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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIANCIFIORI GIORGIO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in presso il difensore avv. BIANCIFIORI GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVI FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GENNARI PAOLO ( ) elettivamente domiciliato in presso il C.F._1
difensore avv. SILVI FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALANDRA MANCUSO Controparte_2 P.IVA_3
SILVIA TEA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore avv. CALANDRA MANCUSO SILVIA TEA
TERZO CHIAMATO
, part. IVA in persona del Sindaco Dott. Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4 nato a [...] il [...] (c.f: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luana CodiceFiscale_2
Nacci, (C.F. ) elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 8 In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la competenza del di ad assumersi, CP_1 CP_1 per l'anno 2022, gli oneri relativi alle rette di ospitalità dei minori e Persona_1 [...] presso la Comunità Educativa “Il Filo di Arianna”, condannare il Persona_2 CP_1
suddetto al pagamento:
1. della somma di euro 11.880,00 oltre iva di legge, corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità di dal 07.09.2022 al 24.12.2022; Persona_1
2. della somma di euro 12.650,00 oltre iva di legge, corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità di , maturate dal 07.09.2022 al 31.12.2022. Persona_3
Con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Terni, ritenere infondata la domanda attrice, ove involgente il convenuto per quanto in narrativa argomentato ed dedotto, con ogni effetto di legge”. Controparte_1
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA IN CAUSA : Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere infondata la chiamata in causa del nell'odierno giudizio, per difetto di soggettività passiva in Controparte_2 capo al della pretesa creditizia avanzata dalla società ricorrente Controparte_2 [...]
e per l'effetto, dichiarare il unico soggetto Parte_2 Controparte_1
obbligato al pagamento degli oneri relativi al ricovero del minore Persona_4 presso la Comunità Educativa “il Filo di Arianna” dal 07.09.2022.
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA IN CAUSA Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Giudicante,
1) rigettare la domanda proposta in via subordinata da Parte_1
nei confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto per le
[...] Controparte_3
motivazioni di cui al presente atto;
2) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 duodecies cpc ritualmente notificato Parte_3 ha chiesto la condanna del al pagamento dell'importo di €
[...] Controparte_1
11.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione della retta del minore non accompagnato Persona_1
e dell'importo di € 12.650,00 oltre interessi legali e rivalutazione della retta del minore non
[...]
accompagnato ospitati entrambi presso la sua struttura “Il Filo di Persona_4
Arianna”.
A tal fine ha dedotto: di gestire una comunità educativa nel comune di denominata “Il filo di Arianna”; CP_1
- che in data 07.09.2022 il Servizio Sociale del Comune di procedeva al collocamento, presso la CP_1
suddetta comunità dei due minori stranieri non accompagnati presentatisi spontaneamente alla Questura di come risulta dal verbale di affido temporaneo compilato dalla Questura poi ratificato dal CP_1
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria con decreto del 20.09.2022 e decreto del 5.10.2022;
che il Comune di rifiutava di corrispondere gli oneri economici legati al soggiorno in comunità CP_1
dei due minori sostenendo che i costi di assistenza dei minori stranieri non accompagnati erano a carico del Comune di prima accoglienza e cioè il Comune di quanto al minore CP_2 [...]
e Comune di quanto al minore Persona_4 CP_3 Persona_1
che in data 24.12.2022, si allontanava volontariamente dalla comunità educativa, Persona_1
senza più farvi ritorno e pertanto la gestione amministrativa e il pagamento della retta di ospitalità rimaneva limitata al solo , ancora ospitato presso la struttura. Persona_3
Che la ricorrente aveva pertanto rivolto le proprie richieste di pagamento al e al Controparte_3
i quali a loro volta avevano rifiutato l'adempimento sostenendo la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva ritenendo competente il Comune di Comune ove si trovava la struttura CP_1
e ove risiedevano i minori;
che stante il permanere del conflitto negativo di attribuzioni fra i Comuni coinvolti, la ricorrente ritenendo sussistente la competenza del Comune di i cui Servizi Sociali avevano provveduto alla CP_1
messa in protezione dei minori ex art. 403 Codice civile, aveva invitato il Comune a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, conclusasi con esito negativo.
Concludeva pertanto per la condanna del al pagamento delle rette di ospitalità dei due Controparte_1
minori e ospitati presso la comunità Persona_1 Persona_3
educativa il filo di Arianna.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio il deducendo in via preliminare l'infondatezza della Controparte_1 domanda proposta nei suoi confronti, essendo tenuti al pagamento delle somme richieste dalla “
[...]
” i Comuni in cui si trovano i Centri di Prima Accoglienza ai quali erano stati Parte_2
assegnati i due minori, subito dopo il loro ingresso nel territorio nazionale;
ed in via subordinata eccepiva la mancata appostazione, per l'anno 2022, dell'impegno di spesa nel competente capitolo del bilancio di previsione, che impediva il sorgere dell'obbligazione a carico dell'Ente locale.
Alla luce delle difese formulate dal la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a Controparte_1
chiamare in causa il Comune di Mesagne (BR), ove era ubicata la Comunità gestita dalla Cooperativa
Sociale “OASI”, che aveva accolto il minore subito dopo lo sbarco;
e il Comune di Persona_1
ove era ubicato il Centro “Don Pietro” di Contrada Cifali, che aveva accolto il minore CP_2 [...]
subito dopo lo sbarco. Persona_3
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati e eccependo Controparte_3 Controparte_2 anch'essi il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché la pretesa economica era di competenza del comune presso cui ha sede la comunità educativa e risiedono i minori, chiedendo, nel merito rigettarsi la domanda per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 25.03.2025 discussa oralmente.
All'esito della discussione questo Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi per il deposito.
Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di Parte_3
nei confronti degli enti locali, e
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
avente ad oggetto le rette per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati
[...]
e ospitati presso la comunità educativa il Persona_1 Persona_3
filo di Arianna, gestita dalla ricorrente.
Occorre premettere che la responsabilità dei Comuni in caso di minori stranieri non accompagnati include interventi assistenziali e l'affidamento presso strutture comunitarie, persone o famiglie.
Secondo l'art. 6 della Legge quadro n.328 del 2000, i comuni sono responsabili degli interventi assistenziali a sostegno dei minori in difficoltà, compreso il ricovero stabile presso strutture residenziali.
La circolare del Ministero dell'Interno n.3676/2013 stabilisce che il collocamento del minore straniero non accompagnato (MSNA) in una struttura autorizzata e accreditata comporta la presa in carico da parte dei servizi sociali del comune in cui è presente la struttura.
Il decreto n.142 del 2015 e la Legge 7 aprile 2017 n.47 prevedono che in caso di indisponibilità nei centri di accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sia temporaneamente assicurata dal comune dove si trova il minore.
pagina 4 di 8 Venendo al caso in esame è circostanza pacifica che il minore Persona_3
è stato rintracciato nel Comune di dove è stato identificato e collocato in un centro di
[...] CP_2
prima accoglienza, nel quale è rimasto dal 02.08.2022 al 19.08.2022, per poi allontanarsi volontariamente.
Dal mese di settembre 2022 il minore è stato collocato presso la comunità di educativa il Filo di
Arianna situata nel Comune di ( doc.3,4, 5, 6 fascicolo parte ricorrente). CP_1
Quanto al minore veniva rintracciato a Taranto e veniva affidato dalla Questura di Persona_1
Taranto alla Cooperativa Oasi del Comune di Mesagne (Br) dove rimaneva dal 13.07.2022 al
21.07.2022, per poi allontanarsi volontariamente.
Dal mese di settembre 2022 il minore veniva collocato presso la comunità educativa il Filo di Arianna situata nel Comune di ( doc. 3,4, 5, 6 fascicolo parte ricorrente). CP_1
Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della legge quadro n. 328/2000 ; “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"
La nozione di “residenza”, ai fini dell'individuazione dell'ente responsabile, non può essere ricondotta al mero dato formale dell'iscrizione anagrafica, bensì va intesa in senso sostanziale, alla luce dell'art. 43 del codice civile, che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, secondo un criterio oggettivo basato sulla stabilità della permanenza.
Tale interpretazione è da ritenersi consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la residenza anagrafica ha valore meramente presuntivo, superabile in presenza di elementi che attestino l'effettiva dimora abituale altrove (Cass. Civ. n. 9373/2014).
Nel caso di specie i due minori stranieri non accompagnati sono stati stabilmente collocati presso la comunità educativa Il Filo di Arianna con provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria del 20.09.2022 e del 05.10.2022 che ha ratificato il verbale di affido temporaneo compilato dalla
Questura in data 07.09.2022( doc. 3,4, 5, 6 fascicolo parte ricorrente).
Da tale momento, la presenza continuativa e stabile dei minori presso la struttura, nonché la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di hanno radicato una residenza sostanziale e CP_1
civilistica presso detto Comune.
La natura stabile della collocazione è dimostrata non solo dalla durata del ricovero, ma anche dalla finalità dell'inserimento, consistente nella promozione di un percorso educativo e di integrazione fino alla maggiore età, che caratterizza le strutture di seconda accoglienza, ben diverse dalle cd. "strutture ponte" o di prima emergenza. pagina 5 di 8 Deve quindi ritenersi che gli oneri economici per le prestazioni rese in favore dei due minori stranieri non accompagnati ricadano sul di quale ente nel cui territorio è situata la struttura che CP_1 CP_1
ha fornito il servizio, e con il quale il minore ha sviluppato il proprio centro di interessi affettivi, educativi e sociali, in conformità anche ai principi internazionali (Convenzione dell'Aja 1961) e nazionali (artt. 403 e 343 c.c.) che pongono al centro il superiore interesse del minore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 142/2015, i contributi del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati spettano esclusivamente ai Comuni che effettivamente erogano il servizio, confermando la centralità del criterio della materiale localizzazione del minore ai fini della determinazione dell'ente competente e della legittimazione all'accesso ai fondi.
Da tale disposizione si ricava un ulteriore profilo di infondatezza della interpretazione sostenuta dal il quale ente materialmente erogatore del servizio, potrebbe accedere al fondo Controparte_1
nazionale, mentre i Comuni di e di dovrebbero sostenere l'onere di pagamento senza CP_3 CP_2
possibilità di accesso al fondo in quanto non sono gli enti che erogano il servizio di accoglienza dei minori stranieri.
Ne consegue che il di quale ente responsabile della presa in carico e del mantenimento CP_1 CP_1
del minore, è tenuto al pagamento delle somme dovute alla ricorrente a titolo di retta per il periodo di ospitalità.
Destituita di fondamento è peraltro l'eccezione sollevata dal resistente in ordine all'assenza di una convenzione con la ricorrente. Eccepisce il resistente che vi è carenza dei requisiti Controparte_1
essenziali di legge per il perfezionamento di un valido ed efficace contratto con l'ente locale finalizzato alla costituzione de rapporto obbligatorio, mancano gli essenziali elementi costitutivi del suindicato contratto e del correlato “impegno di spesa” che non sono surrogabili da comportamenti tenuti per fatti concludenti ed in difetto di forma scritta.
L'onere posto a carico del trova la sua fonte nella legge, e non in un negozio giuridico Controparte_1
stipulato tra le parti. La comunità educativa non può essere onerata delle spese necessarie per la retta di ospitalità, dal momento che ha agito secondo le disposizioni di cui all'art. 6 Legge n. 328/2000.
Destituita di fondamento è altresì l'eccezione sollevata dal circa l'assenza di Controparte_1
copertura finanziaria preventiva ex artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000.
Le spese connesse all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e dell'art. 19 del
D.Lgs. 142/2015, e costituiscono obblighi inderogabili a tutela di diritti fondamentali della persona.
La giurisprudenza contabile ha ribadito che tali spese, anche se non preventivamente impegnate, vanno riconosciute come debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000,
pagina 6 di 8 trattandosi di spese necessarie per il riconoscimento di diritti di terzi derivanti da provvedimenti esecutivi(Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Delib. n. 14/SEZAUT/2017).
Non può pertanto il sottrarsi al pagamento invocando la mancanza di copertura Controparte_1 finanziaria, in quanto l'obbligo a suo carico deriva dalla tutela del minore e dal provvedimento giurisdizionale di collocamento.
In ultimo va evidenziato come il comportamento tenuto del resistente contrasta con la sua tesi difensiva, il ha infatti provveduto al pagamento della retta relativa al minore Controparte_1 [...]
per l'anno 2023, e così implicitamente riconoscendo la Persona_5
fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere accolta e per l'effetto il CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_3 della somma complessiva di € 24.650,00 di cui € 11.880,00 corrispondente
[...] all'ammontare delle rette di ospitalità del e di € 12.650,00 corrispondente Controparte_5 all'ammontare delle rette di ospitalità di , oltre Persona_5
interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo,.
Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto riguarda la ricorrente e il resistente CP_1
e vengono liquidate come da separato dispositivo.
[...]
Quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e i Comuni di e di appare equo CP_3 CP_2
compensarle in ragione delle peculiarità della vicenda. Il quadro normativo in continua evoluzione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale in materia, costituiscono grave ed eccezionale ragione che consente al giudice di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e per l'effetto condanna il resistente Controparte_1
al pagamento in favore di della somma Parte_3 complessiva di € 24.650,00 di cui € 11.880,00 corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità del e di € 12.650,00 corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità del Controparte_5
, oltre interessi legali dalla data della domanda al Persona_5 Persona_3
saldo effettivo.
Respinge la domanda nei confronti del e il che vengono Controparte_3 Controparte_2
esonerati da ogni obbligo di pagamento. Part Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Controparte_1
pagina 7 di 8 che liquida in € 501,00 per spese, € 919,00 per Parte_3 la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente Parte_3
e i chiamati in causa Comuni di Ragusa e di CP_3
Terni, lì 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Panzarola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIANCIFIORI GIORGIO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in presso il difensore avv. BIANCIFIORI GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVI FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GENNARI PAOLO ( ) elettivamente domiciliato in presso il C.F._1
difensore avv. SILVI FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALANDRA MANCUSO Controparte_2 P.IVA_3
SILVIA TEA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore avv. CALANDRA MANCUSO SILVIA TEA
TERZO CHIAMATO
, part. IVA in persona del Sindaco Dott. Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4 nato a [...] il [...] (c.f: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luana CodiceFiscale_2
Nacci, (C.F. ) elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 8 In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la competenza del di ad assumersi, CP_1 CP_1 per l'anno 2022, gli oneri relativi alle rette di ospitalità dei minori e Persona_1 [...] presso la Comunità Educativa “Il Filo di Arianna”, condannare il Persona_2 CP_1
suddetto al pagamento:
1. della somma di euro 11.880,00 oltre iva di legge, corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità di dal 07.09.2022 al 24.12.2022; Persona_1
2. della somma di euro 12.650,00 oltre iva di legge, corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità di , maturate dal 07.09.2022 al 31.12.2022. Persona_3
Con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Terni, ritenere infondata la domanda attrice, ove involgente il convenuto per quanto in narrativa argomentato ed dedotto, con ogni effetto di legge”. Controparte_1
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA IN CAUSA : Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere infondata la chiamata in causa del nell'odierno giudizio, per difetto di soggettività passiva in Controparte_2 capo al della pretesa creditizia avanzata dalla società ricorrente Controparte_2 [...]
e per l'effetto, dichiarare il unico soggetto Parte_2 Controparte_1
obbligato al pagamento degli oneri relativi al ricovero del minore Persona_4 presso la Comunità Educativa “il Filo di Arianna” dal 07.09.2022.
CONCLUSIONI DI PARTE CHIAMATA IN CAUSA Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Giudicante,
1) rigettare la domanda proposta in via subordinata da Parte_1
nei confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto per le
[...] Controparte_3
motivazioni di cui al presente atto;
2) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 duodecies cpc ritualmente notificato Parte_3 ha chiesto la condanna del al pagamento dell'importo di €
[...] Controparte_1
11.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione della retta del minore non accompagnato Persona_1
e dell'importo di € 12.650,00 oltre interessi legali e rivalutazione della retta del minore non
[...]
accompagnato ospitati entrambi presso la sua struttura “Il Filo di Persona_4
Arianna”.
A tal fine ha dedotto: di gestire una comunità educativa nel comune di denominata “Il filo di Arianna”; CP_1
- che in data 07.09.2022 il Servizio Sociale del Comune di procedeva al collocamento, presso la CP_1
suddetta comunità dei due minori stranieri non accompagnati presentatisi spontaneamente alla Questura di come risulta dal verbale di affido temporaneo compilato dalla Questura poi ratificato dal CP_1
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria con decreto del 20.09.2022 e decreto del 5.10.2022;
che il Comune di rifiutava di corrispondere gli oneri economici legati al soggiorno in comunità CP_1
dei due minori sostenendo che i costi di assistenza dei minori stranieri non accompagnati erano a carico del Comune di prima accoglienza e cioè il Comune di quanto al minore CP_2 [...]
e Comune di quanto al minore Persona_4 CP_3 Persona_1
che in data 24.12.2022, si allontanava volontariamente dalla comunità educativa, Persona_1
senza più farvi ritorno e pertanto la gestione amministrativa e il pagamento della retta di ospitalità rimaneva limitata al solo , ancora ospitato presso la struttura. Persona_3
Che la ricorrente aveva pertanto rivolto le proprie richieste di pagamento al e al Controparte_3
i quali a loro volta avevano rifiutato l'adempimento sostenendo la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva ritenendo competente il Comune di Comune ove si trovava la struttura CP_1
e ove risiedevano i minori;
che stante il permanere del conflitto negativo di attribuzioni fra i Comuni coinvolti, la ricorrente ritenendo sussistente la competenza del Comune di i cui Servizi Sociali avevano provveduto alla CP_1
messa in protezione dei minori ex art. 403 Codice civile, aveva invitato il Comune a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, conclusasi con esito negativo.
Concludeva pertanto per la condanna del al pagamento delle rette di ospitalità dei due Controparte_1
minori e ospitati presso la comunità Persona_1 Persona_3
educativa il filo di Arianna.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio il deducendo in via preliminare l'infondatezza della Controparte_1 domanda proposta nei suoi confronti, essendo tenuti al pagamento delle somme richieste dalla “
[...]
” i Comuni in cui si trovano i Centri di Prima Accoglienza ai quali erano stati Parte_2
assegnati i due minori, subito dopo il loro ingresso nel territorio nazionale;
ed in via subordinata eccepiva la mancata appostazione, per l'anno 2022, dell'impegno di spesa nel competente capitolo del bilancio di previsione, che impediva il sorgere dell'obbligazione a carico dell'Ente locale.
Alla luce delle difese formulate dal la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a Controparte_1
chiamare in causa il Comune di Mesagne (BR), ove era ubicata la Comunità gestita dalla Cooperativa
Sociale “OASI”, che aveva accolto il minore subito dopo lo sbarco;
e il Comune di Persona_1
ove era ubicato il Centro “Don Pietro” di Contrada Cifali, che aveva accolto il minore CP_2 [...]
subito dopo lo sbarco. Persona_3
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati e eccependo Controparte_3 Controparte_2 anch'essi il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché la pretesa economica era di competenza del comune presso cui ha sede la comunità educativa e risiedono i minori, chiedendo, nel merito rigettarsi la domanda per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 25.03.2025 discussa oralmente.
All'esito della discussione questo Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi per il deposito.
Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di Parte_3
nei confronti degli enti locali, e
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
avente ad oggetto le rette per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati
[...]
e ospitati presso la comunità educativa il Persona_1 Persona_3
filo di Arianna, gestita dalla ricorrente.
Occorre premettere che la responsabilità dei Comuni in caso di minori stranieri non accompagnati include interventi assistenziali e l'affidamento presso strutture comunitarie, persone o famiglie.
Secondo l'art. 6 della Legge quadro n.328 del 2000, i comuni sono responsabili degli interventi assistenziali a sostegno dei minori in difficoltà, compreso il ricovero stabile presso strutture residenziali.
La circolare del Ministero dell'Interno n.3676/2013 stabilisce che il collocamento del minore straniero non accompagnato (MSNA) in una struttura autorizzata e accreditata comporta la presa in carico da parte dei servizi sociali del comune in cui è presente la struttura.
Il decreto n.142 del 2015 e la Legge 7 aprile 2017 n.47 prevedono che in caso di indisponibilità nei centri di accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sia temporaneamente assicurata dal comune dove si trova il minore.
pagina 4 di 8 Venendo al caso in esame è circostanza pacifica che il minore Persona_3
è stato rintracciato nel Comune di dove è stato identificato e collocato in un centro di
[...] CP_2
prima accoglienza, nel quale è rimasto dal 02.08.2022 al 19.08.2022, per poi allontanarsi volontariamente.
Dal mese di settembre 2022 il minore è stato collocato presso la comunità di educativa il Filo di
Arianna situata nel Comune di ( doc.3,4, 5, 6 fascicolo parte ricorrente). CP_1
Quanto al minore veniva rintracciato a Taranto e veniva affidato dalla Questura di Persona_1
Taranto alla Cooperativa Oasi del Comune di Mesagne (Br) dove rimaneva dal 13.07.2022 al
21.07.2022, per poi allontanarsi volontariamente.
Dal mese di settembre 2022 il minore veniva collocato presso la comunità educativa il Filo di Arianna situata nel Comune di ( doc. 3,4, 5, 6 fascicolo parte ricorrente). CP_1
Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della legge quadro n. 328/2000 ; “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"
La nozione di “residenza”, ai fini dell'individuazione dell'ente responsabile, non può essere ricondotta al mero dato formale dell'iscrizione anagrafica, bensì va intesa in senso sostanziale, alla luce dell'art. 43 del codice civile, che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, secondo un criterio oggettivo basato sulla stabilità della permanenza.
Tale interpretazione è da ritenersi consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la residenza anagrafica ha valore meramente presuntivo, superabile in presenza di elementi che attestino l'effettiva dimora abituale altrove (Cass. Civ. n. 9373/2014).
Nel caso di specie i due minori stranieri non accompagnati sono stati stabilmente collocati presso la comunità educativa Il Filo di Arianna con provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria del 20.09.2022 e del 05.10.2022 che ha ratificato il verbale di affido temporaneo compilato dalla
Questura in data 07.09.2022( doc. 3,4, 5, 6 fascicolo parte ricorrente).
Da tale momento, la presenza continuativa e stabile dei minori presso la struttura, nonché la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di hanno radicato una residenza sostanziale e CP_1
civilistica presso detto Comune.
La natura stabile della collocazione è dimostrata non solo dalla durata del ricovero, ma anche dalla finalità dell'inserimento, consistente nella promozione di un percorso educativo e di integrazione fino alla maggiore età, che caratterizza le strutture di seconda accoglienza, ben diverse dalle cd. "strutture ponte" o di prima emergenza. pagina 5 di 8 Deve quindi ritenersi che gli oneri economici per le prestazioni rese in favore dei due minori stranieri non accompagnati ricadano sul di quale ente nel cui territorio è situata la struttura che CP_1 CP_1
ha fornito il servizio, e con il quale il minore ha sviluppato il proprio centro di interessi affettivi, educativi e sociali, in conformità anche ai principi internazionali (Convenzione dell'Aja 1961) e nazionali (artt. 403 e 343 c.c.) che pongono al centro il superiore interesse del minore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 142/2015, i contributi del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati spettano esclusivamente ai Comuni che effettivamente erogano il servizio, confermando la centralità del criterio della materiale localizzazione del minore ai fini della determinazione dell'ente competente e della legittimazione all'accesso ai fondi.
Da tale disposizione si ricava un ulteriore profilo di infondatezza della interpretazione sostenuta dal il quale ente materialmente erogatore del servizio, potrebbe accedere al fondo Controparte_1
nazionale, mentre i Comuni di e di dovrebbero sostenere l'onere di pagamento senza CP_3 CP_2
possibilità di accesso al fondo in quanto non sono gli enti che erogano il servizio di accoglienza dei minori stranieri.
Ne consegue che il di quale ente responsabile della presa in carico e del mantenimento CP_1 CP_1
del minore, è tenuto al pagamento delle somme dovute alla ricorrente a titolo di retta per il periodo di ospitalità.
Destituita di fondamento è peraltro l'eccezione sollevata dal resistente in ordine all'assenza di una convenzione con la ricorrente. Eccepisce il resistente che vi è carenza dei requisiti Controparte_1
essenziali di legge per il perfezionamento di un valido ed efficace contratto con l'ente locale finalizzato alla costituzione de rapporto obbligatorio, mancano gli essenziali elementi costitutivi del suindicato contratto e del correlato “impegno di spesa” che non sono surrogabili da comportamenti tenuti per fatti concludenti ed in difetto di forma scritta.
L'onere posto a carico del trova la sua fonte nella legge, e non in un negozio giuridico Controparte_1
stipulato tra le parti. La comunità educativa non può essere onerata delle spese necessarie per la retta di ospitalità, dal momento che ha agito secondo le disposizioni di cui all'art. 6 Legge n. 328/2000.
Destituita di fondamento è altresì l'eccezione sollevata dal circa l'assenza di Controparte_1
copertura finanziaria preventiva ex artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000.
Le spese connesse all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e dell'art. 19 del
D.Lgs. 142/2015, e costituiscono obblighi inderogabili a tutela di diritti fondamentali della persona.
La giurisprudenza contabile ha ribadito che tali spese, anche se non preventivamente impegnate, vanno riconosciute come debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000,
pagina 6 di 8 trattandosi di spese necessarie per il riconoscimento di diritti di terzi derivanti da provvedimenti esecutivi(Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Delib. n. 14/SEZAUT/2017).
Non può pertanto il sottrarsi al pagamento invocando la mancanza di copertura Controparte_1 finanziaria, in quanto l'obbligo a suo carico deriva dalla tutela del minore e dal provvedimento giurisdizionale di collocamento.
In ultimo va evidenziato come il comportamento tenuto del resistente contrasta con la sua tesi difensiva, il ha infatti provveduto al pagamento della retta relativa al minore Controparte_1 [...]
per l'anno 2023, e così implicitamente riconoscendo la Persona_5
fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere accolta e per l'effetto il CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_3 della somma complessiva di € 24.650,00 di cui € 11.880,00 corrispondente
[...] all'ammontare delle rette di ospitalità del e di € 12.650,00 corrispondente Controparte_5 all'ammontare delle rette di ospitalità di , oltre Persona_5
interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo,.
Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto riguarda la ricorrente e il resistente CP_1
e vengono liquidate come da separato dispositivo.
[...]
Quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e i Comuni di e di appare equo CP_3 CP_2
compensarle in ragione delle peculiarità della vicenda. Il quadro normativo in continua evoluzione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale in materia, costituiscono grave ed eccezionale ragione che consente al giudice di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e per l'effetto condanna il resistente Controparte_1
al pagamento in favore di della somma Parte_3 complessiva di € 24.650,00 di cui € 11.880,00 corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità del e di € 12.650,00 corrispondente all'ammontare delle rette di ospitalità del Controparte_5
, oltre interessi legali dalla data della domanda al Persona_5 Persona_3
saldo effettivo.
Respinge la domanda nei confronti del e il che vengono Controparte_3 Controparte_2
esonerati da ogni obbligo di pagamento. Part Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Controparte_1
pagina 7 di 8 che liquida in € 501,00 per spese, € 919,00 per Parte_3 la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente Parte_3
e i chiamati in causa Comuni di Ragusa e di CP_3
Terni, lì 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Panzarola
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