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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2445 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/01/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MELLUSO BARBARA PIERA e dall'avvocato PONTAROLLO CHRISTIAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
- ordinare al Comune di Bassano del Grappa (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, adibita a Parte_1 residenza familiare, sita in Bassano del Grappa (VI) Via San Biagio n. 13; la sig.ra Parte_2 in data 15.07.2025 ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Strada Cartigliana n. 115 in Bassano del Grappa (VI). Pertanto ha lasciato l'abitazione coniugale portando con sè i suoi effetti personali, i beni personali e i beni elencati nella lista concordata tra le parti;
- i genitori concordano che il figlio , maggiorenne, studente non economicamente Persona_1 indipendente, risiederà presso la madre e trascorrerà con i genitori le settimane in maniera alternata, ossia periodi di tempo equivalenti. Pertanto i sigg. e sono d'accordo che entrambi Pt_1 Pt_2
Per_ contribuiranno al mantenimento diretto di nei periodi in cui questo sarà presso ciascun genitore;
- le spese straordinarie previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza saranno divise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre. Le parti concordano che nelle spese straordinarie sono ricomprese anche l'abbigliamento ordinario, il cambio Per_ stagione e ogni altra spesa da sostenersi a favore di Anche dette spese saranno suddivise nella percentuale sopra riportata;
- le parti concordano che le spese mediche e sanitarie verranno anticipate dal sig. Quest'ultimo presenterà dette spese alla Compagnia di Assicurazione al fine Parte_1 di chiedere il rimborso di esse ai sensi della polizza al tempo vigente. Le somme che non verranno rimborsate dalla Compagnia di Assicurazione saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 70% per il sig. e del 30% per la sig.ra ; Pt_1 Pt_2
- l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori;
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non richiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento/assegno divorzile l'una nei confronti dell'altro;
- con la sottoscrizione del presente ricorso nonché con la liberazione e il rilascio dell'immobile da parte della sig.ra , fatta eccezione delle obbligazioni previste nel presente ricorso, le parti Pt_2 dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra, anche in relazione ad ogni altro titolo, ragione e/o causa relativi ai rapporti tra loro intercorsi e di transigere e conciliare ogni reciproco diritto non indisponibile;
- spese legali compensate del presente procedimento tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AS EL PA (VI) in data 10/09/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
Per_
-concordemente le parti hanno chiesto di disporre il mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, nei periodi in cui lo stesso sarà presso ciascun genitore;
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, sono poste a carico di al 70% e a carico di al 30%, alle condizioni riportate Parte_1 Parte_2 in epigrafe;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
3 provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in AS EL PA (VI) in data 10/09/2005 con atto trascritto al n. 56, parte
II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS EL PA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2445 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/01/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MELLUSO BARBARA PIERA e dall'avvocato PONTAROLLO CHRISTIAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
- ordinare al Comune di Bassano del Grappa (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, adibita a Parte_1 residenza familiare, sita in Bassano del Grappa (VI) Via San Biagio n. 13; la sig.ra Parte_2 in data 15.07.2025 ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Strada Cartigliana n. 115 in Bassano del Grappa (VI). Pertanto ha lasciato l'abitazione coniugale portando con sè i suoi effetti personali, i beni personali e i beni elencati nella lista concordata tra le parti;
- i genitori concordano che il figlio , maggiorenne, studente non economicamente Persona_1 indipendente, risiederà presso la madre e trascorrerà con i genitori le settimane in maniera alternata, ossia periodi di tempo equivalenti. Pertanto i sigg. e sono d'accordo che entrambi Pt_1 Pt_2
Per_ contribuiranno al mantenimento diretto di nei periodi in cui questo sarà presso ciascun genitore;
- le spese straordinarie previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza saranno divise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre. Le parti concordano che nelle spese straordinarie sono ricomprese anche l'abbigliamento ordinario, il cambio Per_ stagione e ogni altra spesa da sostenersi a favore di Anche dette spese saranno suddivise nella percentuale sopra riportata;
- le parti concordano che le spese mediche e sanitarie verranno anticipate dal sig. Quest'ultimo presenterà dette spese alla Compagnia di Assicurazione al fine Parte_1 di chiedere il rimborso di esse ai sensi della polizza al tempo vigente. Le somme che non verranno rimborsate dalla Compagnia di Assicurazione saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 70% per il sig. e del 30% per la sig.ra ; Pt_1 Pt_2
- l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra i genitori;
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non richiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento/assegno divorzile l'una nei confronti dell'altro;
- con la sottoscrizione del presente ricorso nonché con la liberazione e il rilascio dell'immobile da parte della sig.ra , fatta eccezione delle obbligazioni previste nel presente ricorso, le parti Pt_2 dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra, anche in relazione ad ogni altro titolo, ragione e/o causa relativi ai rapporti tra loro intercorsi e di transigere e conciliare ogni reciproco diritto non indisponibile;
- spese legali compensate del presente procedimento tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AS EL PA (VI) in data 10/09/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
Per_
-concordemente le parti hanno chiesto di disporre il mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, nei periodi in cui lo stesso sarà presso ciascun genitore;
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, sono poste a carico di al 70% e a carico di al 30%, alle condizioni riportate Parte_1 Parte_2 in epigrafe;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
3 provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in AS EL PA (VI) in data 10/09/2005 con atto trascritto al n. 56, parte
II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS EL PA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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