Sentenza 11 dicembre 1968
Massime • 3
Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilita aggravata per lite temeraria e la totale soccombenza accompagnata da particolari stati soggettivi del soccombente (distintamente contemplati dal primo e dal secondo comma dell'art 96 cod proc. civ.). tale condanna non puo essere pronunziata, pertanto, a carico del litigante che, agendo o resistendo in giudizio, risulti parzialmente vittorioso in base all'esito finale della lite. ( V. 2882-67, massima n. 330500 1230-65).*
Per distanza di sicurezza, come prevista dalla norma dell'art. 107 cod stradale, deve intendersi l'intervallo che i conducenti hanno l'Obbligo di osservare nella circolazione in colonna allo scopo di evitare collisioni nel caso che il veicolo antistante rallenti o repentinamente si fermi. Unico destinatario di tale norma e il conducente del veicolo che segue e, in caso di inosservanza, egli e responsabile di un eventuale tamponamento. ( nella specie,trattavasi di responsabilita concorrente con quella del conducente del veicolo antistante, per ingiustificato arresto improvviso e non segnalato del proprio veicolo. ( V. 2153-67, massima n. 329298 1796-66, massima n. 323838 1525-66, massima n. 323038).*
L'accertare se una parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave involge un'indagine di fatto i cui risultati sono sottratti al Sindacato di legittimita, se non inficiati da errori di diritto o vizi logici. Conf. 3914-58.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/1968, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1968 |
Testo completo
Per distanza di sicurezza, come prevista dalla norma dell'art. 107 cod stradale, deve intendersi l'intervallo che i conducenti hanno l'Obbligo di osservare nella circolazione in colonna allo scopo di evitare collisioni nel caso che il veicolo antistante rallenti o repentinamente si fermi. Unico destinatario di tale norma e il conducente del veicolo che segue e, in caso di inosservanza, egli e responsabile di un eventuale tamponamento. ( nella specie,trattavasi di responsabilita concorrente con quella del conducente del veicolo antistante, per ingiustificato arresto improvviso e non segnalato del proprio veicolo. ( V. 2153-67, massima n. 329298 1796-66, massima n. 323838 1525-66, massima n. 323038).*