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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/06/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di conSIlio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 154/2024 e promossa con ricorso congiunto da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Iannilli e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gino CP_1
Scartozzi
RICORRENTI con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: scioglimento del matrimonio a domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.05.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2024, e premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in Galati (Romania) in data 22.10.1994, che dalla loro unione erano nati i figli (il 18.9.1996), (il 20.6.1995) Persona_1 Persona_2
1 e (il 24.1.2012), che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si Persona_3
era logorata ed era venuta meno l'affectio coniugalis, che con decreto n. 3053/2016 del
Tribunale di Tivoli erano state omologate le condizioni di separazione consensuale, che avevano sempre vissuto separatamente e non vi era possibilità, né la reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, confermate con note di trattazione scritta per l'udienza del 03.05.2024, all'esito della quale la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) il matrimonio è stato celebrato il 22/10/1994 a Galati (Romania), come risultante dall' atto di matrimonio n. 1821 del 22.10.1994, registrato a Galati, certificato di matrimonio serie CG
numero 184805;
b) con decreto 3053/2016 del 05.07.2016, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione personale tra i coniugi;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione succitato (RG n. 1505/2016);
d) dal matrimonio sono nati i figli (il 20.06.1995), (il Persona_2 Persona_1
18.09.1996) e (il 24.01.2012); Persona_3
e) non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
f) è stato dato avviso al P.M. che non è intervenuto in udienza;
g) sussistono i presupposti di cui all'art. 1 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, in relazione all'art. 4, comma 16, Legge
898/1970 nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74;
h) le condizioni indicate dai coniugi sono conformi ai principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e di contributo al mantenimento dei figli minori d'età.
2 3.In ragione della domanda congiunta, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio,
proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 22/10/1994 a Galati (Romania),
come da atto di matrimonio n. 1821 del 22.10.1994, registrato a Galati, certificato di matrimonio serie CG numero 184805 il 22/12/2012, tra e alle Parte_1 CP_1
condizioni del ricorso, confermate con note di trattazione scritta per l'udienza del 03.05.2024, ossia:
“- disporre l'assegnazione della casa coniugale di Tivoli (RM), Via Giovanni Verga, 3/A, di proprietà di entrambi i coniugi, in favore della SI.ra ; Parte_1
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione Persona_3
prevalente presso la madre;
- disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia minore in tal senso: Persona_3
a. riconoscere al padre la facoltà di vedere la figlia ogni mercoledì e venerdì Persona_3
dalle 16:00 alle 20:00 e ogni 15 giorni il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 20.00;
b. disporre che la figlia minore trascorra con ciascuno dei genitori due settimane, anche non
consecutive, durante il periodo estivo, compatibilmente con le ferie estive di entrambi e da
concordare con la SI.ra entro il giorno 15 di maggio di ciascun anno;
Parte_1
c. stabilire che le festività di Pasqua, Natale e Capodanno e qualsiasi altra festività verranno
concordate di volta in volta con i genitori;
d. stabilire che in caso di impossibilità di uno dei due genitori, per motivi di salute e di lavoro,
di prendere la figlia nei giorni stabiliti, i genitori concorderanno giorni sostitutivi;
- determinare nella somma mensile di € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore della
figlia minore che il SI. verserà alla SI.ra entro il Persona_3 CP_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese. Inoltre alla SI.ra verrà destinato l'intero importo Parte_1
dell'assegno unico, rinunciando il padre alla sua quota in favore della madre;
3 - determinare al 50% la quota delle spese straordinarie necessarie come riportate nel
Protocollo di codesto Tribunale;
- i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività
lavorative pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- le parti convengono che entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo procederanno al trasferimento dei rispettivi diritti di proprietà all'altro, nello specifico:
a) l'intera proprietà della casa coniugale sita in Tivoli (RM), Via Giovanni Verga n. 3/A, sulla quale grava ad oggi mutuo ipotecario, verrà trasferita interamente alla SI.ra . Parte_1
b) la proprietà del terreno sito in Sant'Angelo Romano verrà invece totalmente trasferita al SI. CP_1
- disporre l'obbligo a carico del SI. di prestare il proprio consenso ai fini del CP_1
rilascio del passaporto intestato alla minore .”; Persona_3
- nulla sulle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di conSIlio telematica del giorno 20 giugno 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di conSIlio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 154/2024 e promossa con ricorso congiunto da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Iannilli e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gino CP_1
Scartozzi
RICORRENTI con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: scioglimento del matrimonio a domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.05.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2024, e premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in Galati (Romania) in data 22.10.1994, che dalla loro unione erano nati i figli (il 18.9.1996), (il 20.6.1995) Persona_1 Persona_2
1 e (il 24.1.2012), che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si Persona_3
era logorata ed era venuta meno l'affectio coniugalis, che con decreto n. 3053/2016 del
Tribunale di Tivoli erano state omologate le condizioni di separazione consensuale, che avevano sempre vissuto separatamente e non vi era possibilità, né la reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, confermate con note di trattazione scritta per l'udienza del 03.05.2024, all'esito della quale la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) il matrimonio è stato celebrato il 22/10/1994 a Galati (Romania), come risultante dall' atto di matrimonio n. 1821 del 22.10.1994, registrato a Galati, certificato di matrimonio serie CG
numero 184805;
b) con decreto 3053/2016 del 05.07.2016, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione personale tra i coniugi;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione succitato (RG n. 1505/2016);
d) dal matrimonio sono nati i figli (il 20.06.1995), (il Persona_2 Persona_1
18.09.1996) e (il 24.01.2012); Persona_3
e) non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
f) è stato dato avviso al P.M. che non è intervenuto in udienza;
g) sussistono i presupposti di cui all'art. 1 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, in relazione all'art. 4, comma 16, Legge
898/1970 nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74;
h) le condizioni indicate dai coniugi sono conformi ai principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e di contributo al mantenimento dei figli minori d'età.
2 3.In ragione della domanda congiunta, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio,
proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 22/10/1994 a Galati (Romania),
come da atto di matrimonio n. 1821 del 22.10.1994, registrato a Galati, certificato di matrimonio serie CG numero 184805 il 22/12/2012, tra e alle Parte_1 CP_1
condizioni del ricorso, confermate con note di trattazione scritta per l'udienza del 03.05.2024, ossia:
“- disporre l'assegnazione della casa coniugale di Tivoli (RM), Via Giovanni Verga, 3/A, di proprietà di entrambi i coniugi, in favore della SI.ra ; Parte_1
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione Persona_3
prevalente presso la madre;
- disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia minore in tal senso: Persona_3
a. riconoscere al padre la facoltà di vedere la figlia ogni mercoledì e venerdì Persona_3
dalle 16:00 alle 20:00 e ogni 15 giorni il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 20.00;
b. disporre che la figlia minore trascorra con ciascuno dei genitori due settimane, anche non
consecutive, durante il periodo estivo, compatibilmente con le ferie estive di entrambi e da
concordare con la SI.ra entro il giorno 15 di maggio di ciascun anno;
Parte_1
c. stabilire che le festività di Pasqua, Natale e Capodanno e qualsiasi altra festività verranno
concordate di volta in volta con i genitori;
d. stabilire che in caso di impossibilità di uno dei due genitori, per motivi di salute e di lavoro,
di prendere la figlia nei giorni stabiliti, i genitori concorderanno giorni sostitutivi;
- determinare nella somma mensile di € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore della
figlia minore che il SI. verserà alla SI.ra entro il Persona_3 CP_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese. Inoltre alla SI.ra verrà destinato l'intero importo Parte_1
dell'assegno unico, rinunciando il padre alla sua quota in favore della madre;
3 - determinare al 50% la quota delle spese straordinarie necessarie come riportate nel
Protocollo di codesto Tribunale;
- i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività
lavorative pertanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- le parti convengono che entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo procederanno al trasferimento dei rispettivi diritti di proprietà all'altro, nello specifico:
a) l'intera proprietà della casa coniugale sita in Tivoli (RM), Via Giovanni Verga n. 3/A, sulla quale grava ad oggi mutuo ipotecario, verrà trasferita interamente alla SI.ra . Parte_1
b) la proprietà del terreno sito in Sant'Angelo Romano verrà invece totalmente trasferita al SI. CP_1
- disporre l'obbligo a carico del SI. di prestare il proprio consenso ai fini del CP_1
rilascio del passaporto intestato alla minore .”; Persona_3
- nulla sulle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di conSIlio telematica del giorno 20 giugno 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
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