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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2480/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TOPPAN RENATO e l'avv. GOBBO MELITA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TOPPAN RENATO e l'avv. GOBBO MELITA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo
1 scioglimento del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/06/2008 da (nata a [...]
VENEZIA il 12/12/1972) e (nato a [...] il [...]), iscritto al n. 10, Parte Parte_2
I, Ufficio 1, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ZE AN alle seguenti condizioni:
1) Il figlio verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza esclusiva Per_1
presso la madre nell'immobile di ZE AN (TV), via B. Powell n. 9, con diritto di visita del padre. Tenuto conto dell'età di che tra qualche mese compirà diciassette anni, i genitori ritengono di non disciplinare il diritto di visita paterno Per_1
secondo una precisa calendarizzazione, ma concordano che il figlio possa recarsi dal padre quando lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con le esigenze lavorative del IG. Pt_2
2) Ciascun genitore si occuperà dei bisogni e delle necessità di quando l'avrà con sé. Le decisioni di maggiore interesse Per_1
per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2 3) La casa familiare sita in ZE AN (TV), via B. Powell n. 9, di cui entrambi i coniugi sono comproprietari in parti uguali, resterà nella disponibilità della IG , con tutti gli arredi e i corredi e ciò fino al raggiungimento Pt_1
dell'indipendenza economica del figlio Per_1
I coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo residuo nella misura del 50% ciascuno, attingendo i denari necessari dal conto cointestato di cui sono titolari.
Quanto ai lavori di manutenzione ordinaria di cui avrà a necessitare l'abitazione di ZE AN, via B. Powell n. 9, sarà la IG a farsene carico in quanto assegnataria, esclusa la manutenzione della caldaia di cui seguiteranno a farsi Pt_1
carico entrambi nella misura del 50% ciascuno. Della manutenzione straordinaria si occuperanno invece entrambi i coniugi, comprese le spese condominiali straordinarie nella misura del 50%.
I ricorrenti concordano che, non appena il figlio avrà raggiunto l'indipendenza economica, daranno incarico ad un Per_1
professionista – individuato di comune intesa - affinché rediga una perizia di stima della casa familiare sita in ZE AN
(TV), Via Baden Powell n. 9, e, all'esito, se l'onere economico sarà sostenibile, la sig.ra provvederà ad Parte_1
acquistare la quota di titolarità del sig. al prezzo stimato. I ricorrenti pattuiscono sin d'ora che tutte le spese Parte_2
straordinarie del predetto immobile nonché le spese di manutenzione della caldaia - ad oggi integralmente sostenute dalla
IG.ra con conseguente anticipo da parte di costei della quota del 50% a carico del IG. - saranno detratte dal Pt_1 Pt_2
prezzo di vendita della percentuale di titolarità del IG. e ciò previa consegna delle relative pezze giustificative di Pt_2
spesa.
Qualora l'acquisto fosse eccessivamente oneroso per la IG.ra , i coniugi concordano che l'immobile sarà posto in vendita Pt_1
nel mercato e il IG. rimborserà alla IG.ra la quota a suo carico - pari al 50% - delle spese Pt_2 Pt_1
straordinarie/manutenzione caldaia integralmente anticipate dalla IG.ra nel corso degli anni per la casa familiare. Pt_1
4) Il IG corrisponderà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di Pt_2 Pt_1
€ 202,20. Tale importo sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla IG e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice I.S.T.A.T. Il suddetto assegno verrà Pt_1
versato da parte del IG sino a che non raggiungerà la maggiore età e in ogni caso finché lo stesso non sarà Pt_2 Per_1
economicamente autosufficiente;
3 5) I genitori provvederanno per il 50 % ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che avranno a sostenersi per il figlio, da individuarsi e concordare secondo le modalità e le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Treviso, cui ci si richiama integralmente. I coniugi espressamente concordano che le spese per i capi di abbigliamento e calzature del figlio vengano anch'esse ripartite al 50 %.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico venga erogato in via esclusiva alla IG , con espressa rinuncia del IG Pt_1
ad avanzare pretese di sorta sul punto. Pt_2
7) I genitori manifestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio Per_1
l'espatrio del minore per eventuali viaggi all'estero dovrà comunque essere concordato tra i genitori.
8) Sia dato atto che la IG.ra e il IG. si dichiarano entrambi economicamente indipendenti;
Parte_1 Parte_2
9) Le spese di lite verranno sostenute interamente dalla IG. e all'atto della vendita della casa familiare il IG. Pt_1 Pt_2
provvederà a rimborsare alla moglie la quota del 50%.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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