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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 899/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
avv.ti Sonia Leone e Michela Stucchi per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“I coniugi proseguiranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
I coniugi continueranno a provvedere autonomamente ciascuno al proprio mantenimento.
La casa famigliare sita in Roma, Via Maria Grandinetti n. 36, è lasciata in godimento alla moglie, SI.ra che continuerà ad abitarvi, essendosene il marito già allontanato dal settembre 2023; Pt_1
Il SI. avrà termine sino al 15 febbraio 2024 (incluso) per asportare dalla casa famigliare tutti i Pt_2
propri effetti personali ivi ancora presenti. Da tale data la sig.ra potrà cambiare la serratura Pt_1
dell'abitazione e il sig. autorizza sin d'ora il cambio della serratura avendo egli già per tale data Pt_2 asportato tutti i propri effetti personali.
Il marito si obbliga a cedere e trasferire alla moglie con idoneo atto notarile di trasferimento da effettuarsi entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione dell'omologa di separazione, la sua quota di proprietà pari al
50% dell'immobile, ex casa coniugale, sita in Roma, Via Maria Grandinetti n. 36, interno 21, oltreché della cantina e del posto auto così identificati:
appartamento articolantesi sui piani seminterrato, terra e primo, collegati tra loro da scala interna, distinto con il numero interno 21 (ventuno), composto da 6 (sei) vani catastali, con annessa cantina al piano seminterrato e con annessa area giardinata di pertinenza esclusiva al piano terra;
- posto auto scoperto sito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati 21 (ventuno).
Le suddette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1075
(millesettantacinque), particella 1934 (millenovecentotrentaquattro): - subalterni 48 (quarantotto) e 72
(settantadue), graffati tra loro, z.c. 6, Via Maria Grandinetti n. 36, interno 21, piano S1-T-1, categoria A/7, classe 5, vani 6, Superficie Catastale Totale mq 98, Superficie coperta mq 97, Rendita Catastale Euro
1.053,57 (l'appartamento, la cantina e l'area giardinata); - subalterno 24 (ventiquattro), z.c. 6, Via Maria
Grandinetti n. 36 (in Catasto n. 10), interno 21, piano T, categoria C/6, classe 10, consistenza mq 19,
Superficie Catastale mq 21, Rendita Catastale Euro 55,93 -il posto auto- ( acquistato con rogito del
22.12.2022 Notaio Rep.5876 Racc. 4222). Per_1
Il trasferimento avverrà a titolo gratuito e la moglie sosterrà le relative spese notarili.
Tanto le parti concordano al fine di compensare reciproci rapporti di dare e avere.
Per quanto concerne il mutuo gravante sull'immobile de quo, con rata mensile di Euro 969,40 ( tasso fisso) con scadenza gennaio 2053, i coniugi concordano che la rata mensile sino all'estinzione verrà pagata interamente dalla moglie, come già di fatto la SI.ra fa, e comunque già a far data da quella con Pt_1
scadenza 1 gennaio 2024.
La SI.ra si impegna a procedere con richiesta di accollo del mutuo e comunque in ogni caso anche Pt_1 qualora la Banca non acconsentisse alla modifica del mutuo, a manlevare il SI. dall'impegno Pt_2
economico della rata mensile del mutuo.
Tale accordo di trasferimento tra i coniugi è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale che soddisfa pienamente le esigenze di entrambi le parti.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in Colli del Tronto (AP) in data 17.10.2020;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, parte II, atto n. 4 , serie A, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 7.1.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Marta Ienzi