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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1648 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2022 TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. FAbrizio Cerbo con Parte_1 studio in S.Maria C.V. alla via A. De Gasperi n. 33, dove elettivamente domiciliano;
(RICORRENTE)
in persona del l.r.p.t., Parte_2
(CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 4.3.2022, la deduceva di aver lavorato con mansioni di segretaria alle dipendenze della società presso gli uffici siti in Caserta dall'1.12.2020 al Parte_2
31.5.2021 in virtù di rapporto co.co.co. e dal 3.6.2021 al 23.8.2021, data in cui la ricorrente si dimetteva verbalmente per il mancato pagamento delle retribuzioni di luglio e agosto, per poi formalizzare il recesso in data successiva, con contratto a tempo determinato part time per 30 ore settimanali. Rappresentava di aver svolto in entrambi i periodi mansioni di impiegata amministrativa di cui al V livello del CCNL Terziario -Confesercenti, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 e di aver svolto, nella sostanza, sempre lavoro subordinato anche nel periodo in cui era inquadrata come co.co.co. Pertanto, agiva in questa sede al fine di sentir condannare parte convenuta al pagamento della somma netta di euro 5.483,86 di cui euro 799,15 a titolo di TFR come indicata nei conteggi per il periodo dall'1.12.2020 al 31.5.2021 a titolo di differenze retributive in cui aveva ricevuto una somma inferiore a quella prevista dal CCNL per il lavoratori subordinati nonché della somma netta di euro 1663, 61 per le retribuzioni di luglio e agosto 2021 riportata nelle buste paga, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Pure a seguito della rinnovazione della citazione, non si costituiva parte convenuta preferendo restare contumace. Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'attività istruttoria, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1 Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene - previa deduzione della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo dall'1.12.2020 al 31.5.2021 in cui la ricorrente era inquadrata con un rapporto di lavoro co.co.co - al riconoscimento delle differenze per i titoli indicati in ricorso, nonché al pagamento delle mensilità dovute per luglio e agosto 2021 in virtù di contratto a tempo indeterminato tra le parti. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Va, dunque, verificato se nel periodo dall'1.12.2020 al 31.5.2021 il rapporto tra le parti sia stato solo fittiziamente regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa dissimulante un rapporto di lavoro subordinato. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra
2 delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Ebbene, questo giudice ritiene che l'istruttoria comunque espletata non ha colmato le scarne deduzioni e allegazioni in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro nel periodo in esame, ridondando già dette carenze assertive nel rigetto della domanda a tal fine proposta, mancando ogni riferimento alla eterodirezione e alla sottoposizione all'altrui potere direttivo e gerarchico. Valutando, infatti, i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve infatti concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente: nel caso in esame, avuto riguardo alle risultanze della istruttoria orale, non è stata raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione, idonei ad identificare il rapporto tra le parti come lavoro subordinato, non emergendo alcuna violazione o elusione della normativa in tema di collaborazioni autonome coordinate e continuative che consenta di presumere la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
3 Invero, con la riforma del 2015 ad opera del d.lgs. n. 81 cd. Jobs Act, le collaborazioni coordinate e continuative possono essere stipulate anche ai sensi dell'art. 409 c.p.c. senza essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto che, invece, secondo la normativa introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 costituiva l'unica forma di lavoro parasubordinato ammesso, alle tassative condizioni ivi previste (contratto contenente per iscritto il progetto specifico). Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 all'art. 2 si riferisce a “… rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Tratti distintivi della co.co.co. genuina sono dunque la determinazione delle modalità di coordinamento di comune accordo dalle parti e l'organizzazione autonoma dell'attività lavorativa da parte del collaboratore. Il regime normativo attualmente vigente prevede, dunque, una presunzione di subordinazione per i rapporti che presentino caratteristiche tali da far supporre l'elusione dello schema del lavoro subordinato. In particolare, è stata prevista l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato per i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è caratterizzato dallo svolgimento di un determinato servizio o dall'esecuzione di una data opera con carattere continuativo in favore del committente, secondo istruzioni fornite nel corso del rapporto dal committente, ma preventivamente concordate con il collaboratore. La scelta delle modalità di adempimento della prestazione spetta, in ogni caso, al collaboratore, che opera in funzione del risultato da raggiungere. Pertanto, affinché i contratti di collaborazione organizzati dal committente siano validi, essi devono possedere le caratteristiche proprie di un lavoro autonomo e cioè il lavoratore deve coordinarsi con l'organizzazione del committente senza però che sia quest'ultimo a stabilire le modalità di esecuzione della prestazione né i tempi o i luoghi. Ebbene, nel caso di specie le asserzioni di parte ricorrente, in assenza di elementi istruttori a supporto, sono rimaste prive di riscontro probatorio atteso che la prova espletata non ha fatto emergere elementi che consentano di ritenere ad es. che la prestazione si svolgesse secondo specifiche direttive datoriali e fosse sottoposta a controllo e ad un orario di lavoro prefissato unilateralmente dalla società resistente a cui doveva comunicare e giustificare assenze e permessi. Sul punto, la prova testimoniale resa dalla ricorrente alcun apporto ha fornito atteso che l'unico teste di parte ricorrente incarnando, pertanto, la figura del “teste accompagnatore”, che ben poco ha potuto illustrare sul reale contenuto dei rapporti tra le parti in causa. Le dichiarazioni rese risultano, invero, vaghe e indeterminate. Inoltre, il teste, di fatto, non ha mai assistito allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente in quanto ha riferito di circostanze apprese de relato actoris, per cui le relative dichiarazioni, vertendo su fatti e circostanze di fatto apprese dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, sono sostanzialmente irrilevanti, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della
4 pretesa, non potendo pertanto assumere alcuna rilevanza a fini probatori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/04/2007, n. 8358). Egli dichiarava: “Conosco la ricorrente da molti anni in quanto siamo amici di famiglia di vecchia data e abitavamo in passato vicini in Santa Maria Capua Vetere. La ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente. Tanto so in quanto me lo ha riferito lei e poi spesso la andavo a prenderla al lavoro la sera intorno alle 18.00/18.30 anche se frequentemente terminava ben oltre l'orario di lavoro a volte anche alle 20.00. Ella non guidava e io la andavo a prendere almeno 3 o 4 volte a settimana. Inizialmente ella lavorava a Caserta in via Saint. in un palazzo molto grande in cui credo ci fossero tutti uffici e poi è stata trasferita al centro CP_1 di Caserta nei pressi di via margherita anche se io la aspettavo nella zona della stazione perché si trattava di una ztl e non potevo sostare con la macchina. Ella ha iniziato a lavorare nel novembre del 2020 e il rapporto è terminato ad agosto del 2021. Svolgeva mansioni di segretaria ma si occupava anche attività superiori in quanto ella mi riferiva che aveva le password per l'accesso a sistemi operativi. Tuttavia, ella mi riferiva di guadagnare poco per le attività che svolgeva e di non aver ricevuto la retribuzione dei mesi di luglio e agosto 2021. Ricordo che vi erano altri dipendenti che lavoravano con lei. Quando andavo a prenderla in via Saint. spesso CP_1 scendeva con un signore anziano di cui non ricordo il nome e a volte con un ragazzo giovane. Mi riferiva che iniziava a lavorare alle 9.00” Ebbene, risulta evidente dall'esame del materiale probatorio offerto a questo giudice che non è stata fornita la prova nemmeno di natura indiziaria, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non essendovi alcun riferimento diretto alla sottoposizione del ricorrente all'altrui potere gerarchico, direttivo e di controllo ex art 2094 c.c.: non vi è prova della continuità ed esclusività della collaborazione, della regolarità di presenza e di orario, della prestazione dell' attività secondo disposizioni dettagliate dell' azienda su presenza, orario, luogo e finanche modalità intrinseche di esecuzione delle incombenze, ossia in altre parole della etero- direzione dell'attività, nel senso di svolgimento della prestazione lavorativa nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini stringenti e vincolanti, dell'obbligo di giustificare le assenze al fine di evitare provvedimenti disciplinari La prova orale di parte ricorrente, pertanto, non offre supporto probatorio alla tesi attorea dello svolgimento di lavoro dipendente alle dipendenze della convenuta società nel periodo dedotto in ricorso e, quindi, deve rilevarsi come non si raggiunga piena prova della subordinazione rispetto agli indici sintomatici sopra indicati. Queste essendo le risultanze probatorie desumibili dalla espletata istruttoria, non può essere posto in dubbio che la domanda relativa al pagamento di differenze retributive sul presupposto della natura subordinata del rapporto tra le parti nel periodo 1.12.2020-31.5.2021 vada rigettata, restando assorbite tutte le domande ulteriori. Quanto al mancato pagamento delle retribuzioni di luglio e agosto 2021, va detto quanto segue. Ebbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti
5 una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”(cfr. ex ceteris Cass 3373/2010): ebbene nel caso di specie, il datore, preferendo rimanere contumace, non ha fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente le predette retribuzioni mensili e, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti. Passando ora alla quantificazione degli importi dovuti alla parte ricorrente, tenuto conto delle buste paga versate in atti e della retribuzione lorda mensile in esse indicata spetterà alla ricorrente la somma lorda corrispondente al netto di euro 1.663, 61. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate per due terzi, per il residuo seguono la soccombenza a carico di parte convenuta e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna la società al pagamento in favore della ricorrente della Parte_2 somma lorda corrispondente a quella netta di euro 1.663,61 oltre interessi e rivalutazione;
2) previa compensazione delle spese di lite per due terzi, condanna la società
[...] alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Parte_2 complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 27.3.2025.
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Fabiana Iorio)
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