Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 21 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 198/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Modaffari, con il Parte_1 quale elettivamente domicilia in Melito di Porto Salvo, alla via L. Einaudi n. 21, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, costituito ai sensi di legge in Controparte_1 persona del suo Presidente e rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.01.2023, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 (num prot. 6700.26/03/2021.0141581) CP_1 per aver lavorato come bracciante agricolo. Nello specifico, sosteneva di aver diritto a detta prestazione per aver svolto l'attività lavorativa agricola nel 2020 per un totale di 52 giornate -come risulterebbe dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall' percepito, per il CP_2 medesimo anno, 8 settimane di cassa integrazione in deroga. Tutto ciò premesso, lo adiva il Tribunale chiedendo di: “accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 poiché in possesso dei requisiti di legge richiesti”; vinte le spese di lite, con distrazione.
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******** Il ricorso è fondato.
1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 terzo comma DPR 639/70, sollevata da parte resistente. L'eccezione è infondata. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/70: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pro-nunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”. Per le controversie in materia di indennità di disoccupazione agricola (come di ogni altra prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori di-pendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989), l'azione giudiziaria può, quindi, essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Alla luce della disciplina sopra richiamata, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente CP_1 ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
2 - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, CP_1 il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni ex art. 46, comma sesto, della legge n. 88 del 1989), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto, come nel caso in oggetto, (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla CP_1 domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è CP_1 rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto;
90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale;
90 giorni per il silenzio rigetto). Ebbene, nella specie, non essendo stato presentato il ricorso amministrativo, il termine da considerare è quello di 1 anno e 300 giorni dalla data della domanda. Pertanto, essendo stata la domanda amministrativa promossa in data 26.03.2021, alla data di deposito del presente ricorso -19.01.2023- non era ancora spirato il termine decadenziale di un anno e trecento giorni.
2. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Come anticipato, l'odierno ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola assumendo di aver lavorato nell'anno 2020 come bracciante agricolo. A tal uopo, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 32, L. 264/49, il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola è condizionato al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa). Ebbene, nel caso di specie, dai documenti allegati in atti così come dall'estratto conto previdenziale, emerge come il ricorrente fosse in possesso dei requisiti contributivi richiesti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola, posto che nell'anno 2020 ha lavorato per n. 52 giornate e ha percepito per n. 8 settimane cassa integrazione in deroga. Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.
3 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e parametrate al basso grado di complessità della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020;
- condanna parte resistente in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 22 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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