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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7413/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e ) CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Valentina RIVA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i minori (18 Per_1 gennaio 2014), (26 luglio 2016) e (22 luglio 2021), da entrambi riconosciuti (doc. 1, 2 e 3), Per_2 Per_3 hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero. Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che allo stato appaiano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013 e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e considerata l'età di Per_1
e , si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. Per_2 Per_3
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e ) CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Valentina RIVA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale sono nati i minori (18 Per_1 gennaio 2014), (26 luglio 2016) e (22 luglio 2021), da entrambi riconosciuti (doc. 1, 2 e 3), Per_2 Per_3 hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero. Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che allo stato appaiano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013 e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e considerata l'età di Per_1
e , si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. Per_2 Per_3
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo