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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/09/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
“Successivamente, lette le note scritte autorizzate depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice procede alla lettura e pubblicazione della presente sentenza”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Lorenzatti ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1279/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(TO), in Via Torino n. 81, difeso dall' Avv.to Alfonso Aliperta giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-parte ricorrente in opposizione-
E
(p.iva , in persona del legale rappresentate pro tempore SI. CP_1 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in Caluso (TO), Via Martiri d'Italia n. 1 rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Marco Pelizzi Fiolini giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo 22/12/2023
-convenuta opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso in opposizione, ha promosso opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 254/2024 (nell'ambito del giudizio rubricato al n. r.g. n. 3799/2023), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della soc. della somma di euro 11.827,91, CP_1 oltre spese e accessori di legge. A sostegno della domanda di opposizione l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società a richiedere dette somme (essendo l'accordo di versamento sottoscritto fra i soci direttamente) e ne ha contestato in ogni caso la debenza, eccependo -altresì- in via riconvenzionale di vantare, a sua volta, un credito nei confronti dei soci per la quota mai liquidategli della società CP_1
In forza di tali argomentazioni parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso senza valido titolo giustificativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo, nel CP_1 merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha evidenziato, preliminarmente, come l'opposizione promossa fosse palesemente tardiva, dal momento che il d.i. opposto risultava notificato a mani del SI. in data 19/3/2024 (cfr. doc. Pt_1
b, pag. 9 di 10), dacché i termini per proporre opposizione (40 giorni dal 19/3/2024) spiravano in data 29/4/2024 (= scadenza reale domenica 28/4/2024) e il ricorso risultava, invece, iscritto a ruolo solo in data 2/5/2024 (doc. c).
Nel merito l'opposto ha evidenziato la pretestuosità dell'eccezioni sollevate dall'opponente, essendosi il sig. impegnato personalmente verso la società ad effettuare periodici Pt_1 versamenti, come comprovato dall'accordo in atti e dai precedenti bonifici di Euro 200,00 eseguiti da proprio a beneficio della società. Parte_1
Parte convenuta ha contestato, inoltre, la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale rimarcando come vi fosse un evidente vizio di legittimazione passiva, considerato che, quand'anche le eventuali richieste fossero fondate, le stesse dovevano essere indirizzate, nei termini di legge (con conseguente chiamata in causa di terzi) nei confronti direttamente dei soci SI.ri Parte_2
e e non già in favore della società. Controparte_2
Sulla base di tali assunti l'opposta ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
Il giudice designato -con provvedimento reso in data 09.01.2025- ha dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fissando, poi, successiva udienza per precisazione delle conclusioni e discussione della controversia.
La causa perviene ora in decisione a seguito dell'udienza di discussione orale della controversia tenutasi in data 15.09.2025 con il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
***
Preliminare alla disamina di ogni questione inerente il merito della controversia è l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta.
L'opposta ha dedotto, infatti, che il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 19.03.2024 e l'opposizione andava dunque introdotta e iscritta a ruolo entro e non oltre il 29.04.2024 (scadenza alla domenica 28.04.2024 posticipata al lunedì), ovvero entro quaranta giorni dalla notifica del decreto.
Ai fini della tempestività dell'opposizione (anche se introdotta con ricorso) occorre avere a mente la data di spedizione e deposito dell'atto introduttivo, avvenuta, come emerge dal registro telematico il 29.04.2024 alle h. 18.34, ancorché l'iscrizione a ruolo sia stata “lavorata” dalla Cancelleria nel prosieguo.
L'opposizione è dunque tempestiva.
Venendo al merito della controversia, la stessa appare, in ogni caso, destituita di fondamento.
L'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva sollevata da parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Emerge, infatti, dagli adi causa che il prefato d.i. opposto risulta essere stato concesso su un accordo siglato dai soci, i quali non si sono impegnati reciprocamente ovvero “l'uno verso l'altro” a conferire reciprochi conferimenti ma direttamente verso la società con versamenti CP_1 periodici di Euro 200,00 al fine di ripianare i debiti pregressi.
Orbene, nell'accordo tra soci viene espressamente riportato (e accettato dalle parti e dal Parte_3
) quanto segue “i soci hanno deliberato in data 8/10/2020 che al momento si impegneranno
[...]
a versare una quota simbolica di € 200,00 a testa a tempo indefinito […], ma questo permetterà a chi non fa più parte della società di fare comunque una parte nel sanare i debiti generati dal gennaio 2018 al settembre 2020” (cfr. All. B, doc. 4).
Da qui discende che i soci in allora SI.ri , e – Controparte_2 Parte_2 Parte_1 stante la pesante esposizione di hanno deciso di impegnarsi a versare nelle casse CP_1 societarie di l'importo minimo di € 200,00 ogni mese sino ad estinzione di tutti i debiti CP_1 contratti nel periodo dal gennaio 2018 al settembre 2020. ll SI. , a decorrere dal 10/2/2021 e sino al 22/3/2023, ha peraltro provveduto ad effettuare i Pt_1 versamenti mensili concordati per un totale € 5.800,00, (cfr. All. B, doc. 07); consentendo alla società , nelle more, di estinguere le seguenti esposizioni: -) – Esposizione CP_1 Controparte_3
€ 21.600,00 - quota Isernia € 7.200,00 (1/3), cfr. All. B, doc. 08; -) CRC S.r.l. – Esposizione €
30.000,00 - quota € 10.000,00 (1/3), All. B, doc. 09; -) – Esposizione € Pt_1 Parte_4
1.283,73 - quota isernia € 427,91 (1/3), All. B, doc. 10; per complessivi € 52.883,73, di cui €
17.627,91 a carico del SI. . Pt_1
Dopo un iniziale pagamento rateale, il SI. ha interrotto i versamenti periodici residuando – Pt_1 con specifico riferimento alle sole posizioni di cui al punto precedente (debiti maturati da gennaio
2018 al settembre2020) un debito residuo verso pari ad € 11.827,91 (= differenza tra CP_1 la quota di debito ed il versato: € 17.627,91 - € 5.800,00).
Non sussiste dunque alcun difetto di legittimazione ad agire in capo alla società.
Peraltro, ad ulteriore riprova del fatto che destinatario dell'impegno assunto non fosse il patrimonio personale dei soci (e dunque i soci medesimi) ma la società è la circostanza che lo CP_1 stesso opponente abbia operato plurimi bonifici pregressi proprio sul c.c. della società come emerge dalla documentazione in atti (doc. 7 estratto conto), andando ulteriormente ad avvalorare l'interpretazione qui accolta. (cf.r Acconto piano di rientro del 8/10/2020”; “pagamento debiti come da accordi scritti presi il 8/10/2020”; “aprile 2021”; “maggio 2021”; “giugno 2021”; “debito luglio”;
“rata agosto”; “settembre”; “rata ottobre”; “rimborso novembre”; “quota dicembre”; [anno 2022]
“quota gennaio”; “febbraio 2020”; “marzo”; “aprile”; [maggio senza causale]; “giugno 2022”; “luglio
2022”; “agosto 2022”; “settembre”; “ottobre”; “novembre”; [dicembre senza causale]; [anno 2023 - gennaio 2023 senza causale]; “febbraio”; [marzo 2023 senza causale].
L'eccezione va, dunque, rigettata.
Sull'eccezione riconvenzionale formulata
Parte opponente ha formulato altresì domanda riconvenzionale lamentando di vantare, a sua volta, crediti per l'ammontare di Euro 3.300,00 pari alla liquidazione del valore nominale della quota dal medesimo posseduta nella società.
La predetta domanda non può essere spiegata nei riguardi della società ma andava diretta a favore dei soci i SI.ri e , i quali avrebbero dovuto Parte_2 Controparte_2 procedere alla liquidazione del valore nominale della quota e ciò anche a tacere del fatto che sempre documentalmente emerge che il sig. non abbia mai versato l'integralità della quota Pt_1 ma solo una ridotta somma pari ad Euro 825,00.
Parimenti infondata è anche l'ulteriore richiesta avanzata dall'opponente volta ad ottenere un rimborso pro quota per i beni asseritamente in disponibilità alla società al momento della liquidazione.
Ferma la circostanza della totale genericità della domanda, non essendovi prova a monte dell'esistenza dei beni elencati e di cui si chiede la liquidazione pro quota in termini di valore, giova evidenziare sin d'ora, che dal doc. 5 all b emerge come il sig. abbia deciso di uscire dalla Pt_1 compagine societaria con la cessione della quota senza aver più nulla a pretendere rilasciando ampia quietanza liberatoria (rogito Notaio Dott. del 9/10/2020 il SI. cede con Persona_1 Pt_1 decorrenza immediata quanto segue: “1) parte della propria quota ceduta di partecipazione nella predetta Società e segnatamente una quota del valore nominale di € 1.700,00 (millesettecento/00) pari al 17% (diciassette per cento) del capitale sociale al SI. […] che ha Controparte_2 accettato e acquistato”; 2) la restante parte della propria quota di partecipazione nella predetta
Società e segnatamente una quota del valore nominale di € 1.600,00 (milleseicento/00) pari al
16% (sedici per cento) del capitale sociale al SI. […] che ha accettato e Parte_2 acquistato”. (…) i prezzi delle presenti cessioni sono stati dalle parti dichiarati in € 1.700,00
(millesettecento/00) per la prima cessione ed in € 1.600,00 (milleseicento/00) per la seconda cessione”. Tali somme il cedente [il SI. ] ha dichiarato di aver già ricevuto Pt_1 precedentemente a quest'atto dai cessionari, per cui ne ha rilasciato ampie, liberatorie e finali quietanze a saldo a favore degli stessi, dichiarando di non avere null'altro a pretendere”. E' evidente che a fronte delle dichiarazioni rese in sede di cessione della propria quota ai soci rimanenti egli non possa -ora- strumentalmente rivendicare alcunché in relazioni ad eventuali beni che si assume fossero in disponibilità alla società CP_1
L'opposizione va, dunque, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore in opposizione, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo aggiornati dal DM 147/2022 s.m.i., tenuto conto dell'attività processuale svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il d.i. 254/2024 emesso in data
11.03.2024 dal Tribunale di Ivrea;
RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dall'opponente;
CONDANNA l'opponente , c.f. , a rimborsare le spese di Parte_1 CodiceFiscale_1 lite nei riguardi della soc. (p.iva , che liquida ex D.M. 55/2014 s.m.i. in CP_1 P.IVA_1
Euro 3.500,00 oltre esposti documentati, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario l'avv. Marco Pelizzi Fiolini.
Ivrea, 15.09.2025
il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
Giudice procede alla lettura e pubblicazione della presente sentenza”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Lorenzatti ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1279/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(TO), in Via Torino n. 81, difeso dall' Avv.to Alfonso Aliperta giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-parte ricorrente in opposizione-
E
(p.iva , in persona del legale rappresentate pro tempore SI. CP_1 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in Caluso (TO), Via Martiri d'Italia n. 1 rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Marco Pelizzi Fiolini giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo 22/12/2023
-convenuta opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso in opposizione, ha promosso opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 254/2024 (nell'ambito del giudizio rubricato al n. r.g. n. 3799/2023), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della soc. della somma di euro 11.827,91, CP_1 oltre spese e accessori di legge. A sostegno della domanda di opposizione l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società a richiedere dette somme (essendo l'accordo di versamento sottoscritto fra i soci direttamente) e ne ha contestato in ogni caso la debenza, eccependo -altresì- in via riconvenzionale di vantare, a sua volta, un credito nei confronti dei soci per la quota mai liquidategli della società CP_1
In forza di tali argomentazioni parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso senza valido titolo giustificativo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo, nel CP_1 merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha evidenziato, preliminarmente, come l'opposizione promossa fosse palesemente tardiva, dal momento che il d.i. opposto risultava notificato a mani del SI. in data 19/3/2024 (cfr. doc. Pt_1
b, pag. 9 di 10), dacché i termini per proporre opposizione (40 giorni dal 19/3/2024) spiravano in data 29/4/2024 (= scadenza reale domenica 28/4/2024) e il ricorso risultava, invece, iscritto a ruolo solo in data 2/5/2024 (doc. c).
Nel merito l'opposto ha evidenziato la pretestuosità dell'eccezioni sollevate dall'opponente, essendosi il sig. impegnato personalmente verso la società ad effettuare periodici Pt_1 versamenti, come comprovato dall'accordo in atti e dai precedenti bonifici di Euro 200,00 eseguiti da proprio a beneficio della società. Parte_1
Parte convenuta ha contestato, inoltre, la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale rimarcando come vi fosse un evidente vizio di legittimazione passiva, considerato che, quand'anche le eventuali richieste fossero fondate, le stesse dovevano essere indirizzate, nei termini di legge (con conseguente chiamata in causa di terzi) nei confronti direttamente dei soci SI.ri Parte_2
e e non già in favore della società. Controparte_2
Sulla base di tali assunti l'opposta ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
Il giudice designato -con provvedimento reso in data 09.01.2025- ha dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fissando, poi, successiva udienza per precisazione delle conclusioni e discussione della controversia.
La causa perviene ora in decisione a seguito dell'udienza di discussione orale della controversia tenutasi in data 15.09.2025 con il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
***
Preliminare alla disamina di ogni questione inerente il merito della controversia è l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'opposta.
L'opposta ha dedotto, infatti, che il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 19.03.2024 e l'opposizione andava dunque introdotta e iscritta a ruolo entro e non oltre il 29.04.2024 (scadenza alla domenica 28.04.2024 posticipata al lunedì), ovvero entro quaranta giorni dalla notifica del decreto.
Ai fini della tempestività dell'opposizione (anche se introdotta con ricorso) occorre avere a mente la data di spedizione e deposito dell'atto introduttivo, avvenuta, come emerge dal registro telematico il 29.04.2024 alle h. 18.34, ancorché l'iscrizione a ruolo sia stata “lavorata” dalla Cancelleria nel prosieguo.
L'opposizione è dunque tempestiva.
Venendo al merito della controversia, la stessa appare, in ogni caso, destituita di fondamento.
L'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva sollevata da parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Emerge, infatti, dagli adi causa che il prefato d.i. opposto risulta essere stato concesso su un accordo siglato dai soci, i quali non si sono impegnati reciprocamente ovvero “l'uno verso l'altro” a conferire reciprochi conferimenti ma direttamente verso la società con versamenti CP_1 periodici di Euro 200,00 al fine di ripianare i debiti pregressi.
Orbene, nell'accordo tra soci viene espressamente riportato (e accettato dalle parti e dal Parte_3
) quanto segue “i soci hanno deliberato in data 8/10/2020 che al momento si impegneranno
[...]
a versare una quota simbolica di € 200,00 a testa a tempo indefinito […], ma questo permetterà a chi non fa più parte della società di fare comunque una parte nel sanare i debiti generati dal gennaio 2018 al settembre 2020” (cfr. All. B, doc. 4).
Da qui discende che i soci in allora SI.ri , e – Controparte_2 Parte_2 Parte_1 stante la pesante esposizione di hanno deciso di impegnarsi a versare nelle casse CP_1 societarie di l'importo minimo di € 200,00 ogni mese sino ad estinzione di tutti i debiti CP_1 contratti nel periodo dal gennaio 2018 al settembre 2020. ll SI. , a decorrere dal 10/2/2021 e sino al 22/3/2023, ha peraltro provveduto ad effettuare i Pt_1 versamenti mensili concordati per un totale € 5.800,00, (cfr. All. B, doc. 07); consentendo alla società , nelle more, di estinguere le seguenti esposizioni: -) – Esposizione CP_1 Controparte_3
€ 21.600,00 - quota Isernia € 7.200,00 (1/3), cfr. All. B, doc. 08; -) CRC S.r.l. – Esposizione €
30.000,00 - quota € 10.000,00 (1/3), All. B, doc. 09; -) – Esposizione € Pt_1 Parte_4
1.283,73 - quota isernia € 427,91 (1/3), All. B, doc. 10; per complessivi € 52.883,73, di cui €
17.627,91 a carico del SI. . Pt_1
Dopo un iniziale pagamento rateale, il SI. ha interrotto i versamenti periodici residuando – Pt_1 con specifico riferimento alle sole posizioni di cui al punto precedente (debiti maturati da gennaio
2018 al settembre2020) un debito residuo verso pari ad € 11.827,91 (= differenza tra CP_1 la quota di debito ed il versato: € 17.627,91 - € 5.800,00).
Non sussiste dunque alcun difetto di legittimazione ad agire in capo alla società.
Peraltro, ad ulteriore riprova del fatto che destinatario dell'impegno assunto non fosse il patrimonio personale dei soci (e dunque i soci medesimi) ma la società è la circostanza che lo CP_1 stesso opponente abbia operato plurimi bonifici pregressi proprio sul c.c. della società come emerge dalla documentazione in atti (doc. 7 estratto conto), andando ulteriormente ad avvalorare l'interpretazione qui accolta. (cf.r Acconto piano di rientro del 8/10/2020”; “pagamento debiti come da accordi scritti presi il 8/10/2020”; “aprile 2021”; “maggio 2021”; “giugno 2021”; “debito luglio”;
“rata agosto”; “settembre”; “rata ottobre”; “rimborso novembre”; “quota dicembre”; [anno 2022]
“quota gennaio”; “febbraio 2020”; “marzo”; “aprile”; [maggio senza causale]; “giugno 2022”; “luglio
2022”; “agosto 2022”; “settembre”; “ottobre”; “novembre”; [dicembre senza causale]; [anno 2023 - gennaio 2023 senza causale]; “febbraio”; [marzo 2023 senza causale].
L'eccezione va, dunque, rigettata.
Sull'eccezione riconvenzionale formulata
Parte opponente ha formulato altresì domanda riconvenzionale lamentando di vantare, a sua volta, crediti per l'ammontare di Euro 3.300,00 pari alla liquidazione del valore nominale della quota dal medesimo posseduta nella società.
La predetta domanda non può essere spiegata nei riguardi della società ma andava diretta a favore dei soci i SI.ri e , i quali avrebbero dovuto Parte_2 Controparte_2 procedere alla liquidazione del valore nominale della quota e ciò anche a tacere del fatto che sempre documentalmente emerge che il sig. non abbia mai versato l'integralità della quota Pt_1 ma solo una ridotta somma pari ad Euro 825,00.
Parimenti infondata è anche l'ulteriore richiesta avanzata dall'opponente volta ad ottenere un rimborso pro quota per i beni asseritamente in disponibilità alla società al momento della liquidazione.
Ferma la circostanza della totale genericità della domanda, non essendovi prova a monte dell'esistenza dei beni elencati e di cui si chiede la liquidazione pro quota in termini di valore, giova evidenziare sin d'ora, che dal doc. 5 all b emerge come il sig. abbia deciso di uscire dalla Pt_1 compagine societaria con la cessione della quota senza aver più nulla a pretendere rilasciando ampia quietanza liberatoria (rogito Notaio Dott. del 9/10/2020 il SI. cede con Persona_1 Pt_1 decorrenza immediata quanto segue: “1) parte della propria quota ceduta di partecipazione nella predetta Società e segnatamente una quota del valore nominale di € 1.700,00 (millesettecento/00) pari al 17% (diciassette per cento) del capitale sociale al SI. […] che ha Controparte_2 accettato e acquistato”; 2) la restante parte della propria quota di partecipazione nella predetta
Società e segnatamente una quota del valore nominale di € 1.600,00 (milleseicento/00) pari al
16% (sedici per cento) del capitale sociale al SI. […] che ha accettato e Parte_2 acquistato”. (…) i prezzi delle presenti cessioni sono stati dalle parti dichiarati in € 1.700,00
(millesettecento/00) per la prima cessione ed in € 1.600,00 (milleseicento/00) per la seconda cessione”. Tali somme il cedente [il SI. ] ha dichiarato di aver già ricevuto Pt_1 precedentemente a quest'atto dai cessionari, per cui ne ha rilasciato ampie, liberatorie e finali quietanze a saldo a favore degli stessi, dichiarando di non avere null'altro a pretendere”. E' evidente che a fronte delle dichiarazioni rese in sede di cessione della propria quota ai soci rimanenti egli non possa -ora- strumentalmente rivendicare alcunché in relazioni ad eventuali beni che si assume fossero in disponibilità alla società CP_1
L'opposizione va, dunque, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore in opposizione, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo aggiornati dal DM 147/2022 s.m.i., tenuto conto dell'attività processuale svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il d.i. 254/2024 emesso in data
11.03.2024 dal Tribunale di Ivrea;
RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dall'opponente;
CONDANNA l'opponente , c.f. , a rimborsare le spese di Parte_1 CodiceFiscale_1 lite nei riguardi della soc. (p.iva , che liquida ex D.M. 55/2014 s.m.i. in CP_1 P.IVA_1
Euro 3.500,00 oltre esposti documentati, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario l'avv. Marco Pelizzi Fiolini.
Ivrea, 15.09.2025
il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)