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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice Lette le note di trattazione Decide la causa come da sentenza qui di seguito riportata
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13260/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
Cremano (NA) alla via A. Manzoni n. 24, Cod. Fisc.: , C.F._1 rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avv. Michele Giliberti) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 148,, giusta procura in atti;
opponente E
– cod. Controparte_1 fisc. , in persona del prof. P.IVA_1 Controparte_2 [...]
con sede in Napoli al Largo D. Martuscelli n. 26, elett.te domiciliato in CP_3
Napoli alla via Santa Brigida, 51, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Brancaccio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3765/2023, emesso in data 25.5.2023 dal Tribunale di Napoli con il quale, su istanza dell' veniva intimato all'opponente il pagamento della somma di €. Controparte_1
78.100,00, oltre interessi dalla domanda al SF, nonché delle spese della procedura, liquidate in €. 286,00 per esborsi, €. 1.305,00 per compenso oltre accessori di legge e spese successive occorrende. A sostegno della domanda esso ricorrente deduceva che: a) l' era proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Controparte_1 via San Domenico 15, scala B, int. 20, identificato al N.C.E.U. al foglio 13, sez. AVV. Part. 947, sub 8, zc 6, cl. 6, cat A/2 e del pertinenziale posto auto scoperto n. 20 e della relativa cantinola;
b) che il suddetto immobile veniva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. giusto contratto di locazione del 18.7.2013 al canone mensile Pt_1 di €. 1.100,00; c) che il sig. DI si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di gennaio 2015 al mese di novembre 2020; d) che in data 06.5.2020 il sig. DI formulava espresso recesso anticipato. L'opponente eccepiva di aver sempre corrisposto sin dall'inizio del rapporto locativo (1982) i canoni di locazione ad ogni scadenza mensile e ciò fino al mese di dicembre 2014 epoca in cui era stato destinatario, nella qualità di terzo pignorato, delle procedure esecutive ad oggetto il pignoramento presso terzi promosso dai creditori nei confronti dell'
[...]
quest'ultimo quale debitore, e precisamente: 1) Pignoramento Controparte_1 presso terzi ad istanza di notificato al sig. , in qualità Controparte_4 Parte_1 di terzo pignorato in data 05/11/2014; 2) Pignoramento presso terzi ad istanza della notificato al sig. , in Controparte_5 Parte_1 qualità di terzo pignorato in data 17/3/2015; 3) Pignoramento presso terzi ad istanza di notificato al sig. , in qualità di terzo pignorato in data Controparte_6 Parte_1
10/6/2015; 4) Pignoramento presso terzi ad istanza di Sorrento notificato al sig. CP_4
, in qualità di terzo pignorato in data 30/4/2018; 5) Pignoramento Parte_1 presso terzi ad istanza di notificato al sig. , in qualità CP_7 Parte_1 di terzo pignorato in data 13/6/2019. Deduceva inoltre di vantare nei confronti dell' un credito rappresentato dalla sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza – n. 8159/2017 con la quale l' in persona del Commissario p.t. veniva condannato al Controparte_1 pagamento in suo favore a titolo di T.F.R. della somma di €. 95.103,47 oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo”. Deduceva infine che l' aveva versato CP_1
l'importo lordo di €. 42.314,21 nel 2019 e l'ulteriore importo lordo di €. 18.048,44 nel 2021, per cui restava creditore della somma di €. 34.740,82 oltre interessi ed accessori di legge. Tale credito veniva opposto in compensazione.
Costituitosi l'opposto, all'udienza del 10.1.2024 le parti concordavano, una volta ricalcolate le poste di dare e avere, sull'esistenza di un credito a favore dell' pari CP_1 ad euro a 43.359,18. A quell'udienza il Giudice si riservava sulla possibilità di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis. E difatti con ordinanza 21.1.2024 il Giudice sottoponeva alle parti la proposta conciliativa del seguente tenore: pagamento della somma riconosciuta di euro 43359,18 mediante le seguenti modalità: euro 13.359,18 entro il 1.4.2023 e i restanti 30.000,00 in rate mensili di euro 1500,00 . Spese compensate. Tale proposta veniva rifiutata dall'opponente sul presupposto di non essere in grado di onorarla. Pertanto considerato oramai pacifica l'esistenza di un credito a favore dell'Istituto pari ad euro 43.359,18 il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannato al pagamento della predetta somma oltre interessi dalla domanda al SF.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri aggiornati sulla base del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e degli importi medi per le fasi svolte.
Reputa inoltre il Tribunale che la mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'opponente sia del tutto irragionevole nonché pretestuosa e dilatoria, atteso che lo stesso avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa, dal momento che la proposta accettata da controparte avrebbe consentito la definizione della lite a spese compensate. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, l'opponente deve essere altresì condannata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 906 co.III c.p.c. a norma del quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell' art.91 c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96 III comma c.p.c. introdotto dalla Legge 69/2009 introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, sicché la condotta processuale dell'opponente costituisce un evidente e consapevole abuso del processo. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96 co. III c.p.c. , la somma di euro 1.904,00, assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo SF.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
a) Revoca il decreto opposto;
b) Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 43.359,18 oltre interessi dalla domanda al SF;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 180,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1904,00 ex art. 96 III co. C.p.c. oltre interessi dalla presente sentenza al SF. Napoli 14.1.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13260/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
Cremano (NA) alla via A. Manzoni n. 24, Cod. Fisc.: , C.F._1 rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avv. Michele Giliberti) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 148,, giusta procura in atti;
opponente E
– cod. Controparte_1 fisc. , in persona del prof. P.IVA_1 Controparte_2 [...]
con sede in Napoli al Largo D. Martuscelli n. 26, elett.te domiciliato in CP_3
Napoli alla via Santa Brigida, 51, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Brancaccio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3765/2023, emesso in data 25.5.2023 dal Tribunale di Napoli con il quale, su istanza dell' veniva intimato all'opponente il pagamento della somma di €. Controparte_1
78.100,00, oltre interessi dalla domanda al SF, nonché delle spese della procedura, liquidate in €. 286,00 per esborsi, €. 1.305,00 per compenso oltre accessori di legge e spese successive occorrende. A sostegno della domanda esso ricorrente deduceva che: a) l' era proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Controparte_1 via San Domenico 15, scala B, int. 20, identificato al N.C.E.U. al foglio 13, sez. AVV. Part. 947, sub 8, zc 6, cl. 6, cat A/2 e del pertinenziale posto auto scoperto n. 20 e della relativa cantinola;
b) che il suddetto immobile veniva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. giusto contratto di locazione del 18.7.2013 al canone mensile Pt_1 di €. 1.100,00; c) che il sig. DI si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di gennaio 2015 al mese di novembre 2020; d) che in data 06.5.2020 il sig. DI formulava espresso recesso anticipato. L'opponente eccepiva di aver sempre corrisposto sin dall'inizio del rapporto locativo (1982) i canoni di locazione ad ogni scadenza mensile e ciò fino al mese di dicembre 2014 epoca in cui era stato destinatario, nella qualità di terzo pignorato, delle procedure esecutive ad oggetto il pignoramento presso terzi promosso dai creditori nei confronti dell'
[...]
quest'ultimo quale debitore, e precisamente: 1) Pignoramento Controparte_1 presso terzi ad istanza di notificato al sig. , in qualità Controparte_4 Parte_1 di terzo pignorato in data 05/11/2014; 2) Pignoramento presso terzi ad istanza della notificato al sig. , in Controparte_5 Parte_1 qualità di terzo pignorato in data 17/3/2015; 3) Pignoramento presso terzi ad istanza di notificato al sig. , in qualità di terzo pignorato in data Controparte_6 Parte_1
10/6/2015; 4) Pignoramento presso terzi ad istanza di Sorrento notificato al sig. CP_4
, in qualità di terzo pignorato in data 30/4/2018; 5) Pignoramento Parte_1 presso terzi ad istanza di notificato al sig. , in qualità CP_7 Parte_1 di terzo pignorato in data 13/6/2019. Deduceva inoltre di vantare nei confronti dell' un credito rappresentato dalla sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza – n. 8159/2017 con la quale l' in persona del Commissario p.t. veniva condannato al Controparte_1 pagamento in suo favore a titolo di T.F.R. della somma di €. 95.103,47 oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo”. Deduceva infine che l' aveva versato CP_1
l'importo lordo di €. 42.314,21 nel 2019 e l'ulteriore importo lordo di €. 18.048,44 nel 2021, per cui restava creditore della somma di €. 34.740,82 oltre interessi ed accessori di legge. Tale credito veniva opposto in compensazione.
Costituitosi l'opposto, all'udienza del 10.1.2024 le parti concordavano, una volta ricalcolate le poste di dare e avere, sull'esistenza di un credito a favore dell' pari CP_1 ad euro a 43.359,18. A quell'udienza il Giudice si riservava sulla possibilità di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis. E difatti con ordinanza 21.1.2024 il Giudice sottoponeva alle parti la proposta conciliativa del seguente tenore: pagamento della somma riconosciuta di euro 43359,18 mediante le seguenti modalità: euro 13.359,18 entro il 1.4.2023 e i restanti 30.000,00 in rate mensili di euro 1500,00 . Spese compensate. Tale proposta veniva rifiutata dall'opponente sul presupposto di non essere in grado di onorarla. Pertanto considerato oramai pacifica l'esistenza di un credito a favore dell'Istituto pari ad euro 43.359,18 il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannato al pagamento della predetta somma oltre interessi dalla domanda al SF.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri aggiornati sulla base del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e degli importi medi per le fasi svolte.
Reputa inoltre il Tribunale che la mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'opponente sia del tutto irragionevole nonché pretestuosa e dilatoria, atteso che lo stesso avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa, dal momento che la proposta accettata da controparte avrebbe consentito la definizione della lite a spese compensate. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, l'opponente deve essere altresì condannata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 906 co.III c.p.c. a norma del quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell' art.91 c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96 III comma c.p.c. introdotto dalla Legge 69/2009 introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del giudizio, sicché la condotta processuale dell'opponente costituisce un evidente e consapevole abuso del processo. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96 co. III c.p.c. , la somma di euro 1.904,00, assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo SF.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
a) Revoca il decreto opposto;
b) Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 43.359,18 oltre interessi dalla domanda al SF;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 180,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1904,00 ex art. 96 III co. C.p.c. oltre interessi dalla presente sentenza al SF. Napoli 14.1.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo