TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 521
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento di diniego, integralmente sostitutivo del precedente ed emesso a seguito di una rinnovata attività istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione delle regole di buona fede e collaborazione

    L'Amministrazione non è vincolata ai soli motivi originari qualora la nuova istruttoria faccia emergere ulteriori profili di illegittimità o di contrasto con l'interesse pubblico. Il diniego del 28.02.2025 rappresenta l'esito di una valutazione autonoma e completa, fondata su risultanze tecniche attualizzate. La sollevazione di profili relativi alla validità dei titoli ministeriali non integra violazione procedimentale, essendo emersi durante il dialogo istruttorio in Conferenza di Servizi.

  • Rigettato
    Contrasto tra diniego comunale e pareri di RP UG e MI

    RP UG e Ispettorato MI hanno circoscritto le proprie valutazioni ai profili di stretta competenza tecnica (compatibilità con limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e aspetti radioelettrici). Hanno dichiarato incompetenza a valutare le 'comprovate e documentate esigenze di servizio' per la deroga al Regolamento Regionale. Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'Ente locale. Il parere favorevole non costituisce titolo abilitativo automatico né vincola il Comune.

  • Rigettato
    Applicazione della deroga ai criteri di localizzazione

    La regola generale impone l'insediamento in aree esterne al centro abitato per proteggere la popolazione, per finalità di pianificazione, organizzazione delle reti, efficienza del sistema e tutela integrata di valori costituzionalmente protetti (ambiente, corretto insediamento urbanistico, decoro dei luoghi). La clausola derogatoria richiede una prova tecnica rigorosa sull'assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana. Le ricorrenti non hanno fornito tale prova, limitandosi ad allegare la generica utilità del sito urbano e non contestando adeguatamente le alternative indicate dal Comune.

  • Rigettato
    Inadeguatezza delle alternative localizzative indicate dal Comune (siti SA AR e AV)

    La postazione SA AR non è stata dimostrata strutturalmente inidonea ad ospitare gli impianti; l'eventuale necessità di adeguamenti tecnologici rientra nel normale rischio d'impresa. L'argomento della vicinanza al centro Maugeri è contraddittorio con la giustificazione della sede urbana per ragioni di sicurezza sanitaria. La scelta del Comune di privilegiare il decentramento è un bilanciamento ragionevole tra efficienza della rete e tutela della collettività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La parte ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di un aumento significativo dei costi e dei tempi di realizzazione in caso di localizzazione extra-urbana. In assenza di ciò, il divieto di localizzazione nel centro è ritenuto plausibile e proporzionato, dovendo la ricorrente sostenere i fisiologici costi legati al trasferimento dell'impianto.

  • Rigettato
    Valore istituzionale di Radio Radicale

    Il valore istituzionale non esime dal rispetto delle norme di pianificazione territoriale e ambientale, non essendo emersa la prova dell'impossibilità di assolvere alla missione informativa dal sito extraurbano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 521
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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