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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cologno Monzese, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Alessandra PROVENZANO, C.F. , nonché elettivamente domiciliato presso lo studio in C.F._2
Milano (MI) alla via Settala n. 6, (e-mail Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Gabriella Tamborini [codice fiscale: ] del Foro di Monza in virtù di procura C.F._4 allegata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Cologno Monzese, viale Lombardia 34 , la quale dichiara di voler ricevere le notifiche con PEC:
ovvero al numero di fax 0227300580 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno concordato quanto segue, insistendo nella pronuncia di divorzio: 1) Fermo l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre dei figli minori, il padre potrà tenerli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante le vacanze presso la madre o il centro estivo. Il padre potrà tenerli martedì e giovedì con pernottamento quando il week end è di competenza della madre, quando il week end è di competenza del padre la madre li terrà con pernottamento di martedì e giovedì.
Al termine del weekend di competenza, il genitore che non li ha tenuti, li terrà il lunedì.
Nei giorni di spettanza, il genitore dovrà occuparsi di tutti gli impegni dei figli, anche sportivi e delle visite mediche. Durante le vacanze natalizie, la madre li terrà la Vigilia e il padre il giorno di Natale, quindi ciascun li terrà una settimana fino al 31.12 oppure dal 1.1. al 6.1 da concordare Durante le vacanze di Pasqua, ciascun genitore li terrà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni in via alternata di anno in anno nonchè i tre giorni precedenti o quelli successivi.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenerli tre settimane di cui due consecutive, da concordare entro il 30.4. Le due settimane consecutive verranno godute da entrambi i genitori nel mese di agosto.
I ponti verranno alternati tra i genitori eventualmente uniti al week end di competenza.
Ciascun genitore festeggerà con i figli il suo compleanno, la feste della mamma e del papà.
Il compleanno dei figli sarà festeggiato da figli ad anni alterni con ciascun genitore. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
In merito alle ulteriori e diverse condizioni hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte_1 CONFERMARE l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Cologno Monzese, Via delle Ginestre, 21, con tutti gli arredi alla madre;
Controparte_1 PORRE a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre la Parte_1 Controparte_1 somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto dei figli. Tale somma dovrà essere corrisposta con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
F) Assegno unico al 50% fra i genitori;
G) In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite
per Controparte_1 Disporre l'assegnazione della casa coniugale di Cologno Monzese, via delle Ginestre 21, alla madre;
Porre a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento della prole di € 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istati, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale;
assegno unico a favore della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. pagina 2 di 6 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 20.9.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti hanno chiesto concordemente l'affidamento condiviso dei figli minori e all'udienza del 5.2.205 avanti il Giudice delegato hanno concordato i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, che si riportano nel dispositivo.
III. La casa coniugale va assegnata alla madre come richiesto concordemente dalle parti. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Il ricorrente chiede una riduzione ad euro 500, la moglie un aumento ad euro 900 mensili del contributo concordato in euro 800 mensili nel 2022, ad oggi rivalutato e pari ad euro
867, fermo il riparto delle spese straordinarie al 50% come da protocollo di questo
Tribunale.
Il ricorrente ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 2.660, ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari risultanti dal mod. 730/2023. Non ha prodotto dichiarazioni dei redditi più recenti.
Dopo la separazione si era trasferito a vivere presso i genitori. Ha appena stipulato (con decorrenza dal mese di gennaio 2025) un contratto di locazione relativo ad un immobile, vicino alla casa coniugale, ove si è trasferito a vivere ad un canone di euro 950 mensili oltre spese. Paga euro 400 mensili a titolo di mutuo gravante sulla casa coniugale. Vive con un nuova compagna che lavora e dalla quale aspetta un figlio.
pagina 3 di 6 La resistente lavora part-time presso EN S.P.A. (già
[...]
), azienda che si occupa di Controparte_2 servizi di ristorazione collettiva scolastica, con contratto cosìddetto “a sospensione”, ovvero nei mesi di chiusura della scuola (luglio e agosto) non percepisce alcuna retribuzione.
Ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 533. L'assegno unico familiare viene diviso al 50% ed è pari ad euro 230 a testa.
In considerazione del fatto che le parti hanno concordato tempi di permanenza dei figli presso il padre per 14 giorni al mese, con un incremento di 4 giorni rispetto a quanto previsto in sede di separazione e previsione che ciascun genitore si farà carico dell'accompagnamento alle attività sportive e visite nei giorni di sua pertinenza, tenuto conto dei rispettivi redditi e oneri, del fatto che il padre convive con la nuova compagna dalla quale aspetta un figlio, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli va ridotto come da dispositivo con decorrenza dal mese di febbraio 2025. V. Le spese del presente giudizio devono essere compensate essendovi reciproca soccombenza sulle questioni in relazione alle quali le parti non hanno raggiunto un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 5.12.2009 in COLOGNO
[...] Controparte_1
NZ (trascritto al nr. 78 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel
Comune anno 2009); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Fermo l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre dei figli minori ata il 17.06.2011 e nato il [...], il padre potrà tenerli a week Per_1 Per_2 end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, durante le vacanze presso la madre o il centro estivo. Il padre potrà tenerli martedì e giovedì con pernottamento quando il week end è di competenza della madre, quando il week end è di competenza del padre la madre li terrà con pernottamento di martedì e giovedì.
Al termine del weekend di competenza, il genitore che non li ha tenuti, li terrà il lunedì.
Nei giorni di spettanza, il genitore dovrà occuparsi di tutti gli impegni dei figli, anche sportivi e delle visite mediche.
Durante le vacanze natalizie, la madre li terrà la Vigilia e il padre il giorno di Natale, quindi ciascun li terrà una settimana fino al 31.12 oppure dal 1.1. al 6.1 da concordare
Durante le vacanze di Pasqua, ciascun genitore li terrà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni in via alternata di anno in anno nonchè i tre giorni precedenti o quelli successivi.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenerli tre settimane di cui due consecutive, da concordare entro il 30.4. Le due settimane consecutive verranno godute da entrambi i genitori nel mese di agosto. pagina 4 di 6 I ponti verranno alternati tra i genitori eventualmente uniti al week end di competenza.
Ciascun genitore festeggerà con i figli il suo compleanno, la festa della mamma e del papà.
Il compleanno dei figli sarà festeggiato da figli ad anni alterni con ciascun genitore.
Sono salvi diversi accordi tra i genitori;
IV. Assegna la casa coniugale in Cologno Monzese via delle Ginestre 21 a
[...]
; Controparte_1
V. Pone a carico del padre l'importo di euro 600, da versarsi in tale misura con decorrenza dal mese di febbraio 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per pagina 5 di 6 corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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