Sentenza 17 febbraio 2025
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- 1. Il proprietario deve rispondere per bollette non pagate dall’inquilino?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 24 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14982/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 14982 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti atipici;
vertente
TRA
C.F. e P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Parte_2
Napoli, alla via A. Gramsci, 13, elettivamente domiciliata all'Indirizzo
Telematico presso lo studio degli Avv.ti Maria Di Foggia (C.F.:
[...]
– PEC: e Catello Miranda (C.F.: C.F._1 Email_1
– PEC: , che la CodiceFiscale_2 Email_2
rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
, P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con CP_1
sede in Aversa (CE) alla Via Costantinopoli n° 9, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n° 117, presso lo studio dell'avv.
Alberto Maria Aprea, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del Presidente del Consiglio di Gestione dott.ssa Controparte_3
con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, elettivamente domiciliato all'Indirizzo Telematico presso lo studio degli Avv.ti Francesco
Ferroni (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_3
e EF GA (C.F.: Email_3 [...]
– PEC: , che lo rappresentano C.F._4 Email_4
e difendono in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 3183/2022 emesso in data 29/04/2022, il
Tribunale di Napoli ingiungeva a SER. su istanza della la Controparte_4
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il pagamento della somma di € 78.304,27 oltre interessi Controparte_1
ex D.Lgs. 231/2002. nonché spese e competenze per la procedura monitoria, quale corrispettivo per oneri per conferimento a discarica o sito di trattamento di materiale di risulta e per noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature, in virtù di n. quattro contratti di subappalto stipulati rispettivamente in data
02/1l/2020, relativo al cantiere di Casandrino, e in data 27/01/2021 relativi al cantiere di Acerra, di cui alle allegate fatture elettroniche anno 2021.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società ingiunta adducendo in fatto che:
- con contratto d'appalto rep. n. 533 del 02-07-2019 registrato all'Agenzia Entrate di Napoli in pari data al n. 115 Serie 1T, il
Comune di Casandrino (NA) affidava al Controparte_5
i lavori di "completamento e riqualificazione
[...]
architettonica/strutturale della casa comunale sita in via EO
ON" ;
- l'importo dei lavori ammontava ad € 4.336.570,57 oltre IVA, di cui €
4.068.882,04 per lavori ed € 267.688,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'importo complessivo di € 582.607,14, di cui
€554.775,76 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del
38,333% ed € 27.831,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota prot. n. 1057 del 23-01-2019 il Controparte_2
comunicava al Comune di aver assegnato l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto al socio Parte_1
- con contratto repertorio n. 8726 del 04-06-2020, il Controparte_6
affidava al i lavori di Controparte_5
“miglioramento della viabilità di accesso ai centri commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la stazione
Porta del Sud”, per l'importo di € 3.354.291,45 compresi gli oneri per
- 3 -
la sicurezza di Euro 152.092,50 oltre IVA 10%, per complessivi €
3.689.720,60;
- con nota prot. n. 856 del 10-02-2020 il comunicava Controparte_2
al Comune di aver assegnato l'esecuzione dei lavori del contratto al socio Parte_1
- ai sensi dell'art.
2.2 del Regolamento Finanziario del CP_2
, disciplinante i rapporti tra il e le società consorziate
[...] CP_2
i pagamenti dei Lavori eseguiti venivano effettuati dal CP_2
all'Assegnatario al momento del versamento dei corrispettivi
[...]
da parte del Committente con la valuta riconosciuta al CP_2
;
[...]
- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori affidati dal , CP_2
l'opponente affidava, in subappalto, alla Controparte_1
in data 02-11-2020, contratto per oneri per
[...]
conferimento a discarica o sito di trattamento materiale di risulta proveniente dai lavori di completamento e riqualificazione architettonica – strutturale della Casa Comunale sita in EO ON
(cantiere Casandrino);
- successivamente, in data 27-01-2021, la società ingiunta sottoscriveva con la contratto per oneri conferimento a discarica o CP_1
sito di trattamento di materiale di risulta proveniente dai lavori di miglioramento della viabilità di accesso ai centri commerciali e collegamenti con i raccordi stradali, interconnessi con la stazione
Porta Corso AL (cantiere di Acerra), per un importo presunto di €
20.000,00 nonché un ulteriore contratto di trasporto a discarica o sito di trattamento di materiale di risulta proveniente dai lavori di miglioramento della viabilità di accesso ai centri commerciali e collegamenti con i raccordi stradali, interconnessi con la stazione
Porta Corso AL (cantiere di Acerra), per un importo presunto di €
10.796,00 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza;
- 4 -
- in pari data, con la stessa società veniva sottoscritto, CP_1
inoltre, contratto di noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per l'esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità di accesso ai centri commerciali e collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la stazione Porta Corso AL (cantiere di Acerra), per un importo presunto di € 15.000,00; - per tutti i contratti, la richiesta di autorizzazione al sub-affidamento veniva trasmessa alla Stazione appaltante dal , quale affidataria dei lavori, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2 comma 2 del D. P. C. M. del 18 Aprile 2013, aggiornato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D. P. C. M. 24 novembre 2016;
- durante l'esecuzione dei lavori nei confronti della Parte_1
veniva emesso, in data 19-05-2021, provvedimento interdittivo
[...]
antimafia, con nota prot. N. 0154726 della Prefettura di Napoli con la conseguente revoca, da parte del , dell'affidamento dei CP_2
lavori e sospensione di ogni pagamento.
Su tali basi l'opponente eccepiva:
1) la nullità ed illegittimità del d.i. opposto per carenza dei requisiti di legge – l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
2) l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in causa il
[...]
al fine di vedersi manlevata dalle richieste creditorie di Controparte_7
cui al d.i. opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del titolo monitorio emesso in suo favore.
Autorizzata e ritualmente effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il il quale in sintesi ecepiva: Controparte_2
1) la palese infondatezza delle difese e l'inammissibilità delle domande formulate da e dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- 5 -
– difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 CP_2
– in subordine sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
[...]
2) l'assegnazione delle commesse a e il versamento delle Pt_3 Pt_4
anticipazioni;
3) la revoca delle commesse assegnate a e il diritto del Parte_1
di ottenere la restituzione delle anticipazioni versate Controparte_2
– Inammissibilità e comunque infondatezza delle domande formulate da e da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 CP_2
;
[...]
4) la corretta applicazione da parte del del Controparte_2
Regolamento Disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.4.2021;
5) l'incompetenza del Tribunale a decidere sulle domande proposte da e da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 CP_2
;
[...]
6) l'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte da e da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Concludeva, quindi, nel seguente modo:
“In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e per Controparte_2
l'effetto provvedere all'estromissione dal giudizio della cooperativa chiamata in causa, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a, e condanna alla relativa rifusione nei confronti di Parte_1
2) in subordine, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà la causa n.
7259/2022 R.G. del Tribunale di Bologna;
3) accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario a decidere sulle domande proposte da Parte_5
[...]
[...]
[...]
in forza dell'art. 5.5) del Regolamento disciplinante
[...]
l'Assegnazione e l'Esecuzione dei Contratti del 15.4.2021, ferma restando l'inammissibilità di dette domande per il mancato rispetto della procedura e dei termini previsti dagli artt. 5.4) e 5.5) del predetto Regolamento;
in via principale: rigettare tutte le domande formulate da
e dalla in quanto integralmente Parte_1 Controparte_1
inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre, spese generali 15%, cpa e iva”.
Denegata la provvisoria esecutorietà del titolo monitorio, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va disattesa la lamentata carenza dei requisiti di prova del credito ingiunto di cui all'art. 633 c.p.c. necessari per l'emissione del decreto.
Invero, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere-dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
23.07.2014 n. 16767).
Orbene, alla stregua della documentazione allegata al fascicolo monitorio si rileva la piena ammissibilità del decreto essendo, lo stesso, fondato su prova scritta ( cfr. contratti del 02/11/2020 e del 27/01/2021 con fatture elettroniche anno 2021 di cui all'estratto analitico delle scritture contabili prodotto con la relativa certificazione notarile).
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Deve quindi ritenersi che siano stati pienamente integrati i requisiti, individuati dal legislatore, necessari per dar corso al procedimento speciale di ingiunzione e dunque il relativo decreto deve ritenersi valido a tutti gli effetti di legge.
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n.12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nella fattispecie in esame tuttavia parte opponente non ha contestato la sussistenza dei contratti correnti tra le parti, tant'è vero che da un lato ha eccepito il parziale adempimento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e dall'altro lato l'inammissibilità della domanda per la revoca dell'assegnazione di tutti i lavori a conseguente all'interdittiva Parte_1
antimafia del 19-05-2021.
E' noto, in proposito, l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “i fatti allegati da una delle parti possono considerarsi pacifici, sì da poter essere posti a base della decisione senza bisogno di apposita dimostrazione, non solo quando risultino esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li abbia contestati specificamente”.
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Il nuovo art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice possa porre a fondamento della sua decisione «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Con questa nuova formulazione anche il Legislatore ha accolto quel tradizionale orientamento giurisprudenziale, (sentenza a S.U. n.
761/2002), in base al quale nel processo civile, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra sono automaticamente espunti dal thema probandum, ponendo così una sostanziale equivalenza tra non contestazione e relevatio ab onere probandi.
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provata l'esistenza del titolo (contratti) posto a base della domanda di adempimento contrattuale (pagamento) proposta in via monitoria.
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto
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adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez.
III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Ebbene, nella fattispecie in esame va innanzitutto rilevato che l'opponente non ha ottemperato al suo onere probatorio: manca la prova del parziale pagamento asseritamente eseguito con i bonifici versati in atti.
Invero, come giustamente osservato dalla società opposta, dalla causale delle disposizioni di pagamento allegate dall'opponente ( cfr. all.to n.15 parte attrice) emerge che queste ultime si riferiscono al saldo delle fatt. nn 1519 e
1520 del 30-11-2020 e 1604 e 1618 del 30-11-2020 e non già delle fatture poste a base della procedura monitoria nn. 302/304 del 27-02-2021 -
486/487/489/490 del 31-03-2021 - 494/496 del 02-04-2021 - 503/505 del 08-
04-2021 - 667/668 del 30-04-2021 - 806/838/839/840/841 e 842 del 31-05-
2021.
Dai rilievi che precedono emerge che la non ha adeguatamente Parte_1 provato l'esistenza di alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio ex adverso, per cui l'opposizione sul punto va disattesa.
Quanto all'eccezione di impossibilità sopravvenuta, eccepita dall'opponente ai fini dell'adempimento, occorre evidenziare che quest'ultima, al riguardo, ha dedotto che per effetto dell'interdittiva antimafia del 19-05-2021 “il
, come da art.4, lett. n) del regolamento di assegnazione Controparte_2
(cfr. all. n. 16), ha proceduto alla revoca dell'assegnazione lavori alla Pt_3
sospendendo ogni pagamento. Da tanto ne discende l'impossibilità CP_4
sopravvenuta per la di adempiere le obbligazioni assunte Parte_1
(…).
Con la duplice conseguenza che l'opponente da un lato sarebbe rimasta impossibilitata ad onerare ogni sua obbligazione nei confronti dei subaffidatari e da altro lato il deterrebbe indebitamente somme CP_2
spettanti alla consorziata che ha eseguito i lavori.
Di qui la richiesta di chiamare in causa del per essere da Controparte_2
questi garantito e tenuto indenne dalle richieste creditorie di cui al d.i.
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Ciò posto, prima di procedere alla disamina della domanda di manleva azionata dall'opponente nei confronti del è Controparte_2
d'uopo chiarire alcuni aspetti.
In merito alla responsabilità solidale in capo al mandante Controparte_2
preliminarmente si osserva che il contratto di appalto per i lavori
[...]
di completamento e riqualificazione architettonica strutturale della casa comunale di Casandrino, sita in via EO ON, benché sottoscritto in data
02-07-2019 e quindi quando era già entrato in vigore il Codice Appalti ex
D.lgs. 50/2016, era frutto del bando di gara del 18/12/2014, n. 271 e che la stessa prevedeva espressamente l'applicazione della precedente normativa contenuta nel D.lgs. 163/2006 (cfr. allegato 4 fascicolo di parte opponente). In ogni caso, si osserva che l'art. 48 D.lgs. 50/2016 ( ratione temporis in vigore) riproduce il contenuto del previgente art. 37, omogeneizzando il regime su servizi e forniture a quello dei lavori e confermando l'impianto normativo in materia di ATI in vigore nel precedente Codice.
Come è noto, il Raggruppamento o l'Associazione Temporanea di Imprese è uno strumento attraverso il quale si realizza una forma particolare di cooperazione tra imprese, tale da mettere a disposizione degli imprenditori uno strumento giuridico agile e rapido, con il quale essi, in vista dell'aggiudicazione di una certa complessità tecnica, temporaneamente si raggruppano senza particolari formalità e senza che ciò comporti la costituzione di una stabile organizzazione di impresa;
attraverso tale costituzione, le imprese potranno, quindi, formulare un'offerta congiunta, pur restando soggetti autonomi e distinti.
Le A.T.I. si distinguono in orizzontali e verticali sulla base del contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione ad una determinata gara: in linea generale, l'A.T.I. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'A.T.I. verticale è connotata dalla circostanza
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che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro;
così, nell'A.T.I. di tipo verticale, un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili (Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 22/2012).
Sul piano del regime della responsabilità, l'art. 48 co. 5 D.lgs. 50/2016 (e con il medesimo contenuto l'art. 37 co. 5 D.lgs. 163/2006) stabilisce che 5.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Pertanto, nelle A.T.I. orizzontali vi è una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandanti e mandataria), mentre in quelle verticali, per effetto della suddivisione ben individuata dell'esecuzione dell'appalto tra le associate, la responsabilità delle mandanti non è solidale, ma è limitata alle parti scorporate di opere da esse assunte, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
tale disciplina vale nei confronti delle stazioni appaltanti, dei subappaltatori e dei fornitori.
Orbene, nella specie, il “Regolamento Finanziario , Controparte_2
approvato in data 15-04-2021, dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, codice civile e dell'art. 54.1 dello Statuto, al punto 6 prevede testualmente quanto segue:
“Nell'eventualità in cui l'Assegnatario sia nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni (preso atto che il Regolamento di Assegnazione ne determina la revoca dei Lavori) e, conseguentemente, di proseguire la regolare esecuzione delle opere assegnate, il , previa Controparte_2
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delibera del Consiglio di Gestione, all'unico fine di consentire l'ultimazione dei Lavori e la chiusura dei rapporti con l'Assegnatario, effettuate le opportune verifiche, potrà provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e/o fornitori, degli enti previdenziali e di qualsivoglia altra obbligazione connessa alla regolare esecuzione dell'appalto, addebitando i conseguenti oneri all'Assegnatario”. Cfr. all. 8 fascicolo di parte opponente.
A fronte di siffatta specifica disposizione, ricorrendone i presupposti (revoca dell'affidamento dei lavori al socio "Servizi Costruzioni Generali Società
Cooperativa"), il deve essere condannato in solido con Controparte_2
l'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo pari ad €
78.304,27 oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alle scadenze al saldo, nonché spese e competenze per la procedura monitoria.
L'opponente ed il dovranno inoltre sopportare, in solido Controparte_2
tra loro, le spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo, sulla scorta dei parametri del DM 55/2014, attualmente in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3183/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna il , in solido con Controparte_2
l'opponete al pagamento, in favore dell'opposta, della somma indicata nel decreto ingiuntivo pari ad € 78.304,27 oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alle scadenze al saldo, nonché spese e competenze per la procedura monitoria;
3) condanna il , in solido con l'opponete Controparte_2 al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle
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aliquote previste, con attribuzione all'avv. Alberto Maria Aprea dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria
Anastasia Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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