di acquisto e successivo atto di cessione di vendita, aveva ceduto il ramo d'azienda al prezzo di circa Euro Parte_1
3.000.000,00, facendosi carico di parte del prezzo personalmente e non quindi, ad Euro
4.500.000,00;
- che l'accordo 18.6.2014 doveva essere inteso come avente natura di contratto di mediazione, mediante il quale avrebbe dovuto riconoscere alla Parte_1 CP_1
un importo di Euro 100.000,00 oltre iva (comprensivo delle spese vive sostenute)
[...] qualora la seconda avesse mediato nell'affare che avrebbe portato alla cessione dell'azienda al prezzo di Euro 4.500.000,00 e precisamente una cd. mediazione atipica, negando quindi che avesse svolto tale attività di mediazione, di modo che la CP_1
provvigione non le sarebbe comunque spettata, atteso che la stessa non aveva agito sulla base di canoni di correttezza e buona fede, non essendo un soggetto regolarmente iscritto al registro dei mediatori, e risultando il relativo diritto al pagamento in ogni caso prescritto;
- infine, ha dedotto la sussistenza di un conflitto di interessi del mediatore e quindi la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, sul rilievo che il legale Pt_3 rappresentante della RP, e il SA, legale rappresentante di “avevano CP_1
quale interesse non mediare un affare (di cui non si disponeva titolo) ma far sì che una azienda si avvalesse degli stessi per sottoscrivere contratti di consulenza nel medesimo settore e lucrare sull'attività esercitata”;
pag. 6/25 - ha formulato richiesta di condanna di ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c. CP_1
L'opponente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento le seguenti conclusioni: “- per i fatti esposti ed in ragione della documentazione mostrata, dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 190/2022 del 11.3.2022 – n. 362/2022 r.g.a.c. emesso dal Tribunale di Rovigo in data 11.3.2022 per la somma complessiva di € 124.880,00 oltre a spese per € 2.135,00. - condannare la nella persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore Sig. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. 3 Parte_5
cpc, risultando evidente che la parte abbia promosso un decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere con tesi del tutto infondate;
- in ogni caso, con condanna della in persona del legale rappresentante CP_1 alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni avversarie ed Controparte_1
esponendo:
- che il credito azionato in via monitoria trova titolo nel contratto concluso con
[...] in data 18.6.2014 e corrisponde al compenso dovutole per l'attività Parte_1
progettuale dalla stessa svolta, in particolare la predisposizione degli elaborati tecnici utilizzati da per il conseguimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed Parte_1
esercizio di un impianto per la gassificazione da parte del CDR/CSS prodotto da tale impianto, di cui alla determinazione n. 4/27 del 2 manzo 2012 della Regione AB, di cui la stessa era titolare al momento della stipulazione del contratto, Parte_1
essendo tali attività già state eseguite da;
CP_1
- che l'impianto di proprietà di constava della sola fase di produzione del Parte_1
CDR (“Combustibile Derivante dai Rifiuti”) e che l'odierna opponente decideva di presentare alla Regione AB un progetto per la realizzazione di una seconda parte di impianto, avente ad oggetto la termovalorizzazione/gassificazione, ossia la trasformazione del CDR in syngas, utilizzato per la produzione di energia elettrica;
- che la Regione AB, tuttavia, rispetto a tale progetto aveva sollevato una serie di contestazioni, sia per quanto concerneva gli aspetti impiantistici, in relazione ai presidi ambientali previsti, sia dal punto di vista degli impatti ambientali e della sicurezza,
pag. 7/25 circostanze ostative al rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto avuto in mente da e alla sua successiva gestione;
Parte_1
- che si era quindi rivolta a , la quale aveva partecipato a varie Parte_1 CP_1
conferenze di servizi con la Regione AB, fornendo risposte ai problemi sollevati da quest'ultima e producendo relazioni tecniche e tavole di impianto dettagliate, volte ad esplicitare in maniera più chiara il processo di termovalorizzazione e proponendo altresì di sostituire la tecnologia inizialmente scelta da con una diversa, prodotta Parte_1 da altra azienda più seria e affidabile in quanto maggiormente conosciuta nell'ambiente, la KMW Energies, London – Canada;
- il corrispettivo determinato dalle parti nel contratto del 18 giugno 2014 tuttavia, non comprendeva soltanto le predette prestazioni tecniche, che al momento della sottoscrizione erano, come visto, già state eseguite da , ma anche l'attività di CP_1
assistenza tecnica che la stessa , in persona del suo amministratore unico dott. CP_1
, avrebbe dovuto rendere in vista della cessione dell'impianto da Parte_5 PT
a terzi;
[...]
Contr
- che l'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'impianto di produzione di e la realizzazione del termovalorizzatore, richiedeva importanti investimenti in denaro, ma che non disponeva delle risorse economiche per farvi fronte e si Parte_1 rendeva pertanto necessario l'individuazione di un investitore che se ne facesse carico;
- che , amministratore di , grazie alla propria amicizia con Parte_5 CP_1
individuava nella società americana Renewable Power Holdings Parte_3
Inc. attraverso la propria controllata italiana Renewable Power PM PE
s.r.l. (nel prosieguo, per brevità, anche solo “RP”) un possibile partner per l'operazione;
- RP tuttavia, per potersi sedere al tavolo delle trattative e valutare la bontà dell'operazione, necessitava ovviamente di avere contezza di tutti gli aspetti della progettazione dell'impianto, anche in punto di adeguatezza dello stesso a quanto previsto dalla legge;
sul punto, la documentazione già predisposta da e CP_1 finalizzata esclusivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Regione
AB non era sufficiente, mancando ad esempio il piano di gestione operativa, il piano di sicurezza, il piano di monitoraggio;
pag. 8/25 - , a ciò appositamente incaricata da con il contratto del 18 giugno CP_1 Parte_1
2014, si era occupata pertanto di predisporre relazioni tecniche, tavole, piani, nonché ogni altro documento necessario affinché RP o qualsiasi altro potenziale investitore potesse avere gli elementi per valutare la bontà dell'affare redigendo, nel novembre
2014, la “Relazione tecnico-descrittiva” dell'impianto, il “Piano di gestione operativa” e il “Piano di sicurezza, gestione delle anomalie ed emergenze";
- al fine di attribuire un valore alla detta operazione, si occupava anche CP_1 dell'attività di c.d. due diligence, su incarico sia di RP che di attività Parte_1 rientrante nella previsione di “assistenza tecnica finalizzata alla conclusione della trattativa di acquisto” oggetto del contratto del 18 giugno 2014;
-che l'importo azionato in via monitoria da è quindi alla stessa dovuto quale CP_1
corrispettivo per la sopra descritta attività progettuale e di assistenza tecnica, resa a favore di contestando pertanto che la somma fosse dovuta a titolo di Parte_1
“provvigione” per una qualche “attività di mediazione” che essa avrebbe svolto;
- che aveva individuato l'acquirente finale, e che il compenso di cui al CP_1
contratto del 18 giugno 2014 era stato concordato dalle parti per remunerare non l'attività di chi metteva in contatto venditore e compratore, bensì l'attività professionale propedeutica al conseguimento da parte di delle autorizzazioni per la Parte_1 gestione dell'impianto di CDR/CSS, nonché la successiva attività di progettazione per il completamento del progetto dell'impianto, senza la quale nessun investitore avrebbe potuto prendere in considerazione di acquisirlo, e infine per l'attività di due diligence, richiesta sia da RP che da Parte_1
- che l'avvenuta stipulazione del contratto di acquisto di azienda da parte di Terraverde
Energy s.r.l., società che per stessa ammissione di controparte è collegata all'americana
Renewable Power Holdings Inc. (che inizialmente avrebbe dovuto acquistare l'impianto di Città T'LO (PE)), era con ogni evidenza solo la condizione, sospensiva, a cui le Parti, nella loro autonomia contrattuale, avevano voluto sottoporre l'obbligo di pagamento del compenso professionale di;
CP_1
- la parte ha evidenziato l'inconferenza ed irrilevanza, rispetto al presente giudizio, delle vicende precedenti alla cessione dell'impianto che avevano coinvolto le americane
Renewable Power Holdings Inc. e APP American Power Partner, le quali inizialmente pag. 9/25 avrebbero dovuto acquistare l'impianto di atteso che in questa sede Parte_1 occorreva esaminare soltanto l'accertamento di quanto dovuto da a Parte_1
per l'attività professionale da quest'ultima svolta a suo favore in base al CP_1
contratto del 18 giugno 2014;
- ha ritenuto l'errata qualificazione dell'accordo quale contratto di mediazione, trattandosi di un contratto di consulenza tecnica ed ingegneristica riassunte nell'integrazione del progetto definitivo dell'impianto, indispensabile per consentire a qualsiasi ipotetico investitore di avere gli elementi per valutare l'acquisto dello stesso, nonché nell'attività di c.d. due diligence, commissionata sia dal primo dei potenziali investitori, RP, sia da che infatti, dopo il mancato raggiungimento Parte_1 dell'accordo con RP, l'ha poi sfruttata anche per le successive trattative con APP prima e infine con Terraverde Energy s.r.l.;
- che l'importo di Euro 100.000,00, oltre VA e oneri previdenziali, era stato stabilito all'art. 3 del contratto quale compenso per le suddette attività da parte della creditrice opposta, e comprendeva sia quanto dovuto per l'attività professionale svolta da prima della sottoscrizione del contratto, sia quanto dovuto per l'attività che CP_1
ha svolto successivamente alla sottoscrizione del contratto, ossia per il CP_1 completamento del progetto ai fini della vendita dell'impianto, e per l'attività di due diligence.
- che le parti avevano deciso che il pagamento di tale compenso sarebbe stato tuttavia subordinato all'effettiva vendita dell'impianto alla Società suggerita da , CP_1
Renewable Power Holdings Inc., “o società ad essa collegata”, evento che pertanto e avevano individuato quale condizione sospensiva del diritto al CP_1 Parte_1
compenso;
- che, in effetti, l'acquisto dell'impianto di Città T'LO da parte di Terraverde
Energy s.r.l. era stato perfezionato circa un anno dopo, il 2 novembre 2021, momento in cui pertanto la condizione sospensiva si era realizzata e il pagamento del compenso diventato esigibile da parte di;
CP_1
- che Terraverde Energy s.r.l. è “società collegata” con l'americana Renewable Power
Holdings Inc., che originariamente aveva manifestato interesse per l'impianto e la stessa pag. 10/25 attrice opponente ne aveva dato atto di tale circostanza, di modo che doveva dirsi realizzata la condizione sospensiva cui era sottoposto il diritto al compenso di;
CP_1
- che le due fatture, nn. 48/001 del 2 luglio 2020 e 57/001 del 14 agosto 2020 erano state emesse per acconti versati da per l'attività professionale svolta da Parte_1
sul maggiore importo portato dal contratto del 18 giugno 2014 e non per altra CP_1 attività, considerato che l'importo complessivo di euro 2.000,00 era stato detratto dalla somma complessivamente dovuta in base al contratto di Euro 126.880,00;
- che il diritto al compenso non era subordinato ad un valore della cessione di €
4.500.000,00, non risultando tale circostanza da un accordo tra le parti: l'importo era quello risultante dalla due diligence predisposta da nel febbraio 2015, ed è il CP_1
Cont prezzo attorno al quale si è svolta l'iniziale trattativa tra e l'odierna attrice opponente, ma la circostanza dell'ammontare del prezzo di cessione dove a ritenersi irrilevante ai fini del riconoscimento a del compenso per la propria attività e CP_1 ciò in quanto il contratto del 18 giugno 2014 non faceva alcuna menzione all'indicato prezzo di vendita.
L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo: “In via preliminare Accertato e dichiarato che l'opposizione proposta da non è fondata su prova scritta o di Parte_1 pronta soluzione, Voglia l'intestato Tribunale concedere l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 190/2022 D.I., n. 362/2022 R.G. emesso in data 11 marzo 2022 dal Tribunale di Rovigo e notificato in data 22 marzo
2022. Nel merito Rigettarsi l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e confermarsi il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 190/2022 D.I., n. 362/2022 R.G. emesso in data 11 marzo 2022 dal
Tribunale di Rovigo, notificato il 22 marzo 2022, e/o in ogni caso accertarsi e dichiararsi che è debitrice nei confronti di dell'importo Parte_1 Controparte_1
di Euro 124.880,00 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di
Giustizia, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, con condanna della stessa a pagare il predetto importo a Spese e competenze Controparte_1 di causa interamente rifusi”.
Con ordinanza in data 19.12.2022, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
pag. 11/25 Sciolta la riserva sui mezzi istruttori assunta con ordinanza 22.6.2023, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, e all'udienza del 6.3.2024 sono stati escussi i testimoni di parte opposta.
Con ordinanza 6.3.2024, dichiarata parte attrice opponente decaduta dalla prova per testimoni, le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza del 23.10.2024, e la causa trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e deve quindi essere rigettata.
Anzitutto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente.
pag. 12/25 L'opposizione a decreto ingiuntivo apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti
(Cass. 17.11.1994 n. 9708).
Inoltre, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001
n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Sulla convenuta opposta, dunque, incombe l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento della fattura pag. 13/25 proforma del 18.6.2014.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo trae la propria origine dal contratto del
18.6.2014, sottoscritto dalle odierne parti in causa e sulla convenuta opposta, dunque, incombeva l'onere di dar prova dell'esistenza del titolo, del contenuto negoziale, e dunque del proprio preteso diritto al pagamento della somma di € 124.800,000.
Ciò precisato, nel caso di specie, all'allegazione di parte opposta circa l'inadempimento del pagamento del compenso pattuito tra le parti nell'accordo del 18.6.2014, è seguita da parte di la contestazione della debenza della somma ingiunta, del Parte_1 rapporto contrattuale, dell'esecuzione e dell'oggetto dello stesso, rispetto a quanto allegato e preteso da , contestando quindi l'interpretazione dei termini CP_1 del contratto del 18.06.2014 offerta dalla parte opposta, come anche l'opera di mediazione svolta dalla stessa, ritenendo che non avesse in alcun modo CP_1 contribuito alla conclusione dell'affare al quale si fa riferimento.
Sulla scorta delle deduzioni delle parti, occorre innanzitutto individuare l'oggetto del contratto-accordo del 18.6.2014 e le obbligazioni assunte dalle parti (doc. 2 opposta – doc. 7 opponente) su cui si fonda il preteso credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Sul punto, ai fini di causa, occorre fare applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli art. 1362 e ss ai fini dell'interpretazione del contratto e, in generale, delle clausole contrattuali.
Difatti, come noto, in punto di diritto, gli artt. 1362 e ss. del codice civile prescrivono regole precise da adottare nell'interpretazione dei contratti.
In particolare, è prescritto che le clausole di un contatto devono interpretarsi le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.); che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.); che nel dubbio il contratto deve essere interpretato nel senso per cui possa conservare efficacia;
e che le espressioni con più sensi devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura ed oggetto del contratto (art. 1369 c.c.).
Peraltro, per la Suprema Corte, se è vero che il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, è altresì vero che -qualora il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatte volontà, e non risulti alcuna ragione di divergenza fra lettera e spirito della convenzione- un'ulteriore interpretazione è
pag. 14/25 inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà effettiva dei contraenti.
Ai sensi dell'articolo 1366 c.c., il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Si impone, così, all'interprete di dare al contratto il significato che gli attribuirebbero i contraenti corretti e leali.
Da ultimo, l'interpretazione equitativa di cui all'articolo 1371 c.c. si configura quale estrema ratio: nei soli casi in cui l'applicazione degli altri criteri ermeneutici non si sia stata sufficiente per individuare l'intenzione delle parti, il contratto deve essere interpretato nel modo meno gravoso per il debitore, se si tratta di negozio a titolo gratuito ovvero in modo da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, qualora si tratti di negozio a titolo oneroso.
Il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'equo apprezzamento è quello della conclusione del negozio e non quello della decisione della lite.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha indicato ai fini di causa che: “nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo.
Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello — diverso — della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 c.c.” (Cass. civ. n. 8619/2006).
Ancora più recentemente la Suprema Corte ha precisato (ordinanza n. 15707 del 4 giugno 2021) che: “in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del
pag. 15/25 contratto e quindi alla relativa causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”.
Da ultimo, nell'ottica della comprensione dell'interpretazione da attribuire alla clausola contrattuale oggetto di contestazione, e alle eventuali obbligazioni alla stessa ricondotte dalle parti in causa, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito, in punto di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. che: “il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale
o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un contratto di servizi aeroportuali potesse considerarsi prorogato oltre il termine di scadenza ivi previsto in ragione della norma penale che sanziona
l'interruzione di pubblico servizio, rilevando che tale responsabilità presuppone la vigenza e l'efficacia del contratto di gestione del servizio ovvero l'esistenza di disposizioni vincolanti dettate dalla P.A. per la proroga del servizio dopo la scadenza del rapporto)” (Cass. 6747/2014).
A norma dell'art. 1362 c.c., peraltro, il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 32786 dell'8/11/2022, Rv. 666341 - 01).
Ciò premesso in punto di diritto, l'oggetto del contratto va individuato oltre che dal pag. 16/25 punto 1 dell'accordo (oggetto del contratto), anche soprattutto considerando le premesse dell'accordo in cui si specifica che “ è proprietaria di un impianto per la Parte_1 produzione di CDR/CSS sito in Via Dell'Industria Località Piano di Sacco Città
T'LO (PE) nonché è titolare di un'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la gassificazione di parte del CDR/CSS prodotto in tale impianto di cui alla determinazione n. 4/27 del 02 marzo 2012 della Regione AB e seguenti;
si occupa di ingegneria preliminare definitiva esecutiva DL ed assistenza al CP_1
collaudo di impianti per il trattamento smaltimento e recupero energetico di biomasse e rifiuti e in tale ambito ha svolto attività progettuale fornendo elaborati tecnici a PT
utilizzati per il conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra;
[...] Parte_1 intende valutare proposte di acquisto dell'impianto di sua proprietà sito in Via dell'Industria 10 località Piano di Sacco, Citta T'LO (PE); ha CP_1 individuato una società interessata all'acquisto dell'impianto di proprietà di PT sito in Via dell'Industria 10 località Piano di Sacco, Città T'LO (PE) e si
[...]
impegna a fornire la necessaria assistenza tecnica finalizzata alla conclusione della trattativa di acquisto;
tale società è la Renewable Power Holdings Inc 88 Inverness o società ad essa collegata, di seguito l'Acquirente; le parti anche alla luce della attività progettuale svolta da hanno verificato la sussistenza di certi presupposti di CP_1
principio per un utile approfondimento delle trattative inerenti le modalità, la tempistica, i termini e le condizioni della loro collaborazione per lo sviluppo dell'iter necessario per raggiungere alla formalizzazione di un contratto di acquisto dell'impianto per la produzione di CDR sito in Via dell'Industria 10 località Piano di
Sacco, Citta T'LO (PE) e pertanto con la sottoscrizione del presente accordo intendono tra l'altro delineare i principi essenziali della collaborazione delle Parti per lo sviluppo del Contratto ivi inclusi i compensi spettanti a . CP_1
Segue, quindi, il punto 1 (oggetto dell'accordo) in cui le parti hanno pattuito che “Con la sottoscrizione del presente accordo oltre alle prestazioni tecniche già CP_1
fornite in sede di predisposizione di alcuni elaborati tecnici utilizzati da Parte_1
per il conseguimento delle autorizzazioni citate in premessa si impegna a fornire
l'assistenza tecnica commerciale richiesta allo scopo di promuovere la stipula del
Contratto. Si specifica che le spese ordinarie all'uopo sostenute da sono CP_1
pag. 17/25 ricomprese nei compensi di cui al successivo Articolo 3, eventuali spese straordinarie, preventivamente approvate da saranno a carico della stessa”. Parte_1
Alla luce del testo dell'accordo oggetto del contratto del 18.6.2014, si ritiene quindi che le prestazioni dei erano sia l'attività progettuale svolta da al fine di CP_1 CP_1 ottenere l'autorizzazione Regione AB n. 4/27 del 2 marzo 2012 (attività che al momento della sottoscrizione del contratto era già stata completata), sia l'attività di assistenza tecnico-commerciale, necessaria alla successiva stipula di un contratto di cessione dell'impianto.
In particolare, a riprova della esecuzione del contratto come sopra specificato, CP_1 ha prodotto documentazione a supporto dell'attività svolta in favore di Parte_1
e precisamente le tavole di impianto predisposte nell'ottobre 2011 necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione della Regione AB (doc. 12 parte opposta e doc.
11 -Determinazione n. 4/27 del 2 marzo 2012 della Regione AB), e la documentazione redatta per il completamento del progetto ai fini della vendita dell'impianto quali la “Relazione tecnico-descrittiva” dell'impianto, il “piano di gestione operativa”, il “Piano di sicurezza, gestione delle anomalie ed emergenze” (doc.
13 - progetto definitivo con relazioni e tavole allegate), nonché l'estratto di CP_1
Due Diligence del 23 febbraio 2015 da essa predisposta anche su richiesta di Terraverde
s.r.l. in vista della cessione dell'impianto di Città T'LO (PE) (doc. 14 parte opposta), nonché l'attività di traduzione della corrispondenza intercorsa tra
[...]
per e i partner americani (docc. 13 e 22 parte opponente). Pt_6 Parte_1
I predetti documenti prodotti da , non sono stati in alcun modo contestati CP_1 da né quest'ultima ha negato di aver conferito l'incarico a e che Parte_1 CP_1
l'attività risultante dai documenti prodotti sia stata effettivamente svolta: si ritiene pertanto che debba considerarsi dimostrato l'espletamento della relativa attività da parte di . CP_1
Risulta, inoltre, infondata l'eccezione di parte opponente secondo cui l'attività svolta da al fine di ottenere l'autorizzazione da parte della Regione AB, non può CP_1
riferirsi al contratto del 18.6.2014, atteso che è stata rilasciata due anni prima della sottoscrizione dell'accordo (nel 2012), e ciò in quanto tale attività risulta ivi espressamente contemplata nelle premesse, come parte integrante, anche in via pag. 18/25 ricognitiva, dell'accordo stipulato dalle parti.
L'esecuzione delle attività contrattualmente previste da parte di , risulta CP_1
confermata anche dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio.
In particolare, con riferimento alla documentazione richiesta dalla Regione AB per il progetto presentato da il teste , socio di insieme Parte_1 Testimone_1 CP_1 al LL (“ai tempi dei fatti io ero socio con mio LL , al Pt_5 Parte_5 tempo dei fatti avevamo il 50% delle quote ciascuno”) ha dichiarato di aver provveduto alla redazione degli elaborati grafici per la regione AB (“la mia attività è quella di disegnatore tecnico, quindi io ho avuto istruzioni da mio LL , che era stato Pt_5
contattato da UC, di provvedere alla redazione di elaborati grafici perché risultava che il progetto inziale dei tecnici di terra Verde era stato valutato dalla regione AB come incompleto, e quindi UC ha chiesto a mio LL se Pt_5 eravamo disponibili a fare queste integrazioni al progetto”).
Ancora sulla documentazione redatta da per il completamento del progetto CP_1 definitivo in vista della vendita dell'impianto di il teste Parte_1 Testimone_1 ha dichiarato: “dopo di che noi abbiamo prodotto altri elaborati, li abbiamo redatti circa due mesi dopo rispetto all'accordo del giugno 2014, questi documenti sono stati prodotti e consegnati a terra verde, sarebbero quindi i documenti del progetto definitivo;
i disegni li ho fatti io solo nella fase inziale quella urgente di consegna di integrazioni per ottenimento autorizzazione;
invece gli elaborati testuali relazioni tecniche fatti dopo l'accordo del giugno 2014, li ha fatti mio LL , perché io Pt_5
non ne ho le competenze;
quindi UC ci ha chiesto di completare il progetto subito dopo la firma dell'accordo del giugno 2014; gli elaborati fatti da mio LL erano una relazione tecnica descrittiva, un piano di gestione operativa e un piano di sicurezza, mi sembrano questi i tre elaborati fatti da mio LL, me li ha mostrati lui”.
Inoltre, risulta dimostrato in giudizio l'adempimento dell'ulteriore prestazione assunta da ovvero la definizione e conclusione del contratto di acquisto Controparte_1 dell'impianto di da parte della/e società proposte da a cui era Parte_1 CP_1 subordinato il pagamento del compenso pattuito (“Si precisa inoltre che il saldo del compenso di cui al successivo art. 3 del presente accordo è comunque subordinato alla definizione del contratto di acquisto di da parte della/e società proposte da Parte_1
pag. 19/25 – art. 2 accordo - doc. 2 parte opposta). CP_1
In effetti, l'acquisto dell'impianto dell'opponente di Città T'LO da parte di
Terraverde Energy s.r.l. si è perfezionato il 2.11.2021, come da atto di acquisto di azienda (doc. 3 parte opposta).
Inoltre, l'impianto è stato venduto ad una società collegata alla Renewable Power
Holdings Inc, come espressamente previsto dall'accordo 18.6.2014 (doc. 2), nelle premesse ( ha individuato una società interessata all'acquisto dell'impianto CP_1 di proprietà di sito in Via dell'Industria 10 località Piano di Sacco, Città Parte_1
T'LO (PE) e si impegna a fornire la necessaria assistenza tecnica finalizzata alla conclusione della trattativa di acquisto;
tale società è la Renewable Power Holdings
Inc 88 Inverness o società ad essa collegata, di seguito l'Acquirente” e nel successivo punto 1.3 “Si specifica che il contratto e la trattativa si riferiscono esclusivamente a quelli intercorrenti tra e Renewable Power Holdings Inc o società a Parte_1 quest'ultima collegata”).
Sul punto, ha precisato che la società americana Renewable Power Holdings CP_1
Inc. dal 7 ottobre 2010 al 7 ottobre 2019, è stata socio unico della società Renewable
Power PM PE s.r.l., attualmente di proprietà per il 51% di tale Parte_3
che ne è sempre stato e ne è tutt'ora il legale rappresentante (doc. 4). Proprio il
[...] sig. unitamente all'odierna creditrice opposta e, tra gli altri, a tale Pt_3 Controparte_1
in data 5 settembre 2017 costituiva la società Holding & Energy Persona_2
s.r.l. (doc. 5). Quest'ultima è socia per il 23% di Terraverde Energy s.r.l. insieme a
TR s.r.l. (socia di maggioranza per il 65%) e interamente di proprietà del sig.
(doc. 6), che ne è anche il legale rappresentante. Proprio Terraverde Energy Per_2
s.r.l. in data 2 novembre 2021 ha acquistato l'impianto e la relativa azienda di proprietà dell'odierna ingiunta (doc. 3). Parte_1
Tale ricostruzione non è stata in alcun modo contestata da parte dell'opponente.
Per quanto attiene alla qualificazione del contratto stipulato tra le odierne parti in causa, sulla scorta del tenore del suo contenuto e dell'oggetto (attività progettuale propedeutica al rilascio dell'autorizzazione della Regione AB n. 4/27 del 2 marzo 2012 e attività di assistenza tecnico-commerciale necessaria alla successiva stipula di un contratto di cessione dell'impianto), si ritiene che lo stesso debba essere inteso come contratto pag. 20/25 d'opera professionale.
Come affermato da nella propria terza memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c., CP_1
l'attività oggetto di contratto consisteva nell'attività progettuale propedeutica al rilascio da parte della Regione AB e a favore di n. 4/27, Parte_7
poi avvenuta in data 2 marzo 2012 e della successiva attività di consulenza tecnica, resa sempre da in vista della vendita dell'impianto oggetto della predetta CP_1
autorizzazione.
E ciò anche in considerazione dell'attività svolta da in favore di CP_1 Parte_1 ed espressamente indicata nell'accordo di cui trattasi: “ si occupa di ingegneria CP_1
preliminare definitiva esecutiva DL ed assistenza al collaudo di impianti per il trattamento smaltimento e recupero energetico di biomasse e rifiuti e in tale ambito ha svolto attività progettuale fornendo elaborati tecnici a utilizzati per il Parte_1 conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra”.
Si tratta di un contratto che prevede diverse prestazioni, ossia un contratto a prestazioni miste, essendo testualmente previsto quale oggetto delle prestazioni che le stesse consistano in “attività progettuale fornendo elaborati tecnici a utilizzati Parte_1 per il conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra”, oltre alla determinazione già rilasciata dalla Regione AB ed, infine, prestazione volta “a fornire l'assistenza tecnica commerciale richiesta allo scopo di promuovere la stipula del Contratto”.
Va esclusa la configurabilità di un contratto di mediazione tipico o atipico, come sostenuto dalla parte opponente, non ravvisandosi in concreto dall'accordo sottoscritto, che abbia inteso incaricare di cercare un acquirente per l'acquisto Parte_1 CP_1 dell'impianto, o di mettere in contatto venditore e compratore, non rinvenendosi neppure alcun testuale riferimento ad una “provvigione”.
Vero è che si è impegnata a fornire “assistenza tecnico commerciale richiesta CP_1 allo scopo di promuovere la stipula del Contratto” dell'impianto di proprietà di PT
, pur tuttavia va escluso possa trattarsi di mediazione, atteso che non è
[...] CP_1 un mediatore iscritto nell'apposito registro, come affermato dalla medesima opposta.
Così individuata la natura del contratto, conseguentemente, devono ritenersi infondate tutte le eccezioni formulate da in punto di nullità del contratto per difetto Parte_1 della qualità di mediatore regolarmente iscritto nell'apposito albo, come anche pag. 21/25 infondata risulta essere l'eccezione di maturata prescrizione del diritto alla provvigione.
In ordine alla durata dell'accordo, le parti hanno stabilito all'art.
1.1 che “Al fine di consentire di coltivare con la massima serietà e senza interferenze da parte di terzi per lo sviluppo del contratto con la sottoscrizione del presente Accordo Parte_1
concede a il diritto di esclusiva nello sviluppo della relativa trattativa per il CP_1 periodo di quattro mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo”, precisando al successivo punto 1.2 che “Nei casi in cui la trattativa non fosse ancora conclusa alla data di scadenza del presente accordo la stessa si intende comunque regolata dallo stesso per tutto il tempo che intercorra fino al momento in cui si addiverrà alla conclusione positiva o negativa della trattativa stessa e nella fattispecie alla stipula o meno del contratto” e all'art. 4 (Durata) indica la durata di 4 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, “fatta eccezione di quanto specificato al precedente paragrafo 1.2”.
Appare pertanto evidente che la volontà delle parti sia stata quella di attribuire un perdurare di effetti in perpetuo all'accordo 18.6.2014, ovvero fino alla stipula o meno del contratto di vendita dell'impianto.
Per lo svolgimento delle sopra descritte attività da parte di , le parti hanno CP_1 pattuito un compenso di € 100.000,00 (“A titolo di compenso per le attività eseguite elencate nel precedente art. 2 nel caso di stipula del contratto e/o i singoli Parte_1 soci riconosceranno a un importo onnicomprensivo pari a € 100.000,00 da CP_1
corrispondere su presentazione di regolare fattura, il saldo di tale fattura verrà effettuato entro 10 giorni dal pagamento della prima tranche del corrispettivo della vendita dell'impianto. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di VA corrente
e oneri previdenziali” (art. 3 Accordo – doc. 2).
Orbene, la cessione dell'impianto di proprietà di a Terra Verde Energy Parte_1
s.r.l., avvenuto con atto notarile del 2.11.2021, rappresenta l'avveramento della condizione sospensiva cui le odierne parti in causa hanno sottoposto l'obbligazione di pagamento del compenso dovuto a per la propria attività. CP_1
Priva di rilievo risulta essere la deduzione di secondo cui il pagamento del Parte_1
compenso a fosse subordinato (condicio sine qua non) alla cessione CP_1 dell'impianto per il prezzo di € 4.500.000,00, non trovando tale elemento alcun pag. 22/25 riscontro nell'accordo del 18.6.2014 e nella volontà delle parti, né potendo desumersi la sussistenza di una condizione tacita e sottostante all'accordo, secondo i termini pretesi dalla parte opponente.
Inoltre, l'eccezione di prescrizione del compenso preteso da è innanzitutto CP_1 tardiva in quanto formulata dall'opponente per la prima volta nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c., essendo già maturate le preclusioni assertive, ed in ogni caso, infondata, in quanto l'obbligazione di pagamento del compenso è sottoposta alla condizione sospensiva che l'impianto venisse venduto alla società individuata da ovvero Terra Verde Energy s.r.l., che ha acquistato l'impianto in data CP_1
2.11.2021, e in tale momento si è avverata la condizione sospensiva e sorto il diritto al compenso di . CP_1
Infine, le contestazioni di parte opponente in ordine fatture nn. 48/001 del 2 luglio 2020
e 57/001 del 14 agosto 2020 (docc. 8 e 9 parte opposta) per l'importo di € 1.000,00 ciascuna, sono risultate del tutto generiche e non pertinenti in ordine all'allegato Part intervenuto pagamento del progetto da parte di Terra Verde Energy s.r.l., e comunque esse si riferiscono alle prestazioni di di cui all'accordo 18.6.2014, CP_1 come si evince dalla descrizione della prestazione “servizi resi relativamente alle prestazioni tecniche fornite in sede di predisposizione degli elaborati tecnici per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la gassificazione di parte del CDR/CSS prodotto nel sito di Via dell'Industria, 10, Località Piano di Sacco, Città T'LO (PE), ed all'assistenza tecnico economica fornita in sede di trattativa di acquisto dell'impianto per la produzione di CDR/CSS e delle relative autorizzazioni, sito in Via dell'Industria, 10,
Località Piano di Sacco, Città T'LO”, considerato che ha affermato CP_1
l'avvenuto pagamento da parte di ed il relativo importo è stato decurtato Parte_1
sul maggiore importo oggetto di ingiunzione.
Da ultimo, si conferma la totale assenza di prova da parte dell'opponente delle proprie deduzioni, anche alla luce dell'avvenuta decadenza della stessa dalle prove orali.
Come visto, infatti, la parte opponente non ha proceduto per l'udienza del 6.03.2024 alla regolare e tempestiva intimazione dei testimoni dalla stessa richiesta ed ammessi con l'ordinanza del 22.06.2023.
pag. 23/25 Come noto, difatti, l'art. 250 c.p.c. prescrive le specifiche modalità di intimazione a comparire dei testimoni (ufficiale giudiziario, lettera raccomandata), e indica specifiche prescrizioni sulle modalità di intimazione, di modo che ai sensi dell'art. 103 disp. Att.
C.p.c. l'intimazione dei testimoni deve essere effettuata nelle forme dell'art. 250 c.p.c.
Tuttavia, nè all'udienza del 6.03.2024, nè prima della stessa, la parte attrice opponente ha depositato gli atti di intimazione dei testimoni secondo le prescrizioni di cui all'art. 250 c.p.c., testimoni appunto non comparsi all'udienza stessa. Sul punto, non possono essere ritenuti quale idonea prova della regolare intimazione testimoniale, i messaggi via Pec presuntivamente inviati dai testimoni al difensore dell'attore, senza che vi fosse in atti la prova della regolare intimazione degli stessi, di modo che, ai sensi dell'art. 104 disp. Att. C.p.c., la parte è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale con ordinanza del 6.03.2024, che si conferma. Sul punto, nonostante la richiesta di revoca dell'ordinanza avanzata dalla parte opponente soltanto in sede di note di precisazione delle conclusioni (e non dopo l'emissione della relativa ordinanza), si ritiene che la parte non sia incorsa in alcuna omissione giustificabile o alla stessa non imputabile.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Vista la soccombenza dell'opponente va rigettata la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. dal medesimo formulata.
Infine, non merita accoglimento la domanda dell'opposta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024, non essendo ravvisabili i presupposti di mala fede o colpa grave nella proposizione della presente azione giudiziaria da parte dell'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 52.001,00 a
260.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
2022, valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pag. 24/25 1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 190/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
10.3.2022 e depositato il 11.3.2022 (R.G. 362/2022), dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla società opponente;
3) Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla società opposta;
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 25/25