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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. LIna Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1986/2024 R.G.A.C.L., cui è riunito quello iscritto al n.2086/2024 aventi ad oggetto entrambi appelli proposti avverso la CP_1 sentenza n. 777/2024 emessa in data 24 gennaio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. EL Maria Giuseppina Adimari PEC:
t in virtù di procura generale a rogito del Email_1 dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37845 e Raccolta n. 7313 Persona_1 del 22.3.2024; nel proc. 1986/2024 ed APPELLATO in quello 2086/2024- Parte_2
E
rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2
NC LI e EL De SA ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Roma, L.go Toniolo N. 5
-APPELLATO nel proc. 1986/2024 ed APPELLANTE - in quello 2086/2024
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti delle parti costituite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 17 luglio 2024 l' ha impugnato la Pt_1 sentenza n.777/24 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, il 24 gennaio 2024.
Il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda proposta da
[...] con cui chiedeva l'accertamento negativo del credito Controparte_2 rivendicato dall' a titolo di indebita erogazione della maggiorazione sociale Pt_1 corrisposta sulla pensione di inabilità civile n. 07071363 in godimento, dal gennaio
2020 al 28 febbraio 2023 , per l'importo di euro 7.166,85 richiesta con comunicazione datata 26 gennaio 2023, accoglieva la domanda limitatamente agli importi percepiti fino al 2021,mentre la disattendeva per i successivi. Compensava integralmente le spese fra le parti in virtù della soccombenza reciproca.
Con l'appello l' ha formulato i motivi di critica di cui alla motivazione. Pt_1
L'appellata si è costituta il 10 giugno 2024 chiedendo il rigetto del gravame proposto da controparte.
A sua volta, ha impugnato la sentenza con Controparte_2 autonomo ricorso depositato il 24 luglio 2024 limitatamente al regolamento delle spese sostenendo che avrebbe dovuto essere definito integralmente in suo favore.
Nel gravame interposto dalla l si è costituto l'11 giugno 2024 CP_2 Pt_1 contrastando il gravame della prima.
I due giudizi, fissati entrambi con ordinanza del 27 maggio 2024 per la trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc all'odierna udienza , previa riunione del procedimento di più recente iscrizione (2086/2024) a quello di iscrizione più remota (recante il numero 1986/2024) sono definiti, all'esito della Camera di
Consiglio e preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, dal
Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso deduceva che con la Controparte_2 nota del 26 gennaio 2023 l' le comunicava l'indebita erogazione a partire dal Pt_1
Pag. 2 di 10 2020 della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001 sulla pensione di invalidità civile per un complessivo importo di 7166,85.
Richiamando la Cassazione (13223/2020 e 28771/2018) ed i principi sanciti da tale organo in tema di indebito assistenziale conseguente al superamento del requisito reddituale, assumeva che l'indebito fosse integralmente irripetibile, poiché le somme percepite erano state erogate sulla base di dati reddituali noti all' Pt_1
Sosteneva che, pertanto, anteriormente alla comunicazione, ella versava in una condizione di legittimo affidamento che ostava alla pretesta recuperatoria.
L'ente previdenziale, costituendosi, evidenziava che la controparte non aveva dichiarato redditi (come collaboratore familiare ed ulteriori come dipendente) rilevanti ai fini del diritto alla maggiorazione sociale né all'ente previdenziale né all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, si era proceduto al recupero dal 2020, epoca di erogazione della maggiorazione sociale.
Concludeva: <Da quanto evidenziato, si comprende l'assoluta infondatezza del ricorso avversario, non avendo parte avversa comunicato mediante modello RED i redditi di natura diversa percepiti negli anni, né allegato e provato di aver presentato le dichiarazioni dei redditi annualmente, ove non ha inserito tutti i redditi percepiti.>>).
Secondo l' , non avendo la comunicato integralmente Pt_1 CP_2 all'amministrazione finanziaria i redditi, sarebbe stata tenuta a comunicare tali fonti di reddito all né ella avrebbe Pt_1 presentato le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria dal 2017 in poi e di avervi inserito tutti i redditi percepiti>>.
Spiegava l' che l'indebito nasceva, infatti, proprio da tali redditi che non erano Pt_1 stati dichiarati né all'amministrazione finanziaria né all' a quest'ultimo, per di Pt_1 più, la QU aveva sempre dichiarato espressamente, nei modelli AP70, di non percepire redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall' Pt_1
Tali condotte avrebbero escluso qualsivoglia affidamento in capo alla CP_2
Il Tribunale, richiamando le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, nel decidere in parziale accoglimento del ricorso, affermava che, poiché dalle allegazioni della difesa dell' si evinceva Pt_1
Pag. 3 di 10 che la pensione di invalidità civile era stata ricalcolata a gennaio 2023 in occasione dell'accoglimento della domanda di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da ottobre 2022 e tenendo conto dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con la stessa decorrenza, poiché si trattava di prestazioni erogate dallo stesso (ivi inclusa la Naspi), che Controparte_3 cagionavano il superamento del limite reddituale, non poteva addebitarsi al pensionato l'indebita erogazione, con conseguente tutela dell'affidamento del percettore.
Negava, tuttavia, ogni affidamento a partire dal 2022, poiché per le somme indebite erogate in quell'anno la ricorrente aveva inviato all' un modello AP70 in cui Pt_1 dichiarava di non possedere altri redditi oltre ai trattamenti erogati dallo stesso istituto, ed all'anno 2023, poiché a gennaio del medesimo anno era stato adottato il provvedimento che accertava il venir meno dei presupposti per l'erogazione della maggiorazione sociale.
Riteneva non rilevanti, ai fini dell'indebito contestato, i redditi del 2018 e il contenuto del modello AP70 riferito a tale annualità.
Nel definire le spese, le compensava integralmente motivando in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Propongono separate impugnazioni la e l' CP_2 Pt_1
La prima devolvendo l'esame del regolamento delle spese ed il secondo denunciando l'erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale nonchè della disciplina normativa, oltre che l'erronea interpretazione delle circostanze di fatto.
Va, per priorità logica oltre che per l'anteriorità cronologica di iscrizione, esaminato l'appello proposto dall'ente previdenziale concernente il merito.
Assume l' che il Giudice di primo grado, pur avendo Controparte_3 correttamente individuato la disciplina dell'indebito assistenziale come applicabile nel caso abbia errato nell'applicare principi in relazione alle circistanza di fatto in concreto, ritenendo sussistere in capo all'ente previdenziale un obbligo di verifica dei redditi “aliunde”, oltre i canali previsti e disciplinati dalla disciplina normativa entrata in vigore nel 2010.
Pag. 4 di 10 Inoltre, il Tribunale, cadendo in contraddizione, avrebbe omesso di accertare se la ricorrente avesse presentato le dichiarazioni dei redditi- circostanza negata dall'Istituto- da cui l'Ente avrebbe potuto e dovuto attingere i dati reddituali e di verificare se in esse fossero effettivmente compresi tutti i redditi percepiti dalla ricorrente.
Allo stesso modo, sarebbe mancato nella sentenza qualsiasi riferimento all'avvenuta comunicazione all'Ente dei modelli RED da parte della ricorrente.
Nel caso, poichè la OS non aveva assolto ad alcuno degli obblighi di comunicazione (verso l'amministrazione finanziaria o, min alternativa, verso l' Pt_1 circa i propri redditi, la statuizione di primo grado avrebbe dovuto essere riformata in quanto l'indebito scaturiva proprio dalla verifica dei redditi posseduti dalla ricorrente e non dichiarati (per lavoro domestico, indennità Naspi e redditi da lavoro dipendente), per i quali anzi l'originaria ricorrente aveva sempre dichiarato all' reddito zero con i modelli AP70. Pt_1
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto rigettare il ricorso non essendo stato provata la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'inserimento in essa di tutti quelli percepiti negli anni 2020-2021 e contestualmente della presentazione del modello
RED all Pt_1
Infine, in relazione all'iniziativa di recupero, ha sostenuto l'ente previdenziale che nessuna decadenza sarebbe stata ipotizzabile poiché essa era stato intrapresa nel
2023 e, dunque, nei termini di legge, poiché, considerando l'anno più risalente
(2020), la dichiarazione/comunicazione dei redditi non avrebbe potuto avvenire perima dell'anno successivo (2021) epoca a partire dalla quale potevano essere avviate le verifiche. Anzi, non avendo la dimostrato di avere presentato le CP_2 dichiarazioni dei redditi includenti tutti quelli percepiti, né di avere inoltrato la comunicazione del modello Red all'Ente, il limite temporale di cui all'art. 13, comma
2, L. 412/91 non sarebbe stato del tutto applicabile.
Rileva poi, in termini di diritto, che con l'art. 13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010, è stato inserito, nell'art. 35 del d. l. n. 207/2008, il comma 10 bis, per cui i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
Pag. 5 di 10 reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali (onere esteso anche ai titolari di prestazioni assistenziali dal comma 8 che prevede liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito...>>).
Di tale obbligo stabilito dalla legge in maniera uniforme per le prestazioni previdenziali ed assistenziali non avrebbe tenuto conto il primo giudice.
Ribadisce, infine, che, non avendo la dichiarato integralmente i redditi CP_2 percepiti negli anni di riferimento, né presentato i modelli Red all'Ente, il recupero da parte dell'Ente sarebbe stato legittimo anche per gli anni 2020-2021, poiché per l'anno 2020 avrebbe dovuto tenersi conto dei redditi diversi (non pensionistici di cui al ) dell'anno 2019 (7.414,88 euro come collaboratore familiare + Parte_3
1.099,64 euro da lavoro dipendente = 8.514,52 euro) e per l'anno 2021 dei redditi diversi dell'anno 2020 (3.255,84 da collaboratore familiare, 21,63 da lavoro dipendente + 3.334,90 da Naspi =6.612,37).
L'appello dell è fondato. Pt_1
E, invero, l'indebito di cui si discute nasceva dal superamento del limite reddituale per il godimento della maggiorazione sociale concessa sulla pensione di invalidità civile in godimento che derivava dal cumulo di prestazioni erogate dall'ente previdenziale con redditi ulteriori, fra cui quello come collaboratrice familiare, i cui importi erano stati indicati analiticamente dall'ente previdenziale che aveva inequivocabilmente allegato che essi non erano stato dichiarati dalla percettrice all'Agenzia delle Entrate, oltre che allo stesso ente, sicché non sarebbe stato possibile appurarli altrimenti.
Sul piano probatorio, a prescindere dall'erogazione della Naspi, è anche vero che la in primo grado non aveva prodotto alcuna dichiarazione dei redditi CP_2 inoltrata all'Agenzia delle Entrate per gli anni in discussione che comprovasse che aveva assolto all'onere di dichiarare anche i redditi come collaboratrice domestica percepiti dal 2019-2021 ( redditi che l'ente assumeva che sin dal 2017 non fossero stati dichiarati), e quelli ulteriori da lavoro dipendente del 2021, ma si era limitata a produrre un modello CUD 2021 relativo ai redditi 2020 riportante unicamente
Pag. 6 di 10 l'importo erogatole dall ( pagina 1) come NASPI ossia euro 3.334,90 per il Pt_1 periodo dal 12 marzo 2020 al 30 settembre 2020.
Né il mancato assolvimento di tale adempimento poteva dirsi superato dalla produzione in giudizio dell'estratto contributivo posto che, per altro, il documento presente in atti rilasciato il 4 marzo 2023 non consente di appurare se anche in epoca precedente i rapporti di lavoro in esso indicati a partire dal 2020 fossero stati denunciati (con i relativi compensi) o lo fossero stati solo al momento del rilascio del documento.
Ciò detto è anche vero che nel modello AP70 ossia il modulo inoltrato all'ente previdenziale contenente i dati socioeconomici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile - del 2018 come quello del 2022 riportava la dichiarazione della :< Non possiedo/e redditi oltre alle CP_2 pensioni erogate dall' e/o trattamenti presenti nel casellario dei pensionati e Pt_1
NON sono/è titolare di pensioni/rendite estere>>.
Al di là dello specifico riferimento temporale presente su tali documenti, non può trascurarsi che l'ente faceva luogo in sostanza a tale produzione a fini meramente esemplificativi, a sostegno dell'allegazione di una condotta più estesa nel tempo, durevole e costante della sostenendo apertamente, sin dal primo CP_2 grado, e ribadendolo anche in appello che ella aveva < sempre dichiarato redditi
0 all'Ente>> (così a pagina 2 della memoria di costituzione in primo grado e a Pt_1 pagina 6 dell'appello).
A fronte di tale allegazione, condotta in termini inequivoci, nulla di specifico aveva obiettato la facendo cadere la non contestazione su tale assunto e finendo CP_2 con l'affermare in via meramente apodittica la propria buona fede collegandola all'assunto generico del possesso da parte dell'Istituto dei propri dati reddituali
(<dati reddituali rientranti nella sfera di conoscenza di controparte e dalla stessa conosciuti>> come si legge a pagina 8 del ricorso originario), affermazione quest'ultima che in astratto può condividersi solo in relazione alle prestazioni erogate dallo stesso ente, ma non in riferimento a redditi ulteriori che non risultino dichiarati all'Agenzia delle Entrate, né all' Pt_1
Pag. 7 di 10 Ancora, non va sottaciuto che l'ampio argomentare della Suprema Corte (si veda la nota sentenza n.12608/2020) in tema di oneri di verifica da parte dell'ente previdenziale in relazione alle prestazioni assistenziali collegate al reddito presuppone l'assolvimento da parte del pensionato degli oneri di dichiarazione
( nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA...>>) potendosi sostenere che i dati reddituali del pensionato siano sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica solo se gli stessi siano stati dichiarati. Pt_1
Tale onere di dichiarazione (che fra l'altro costituisce adempimento degli obblighi correttezza nei rapporti obbligatori reciproci fra le parti del rapporto assistenziale, ex art.1175 e 1375 cc) quanto meno all'Agenzia delle Entrate dei redditi non comunicati all'ente (e che evidentemente esulino da quelli dallo stesso erogati) costituisce la premessa argomentativa del ragionare della Suprema Corte, che, in stretta connessione logica rispetto ad essa, ha ritenuto che il mero silenzio serbato dall'assicurato sulla propria condizione economica nei confronti dell'ente previdenziale diviene irrilevante se superabile attraverso il ricorso alle fonti di conoscenza messe a disposizione dagli archivi dell'amministrazione finanziaria.
Viceversa, nel caso oggetto dell'attuale considerazione da parte del Collegio, non solo nessuno degli oneri di dichiarazione (fra loro sostanzialmente fungibili) imposti dalla legge (ossia all'amministrazione finanziaria o, in alternativa, all'ente previdenziale) aveva assolto la pensionata, ma, fra l'altro, non limitandosi al silenzio, ella aveva fornito dichiarazioni non rispondenti al vero sulla propria situazione economica (circa l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall'ente o presenti sul Casellario pensioni) periodicamente reiterate nel tempo (modelli P70) con ciò determinando una falsa rappresentazione della realtà in capo all'ente, rappresentazione che non era neppure suscettibile di essere percepita come falsa attraverso un riscontro con i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria posto che neppure quest'ultima era stata notiziata di tali redditi.
Alla luce delle circostanze illustrate, nessun legittimo affidamento poteva ragionevolmente nutrire la pensionata sicché le somme erogate sono interamente
Pag. 8 di 10 ripetibili con l'effetto che, in riforma dell'impugnata sentenza, l'originaria domanda va disattesa.
La decisione sull'appello dell determina l'assorbimento (travolgendolo per Pt_1 effetto della riforma della sentenza di primo grado innrelazione al merito con inversione del rapporto di soccombenza) dell'appello autonomo proposto dalla sul regolamento delle spese. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della in entrambi i CP_2 gradi e liquidate come da dispositivo.
Va al riguardo precisato che le spese del presente grado sono liquidate in relazione ai due processi di appello instaurati dalle due parti accordando, per entrambi i procedimenti, separatamente le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
La necessità di tenere conto separatamente anche della fase decisionale per ciascuno dei processi in appello deriva dal fatto che l'onorario unico non può essere liquidato neppure per tale fase, come avviene d'ordinario in caso di trattazione orale, poiché, in conseguenza del rito cartolare adottato, la riunione è avvenuta in camera di consiglio successivamente al momento in cui le parti hanno, in entrambi i giudizi, reso le conclusioni con le note scritte che tengono luogo della discussione orale.
Naturalmente il valore dei due appelli è differenziato (sull'autonomia dei due procedimenti ai fini del valore vedasi per tutte Cassazione n. 2689/2005) dovendosi per il giudizio che concerne unicamente il regolamento delle spese -n.2086/2024- applicarsi il primo scaglione della tabella 12, mentre per l'altro che investe il merito il terzo scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 nei confronti di e sull'autonoma impugnazione, Controparte_2 successivamente riunita alla prima, proposta da quest'ultima con ricorso depositato il 24 luglio 2024, entrambi con riferimento alla sentenza n. 777/2024 emessa il
Pag. 9 di 10 giorno 24 gennaio 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' e ritenuto assorbito quello Pt_1 proposto dalla riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originario CP_2 ricorso condannando alla rifusione delle spese Controparte_2 del grado che liquida in euro 2.110,00 oltre spese generali.
2) Condanna la alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_2 euro 2300,00 oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1- Controparte_2 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 24 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. LIna Romeo) (dott. Donatella Casablanca
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. LIna Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ________ Consigliere
All'udienza del 24 giugno 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1986/2024 R.G.A.C.L., cui è riunito quello iscritto al n.2086/2024 aventi ad oggetto entrambi appelli proposti avverso la CP_1 sentenza n. 777/2024 emessa in data 24 gennaio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. EL Maria Giuseppina Adimari PEC:
t in virtù di procura generale a rogito del Email_1 dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37845 e Raccolta n. 7313 Persona_1 del 22.3.2024; nel proc. 1986/2024 ed APPELLATO in quello 2086/2024- Parte_2
E
rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2
NC LI e EL De SA ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Roma, L.go Toniolo N. 5
-APPELLATO nel proc. 1986/2024 ed APPELLANTE - in quello 2086/2024
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti delle parti costituite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 17 luglio 2024 l' ha impugnato la Pt_1 sentenza n.777/24 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, il 24 gennaio 2024.
Il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda proposta da
[...] con cui chiedeva l'accertamento negativo del credito Controparte_2 rivendicato dall' a titolo di indebita erogazione della maggiorazione sociale Pt_1 corrisposta sulla pensione di inabilità civile n. 07071363 in godimento, dal gennaio
2020 al 28 febbraio 2023 , per l'importo di euro 7.166,85 richiesta con comunicazione datata 26 gennaio 2023, accoglieva la domanda limitatamente agli importi percepiti fino al 2021,mentre la disattendeva per i successivi. Compensava integralmente le spese fra le parti in virtù della soccombenza reciproca.
Con l'appello l' ha formulato i motivi di critica di cui alla motivazione. Pt_1
L'appellata si è costituta il 10 giugno 2024 chiedendo il rigetto del gravame proposto da controparte.
A sua volta, ha impugnato la sentenza con Controparte_2 autonomo ricorso depositato il 24 luglio 2024 limitatamente al regolamento delle spese sostenendo che avrebbe dovuto essere definito integralmente in suo favore.
Nel gravame interposto dalla l si è costituto l'11 giugno 2024 CP_2 Pt_1 contrastando il gravame della prima.
I due giudizi, fissati entrambi con ordinanza del 27 maggio 2024 per la trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc all'odierna udienza , previa riunione del procedimento di più recente iscrizione (2086/2024) a quello di iscrizione più remota (recante il numero 1986/2024) sono definiti, all'esito della Camera di
Consiglio e preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, dal
Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso deduceva che con la Controparte_2 nota del 26 gennaio 2023 l' le comunicava l'indebita erogazione a partire dal Pt_1
Pag. 2 di 10 2020 della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001 sulla pensione di invalidità civile per un complessivo importo di 7166,85.
Richiamando la Cassazione (13223/2020 e 28771/2018) ed i principi sanciti da tale organo in tema di indebito assistenziale conseguente al superamento del requisito reddituale, assumeva che l'indebito fosse integralmente irripetibile, poiché le somme percepite erano state erogate sulla base di dati reddituali noti all' Pt_1
Sosteneva che, pertanto, anteriormente alla comunicazione, ella versava in una condizione di legittimo affidamento che ostava alla pretesta recuperatoria.
L'ente previdenziale, costituendosi, evidenziava che la controparte non aveva dichiarato redditi (come collaboratore familiare ed ulteriori come dipendente) rilevanti ai fini del diritto alla maggiorazione sociale né all'ente previdenziale né all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, si era proceduto al recupero dal 2020, epoca di erogazione della maggiorazione sociale.
Concludeva: <Da quanto evidenziato, si comprende l'assoluta infondatezza del ricorso avversario, non avendo parte avversa comunicato mediante modello RED i redditi di natura diversa percepiti negli anni, né allegato e provato di aver presentato le dichiarazioni dei redditi annualmente, ove non ha inserito tutti i redditi percepiti.>>).
Secondo l' , non avendo la comunicato integralmente Pt_1 CP_2 all'amministrazione finanziaria i redditi, sarebbe stata tenuta a comunicare tali fonti di reddito all né ella avrebbe Pt_1 presentato le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria dal 2017 in poi e di avervi inserito tutti i redditi percepiti>>.
Spiegava l' che l'indebito nasceva, infatti, proprio da tali redditi che non erano Pt_1 stati dichiarati né all'amministrazione finanziaria né all' a quest'ultimo, per di Pt_1 più, la QU aveva sempre dichiarato espressamente, nei modelli AP70, di non percepire redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall' Pt_1
Tali condotte avrebbero escluso qualsivoglia affidamento in capo alla CP_2
Il Tribunale, richiamando le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, nel decidere in parziale accoglimento del ricorso, affermava che, poiché dalle allegazioni della difesa dell' si evinceva Pt_1
Pag. 3 di 10 che la pensione di invalidità civile era stata ricalcolata a gennaio 2023 in occasione dell'accoglimento della domanda di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da ottobre 2022 e tenendo conto dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con la stessa decorrenza, poiché si trattava di prestazioni erogate dallo stesso (ivi inclusa la Naspi), che Controparte_3 cagionavano il superamento del limite reddituale, non poteva addebitarsi al pensionato l'indebita erogazione, con conseguente tutela dell'affidamento del percettore.
Negava, tuttavia, ogni affidamento a partire dal 2022, poiché per le somme indebite erogate in quell'anno la ricorrente aveva inviato all' un modello AP70 in cui Pt_1 dichiarava di non possedere altri redditi oltre ai trattamenti erogati dallo stesso istituto, ed all'anno 2023, poiché a gennaio del medesimo anno era stato adottato il provvedimento che accertava il venir meno dei presupposti per l'erogazione della maggiorazione sociale.
Riteneva non rilevanti, ai fini dell'indebito contestato, i redditi del 2018 e il contenuto del modello AP70 riferito a tale annualità.
Nel definire le spese, le compensava integralmente motivando in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Propongono separate impugnazioni la e l' CP_2 Pt_1
La prima devolvendo l'esame del regolamento delle spese ed il secondo denunciando l'erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale nonchè della disciplina normativa, oltre che l'erronea interpretazione delle circostanze di fatto.
Va, per priorità logica oltre che per l'anteriorità cronologica di iscrizione, esaminato l'appello proposto dall'ente previdenziale concernente il merito.
Assume l' che il Giudice di primo grado, pur avendo Controparte_3 correttamente individuato la disciplina dell'indebito assistenziale come applicabile nel caso abbia errato nell'applicare principi in relazione alle circistanza di fatto in concreto, ritenendo sussistere in capo all'ente previdenziale un obbligo di verifica dei redditi “aliunde”, oltre i canali previsti e disciplinati dalla disciplina normativa entrata in vigore nel 2010.
Pag. 4 di 10 Inoltre, il Tribunale, cadendo in contraddizione, avrebbe omesso di accertare se la ricorrente avesse presentato le dichiarazioni dei redditi- circostanza negata dall'Istituto- da cui l'Ente avrebbe potuto e dovuto attingere i dati reddituali e di verificare se in esse fossero effettivmente compresi tutti i redditi percepiti dalla ricorrente.
Allo stesso modo, sarebbe mancato nella sentenza qualsiasi riferimento all'avvenuta comunicazione all'Ente dei modelli RED da parte della ricorrente.
Nel caso, poichè la OS non aveva assolto ad alcuno degli obblighi di comunicazione (verso l'amministrazione finanziaria o, min alternativa, verso l' Pt_1 circa i propri redditi, la statuizione di primo grado avrebbe dovuto essere riformata in quanto l'indebito scaturiva proprio dalla verifica dei redditi posseduti dalla ricorrente e non dichiarati (per lavoro domestico, indennità Naspi e redditi da lavoro dipendente), per i quali anzi l'originaria ricorrente aveva sempre dichiarato all' reddito zero con i modelli AP70. Pt_1
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto rigettare il ricorso non essendo stato provata la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'inserimento in essa di tutti quelli percepiti negli anni 2020-2021 e contestualmente della presentazione del modello
RED all Pt_1
Infine, in relazione all'iniziativa di recupero, ha sostenuto l'ente previdenziale che nessuna decadenza sarebbe stata ipotizzabile poiché essa era stato intrapresa nel
2023 e, dunque, nei termini di legge, poiché, considerando l'anno più risalente
(2020), la dichiarazione/comunicazione dei redditi non avrebbe potuto avvenire perima dell'anno successivo (2021) epoca a partire dalla quale potevano essere avviate le verifiche. Anzi, non avendo la dimostrato di avere presentato le CP_2 dichiarazioni dei redditi includenti tutti quelli percepiti, né di avere inoltrato la comunicazione del modello Red all'Ente, il limite temporale di cui all'art. 13, comma
2, L. 412/91 non sarebbe stato del tutto applicabile.
Rileva poi, in termini di diritto, che con l'art. 13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010, è stato inserito, nell'art. 35 del d. l. n. 207/2008, il comma 10 bis, per cui i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
Pag. 5 di 10 reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali (onere esteso anche ai titolari di prestazioni assistenziali dal comma 8 che prevede liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito...>>).
Di tale obbligo stabilito dalla legge in maniera uniforme per le prestazioni previdenziali ed assistenziali non avrebbe tenuto conto il primo giudice.
Ribadisce, infine, che, non avendo la dichiarato integralmente i redditi CP_2 percepiti negli anni di riferimento, né presentato i modelli Red all'Ente, il recupero da parte dell'Ente sarebbe stato legittimo anche per gli anni 2020-2021, poiché per l'anno 2020 avrebbe dovuto tenersi conto dei redditi diversi (non pensionistici di cui al ) dell'anno 2019 (7.414,88 euro come collaboratore familiare + Parte_3
1.099,64 euro da lavoro dipendente = 8.514,52 euro) e per l'anno 2021 dei redditi diversi dell'anno 2020 (3.255,84 da collaboratore familiare, 21,63 da lavoro dipendente + 3.334,90 da Naspi =6.612,37).
L'appello dell è fondato. Pt_1
E, invero, l'indebito di cui si discute nasceva dal superamento del limite reddituale per il godimento della maggiorazione sociale concessa sulla pensione di invalidità civile in godimento che derivava dal cumulo di prestazioni erogate dall'ente previdenziale con redditi ulteriori, fra cui quello come collaboratrice familiare, i cui importi erano stati indicati analiticamente dall'ente previdenziale che aveva inequivocabilmente allegato che essi non erano stato dichiarati dalla percettrice all'Agenzia delle Entrate, oltre che allo stesso ente, sicché non sarebbe stato possibile appurarli altrimenti.
Sul piano probatorio, a prescindere dall'erogazione della Naspi, è anche vero che la in primo grado non aveva prodotto alcuna dichiarazione dei redditi CP_2 inoltrata all'Agenzia delle Entrate per gli anni in discussione che comprovasse che aveva assolto all'onere di dichiarare anche i redditi come collaboratrice domestica percepiti dal 2019-2021 ( redditi che l'ente assumeva che sin dal 2017 non fossero stati dichiarati), e quelli ulteriori da lavoro dipendente del 2021, ma si era limitata a produrre un modello CUD 2021 relativo ai redditi 2020 riportante unicamente
Pag. 6 di 10 l'importo erogatole dall ( pagina 1) come NASPI ossia euro 3.334,90 per il Pt_1 periodo dal 12 marzo 2020 al 30 settembre 2020.
Né il mancato assolvimento di tale adempimento poteva dirsi superato dalla produzione in giudizio dell'estratto contributivo posto che, per altro, il documento presente in atti rilasciato il 4 marzo 2023 non consente di appurare se anche in epoca precedente i rapporti di lavoro in esso indicati a partire dal 2020 fossero stati denunciati (con i relativi compensi) o lo fossero stati solo al momento del rilascio del documento.
Ciò detto è anche vero che nel modello AP70 ossia il modulo inoltrato all'ente previdenziale contenente i dati socioeconomici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile - del 2018 come quello del 2022 riportava la dichiarazione della :< Non possiedo/e redditi oltre alle CP_2 pensioni erogate dall' e/o trattamenti presenti nel casellario dei pensionati e Pt_1
NON sono/è titolare di pensioni/rendite estere>>.
Al di là dello specifico riferimento temporale presente su tali documenti, non può trascurarsi che l'ente faceva luogo in sostanza a tale produzione a fini meramente esemplificativi, a sostegno dell'allegazione di una condotta più estesa nel tempo, durevole e costante della sostenendo apertamente, sin dal primo CP_2 grado, e ribadendolo anche in appello che ella aveva < sempre dichiarato redditi
0 all'Ente>> (così a pagina 2 della memoria di costituzione in primo grado e a Pt_1 pagina 6 dell'appello).
A fronte di tale allegazione, condotta in termini inequivoci, nulla di specifico aveva obiettato la facendo cadere la non contestazione su tale assunto e finendo CP_2 con l'affermare in via meramente apodittica la propria buona fede collegandola all'assunto generico del possesso da parte dell'Istituto dei propri dati reddituali
(<dati reddituali rientranti nella sfera di conoscenza di controparte e dalla stessa conosciuti>> come si legge a pagina 8 del ricorso originario), affermazione quest'ultima che in astratto può condividersi solo in relazione alle prestazioni erogate dallo stesso ente, ma non in riferimento a redditi ulteriori che non risultino dichiarati all'Agenzia delle Entrate, né all' Pt_1
Pag. 7 di 10 Ancora, non va sottaciuto che l'ampio argomentare della Suprema Corte (si veda la nota sentenza n.12608/2020) in tema di oneri di verifica da parte dell'ente previdenziale in relazione alle prestazioni assistenziali collegate al reddito presuppone l'assolvimento da parte del pensionato degli oneri di dichiarazione
( nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA...>>) potendosi sostenere che i dati reddituali del pensionato siano sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica solo se gli stessi siano stati dichiarati. Pt_1
Tale onere di dichiarazione (che fra l'altro costituisce adempimento degli obblighi correttezza nei rapporti obbligatori reciproci fra le parti del rapporto assistenziale, ex art.1175 e 1375 cc) quanto meno all'Agenzia delle Entrate dei redditi non comunicati all'ente (e che evidentemente esulino da quelli dallo stesso erogati) costituisce la premessa argomentativa del ragionare della Suprema Corte, che, in stretta connessione logica rispetto ad essa, ha ritenuto che il mero silenzio serbato dall'assicurato sulla propria condizione economica nei confronti dell'ente previdenziale diviene irrilevante se superabile attraverso il ricorso alle fonti di conoscenza messe a disposizione dagli archivi dell'amministrazione finanziaria.
Viceversa, nel caso oggetto dell'attuale considerazione da parte del Collegio, non solo nessuno degli oneri di dichiarazione (fra loro sostanzialmente fungibili) imposti dalla legge (ossia all'amministrazione finanziaria o, in alternativa, all'ente previdenziale) aveva assolto la pensionata, ma, fra l'altro, non limitandosi al silenzio, ella aveva fornito dichiarazioni non rispondenti al vero sulla propria situazione economica (circa l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall'ente o presenti sul Casellario pensioni) periodicamente reiterate nel tempo (modelli P70) con ciò determinando una falsa rappresentazione della realtà in capo all'ente, rappresentazione che non era neppure suscettibile di essere percepita come falsa attraverso un riscontro con i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria posto che neppure quest'ultima era stata notiziata di tali redditi.
Alla luce delle circostanze illustrate, nessun legittimo affidamento poteva ragionevolmente nutrire la pensionata sicché le somme erogate sono interamente
Pag. 8 di 10 ripetibili con l'effetto che, in riforma dell'impugnata sentenza, l'originaria domanda va disattesa.
La decisione sull'appello dell determina l'assorbimento (travolgendolo per Pt_1 effetto della riforma della sentenza di primo grado innrelazione al merito con inversione del rapporto di soccombenza) dell'appello autonomo proposto dalla sul regolamento delle spese. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della in entrambi i CP_2 gradi e liquidate come da dispositivo.
Va al riguardo precisato che le spese del presente grado sono liquidate in relazione ai due processi di appello instaurati dalle due parti accordando, per entrambi i procedimenti, separatamente le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
La necessità di tenere conto separatamente anche della fase decisionale per ciascuno dei processi in appello deriva dal fatto che l'onorario unico non può essere liquidato neppure per tale fase, come avviene d'ordinario in caso di trattazione orale, poiché, in conseguenza del rito cartolare adottato, la riunione è avvenuta in camera di consiglio successivamente al momento in cui le parti hanno, in entrambi i giudizi, reso le conclusioni con le note scritte che tengono luogo della discussione orale.
Naturalmente il valore dei due appelli è differenziato (sull'autonomia dei due procedimenti ai fini del valore vedasi per tutte Cassazione n. 2689/2005) dovendosi per il giudizio che concerne unicamente il regolamento delle spese -n.2086/2024- applicarsi il primo scaglione della tabella 12, mentre per l'altro che investe il merito il terzo scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 nei confronti di e sull'autonoma impugnazione, Controparte_2 successivamente riunita alla prima, proposta da quest'ultima con ricorso depositato il 24 luglio 2024, entrambi con riferimento alla sentenza n. 777/2024 emessa il
Pag. 9 di 10 giorno 24 gennaio 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' e ritenuto assorbito quello Pt_1 proposto dalla riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originario CP_2 ricorso condannando alla rifusione delle spese Controparte_2 del grado che liquida in euro 2.110,00 oltre spese generali.
2) Condanna la alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_2 euro 2300,00 oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1- Controparte_2 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 24 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. LIna Romeo) (dott. Donatella Casablanca
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