Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06.03.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 15.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.27.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6553 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Eduardo Cammilleri) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Carla Marsala Fanara) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 06.05.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.660,55, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate, in proporzione alla condanna, in complessivi
€ 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreti in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni fisici e patrimoniali Parte_1
sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi il 07.12.2020, alle 14:30 circa,
allorquando, mentre percorreva la carreggiata centrale del Viale Regione Siciliana di con CP_1
direzione di marcia da Catania verso Trapani, alla guida della propria autovettura Hyundai I10, tg.
ER141EZ, giunta all'altezza del sottovia di Via Belgio, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sul manto stradale di un dissesto, finendo per collidere con un altro veicolo che sopraggiungeva nella stessa direzione, impattando contro il muro per arrestarsi perpendicolarmente alla carreggiata.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la domanda è fondata e va accolta.
La fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente -
sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta da Parte_1
[...]
In tal senso informano, infatti, le lineari dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
addotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 16.05.2023 – dichiarazioni, peraltro, non smentite da alcun valido elemento di segno contrario.
Nel dettaglio, il , premettendo di non conoscere l'attrice prima del fatto e di avervi Tes_1
assistito, in quanto al momento dello stesso si trovava a percorrere la carreggiata del viale Regione
Siciliana nella stessa direzione della Hyundai dell'attrice, seguendola a breve distanza e con una buona visuale, ha dichiarato che “ho visto la macchina dell'attrice iniziare a sbandare e fermarsi
molti metri dopo il ponte di via Belgio”.
In ordine alla dinamica del sinistro, il teste ha precisato che “ho visto il mezzo sbandare verso
sinistra, impattando contro un camion che sopraggiungeva, e poi dalla parte opposta, impattando
contro il muro sul lato destro”.
Sulla causa della perdita del controllo del mezzo, il ha riferito che “quando sono andato Tes_1
a soccorrere la donna, ho visto che in quel tratto il manto stradale era dissestato perché c'erano delle buche”, precisando che “non si trattava di buche ma piuttosto di un tratto dissestato con buche consecutive. C'era una parte mancante dell'asfalto, che si estendeva per circa un paio di metri”.
Il testimone oculare ha, ancor più incisivamente, soggiunto che “il tratto di strada interessato dalle buche era aperto al transito e non c'erano segnalazioni dello stato dell'asfalto…”.
Si aggiunga a tanto e molto significativamente che la dinamica descritta dall'attrice e confermata dal teste è ampiamente corroborata dal rapporto di incidente stradale redatto nell'occorso dagli agenti di P.M. intervenuti e prodotto dalle parti. Nel verbale, gli agenti, sulla scorta ”degli elementi oggettivi acquisiti in fase di rilievo, con
particolare riferimento ai danni e alla posizione statica assunta dai veicoli, tenuto conto inoltre
della visione del filmato estrapolato dalla telecamera di videosorveglianza, posta sopra il ponte
Belgio”, descrivevano la dinamica, rappresentando che “ alla guida Parte_1
dell'autovettura Hyundai I10 targata ER141EZ, percorreva la carreggiata centrale del viale
Regione Siciliana con direzione di marcia da Catania verso Trapani. Pervenuta subito dopo il
sottovia di via Belgio, transitando sopra un tratto del manto stradale che presentava un evidente
dissestamento, come si evince dal filmato, l'autovettura convergeva verso sinistra, collidendo così
con la parte anteriore laterale sinistra contro la fiancata destra dell'autocarro Iveco targato
BN778HM, che condotto da , percorreva il viale Regione Siciliana Controparte_2
con la medesima direttrice di marcia dell'autovettura Hyundai. A seguito dell'urto, quest'ultima,
proseguiva la marcia verso destra, collidendo contro il muro, che divide la carreggiata centrale
con quella laterale, posizionandosi in modo perpendicolare rispetto l'asse stradale” (cfr. rapporto di P.M. allegato dalle parti).
Gli agenti rilevavano che “il manto stradale dissestato, presentava una dimensione di 10 metri x
una larghezza massima di metri 3,40 con all'interno diverse buche, la quale la più profonda era di
7 cm circa”.
Così stando le cose, la Polizia Municipale richiedeva l'intervento di una squadra della RAP, che provvedeva a coprire con del bitume le suddette buche, senza tuttavia adottare provvedimenti contravvenzionali a carico dell'attrice.
Il quadro probatorio così delineatosi consente di reputare sufficientemente accertato sia il fatto che la sua dinamica.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (la strada danneggiata) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Ora, venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade e dei marciapiedi cittadini. Controparte_1
Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall' , che, non soltanto non ha CP_3
provveduto a segnalare il pericoloso dissesto, mantenendo quel tratto di strada – notoriamente molto trafficato – aperto al transito, ma non ha neppure provveduto al suo corretto ripristino.
È evidente, invero, che l'intervento provvisorio della Rap per ricoprire le buche non sia stato adeguato, se solo si consideri che il teste ha raccontato che la strada è rimasta nelle stesse condizioni per molto tempo: in sostanza, il rappezzo realizzato nelle immediatezze del sinistro non
è stato comunque in grado di eliminare la situazione di potenziale pericolo.
Peraltro, nessun addebito può essere mosso alla non vi è prova, infatti, che la stessa stesse Pt_1
percorrendo la strada ad una velocità elevata.
In proposito, oltre al fatto che i VV.UU. hanno ritenuto di non elevare ai danni dell'attrice alcuna sanzione, deve osservarsi che le dichiarazioni del teste hanno escluso una tale evenienza: il ha, invero, affermato che “la velocità del mezzo era entro i limiti, anche perché in Tes_1
quella zona ci sono gli autovelox”.
D'altra parte, laddove infrazione fosse stata commessa dalla essa sarebbe stata rilevata dal Pt_1
filmato estrapolato dalla telecamera di videosorveglianza, posta sopra il ponte di via Belgio, che gli agenti della P.M. hanno visionato per ricostruire la dinamica.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, deve acclararsi la responsabilità per l'occorso del
. Controparte_1
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – che ben resistono alle osservazioni critiche dell'attrice, cui il perito ha dato adeguato riscontro – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio,
che ha ritenuto residuati – a carico della e in connessione eziologica con le lesioni a suo Pt_1
tempo provocate dall'incidente – postumi di lievissima entità, quantificati con la percentuale dell'01%.
Dall'esame obbiettivo del perito è emerso che all'attrice è residuato esclusivamente “dolore al collo
che si acuisce con i movimenti dello stesso, nonché ricorrente sensazione di tensione al ricordo
dell'incidente subito e quando si trova alla guida di un'autovettura”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice da quelle lesioni (25 giorni di I.T.P.
al 50%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (1%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (37 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e,
ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, compete all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di €
1.142,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto della minima entità dei postumi, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 1.437,50 a titolo di I.T.P. al 50%, sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscersi alla la somma Pt_1
di € 2.836,25, ritenuta congrua dal Ctu, a cui va aggiunta quella di € 244,80, giusta sommatoria delle fatture prodotte con le note del 22.11.2023 per le prestazioni sanitarie ricevute successivamente alla scadenza dei termini per deduzioni istruttorie.
La complessiva somma di € 3.081,05, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, la somma complessivamente dovuta all'attrice e al cui pagamento va condannato il ascende ad € 5.660,55 (tenendo presente che soltanto sulla somma di € Controparte_1
3.081,05 andrà calcolata in ragione degli indici Istat la rivalutazione monetaria, essendo stata quella residua liquidata all'attualità), sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (07.12.2020), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Passando al danno al mezzo, vi è da dire che nulla può essere riconosciuto a che Parte_1
ne ha fatto domanda, producendo esclusivamente un preventivo per una spesa prevista di €
7.163,00.
Ebbene, il preventivo di riparazione riveste scarso pregio probatorio, se solo si consideri che esso,
essendo redatto da un terzo, può essere valutato ex art. 2729 c.c. solo se unito ad altri elementi di prova;
in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato.
Da solo ed in sé considerato, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con un'operazione economica: come valutazione, un simile documento (si ripete, ove costituisca, come nella specie, l'unico elemento addotto a sostegno delle richieste avanzate) è
assolutamente inidoneo a stimare un danno purchessia.
Invero, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (Cass. Civ.,
ord. n. 36900/2021).
Nello specifico, posto che il preventivo non risulta neppure essere stato confermato in giudizio dal suo redattore, nessuna valenza probatoria può riconoscersi al documento in parola, tanto più in difetto di valutazione sulla sussistenza del nesso eziologico tra i lamentati danni al mezzo ed il sinistro per cui è lite.
In ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere Controparte_1
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, di cui € 264,00 per spese, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a suo carico.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 06 marzo 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina