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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6130/2024 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Angela Tarantino Parte_1
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. rapp. e dif. Controparte_1 dall'Avvocatura dell' Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con decorrenza CP_ dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con articolate motivazioni, che il CTU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole.
CP_
L' si costituiva insistendo per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, dopo aver disposto integrazione peritale, onde poter meglio calibrare le risultanze della CTU espletata in fase di ATPO, stante il deposito di nuova documentazione medica, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata . In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo
696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Le dette prestazioni sono ora compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento delle stesse.
Nel caso di specie il CTU, dott ha riscontrato i motivi del dissenso Persona_1 confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n.
9854/2023 e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare un grado di invalidità nella misura compresa tra il 74% ed il 99% non risultando neanche aggravamenti nelle more intervenuti.
Segnatamente il CTU così concludeva nell'elaborato peritale depositato in fase di ATPO:
“…L'attento esame della documentazione clinica in Atti, le risultanze della visita Medico-
Legale effettuata, in convergenza, consentono una risposta motivata ai quesiti proposti dalla
S.V. Ill.ma. La IG.ra , di anni 49, è attualmente affetta da: − Esiti di Parte_1 paralisi ostetrica dell'arto superiore destro con segni di sofferenza neurogena cronicizzata nei muscoli ad innervazione radicolare C5-C6 e C7 destri. − Cervicodiscoartrosi bilaterale, con protrusioni discali cervicali. − Ipoacusia trasmissiva bilaterale. Il quadro clinico del caso in esame è essenzialmente caratterizzato da una limitazione dell'apparato osteo-articolare a livello del distretto cervico-scapolare, in quanto risultano presenti gli esiti di paralisi ostetrica perinatale dell'arto superiore destro, con sofferenza neurogena dei muscoli innervati da C5 a
C6. Altresì risulta descritta artrosi e protusioni discali multiple in corrispondenza del tratto cervicale, esitanti in cervicobrachialgia bilaterale. Dal punto di vista clinico, al ns. controllo clinico-obiettivo effettuato in sede di visita Medico-Legale, il soggetto presenta limitazione funzionale dei movimenti a carico delle spalle, con riduzione della forza in particolar modo a destra. Ciò posto, per quanto attiene la valutazione Medico-Legale del caso, preliminarmente ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono le seguenti percentuali: - per la “anchilosi di spalla in posizione favorevole” (codice 7208) una percentuale di invalidità del 30 %, la quale si dovrà valutare per analogia, ritenendo quindi equa una valutazione del 20% per la spalla di destra, in esiti di paralisi ostetrica, e del 10 % per la spalla di sinistra;
- per la “sindrome depressiva endoreattiva media” (codice 2205) una percentuale di invalidità del 25 %; - per l'“ipoacusia trasmissiva bilaterale” riscontrata all'esame Audiometrico del 18 gennaio 2024, la Tabella dei
Deficit Uditivi di cui a pag. 98 del D.M., indica una percentuale del 20 %. Pertanto, applicando alle suddette percentuali, come da espressa previsione del Decreto Ministeriale, un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può affermarsi che la IG.ra Parte_1 è affetta da un complesso patologico tale da determinare una percentuale invalidante complessiva del 57%, dovendo in parte dissentire con quanto sostanzialmente quanto già espresso il 30 giugno 2023 dalla Commissione Invalidi Civili di Foggia, a partire dalla data della domanda (2 marzo 2023)….” (cfr elaborato peritale depositato in fase di ATPO n.
9854/2023 R.G.L.)
Tali conclusioni sono rimaste invariate anche a seguito dei chiarimenti richiesti in fase di merito.
Invero il CTU ha così concluso nell'integrazione peritale:” …. E' stata esaminata la documentazione sanitaria ulteriormente depositata in Atti, dalla quale si estrapola sostanzialmente quanto segue: 18 marzo 2024, certificato di fisioterapia redatto presso l'Opera
“Don Uva”, attestante l'effettuazione di fisioterapia dal 18 gennaio 2024. Si fa presente che detto certificato risultava presente anche nella documentazione sanitaria originariamente esaminata, non risulta presente ulteriore documentazione postuma. CONSIDERAZIONI
Orbene, innanzitutto si fa presente che la data del deposito della CTU redatta dalla sottoscritta
è del 10 maggio 2024, successivamente accettata dalla Cancelleria il 17 maggio 2024. Le
Osservazioni dell'Avv. A. Tarantino sono pervenute alla sottoscritta in data 10 maggio 2024, quindi postume il termine concesso dall'Ill.mo IG. Giudice e comunque successivamente al deposito della relazione… Entrando nel merito della valutazione della vicenda, non vi è ulteriore documentazione medica atta a provare ulteriori stati invalidanti della sig.ra
[...]
. Durante le operazioni di consulenza tecnica la sottoscritta CTU ha effettuato un Parte_1 rigoroso esame obiettivo che ha poi tradotto nell'applicazione delle tabelle del Decreto
Ministeriale. Nelle note inviate dall'Avv. A Tarantino vi è una tabella (che ivi si allega) in cui sostanzialmente si effettua un altro calcolo in base a diverse voci tabellari, che, secondo il parere Medico della sottoscritta CTU, non risultano adeguate al caso di specie. Invero, richiamando l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta, “Arti superiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita, con modesta ipotonotrofia a carico delle masse muscolari dell'arto superiore destro. I movimenti degli arti superiori risultano ridotti di circa la metà a destra e di un terzo a sinistra, con riduzione della forza”, pertanto non è possibile parlare di anchilosi di spalla in posizione sfavorevole, così come del resto non vi è menzione nella documentazione sanitaria esaminata, consistente in plurime visite ortopediche e fisiatriche. Allo stesso modo non è possibile applicare la voce tabellare
“Sindrome depressiva endoreattiva grave” a giudizio della sottoscritta, per quanto evincibile sia dall'esame obiettivo che dalla documentazione sanitaria, consistente in un solo certificato di una visita psichiatrica redatto in data 3 ottobre 2023, che, verosimilmente, avrebbe dovuto essere seguito da ulteriori visite nel tempo, qualora ci trovassimo di fronte ad un disturbo dell'umore grave. Per ciò che riguarda la valutazione espressa in merito all'ipoacusia trasmissiva bilaterale, valutata dalla sottoscritta in percentuale del 20 %, tale percentuale risulta scaturita dalla lettura medica dell'audiogramma, che in tale sede si conferma. Pertanto, la sottoscritta CTU conferma la valutazione già espressa mediante la consulenza depositata in atti, ossia con una valutazione nella misura del 57 %.” ( cfr integrazione peritale depositata in atti il 14.1.2025).
Le motivazioni del dissenso, stante la coincidenza dell'individuazione delle patologie da cui
è risultata affetta la ricorrente tra quelle individuate dalla stessa e quelle considerate dal CTU, sono riconducibili esclusivamente al calcolo effettuato dal CTU che, a dire della ricorrente, avrebbe errato nell' individuazione dei codici di riferimento contenuti nel D.M. del 1992 e nella conseguente percentuale attribuita.
Ma come visto il CTU ha ampiamente motivato le proprie valutazioni.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono, pertanto, essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Segnatamente, premesso che, conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte, dai quali questo giudice non ha motivo di scostarsi (secondo i quali “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, senza che tale sistema di valutazione possa ritenersi modificato a seguito della disposizione contenuta nell'art. 42 n.
4 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che, nell'ambito del sistema delle verifiche della situazione sanitaria inizialmente accertata nei confronti dei titolari di diritti per invalidità civile, si è limitato a mutare il parametro di riferimento, dalle tabelle vigenti all'epoca della concessione del beneficio, a quelle esistenti al tempo della verifica” - cfr Cass Civ . n. 6652/2004-), il CTU, coerentemente, ha spiegato il criterio di calcolo utilizzato e i codici di riferimento contenuti nelle tabelle del 1992 presi in considerazione, si deve concordare con le conclusioni dal medesimo raggiunte. Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere della prestazione richiesta, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c. CP_ Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da , così decide: Parte_1
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Foggia, 13.2.2025 ore 14.50
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6130/2024 R.G.L., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Angela Tarantino Parte_1
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. rapp. e dif. Controparte_1 dall'Avvocatura dell' Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con decorrenza CP_ dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con articolate motivazioni, che il CTU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole.
CP_
L' si costituiva insistendo per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, dopo aver disposto integrazione peritale, onde poter meglio calibrare le risultanze della CTU espletata in fase di ATPO, stante il deposito di nuova documentazione medica, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata . In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo
696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Le dette prestazioni sono ora compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento delle stesse.
Nel caso di specie il CTU, dott ha riscontrato i motivi del dissenso Persona_1 confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n.
9854/2023 e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare un grado di invalidità nella misura compresa tra il 74% ed il 99% non risultando neanche aggravamenti nelle more intervenuti.
Segnatamente il CTU così concludeva nell'elaborato peritale depositato in fase di ATPO:
“…L'attento esame della documentazione clinica in Atti, le risultanze della visita Medico-
Legale effettuata, in convergenza, consentono una risposta motivata ai quesiti proposti dalla
S.V. Ill.ma. La IG.ra , di anni 49, è attualmente affetta da: − Esiti di Parte_1 paralisi ostetrica dell'arto superiore destro con segni di sofferenza neurogena cronicizzata nei muscoli ad innervazione radicolare C5-C6 e C7 destri. − Cervicodiscoartrosi bilaterale, con protrusioni discali cervicali. − Ipoacusia trasmissiva bilaterale. Il quadro clinico del caso in esame è essenzialmente caratterizzato da una limitazione dell'apparato osteo-articolare a livello del distretto cervico-scapolare, in quanto risultano presenti gli esiti di paralisi ostetrica perinatale dell'arto superiore destro, con sofferenza neurogena dei muscoli innervati da C5 a
C6. Altresì risulta descritta artrosi e protusioni discali multiple in corrispondenza del tratto cervicale, esitanti in cervicobrachialgia bilaterale. Dal punto di vista clinico, al ns. controllo clinico-obiettivo effettuato in sede di visita Medico-Legale, il soggetto presenta limitazione funzionale dei movimenti a carico delle spalle, con riduzione della forza in particolar modo a destra. Ciò posto, per quanto attiene la valutazione Medico-Legale del caso, preliminarmente ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono le seguenti percentuali: - per la “anchilosi di spalla in posizione favorevole” (codice 7208) una percentuale di invalidità del 30 %, la quale si dovrà valutare per analogia, ritenendo quindi equa una valutazione del 20% per la spalla di destra, in esiti di paralisi ostetrica, e del 10 % per la spalla di sinistra;
- per la “sindrome depressiva endoreattiva media” (codice 2205) una percentuale di invalidità del 25 %; - per l'“ipoacusia trasmissiva bilaterale” riscontrata all'esame Audiometrico del 18 gennaio 2024, la Tabella dei
Deficit Uditivi di cui a pag. 98 del D.M., indica una percentuale del 20 %. Pertanto, applicando alle suddette percentuali, come da espressa previsione del Decreto Ministeriale, un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può affermarsi che la IG.ra Parte_1 è affetta da un complesso patologico tale da determinare una percentuale invalidante complessiva del 57%, dovendo in parte dissentire con quanto sostanzialmente quanto già espresso il 30 giugno 2023 dalla Commissione Invalidi Civili di Foggia, a partire dalla data della domanda (2 marzo 2023)….” (cfr elaborato peritale depositato in fase di ATPO n.
9854/2023 R.G.L.)
Tali conclusioni sono rimaste invariate anche a seguito dei chiarimenti richiesti in fase di merito.
Invero il CTU ha così concluso nell'integrazione peritale:” …. E' stata esaminata la documentazione sanitaria ulteriormente depositata in Atti, dalla quale si estrapola sostanzialmente quanto segue: 18 marzo 2024, certificato di fisioterapia redatto presso l'Opera
“Don Uva”, attestante l'effettuazione di fisioterapia dal 18 gennaio 2024. Si fa presente che detto certificato risultava presente anche nella documentazione sanitaria originariamente esaminata, non risulta presente ulteriore documentazione postuma. CONSIDERAZIONI
Orbene, innanzitutto si fa presente che la data del deposito della CTU redatta dalla sottoscritta
è del 10 maggio 2024, successivamente accettata dalla Cancelleria il 17 maggio 2024. Le
Osservazioni dell'Avv. A. Tarantino sono pervenute alla sottoscritta in data 10 maggio 2024, quindi postume il termine concesso dall'Ill.mo IG. Giudice e comunque successivamente al deposito della relazione… Entrando nel merito della valutazione della vicenda, non vi è ulteriore documentazione medica atta a provare ulteriori stati invalidanti della sig.ra
[...]
. Durante le operazioni di consulenza tecnica la sottoscritta CTU ha effettuato un Parte_1 rigoroso esame obiettivo che ha poi tradotto nell'applicazione delle tabelle del Decreto
Ministeriale. Nelle note inviate dall'Avv. A Tarantino vi è una tabella (che ivi si allega) in cui sostanzialmente si effettua un altro calcolo in base a diverse voci tabellari, che, secondo il parere Medico della sottoscritta CTU, non risultano adeguate al caso di specie. Invero, richiamando l'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta, “Arti superiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita, con modesta ipotonotrofia a carico delle masse muscolari dell'arto superiore destro. I movimenti degli arti superiori risultano ridotti di circa la metà a destra e di un terzo a sinistra, con riduzione della forza”, pertanto non è possibile parlare di anchilosi di spalla in posizione sfavorevole, così come del resto non vi è menzione nella documentazione sanitaria esaminata, consistente in plurime visite ortopediche e fisiatriche. Allo stesso modo non è possibile applicare la voce tabellare
“Sindrome depressiva endoreattiva grave” a giudizio della sottoscritta, per quanto evincibile sia dall'esame obiettivo che dalla documentazione sanitaria, consistente in un solo certificato di una visita psichiatrica redatto in data 3 ottobre 2023, che, verosimilmente, avrebbe dovuto essere seguito da ulteriori visite nel tempo, qualora ci trovassimo di fronte ad un disturbo dell'umore grave. Per ciò che riguarda la valutazione espressa in merito all'ipoacusia trasmissiva bilaterale, valutata dalla sottoscritta in percentuale del 20 %, tale percentuale risulta scaturita dalla lettura medica dell'audiogramma, che in tale sede si conferma. Pertanto, la sottoscritta CTU conferma la valutazione già espressa mediante la consulenza depositata in atti, ossia con una valutazione nella misura del 57 %.” ( cfr integrazione peritale depositata in atti il 14.1.2025).
Le motivazioni del dissenso, stante la coincidenza dell'individuazione delle patologie da cui
è risultata affetta la ricorrente tra quelle individuate dalla stessa e quelle considerate dal CTU, sono riconducibili esclusivamente al calcolo effettuato dal CTU che, a dire della ricorrente, avrebbe errato nell' individuazione dei codici di riferimento contenuti nel D.M. del 1992 e nella conseguente percentuale attribuita.
Ma come visto il CTU ha ampiamente motivato le proprie valutazioni.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono, pertanto, essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Segnatamente, premesso che, conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte, dai quali questo giudice non ha motivo di scostarsi (secondo i quali “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, senza che tale sistema di valutazione possa ritenersi modificato a seguito della disposizione contenuta nell'art. 42 n.
4 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che, nell'ambito del sistema delle verifiche della situazione sanitaria inizialmente accertata nei confronti dei titolari di diritti per invalidità civile, si è limitato a mutare il parametro di riferimento, dalle tabelle vigenti all'epoca della concessione del beneficio, a quelle esistenti al tempo della verifica” - cfr Cass Civ . n. 6652/2004-), il CTU, coerentemente, ha spiegato il criterio di calcolo utilizzato e i codici di riferimento contenuti nelle tabelle del 1992 presi in considerazione, si deve concordare con le conclusioni dal medesimo raggiunte. Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere della prestazione richiesta, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c. CP_ Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da , così decide: Parte_1
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Foggia, 13.2.2025 ore 14.50
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella