Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5870
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata integra un provvedimento di contenuto decisorio, poiché incide sui diritti soggettivi dei creditori, ai quali, dopo la pronuncia del decreto, è impedito l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive, con carattere definitivo. Conseguentemente, contro il decreto deve reputarsi ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Cost. per violazione di legge, dovendosi intendere per tale anche la violazione della legge processuale, costituita dalla mancanza della motivazione, che si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia nei casi in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", o fra loro inconciliabili, o obbiettivamente incomprensibili, a condizione che tali deficienze emergano dal provvedimento in sè, restando, viceversa, estranea la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha escluso che nel caso di specie sussistesse una mancanza di motivazione con riferimento al presupposto dell'emissione del decreto impugnato, rappresentato dalla temporaneità delle difficoltà dell'azienda e dal suo possibile superamento, giacché il giudice di merito aveva indicato gli elementi concreti sui quali aveva fondato il suo positivo convincimento in proposito, mentre ha ravvisato la detta mancanza con riferimento al presupposto soggettivo della cosiddetta meritevolezza - individuato dalla stessa Suprema Corte nell'attitudine dell'imprenditore a sfruttare l'obbiettiva possibilità di superamento della crisi - nella circostanza che la motivazione fosse stata espressa con la proposizione "considerate le cause che hanno determinato la temporanea difficoltà", senza alcuna esplicitazione di concreto contenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5870
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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