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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 658/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da
, con l'Avv. RIZZI ROSA MICHELA Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. DALRI' GIAMPIERO CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da conclusioni congiunte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.03.2025, il ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in Soraga (TN) il 29.05.1993, trascritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Soraga (Tn), atto n.2 P.2 S. A anno 1993, dalla cui unione sono nati i figli il 08.08.1995, il Per_1 Per_2
08.07.1998, il 02.04.2003 e il 09.02.2009, avendo il Tribunale Per_3 CP_2 di Trento pronunciato la separazione consensuale dei coniugi recependo le allora conclusioni congiunte dai medesimi sottoscritte con Decreto di omologazione n.
4336/2021 del 20.12.2021 nel procedimento n. 2609/2021. La parte ricorrente ha dedotto che dalla comparizione delle parti avanti al Giudice delegato del procedimento per separazione consensuale, non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna della comunione morale e materiale tra gli stessi. Tuttavia, le parti, non raggiungevano un accordo per quanto attiene alle condizioni oggetto della domanda di divorzio. Con decreto presidenziale del 26.03.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi per il 25.06.2025. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.05.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale contestava quanto dedotto CP_1 ed eccepito dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio. Radicatosi validamente il contraddittorio, all'udienza del 25.06.2025 le parti dichiaravano a verbale: “…confermano la possibilità di raggiungere un accordo relativamente ai punti 1), 2) , 3), 5) 6), 7), 8) e 9) del ricorso introduttivo;
relativamente al punto 4) il sig. si impegna al versamento della somma di Pt_1 euro 250,00 mensili, oltre alla metà delle spese del convitto del figlio e possibili future spese universitarie. Nulla per l'assegno divorzile in favore della ricorrente.”, pertanto, i procuratori delle parti chiedevano al Presidente il rinvio dell'udienza al fine di cristallizzare con note conclusive congiunte l'accordo formalizzato a verbale in udienza. Pertanto, veniva rinviata l'udienza al 09.07.2025, autorizzando le parti al deposito di note scritte ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale innanzi al Presidente. Con note scritte depositate il 02.07.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto e così concludevano:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 29/05/1993 in Soraga e comunicare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. assegnare la casa familiare alla signora che ne è l'esclusiva CP_1 proprietaria. Gli arredi della casa familiare si intendono di proprietà della signora
CP_1
3. affidare in via condivisa del figlio minore nato il [...] che CP_2 continuerà a vivere stabilmente con la madre tranne i periodi in cui sarà a Bolzano ospitato in convitto almeno sino a quando terminerà la scuola professionale. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e il figlio stesso nel rispetto delle esigenze scolastiche e extrascolastiche e di riposo del figlio. I weekend saranno alternati
Pag. 2 di 5 tra i genitori a partire dal venerdì pomeriggio o dal sabato finita la scuola (previo accordo tra i genitori con riguardo agli impegni lavorativi dei medesimi) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnerà il figlio alla casa materna. Qualora il signor a causa dei tempi lavorativi, dovesse lavorare nel fine Pt_1 settimana del diritto di visita del minore avviserà la signora non CP_1 appena possibile e recupererà il fine settimana nei giorni di riposo lavorativo previo accordo con la signora e il figlio. Il padre potrà altresì CP_1 tenere con sé il figlio 4 settimane nel periodo feriale estivo per periodi massimi consecutivi di giorni 15, periodo da concordare con la madre in funzione degli impegni di entrambi i genitori. Il giorno di Natale sarà alternato tra i genitori, così come saranno alternate tra i genitori le settimane di vacanza natalizie, ossia, un anno la prima settimana compreso il giorno di Natale con un genitore, e l'anno successivo la seconda settimana, compreso il Capodanno e l'Epifania con tale genitore. Nello stesso modo le vacanze Pasquali saranno paritariamente suddivise ed alternate fra i genitori. In ogni caso i genitori, previo accordo, potranno anche organizzarsi diversamente per le Festività e le ferie.
4. A titolo di contributo nel mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti ovvero attualmente il solo figlio minore il ricorrente, CP_2 verserà la somma di euro 250,00 mensili quale assegno di mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, somma interamente rivalutata di anno in anno in base al 100% dell'indice Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio oltre alla metà della spesa dell'attuale convitto o di eventuale alloggio e spese di istruzione superiore qualora volesse continuare gli studi. CP_2
5. A titolo di contributo nel mantenimento della moglie, signora il CP_1 signor non verserà nulla in quanto ella è economicamente indipendente. Pt_1
6. Le spese mediche necessarie e urgenti (previa valutazione delle opportunità mutuabili) e le spese scolastiche (tasse e spese previste per la generalità degli studenti) che dovessero essere sostenute nell'interesse di saranno CP_2 suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Le ulteriori spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli economicamente non autosufficienti (ad es. spese per attività sportive, extrascolastiche, viaggi ecc…) saranno suddivise nella misura del 50%, soltanto previo accordo fra i genitori. In ogni caso si farà Contr riferimento alle Linee Guida Famiglia del
7. Le detrazioni fiscali e/o eventuali rimborsi per le spese straordinarie per i figli saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50%. Al fine delle deduzioni fiscali i genitori si obbligano a far emettere documenti fiscali, quali ricevute e fatture, relative a spese che rappresentino oneri deducibili e/o detrazioni al
Pag. 3 di 5 nominativo dei figli, al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8. Le somme eventualmente spettanti a titolo di assegno unico saranno richieste dalla signora e rimarranno di sua spettanza. CP_1
9. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore e si danno reciproco assenso all'iscrizione di entrambi i loro nominativi sui passaporti o sulla carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.” La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3,
n. 2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi, procedura di separazione giudiziale nel procedimento sub n. 2609/2021, in cui il Tribunale di Trento ha pronunciato Decreto di omologazione n. 4336/2021 del 20.12.2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione. Il Tribunale preso altresì atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non ledono l'interesse del figlio atteso che l'affido CP_2 condiviso con collocazione presso la madre non risulta contrastare con l'interesse dello stesso, né vi è motivo formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti in ordine alla volontà manifestata da parte ricorrente di negare qualsiasi previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, posizione a cui ha aderito la resistente costituendosi in giudizio, è meritevole di ratifica. Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Soraga in data 29.05.1993(TN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Soraga (Tn), atto n.2 P.2 S. A anno 1993, da e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate nelle conclusioni congiunte depositate il CP_1
02.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pag. 4 di 5 - dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 658/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da
, con l'Avv. RIZZI ROSA MICHELA Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. DALRI' GIAMPIERO CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da conclusioni congiunte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.03.2025, il ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in Soraga (TN) il 29.05.1993, trascritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Soraga (Tn), atto n.2 P.2 S. A anno 1993, dalla cui unione sono nati i figli il 08.08.1995, il Per_1 Per_2
08.07.1998, il 02.04.2003 e il 09.02.2009, avendo il Tribunale Per_3 CP_2 di Trento pronunciato la separazione consensuale dei coniugi recependo le allora conclusioni congiunte dai medesimi sottoscritte con Decreto di omologazione n.
4336/2021 del 20.12.2021 nel procedimento n. 2609/2021. La parte ricorrente ha dedotto che dalla comparizione delle parti avanti al Giudice delegato del procedimento per separazione consensuale, non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna della comunione morale e materiale tra gli stessi. Tuttavia, le parti, non raggiungevano un accordo per quanto attiene alle condizioni oggetto della domanda di divorzio. Con decreto presidenziale del 26.03.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi per il 25.06.2025. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.05.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale contestava quanto dedotto CP_1 ed eccepito dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio. Radicatosi validamente il contraddittorio, all'udienza del 25.06.2025 le parti dichiaravano a verbale: “…confermano la possibilità di raggiungere un accordo relativamente ai punti 1), 2) , 3), 5) 6), 7), 8) e 9) del ricorso introduttivo;
relativamente al punto 4) il sig. si impegna al versamento della somma di Pt_1 euro 250,00 mensili, oltre alla metà delle spese del convitto del figlio e possibili future spese universitarie. Nulla per l'assegno divorzile in favore della ricorrente.”, pertanto, i procuratori delle parti chiedevano al Presidente il rinvio dell'udienza al fine di cristallizzare con note conclusive congiunte l'accordo formalizzato a verbale in udienza. Pertanto, veniva rinviata l'udienza al 09.07.2025, autorizzando le parti al deposito di note scritte ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale innanzi al Presidente. Con note scritte depositate il 02.07.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto e così concludevano:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 29/05/1993 in Soraga e comunicare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. assegnare la casa familiare alla signora che ne è l'esclusiva CP_1 proprietaria. Gli arredi della casa familiare si intendono di proprietà della signora
CP_1
3. affidare in via condivisa del figlio minore nato il [...] che CP_2 continuerà a vivere stabilmente con la madre tranne i periodi in cui sarà a Bolzano ospitato in convitto almeno sino a quando terminerà la scuola professionale. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e il figlio stesso nel rispetto delle esigenze scolastiche e extrascolastiche e di riposo del figlio. I weekend saranno alternati
Pag. 2 di 5 tra i genitori a partire dal venerdì pomeriggio o dal sabato finita la scuola (previo accordo tra i genitori con riguardo agli impegni lavorativi dei medesimi) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnerà il figlio alla casa materna. Qualora il signor a causa dei tempi lavorativi, dovesse lavorare nel fine Pt_1 settimana del diritto di visita del minore avviserà la signora non CP_1 appena possibile e recupererà il fine settimana nei giorni di riposo lavorativo previo accordo con la signora e il figlio. Il padre potrà altresì CP_1 tenere con sé il figlio 4 settimane nel periodo feriale estivo per periodi massimi consecutivi di giorni 15, periodo da concordare con la madre in funzione degli impegni di entrambi i genitori. Il giorno di Natale sarà alternato tra i genitori, così come saranno alternate tra i genitori le settimane di vacanza natalizie, ossia, un anno la prima settimana compreso il giorno di Natale con un genitore, e l'anno successivo la seconda settimana, compreso il Capodanno e l'Epifania con tale genitore. Nello stesso modo le vacanze Pasquali saranno paritariamente suddivise ed alternate fra i genitori. In ogni caso i genitori, previo accordo, potranno anche organizzarsi diversamente per le Festività e le ferie.
4. A titolo di contributo nel mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti ovvero attualmente il solo figlio minore il ricorrente, CP_2 verserà la somma di euro 250,00 mensili quale assegno di mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese, somma interamente rivalutata di anno in anno in base al 100% dell'indice Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio oltre alla metà della spesa dell'attuale convitto o di eventuale alloggio e spese di istruzione superiore qualora volesse continuare gli studi. CP_2
5. A titolo di contributo nel mantenimento della moglie, signora il CP_1 signor non verserà nulla in quanto ella è economicamente indipendente. Pt_1
6. Le spese mediche necessarie e urgenti (previa valutazione delle opportunità mutuabili) e le spese scolastiche (tasse e spese previste per la generalità degli studenti) che dovessero essere sostenute nell'interesse di saranno CP_2 suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Le ulteriori spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli economicamente non autosufficienti (ad es. spese per attività sportive, extrascolastiche, viaggi ecc…) saranno suddivise nella misura del 50%, soltanto previo accordo fra i genitori. In ogni caso si farà Contr riferimento alle Linee Guida Famiglia del
7. Le detrazioni fiscali e/o eventuali rimborsi per le spese straordinarie per i figli saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50%. Al fine delle deduzioni fiscali i genitori si obbligano a far emettere documenti fiscali, quali ricevute e fatture, relative a spese che rappresentino oneri deducibili e/o detrazioni al
Pag. 3 di 5 nominativo dei figli, al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8. Le somme eventualmente spettanti a titolo di assegno unico saranno richieste dalla signora e rimarranno di sua spettanza. CP_1
9. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore e si danno reciproco assenso all'iscrizione di entrambi i loro nominativi sui passaporti o sulla carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.” La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3,
n. 2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi, procedura di separazione giudiziale nel procedimento sub n. 2609/2021, in cui il Tribunale di Trento ha pronunciato Decreto di omologazione n. 4336/2021 del 20.12.2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione. Il Tribunale preso altresì atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non ledono l'interesse del figlio atteso che l'affido CP_2 condiviso con collocazione presso la madre non risulta contrastare con l'interesse dello stesso, né vi è motivo formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ. Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti in ordine alla volontà manifestata da parte ricorrente di negare qualsiasi previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, posizione a cui ha aderito la resistente costituendosi in giudizio, è meritevole di ratifica. Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 17.03.2025, così provvede,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Soraga in data 29.05.1993(TN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Soraga (Tn), atto n.2 P.2 S. A anno 1993, da e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate nelle conclusioni congiunte depositate il CP_1
02.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pag. 4 di 5 - dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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