Articolo 1 della Legge 6 gennaio 1963, n. 12
Versione
15 febbraio 1963
Art. 1. Articolo unico.

Il termine, indicato dall' art. 4 della legge 21 luglio 1959, n. 590 per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge stessa, e' riaperto sino a 90 giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 15 febbraio 1963
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