Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
~ S E N T E N Z A ~ nella causa civile iscritta al n. 6436/2023, avente ad oggetto: assicurazione con- tro i danni, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Roberto Annunziata, presso il cui studio in Frattamaggiore alla via P.M.
Vergara n. 24 risulta elett.te domiciliato giusta procura in calce all'atto di cita- zione;
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Gerardo Troianiello, presso il cui studio in Napoli alla via
Vittoria Colonna n. 24, risulta elett.te domiciliato giusta procura in atti;
Convenuta
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 06.06.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo.
1. con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio per ottenere l'accertamento dell'inadempimento Controparte_2 della medesima rispetto agli obblighi assunti con il contratto di assicurazione e, per l'effetto, la condanna della medesima al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza per il furto parziale subito dall'attore sul veicolo di sua proprietà.
In particolare, a sostegno della domanda, evidenziava di essere proprietario dell'autovettura Fiat 500 Abarth tg GF741HT e che, il veicolo veniva parcheg- giato e chiuso a chiave il giorno 16.12.2022 verso le 20.30 all'interno del civico
20 di via Salvemini in Sant'Antimo.
Il giorno successivo, verso le ore 20.30, la sorella dell'attore, nel rincasare, no- tava che la vettura del sig. era stata oggetto di un tentativo di Parte_1
1
furto e notava, altresì, che erano stati asportati dalla Fiat 500 numerosi oggetti e segnatamente: il volante, tutta la plancia dei comandi, n. 4 ruote con cerchi in lega, i fari anteriori, i fari posteriori, plastiche interne varie, n. 2 sedili anteriori e l'unico sedile posteriore nonché i tappetini.
L'attore sporgeva regolare denuncia del furto e chiedeva ad Controparte_1 il pagamento dell'indennizzo, tenuto conto che l'evento furto era coperto dalla polizza assicurativa stipulata dall'attore.
Stante l'inerzia della convenuta nel pagamento dell'indennizzo, CP_3
chiedeva al Tribunale di: “- accertare e dichiarare la responsabilità con-
[...] trattuale della spa ed il conseguente inadempimento in cui è incorsa CP_4 non rimborsando e risarcendo i danni subiti dal sig. a seguito Parte_1 del danneggiamento ed al furto parziale subito dal proprio veicolo Fiat 500
Abarth tg GF741HT; - per l'effetto condannare la spa la al pagamento CP_4 della somma di € 25.981/96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del fatto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge”.
2. Si costituiva la convenuta compagnia assicurativa eccependo la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza della domanda, l'inammissibilità e impropo- nibilità dell'azione per la violazione delle norme e condizioni generali di polizza che prevedono il preventivo e obbligatorio ricorso alla procedura arbitrale
mediante nomina dei periti di parte. Infine, nel merito contestava la domanda
chiedendone il rigetto non essendo stata provata né nell' an che nel quantum.
3. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta va riget- tata, in quanto, considerando complessivamente il contenuto dell'atto introduttivo e dei documenti allegati, non può affermarsi che le ragioni della domanda attorea siano state omesse e/o rese in forma assolutamente incerta e, quindi, lesiva del diritto di difesa del convenuto (ex multis Cass. civile sez. III n. 11751/20139).
Neppure è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per omesso av- vio del procedimento arbitrale, deduzione, peraltro, resa in forma di stile e gene- rica dalla Compagnia assicurativa.
E infatti, dalla lettura dell'art.
3.21 delle condizioni generali depositato dalla con- venuta non emerge l'obbligatorietà della procedura ivi prevista né che le parti abbiano stipulato una clausola compromissoria che avrebbe necessitato di un'ap- posita pattuizione e specifica sottoscrizione.
4. Va quindi esaminata, nel merito la domanda attorea.
In particolare, l'attore ha dedotto che tra il 16.12.2022 verso le ore 20.30 e il
17.12.2022 sempre verso le 20.30, all'interno del cortile della sua abitazione,
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ignoti trafugavano svariati pezzi dell'autovettura di sua proprietà Fiat 500 Abarth tg GF741HT.
Tale circostanze sono state confermate all'esito della prova testimoniale.
Il teste all'udienza del 15.03.2024, rispetto all'evento, ha dichia- Tes_1 rato: “Quando torno di solito mi reco vicino la macchina di mio fratello dove c'è il cane, per farlo mangiare. Quel giorno notai che non vi erano più le ruote ma la macchina era poggiata su dei mattoni e poi ho notato che c'era spazio tra la carrozzeria dell'auto e i finestrini dal lato guida, quindi ho aperto l'auto e all'in- terno non c'erano né sedili, né lo stereo ecc… i fari non c'erano, il volante, se non erro, non c'era, non ricordo cosa è stato asportato precisamente tuttavia non
c'era più nulla all'interno.”
Pertanto, tenuto conto della prova testimoniale resa, della denuncia di furto pre- sentata il giorno successivo e in assenza di specifici elementi di segno contrario, devono ritenersi provate le circostanze dedotte dall'attore nell'atto di citazione, con conseguente obbligo della compagnia assicurativa di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'attore. Deve anche tenersi conto come il fatto sia stato denunciato alle Autorità competente per la verifica di ipotesi di reato e non vi sono in atti gli esiti di tale eventuale procedimento penale.
5. Va, quindi, quantificato il quantum dell'indennizzo dovuto all'attore da parte della compagnia assicurativa, quantificato dall'attore l'indennizzo in euro
25.981,96, ovvero il costo stimato per il ripristino dell'autovettura mediante
preventivo redatto dall'Autocarrozzeria di Salvatore Fiorillo.
Ebbene, in assenza di C.T.U. volta alla determinazione dell'importo dell'inden- nizzo, che neppure è stata richiesta da ambo le parti e comunque non necessaria a fronte della documentazione in atti (che non risulta espressamente contestata),
l'importo può essere equitativamente determinato in €.15.965,01, al lordo della franchigia contrattuale.
In particolare, dalle riproduzioni fotografiche in atti e dalla prova testimoniale emerge la riconducibilità delle voci indicati nel preventivo alle parti trafugate dall'autovettura (cfr. doc. relazione tecnica in allegato all'atto di citazione).
Tuttavia, all'importo preteso dall'attore va certamente sottratta la somma di €
4.695,27 dovuta a titolo di IVA non essendo stata fornita prova dell'esborso so- stenuto sicché l'importo va ridotto ad € 21.286,69.
A ciò va poi aggiunto che tale importo può essere ulteriormente ridotto di un terzo, tenuto conto del valore del veicolo, della vetustà e dello stato di usura dello stesso nonché dei correnti tassi di sconto praticati dalle imprese.
Ed infatti, dalla visura prodotta in atti emerge che il veicolo è stato immatricolato nell'anno 2021 e che è stato acquistato dall'odierno attore, in data 05.05.2022, per un corrispettivo pari ad € 22.000,00 sicché appare inverosimile che l'importo
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delle riparazioni possa superare e/o eguagliare il valore di mercato dell'auto, an- che tenuto conto del principio indennitario, che come noto, impone che il dan- neggiato non possa trovarsi in una situazione più favorevole rispetto a quella an- tecedente all'evento lesivo occorso.
Pertanto, tenuto conto del preventivo e delle suindicate decurtazioni, l'importo dell'indennizzo va quantificato in €.14.191,13.
Su tale importo, va poi detratto l'importo di euro 1000,00 previsto quale franchi- gia dalla polizza assicurativa.
In ragione di tanto, va condannata al pagamento nei Controparte_1 confronti di della somma di euro 13.191,13, oltre inte- Parte_1 ressi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Infine, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo.
Difatti come indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. civile sez.
III, 18/03/2025, n.7216), l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liqui-
dazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole
dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispon- dente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.
Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si tra- sforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465).
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo appli- cazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 per le quattro fasi ivi previste, del valore della causa in base al decisum e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
a) In accoglimento della domanda attorea, accerta l'inadempimento di
[...] rispetto a quanto previsto nel contratto assicurativo Controparte_1 per cui è causa;
b) per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
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rapp.te. p.t., al pagamento nei confronti di della somma Parte_1 di euro=13.191,13=, oltre interessi e rivalutazione così come indicato in parte motiva;
c) condanna in persona del legale rapp.te., al paga- Controparte_1 mento in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in €.264,00= per spese ed €.5.077,00= per compenso pro- fessionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e C.P.A. nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Aversa, l'11-6-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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