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19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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7 febbraio 2014
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Art. 343.
(Apertura della tutela).
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore. ((223))
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a)
------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 56, comma 1) che "1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
(Apertura della tutela).
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore. ((223))
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a)
------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 56, comma 1) che "1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Commentari • 69
- 1. competenzahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 217.52931
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi In virtù del disposto di cui all'art. 343 c.c., la competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetualo iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Milano, sentenza 18/09/2025, n. 586Provvedimento: […] l'ente affidatario chiedeva pertanto l'immediata chiusura del presente procedimento, con contestuale apertura di un procedimento di tutela ex art. 343 c.c. […] Stante l'assenza di entrambi i genitori dal territorio italiano infatti la minore, di cittadinanza albanese, va qualificata come minore straniera non accompagnata con conseguente necessità di procedere alla immediata chiusura del presente procedimento “de potestate” e contestuale apertuta di un procedimento di tutela ex art. 343 e ss. c.c.Leggi di più...
- assenza genitori·
- convalida collocamento·
- collocamento comunitario·
- procedimento de potestate·
- tutela minore·
- art. 343 c.c.·
- responsabilità genitoriale·
- minore straniera non accompagnata