Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata integra un provvedimento di contenuto decisorio, poiché incide sui diritti soggettivi dei creditori, ai quali, dopo la pronuncia del decreto, è impedito l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive, con carattere definitivo. Conseguentemente, contro il decreto deve reputarsi ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Cost. per violazione di legge, dovendosi intendere per tale anche la violazione della legge processuale, costituita dalla mancanza della motivazione, che si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia nei casi in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", o fra loro inconciliabili, o obbiettivamente incomprensibili, a condizione che tali deficienze emergano dal provvedimento in sè, restando, viceversa, estranea la verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha escluso che nel caso di specie sussistesse una mancanza di motivazione con riferimento al presupposto dell'emissione del decreto impugnato, rappresentato dalla temporaneità delle difficoltà dell'azienda e dal suo possibile superamento, giacché il giudice di merito aveva indicato gli elementi concreti sui quali aveva fondato il suo positivo convincimento in proposito, mentre ha ravvisato la detta mancanza con riferimento al presupposto soggettivo della cosiddetta meritevolezza - individuato dalla stessa Suprema Corte nell'attitudine dell'imprenditore a sfruttare l'obbiettiva possibilità di superamento della crisi - nella circostanza che la motivazione fosse stata espressa con la proposizione "considerate le cause che hanno determinato la temporanea difficoltà", senza alcuna esplicitazione di concreto contenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5870 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
P.C.C. PONTINA COMMERCIO CARBURANTI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso l'avvocato DE ROSSI RE M., rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO MASSA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IN SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio ANGELONI - GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ANGELONI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CA SALVATORE;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di LATINA, depositato il 24/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Latina, con decreto del 24 giugno 1997, ammetteva la s.p.a. HI alla procedura di amministrazione controllata per il periodo di due anni. Il Tribunale motivava la decisione osservando che sussistevano le condizioni previste dall'art. 160, 1° comma, l. fall., richiamato dall'art. 187 l. fall. e, in particolare, che la società istante aveva tenuto una regolare contabilità; che la difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni doveva ritenersi temporanea e reversibile, come dimostrato dalla assenza di protesti cambiari;
che il previsto inserimento nel mercato della grande distribuzione, le previste economie sul costo del lavoro e la riscossione di un rilevante contributo dell'AIMA facevano ritenere comprovate le possibilità di risanare l'impresa;
che, infine, "la società HI, considerate le cause che avevano determinato la temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, appariva meritevole del beneficio". Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione la s.r.l. P.C.C. Pontina Commercio Carburanti, deducendo un unico motivo. La s.p.a. HI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente deduce l'omessa ed insufficiente motivazione dell'impugnato decreto in ordine alla esistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 187 e 188 l. fall.; in particolare, si duole che il tribunale abbia passivamente fatto proprie le illazioni ed ipotesi esposte dalla s.p.a. HI per sostenere la temporaneità della propria crisi e la possibilità di superarla, omettendo così di indicare gli elementi contabili e di fatto dai quali aveva tratto il convincimento del carattere temporaneo della difficoltà; inoltre si duole della mancata indicazione delle ragioni, in relazione alle capacità tecnico- professionali dell'imprenditore, per le quali lo stesso doveva considerarsi meritevole del beneficio. Di tale motivo la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità, asserendone la genericità. Quest'ultima eccezione è infondata poiché la ricorrente ha specificamente indicato i pretesi vizi del provvedimento impugnato, individuandoli nella insufficiente od omessa motivazione, allo scopo adeguatamente considerata, in ordine ai requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio dell'amministrazione controllata.
Ciò premesso, sull'unico motivo di ricorso si deve osservare quanto segue. Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata integra un provvedimento di contenuto decisorio, in quanto incide sui diritti soggettivi dei creditori ai quali, dopo il decreto, è impedito l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive, con carattere definitivo. Per tale ragione avverso tale decreto è ammesso il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost.. Tuttavia, come è noto, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è consentito soltanto per violazione di legge, estesa naturalmente alla violazione della legge processuale per la mancata corrispondenza del provvedimento al modello previsto dalla legge. Da ciò consegue che la mancanza della motivazione, prescritta in relazione al contenuto decisorio, può essere denunziata con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Come questa Corte ha più volte chiarito (v. ex pluribus Cass. s.u. 2 giugno 1997, n. 4911), la mancanza della motivazione si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro inconciliabili, o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando, invece, esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie.
L'impugnato decreto, la cui motivazione è riassuntivamente esposta in narrativa, non può, quindi, essere censurato quanto alla motivazione in ordine alla temporaneità della difficoltà ed al suo possibile superamento, poiché sono in esso indicati gli elementi concreti sui quali il Tribunale ha fondato il convincimento della possibilità di risanare l'impresa. E tanto basta poiché in questa sede, per quanto si è detto, non è possibile sindacare ne' la logicità, ne' l'adeguatezza della motivazione.
Diversamente, per ciò che attiene al requisito della meritevolezza, la motivazione del decreto impugnato deve ritenersi solo apparente e perciò omessa poiché si risolve in una clausola di stile ("considerate le cause che hanno determinato la temporanea difficoltà"), della quale non è esplicitato il contenuto concreto, di modo che la ratio decidendi non è stata esplicitata. Al riguardo questa Corte ha già chiarito che la sussistenza del requisito soggettivo della meritevolezza, previsto dall'art. 188 l. fall., esige l'attitudine dell'imprenditore a sfruttare l'obiettiva possibilità di superare la crisi (cfr. Cass. 7 maggio 1998, n. 4601), attitudine sulla quale il Tribunale non può omettere di motivare, limitandosi a richiamare cause della temporanea difficoltà nè individuate ne' analizzate in relazione alla necessaria capacità tecnico professionale dell'imprenditore (o degli amministratori in caso di impresa collettiva), con la conseguenza che la motivazione si potrebbe indifferentemente adattare ad ogni fattispecie, considerato che ogni fattispecie di temporanea difficoltà ha le sue cause.
Il ricorso, quindi, respinta l'eccezione di inammissibilità, deve essere accolto per quanto di ragione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Latina in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 1999.