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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Bagheria, via Bernardo Matterella n. 138, presso lo studio dell'avv. Marianna Maggio che lo, rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio;
conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2021, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 9.1.2008 a Palermo matrimonio civile con - trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008 - dal quale sono nati i figli , il 16.2.2005, e , il 5.3.2010, domandava lo _1 Controparte_2 scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione n.
662/2019 del Tribunale di Termini Imerese (n. 3353/2017 R.G.), ossia l'affidamento condiviso dei figli minori e (all'epoca ancora minorenne) ad Controparte_2 _1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare alla madre la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
, pur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è costituita. Controparte_1
Con ordinanza del 27.6.2022, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi, nonché l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni di cui alla separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 25.10.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando al ricorrente il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.
************
Così compendiata la posizione processuale del ricorrente, va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale (R.G.
3353/2017), concluso con sentenza n. 662/2019 pubblicata il 18.7.2019, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sulla domanda di affidamento e collocazione del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita
Nella vicenda in esame, non va adottata alcuna statuizione rispetto alla figlia _1
(nata il [...]), essendo ormai maggiorenne, mentre per il figlio minore _2
(nato il [...]) va confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con
[...] collocamento prevalente presso la madre.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi: “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Ebbene, a tale riguardo, non sono stati dedotti né sono emersi fatti sopravvenuti tali da far ritenere necessaria una modifica di quanto disposto in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, dovendosi dunque confermare la collocazione del minore presso l'abitazione della madre. Controparte_2
Ciò chiarito, nella regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età del minore (nato il [...]) e dei suoi impegni (scolastici ed extrascolastici), in assenza di differenti accordi liberamente concordati tra le parti nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il resistente potrà incontrare il figlio secondo il seguente regime di incontri:
- per due pomeriggi alla settimana, anche nel fine settimana;
- per due fine settimana al mese, dalla sera del venerdì alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, garantendo la comunicazione telefonica con l'altro genitore almeno una volta al giorno;
- durante le vacanze di Pasqua: per quattro o tre giorni consecutivi, alternando il periodo da Giovedì Santo a Pasqua e quello da Lunedì dell'angelo al mercoledì successivo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, garantendo la comunicazione telefonica con l'altro genitore almeno una volta al giorno;
- per 15 giorni (anche non consecutivi) nel corso del periodo estivo, da concordare preventivamente tra i genitori, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, garantendo la comunicazione telefonica con l'altro genitore almeno una volta al giorno.
Sul mantenimento dei figli
Il ricorrente ha chiesto di confermare anche le statuizioni economiche disposte con la sentenza di separazione, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi figli:
, ancora minore, e , maggiorenne. Controparte_2 _1
Ebbene, ad avviso del Tribunale, la domanda di può essere accolta, Parte_1 dovendosi porre pertanto a carico del medesimo l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo mantenimento del figlio minorenne e della figlia Controparte_2 maggiorenne , un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre a _1 contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
La natura del giudizio, la contumacia della resistente e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato fanno sì nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_1 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 9.1.2008 a Palermo da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008; dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , nato a Persona_2
Palermo il 5.3.2010, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il diritto di visita del padre sia regolamentato secondo quanto previsto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, ad la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e (€ 150,00 _1 Controparte_2 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Bagheria, via Bernardo Matterella n. 138, presso lo studio dell'avv. Marianna Maggio che lo, rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio;
conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2021, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 9.1.2008 a Palermo matrimonio civile con - trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008 - dal quale sono nati i figli , il 16.2.2005, e , il 5.3.2010, domandava lo _1 Controparte_2 scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione n.
662/2019 del Tribunale di Termini Imerese (n. 3353/2017 R.G.), ossia l'affidamento condiviso dei figli minori e (all'epoca ancora minorenne) ad Controparte_2 _1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare alla madre la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
, pur ritualmente evocata nel presente giudizio, non si è costituita. Controparte_1
Con ordinanza del 27.6.2022, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi, nonché l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni di cui alla separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 25.10.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando al ricorrente il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.
************
Così compendiata la posizione processuale del ricorrente, va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale (R.G.
3353/2017), concluso con sentenza n. 662/2019 pubblicata il 18.7.2019, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza acclarata dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Sulla domanda di affidamento e collocazione del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita
Nella vicenda in esame, non va adottata alcuna statuizione rispetto alla figlia _1
(nata il [...]), essendo ormai maggiorenne, mentre per il figlio minore _2
(nato il [...]) va confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con
[...] collocamento prevalente presso la madre.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi: “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Ebbene, a tale riguardo, non sono stati dedotti né sono emersi fatti sopravvenuti tali da far ritenere necessaria una modifica di quanto disposto in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale, dovendosi dunque confermare la collocazione del minore presso l'abitazione della madre. Controparte_2
Ciò chiarito, nella regolamentazione del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età del minore (nato il [...]) e dei suoi impegni (scolastici ed extrascolastici), in assenza di differenti accordi liberamente concordati tra le parti nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il resistente potrà incontrare il figlio secondo il seguente regime di incontri:
- per due pomeriggi alla settimana, anche nel fine settimana;
- per due fine settimana al mese, dalla sera del venerdì alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, garantendo la comunicazione telefonica con l'altro genitore almeno una volta al giorno;
- durante le vacanze di Pasqua: per quattro o tre giorni consecutivi, alternando il periodo da Giovedì Santo a Pasqua e quello da Lunedì dell'angelo al mercoledì successivo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, garantendo la comunicazione telefonica con l'altro genitore almeno una volta al giorno;
- per 15 giorni (anche non consecutivi) nel corso del periodo estivo, da concordare preventivamente tra i genitori, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, garantendo la comunicazione telefonica con l'altro genitore almeno una volta al giorno.
Sul mantenimento dei figli
Il ricorrente ha chiesto di confermare anche le statuizioni economiche disposte con la sentenza di separazione, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi figli:
, ancora minore, e , maggiorenne. Controparte_2 _1
Ebbene, ad avviso del Tribunale, la domanda di può essere accolta, Parte_1 dovendosi porre pertanto a carico del medesimo l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo mantenimento del figlio minorenne e della figlia Controparte_2 maggiorenne , un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre a _1 contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
La natura del giudizio, la contumacia della resistente e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato fanno sì nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_1 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 9.1.2008 a Palermo da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008; dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , nato a Persona_2
Palermo il 5.3.2010, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il diritto di visita del padre sia regolamentato secondo quanto previsto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, ad la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e (€ 150,00 _1 Controparte_2 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44