Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 12438/2023
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Cristina Denaro, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies c.p.c, ha pronunciato, ex art 281 sexies cpc ultimo comma la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12438 del registro generale affari civili dell'anno 2023 tra
Parte 1 nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Castellino Email 1 giusta procura allegata all'atto di citazione, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 94, ha eletto domicilio
-attore-
contro
CP 1 nata a [...] il [...], c.f.
,rappresentata e C.F. 2 '
difesa dall'avv. Angelo Vassallo Email 2
,giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/c, è elettivamente domiciliata
-convenuta-
e in persona del legale RT rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via Lincoln n. 144
-convenuto contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.10.2023, Parte 1 conveniva in giudizio l'ex coniuge
CP_1 e il Controparte_3 del CP 2 CP 2 chiedendo la condanna in solido conseguenza della decisione dei convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti in unilateralmente assunta dalla ex moglie, di procedere alla cremazione del corpo del loro figlio,
16212/2021 aperto dalla Procura della Repubblica di Palermo per il reato di cui all'art. 586 c.p.).
A tal fine l'attore esponeva che:
,in data 15.07.2021, appena due giorni dopo la morte di PE 1 la CP 1 gli (ndr al
Pt 1 aveva comunicato la decisione di cremare la salma del figlio, sostenendo di adempiere ad un desiderio espresso in vita da quest'ultimo, e lo aveva altresì invitato a contribuire alle relative spese;
tale decisione era stata adottata unilateralmente dalla convenuta;
in data 17.07.2021 era stato rilasciato dalla Procura della Repubblica il nulla osta al trasporto e alla cremazione della salma presso il forno crematorio di ZA (CS) nonché al successivo seppellimento;
in data 19.07.2021 la CP 1 aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Palermo
l'autorizzazione alla cremazione, pur in carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, che imponevano il consenso di entrambi i genitori;
era seguita la cremazione della salma del figlio, la cui urna veniva collocata in un angusto sottoscala del cimitero di Sant'Orsola in Palermo;
a distanza di due anni dalla tragedia,, ottenuto l'accesso alla documentazione relativa alla cremazione del figlio, dall'esame della stessa, egli aveva appreso che: l'istanza di cremazione era stata presentata dalla CP_1 "nella qualità di madre" per il tramite dell'impresa funebre La Rocca Vincenza;
all'istanza era stata allegata una dichiarazione incompleta, in quanto la convenuta aveva barrato la casella “parente più prossimo” ma aveva omesso di dichiarare (in contrasto con l'avvertenza, in verità meramente riproduttiva del testo dell'art. 3 L. 130/2001, presente alla fine del prestampato secondo la quale
“qualora esista più di un parente dello stesso grado, il presente modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dalla totalità di essi unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento") "di non avere altri parenti dello stesso grado” e “il numero dei parenti dello stesso grado", oltre ad aver omesso di esplicitare una delle tre alternative modalità di autorizzazione alla cremazione (disposizione testamentaria;
iscrizione ad associazioni con tali fini;
espressione della volontà da parte del parente più prossimo); in definitiva, nella condotta della convenuta, che aveva omesso di fornire nella documentazione presentata al Comune le informazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, era ravvisabile l'intento di aggirare la normativa di settore, approfittando della complicità o anche soltanto della superficialità degli uffici competenti per ottenere l'assenso alla operazione di incenerimento della salma;
in relazione a tali fatti, in data 18.09.2023, egli aveva presentato denuncia-querela nei
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confronti di CP 1 presso la Procura della Repubblica di Palermo.
Sulla base di tali premesse l'attore aveva lamentato : la violazione della disciplina in tema di cremazione di cadavere dal regolamento di Polizia
Mortuaria (D.P.R. 27 ottobre 1990, n. 285), e, in particolare, dell'art. 79, nonché dell'art. 147 del Regolamento dei Servizi cimiteriali del Comune di Palermo, i quali autorizzano la scelta di tale modalità di conservazione delle salme dei defunti anche da parte dei familiari di quest'ultimo, purché non sussista una contraria volontà documentata ed espressa in vita dal de cuius, e purché tale richiesta, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, sia formulata da tutti questi;
la violazione dell'interesse, di rilievo costituzionale, dei parenti al culto del defunto e, in
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particolare, a opporsi a ogni pratica che comporti una trasformazione delle spoglie del defunto nonché ad avere libero accesso al luogo nel quale il suo corpo è collocato.
L'attore , dunque, rappresentando che le modalità con cui la CP 1 aveva proceduto unilateralmente a ottenere l'esito favorevole della procedura di cremazione del figlio avevano cagionato un prolungato stato di shock e di sofferenze, della cui sussistenza produceva documentazione medica, concludeva chiedendo:
1) l'accertamento della responsabilità dei convenuti per aver richiesto la CP_1 e per aver autorizzato il Comune, in violazione della normativa vigente, la cremazione della salma del figlio
PE 1 ;
2) la conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno morale nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta del 19.12.2023 si costituiva ritualmente in giudizio CP 1
contestando integralmente quanto sostenuto ex adverso.
In particolare, la convenuta deduceva che il figlio, da diversi anni, soffriva di problemi di tossicodipendenza e che, al momento del decesso, risultava ancora in cura presso il SER.T. (Servizi
Tossicodipendenza) di via Pindemonte a Palermo.
La CP 1 aggiungeva, inoltre,che, come attestato dalle conversazioni intercorse sulla app di messaggistica istantanea Whatsapp tra lei e l'ex marito: era stato in realtà il Pt 1 a contattarla per la prima volta in data 15.07.2021, inviando il seguente messaggio: "Rita, se vogliamo sentirci per stabilire quale agenzia funebre scegliere, se fare tumulare la salma o farla cremare, io sono a disposizione... avevo provato a chiamarti ieri ma eri troppo impegnata"; nei giorni seguenti, in particolare il 16 e 17.07.2021, in diverse comunicazioni sempre su
Whatsapp, ella aveva concordato con l'ex marito la scelta della chiesa in cui celebrare la funzione religiosa ed aveva suggerito al Vicari di recarsi all'obitorio del Policlinico per vedere il corpo del figlio;
ottenuto il nulla osta dalla Procura, ella aveva incaricato l'Agenzia funebre di curare la presentazione della documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione del Comune alla cremazione e aveva apposto la firma a due moduli già compilati dal delegato dell'Agenzia da presentare all'Ufficio servizi cimiteriali;
in data 19.07.2021 il Comune aveva autorizzato la cremazione, che era avvenuta il giorno seguente;
alin data 22.07.2021, lo stesso Pt 1 le aveva riferito di aver contattato l' Controparte_4 fine di saldare i costi dei servizi funerari e di cremazione ("Buongiorno, ho chiamato
PE_2 ho chiesto cosa dovessi, mi ha detto che ancora non lo sa, che deve fare i conti e '
che darà la fattura a te. Poi, se possibile, ne vorrei una copia. PE il loculo quanto ti devo?... Se possibile, vorrei che le fatture fossero intestate anche a me in quanto, come sai, abbiamo diritto al rimborso IRPEF...), provvedendo successivamente al pagamento della propria parte direttamente all'impresa.
Sulla base di tali premesse, la CP_1 contestava l'assunto di controparte in base al quale la cremazione della salma del figlio PE 1 sarebbe stata da lei decisa unilateralmente, senza chiedere l'assenso del padre o quantomeno metterlo al corrente di tale decisione.
Quanto alla compilazione della richiesta di cremazione, che in citazione si assumeva presentata dalla CP 1 senza aver acquisito il previo consenso dell'altro genitore e redatta in modo incompleto senza specificare la presenza di un altro parente dello stesso grado, parte convenuta evidenziava che:
in data 19.07.2021 erano state presentate al Comune dall'agenzia funebre, incaricata per conto della richiedente CP 1 due distinte dichiarazioni, compilate e firmate su '
modelli prestampati;
il primo modello (allegato 7, comparsa convenuta), contenente la vera e propria richiesta di
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autorizzazione alla cremazione, risultava compilato in ogni sua parte;
il secondo (all. 8, comparsa convenuta), consistente nella richiesta di sepoltura privata presso il cimitero di S. Orsola, risultava effettivamente incompleto, non essendo stata barrata la casella relativa all'assenza di altri parenti dello stesso grado e quella che ne indicava il numero;
l'autorizzazione del CP 2 alla cremazione era intervenuta sulla scorta non del secondo
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incompleto modello, ma del primo, in relazione al quale non era riscontrabile alcun tipo di omissione o di incompletezza.
Quanto alla sussistenza della responsabilità ex art. 2059 c.c. la CP 1 eccepiva l'assenza dei relativi elementi costitutivi, sostenendo che:
la sussistenza di una mera omissione nella redazione del modulo per l'autorizzazione alla
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cremazione non avrebbe integrato una condotta omissiva illecita, non potendo questa configurarsi in assenza della prova che la parte convenuta avesse nascosto, taciuto od occultato l'avvio della procedura di cremazione del corpo del figlio;
per converso dalle conversazioni prodotte emergeva la conoscenza, se non addirittura l'assenso del Pt 1 alla scelta di conservazione del cadavere;
la compilazione della richiesta di cremazione in ogni sua parte escludeva il dolo o la colpa della convenuta, e quand'anche si fosse verificata un'omissione, questa avrebbe dovuto attribuirsi all'Agenzia funebre, delegata all'uopo dai congiunti del defunto per il disbrigo delle pratiche amministrative relative alla sepoltura;
ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito concorrevano altresì le conversazioni via
Whatsapp intrattenute tra lei e il Pt 1 dalle quali poteva evincersi che quest'ultimo era al corrente della possibilità che la salma del figlio potesse essere cremata, in alternativa alla tumulazione, a tal punto che l'attore si era offerto di pagare la propria quota parte per le spese funerarie e di cremazione anticipate dall'impresa funebre;
PEsona 1 ila tal fine, non poteva non tenersi conto anche della volontà del defunto quale avrebbe più volte manifestato alla madre e ai nonni materni il desiderio di destinare alla cremazione i propri resti mortali;
e la circostanza che di tale argomento si occupasse una persona di soli 37 anni non appariva improbabile atteso che era noto anche al padre che il figlio non godesse di buona salute e che anzi fosse stato più volte ricoverato per la sua condizione di tossicodipendenza;
i rapporti tra padre e figlio si erano col tempo logorati, se non addirittura rarefatti, al punto
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da aver provocato l'avvio di un procedimento penale per reati commessi con violenza alla persona (c.d. codice rosso) a seguito di una denuncia di Parte 1 nei confronti di ritenuto pericoloso per le continue richieste di denaro finalizzate all'acquisto di PE 1
sostanze stupefacenti;
inoltre, il padre si era disinteressato del terapeutico iniziato nel 2019 dal figlio;
dati questi che escludevano la sussistenza del lamentato danno ingiusto;
il nesso causale tra fatto illecito asseritamente commesso dalla convenuta e danno lamentato dall'attore sarebbe stato comunque interrotto dal rilascio dell'autorizzazione da parte del
Comune, atteggiandosi questo a fattore determinante ed unica causa dell'avvenuta cremazione;
quand' anche dovessero ravvisarsi i presupposti di un illecito aquiliano, questo avrebbe dovuto essere attribuito esclusivamente al RT quale amministrazione responsabile del procedimento autorizzatorio della cremazione;
per la quantificazione del risarcimento, ove la domanda venisse accolta, si rilevava l'opportunità di tener conto degli effettivi rapporti di affetto e solidarietà tra padre e figlio.
La convenuta concludeva chiedendo:
in via principale, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, che l'eventuale condanna al risarcimento fosse pronunciata in via
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esclusiva contro il RT;
in ulteriore subordine, in caso di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta, che venissero tenuti in considerazione ai fini del quantum risarcitorio gli effettivi rapporti di affetto e solidarietà esistenti tra l'attore e il figlio PE 1 ; infine, la condanna di controparte alle spese e competenze del giudizio oltre agli oneri di legge. Il RT non si costituiva nei termini di legge, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia con decreto del 27.12.2023.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, è stata posta in decisione all'udienza del 23.01.2025.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'attore ha lamentato in sostanza due profili di illiceità della condotta della convenuta e, nella specie :
1) l'unilateralità della decisione di cremare le spoglie del figlio, assunta dalla CP_1 senza il necessario consenso del Pt 1
2) l'illegittima compilazione dei moduli per la autorizzazione alla cremazione e più in generale la irregolarità della procedura seguita per la cremazione del figlio;
Il primo profilo è il più rilevante per la ricostruzione complessiva dell'accaduto e per la ritenuta esclusione di una responsabilità da fatto illecito della convenuta.
L'esame di detta censura impone preliminarmente la disamina della questione, posta dall'attore, dell'utilizzabilità delle riproduzioni delle conversazioni whatsapp allegate dalla convenuta. L'importanza ormai assunta delle riproduzioni informatiche di conversazioni intervenute via whatsapp, sms o posta elettronica è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che in diverse occasioni (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, n. 12794/2021; Cass. civ, Sez. lav., n.
17526/2016) ha affermato che i messaggi whatsapp devono essere ricompresi nelle rappresentazioni meccaniche e che, ove prodotti su foglio cartaceo, ad essi risultando applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c., secondo cui «...ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità...».
Con specifico riferimento ai messaggi whatsapp va citata anche la giurisprudenza di merito
(tribunale Napoli Nord sez. II, 12/05/2023, n.1973) che ha precisato come In tema di valore 66
probatorio delle prove documentali, l'art. 2719 c.c. dispone che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Alle copie fotografiche sono così assimilabili gli sms e i WhatsApp. Il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Non è dunque necessario, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, ai fini della utilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni whatsApp, che esse siano accompagnate dal supporto materiale, posto che esse sono pienamente utilizzabili laddove la loro conformità con 66
l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta ”.
Ebbene, sotto il primo aspetto, occorre evidenziare come parte convenuta abbia versato in atti l'attestazione notarile ove so dà atto che sia la chat whatsApp sia gli screenshots sono stati estrapolati dal telefono cellulare n 328 8615959 operatore tim spa, avente il numero di serie 66
codice IMEI 356730110429109 intestato alla CP 1 ,e da quest'ultima esibitoC.F. 3 al notaio.
Né, a fronte di tale attestazione, colgono nel segno le generiche affermazioni dell'attore secondo cui l'autenticazione del file riproducente le conversazioni watts app tra il sig. Pt_1 e la sig.ra 66
CP 1 da parte di un notaio non permette sicuramente di superare tutte le eccezioni di inammissibilità e illegittimità sollevate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.,", non comprendendosi le ragioni per cui la attestazione notarile non sarebbe sufficiente a dimostrazione la conformità delle riproduzioni prodotte alle conversazioni originali conservata nel cellulare.
Sotto altro aspetto, quelle del disconoscimento, occorre ricordare che, il disconoscimento deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche "chiaro, circostanziato ed esplicito", dovendosi concretizzare "nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Ora, nel caso di specie, il disconoscimento effettuato dal Pt 1 non può essere considerato né circostanziato né esplicito, essendosi egli limitato ad affermare genericamente che gli screenshots e i files prodotti dalla CP_1 non corrispondevano alla realtà delle conversazioni effettivamente intervenute su Whatsapp tra lo stesso e l'ex moglie, senza però indicare dati oggettivi a supporto di detta asserita difformità, se non la circostanza che alcuni sms - quelli di cui all'allegato 19 - inviati dal cellulare di Parte 1 erano stati in realtà inviati al padre dal figlio dato PEsona 1
questo però che non inficia affatto la conformità delle conversazioni a quelle estrapolate dal cellullare. Va rilevato, per altro, che gli sms che qui rilevano rispetto al thema decidendum, ovvero quelli successivi al decesso del giovane, non possono provenire all'evidenza da Per 1
PE tale ragione è del pari irrilevante la presunta violazione della privacy.
Ciò precisato, passando al merito della domanda, occorre evidenziate come d'esame delle conversazioni whatsapp sia emerso che :
,in data 15.07.2021, ossia due giorni dopo la tragica morte del figlio PE 1 era stato lo Parte 1 a contattare tramite whatsapp la CP_1 per concordare a quale stesso impresa funebre rivolgersi e quale modalità di sepoltura scegliere, se la tumulazione o la CP cremazione ( -, se vogliamo sentirci per stabilire quale agenzia funebre scegliere, se fare tumulare la salma o farla creare, io sono a disposizione", all. 1 comparsa convenuta); negli scambi di messaggi whatsapp avvenuti nei giorni immediatamente successivi, i due genitori avevano discusso della funzione religiosa, delle visite all'obitorio, del conto da saldare con l'agenzia funebre per le spese della cerimonia e della cremazione;
lo stesso attore in data 22.07.2021 aveva riferito alla CP 1 di essersi messo in contatto
-
personalmente con l'agenzia funebre e nell'occasione, nulla obiettando sulle modalità di sepoltura, aveva chiesto all'ex moglie a quanto ammontasse la propria parte di spesa per il loculo, suggerendo di intestare a sé stesso le relative fatture per il rimborso IRPEF.
Quanto alla telefonata ricevuta dall'ex moglie il 15.07.2021, la cui registrazione è stata prodotta dall'attore, se ne ricava che:
- il Pt 1 aveva espresso le proprie perplessità, non manifestate il giorno prima, per la scelta della cremazione e aveva espresso alla CP_1 la preferenza per la tumulazione;
la CP 1 aveva replicato che la telefonata aveva il mero scopo di informare l'ex marito della definitività della cremazione, dal momento che si trattava di una decisione che era stata in precedenza assunta non solo da lei stessa ma da entrambi e che corrispondeva ai desideri del figlio PE 1 , aggiungendo che non sarebbe stata disposta ad attendere le lungaggini burocratiche per la tumulazione e che per l'avvio della procedura sarebbe stato sufficiente il consenso di uno solo dei genitori poichè tra questi era intervenuto divorzio.
Detta conversazione smentisce, in primo luogo l'assunto secondo cui il Pt_1 non era stato messo al corrente dell'avvio della procedura per la cremazione Ed ancora, alla luce del tenore della conversazione, risulta, altresì, smentita l'allegazione dell'attore secondo cui egli sarebbe rimasto vittima di un raggiro da parte dell'ex moglie, la quale lo avrebbe-
per così dire
- còlto alla sprovvista nell'immediatezza della morte del figlio proponendogli di corpo, per poi, quando in un secondo momento l'ex marito le aveva manifestato le cremarne proprie perplessità in merito, imporgli di rispettare la decisione precedentemente assunta.
Invero, alcun elemento probatorio è in grado di dimostrare il carattere decettivo nella condotta della convenuta.
È vero che i toni della CP 1 appaiono in qualche modo insistenti, soprattutto nella telefonata del
15 luglio;
ma a fronte di tale insistenza il Pt 1 non ha posto alcuna opposizione, avendo egli al più chiesto di prendere tempo, al fine di procrastinare la decisione definitiva.
Nemmeno rilevanti, al fine di dimostrare la illeceità della condotta della CP 1 sono le prove orali articolate sul punto (cap 2 e 13); ed invero la circostanza che Pt 1 sin dal principio avesse espresso dissenso alla cremazione è smentita sia dal tenore degli sms in atti ( cgr sms 5/07/21, CP 13:15:16] +393357293739: se vogliamo sentirci per stabilire quale agenzia funebre scegliere, se fare tumulare la salma o farla cre(m) are, io sono a disposizione.”) che dal contenuto delle stessa conversazione del 15 luglio 2021, ove egli si era limitato a formulare perplessità chiedendo maggior tempo per riflettere, mentre il dato che egli non avesse espresso il consenso è irrilevante, tenuto conto sia della mancanza di espresso dissenso sia della condotta tenuta dal Pt 1 attestativa di una acquiescenza alla decisione assunta dalla ex moglie.
Ed ancora, non può darsi rilievo. per dimostrare l'intento decettivo della donna, alla incompleta compilazione del modulo per la cremazione;
invero, le omissioni, che pure sono presenti nel modulo per la richiesta di sepoltura a S. Orsola, possono spiegarsi alla luce della circostanza che, essa si era limitata a come affermato dalla convenuta senza che l'attore abbia contestato sottoscrivere un modulo precompilato dal personale dell'agenzia funebre.
PEtanto, alla luce di quanto appena esposto, deve escludersi sia che il Pt 1 fosse stato tenuto all'oscuro della scelta della cremazione (circostanza che in effetti in un primo momento l'attore aveva sostenuto nell'atto di citazione, e che negli scritti difensivi successivi egli aveva notevolmente ridimensionato fino a smentirla del tutto, ammettendo di essere a conoscenza della decisione ma di averla successivamente contestata), sia che l'avvio della relativa procedura fosse avvenuto contro la sua volontà. Emerge, al contrario, che a fronte della risolutezza dell'ex moglie, la quale gli aveva comunicato che avrebbe proceduto alla cremazione non essendo necessario anche il di lui consenso, l'attore non aveva espresso alcuna dissenso esplicito ma aveva solo invitato la ex moglie ad una ulteriore riflessione;
successivamente il Pt 1 non solo non aveva svolto alcun accertamento sulla effettiva irrilevanza del di lui consenso ma, per converso, aveva contattato l'agenzia funebre, proponendosi di saldare di tutte le spese, in tal modo avallando definitivamente la scelta della Pt 2 , sulla quale, per altro, le parti non erano più tornati a discutere nelle conversazioni successive a quella del
15.7.21
In altri termini:
- il Pt 1 era certamente a conoscenza della scelta della ex moglie di cremare il corpo di scelta che egli stesso, nel messaggio del 15.07.2021 con la CP 1, aveva PE 1
presentato come alternativa all'inumazione;
il tenore dei messaggi whatsapp scambiati con la CP_1 nei giorni immediatamente successivi alla morte del figlio, comprovano la disponibilità a discutere una soluzione concordata per seppellire le spoglie del figlio;
emerge, in particolare, come la donna avesse concordato con il Pt 1 la scelta della chiesa, della fotografia del defunto da porre nel loculo e della data della cerimonia;
non vi è stata una condotta decettiva della CP 1 funzionale a estorcere il consenso del
Pt 1 tale non potendosi ritenere la circostanza che ella in un momento di concitazione, avesse dichiarato all'ex marito che non era necessario anche il suo consenso per cremare il figlio;
a fronte di tale ultima asserzione, il Pt 1 non aveva mai esplicitato il suo presunto dissenso né, tenendo anzi condotte incompatibili con la sua affermata contrarietà alla cremazione;
invero, l'atteggiamento complessivamente tenuto dall'attore dal principio alla fine della procedura appare improntato a una certa acquiescenza alle determinazioni della moglie, con le quali in un primo momento si era trovato d'accordo e che solo successivamente aveva tentato, con scarsa risolutezza, di modificare.; tale conclusione risulta supportata non solo dalla decisione del Pt 1 di corrispondere le spese funerarie, che potrebbe giustificarsi alla luce della sua qualità di coerede, ma piuttosto dall'atteggiamento successivo alla telefonata del 15.7. 21, non avendo più il Pt 1 ripreso in alcun modo il discorso relativo alle modalità di sepoltura del figlio né essendosi in qualche modo attivato per manifestare il suo espresso dissenso a terzi;
l'atteggiamento di sostanziale adesione alla scelta della convenuta emerge poi dalla conversazione del 21/07/21, nel corso della quale la donna aveva comunicato al Pt 1 di avere acquistato la celletta cineraria ( che serve appunto per conservare le ceneri cremate), senza che l'odierno attore avesse replicato nulla ( [...]
CP 1: Ciao Pt 1 , ho acquistato la celletta cineraria, sto andando al Cimitero di
Sant'Orsola per la tumulazione, chiedi in portineria del cimitero dove si trovano le cellette.
CP_1 : immagine omessa [21/07/21, 13:33:03][21/07/21, 13:25:34] CP_1 :
CP 1 : Si trova al Sacrario di PEsona 3 immagine omessa [21/07/21, 13:33:18]
CP 1 : Cimitero di Sant'Orsola anella planimetria è la letteraY [21/07/21, 16:41:11]
Palermo) =
Essendo stato il Pt 1 messo al corrente della cremazione e non potendosi ravvisare alcuna condotta dolosa dalla CP_1 funzionale a carpire il consenso del Pt 1 deve concludersi che difetta la illiceità della condotta ascrivibile alla convenuta sub specie unilaterale decisione di procedere alla cremazione - produttiva dell'asserito danno., non rilevando la circostanza che, nella sua sfera intima, il Pt 1 abbia vissuto la scelta della ex moglie come un'imposizione.
A diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi valorizzando il precedente della Suprema Corte
370/2023 della Terza Sezione della Suprema Corte, che attiene al diverso caso in cui la cremazione era avvenuta all'insaputa di tutti i prossimi congiunti del defunto, mentre, nel caso di specie, è pacifico che Pt 1 era stato messo al corrente della decisione di cremare il corpo di Per 1
La insussistenza della condotta illecita da parte della CP_1, sub specie unilaterale e preventiva imposizione della cremazione, rende irrilevante l'esame della seconda censura, inerente alla illegittima compilazione della modulistica per l'autorizzazione alla cremazione. E invero, tale incompletezza non può, di per sé sola, essere fonte di un danno ingiusto per l'attore, essendo emerso che egli era al corrente della scelta di cremare il figlio.
In altri termini, la mera irregolarità del modulo e della procedura di cremazione non è di per sé da sola produttiva di danno all'attore, pregiudizio che deriva solo, come chiarito dalla suprema Corte, dalla mancata previa informazione della scelta di procedere a cremazione o al più dalla avvenuta cremazione in presenza di un dissenso esplicito di un congiunto ( per tale ragione va disattesa anche la domanda formulata contro il Comune).
In ogni caso, difetta la prova del danno.
L'attore sotto tale aspetto ha lamentato la collocazione delle ceneri in un luogo che non gli permetterebbe di coltivare adeguatamente il culto della memoria del figlio, trattandosi di un
"angusto sottoscala" cui sarebbe difficile accedere e nel quale mancherebbe aria e luce.
Tuttavia, ad un attento esame delle riproduzioni fotografiche allegate, non emerge con chiarezza l'impossibilità di accedere o di sostare davanti al luogo di sepoltura;
al contrario è possibile rilevare la presenza di sufficiente illuminazione naturale e artificiale e la disponibilità di uno spazio utile alla sosta davanti ai loculi. Sostenendo che tale ambiente non consentirebbe all' Parte_1 di "pregare o piangere o semplicemente sentirsi ancora vicino al figlio” (p. 8 citazione), l'attore esprimeva invece una valutazione di carattere meramente personale, volta a esporre un disagio di ordine soggettivo, emotivo, ma sprovvisto di riscontro concreto, effettivo ed empiricamente accertabile.
Quanto poi alla documentata sindrome ansioso depressiva da lutto, essa appare causalmente riconducile al decesso del figlio ( per altro con modalità particolarmente dolorose) piuttosto che alla cremazione.
Tutto ciò premesso, la domanda nella sua interezza non merita di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'attore e liquidate, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (scaglione valore indeterminabile a complessità bassa) abbattuti del 30% tenuto conto dell'attività in concreto svolta, nella misura di € 5.331,00.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia del ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,Controparte_5 rigetta la domanda dell'attore; condanna quest'ultimo al pagamento in favore di CP 1 delle spese di lite, che liquida in € 5.331,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come pere legge se dovuti.
nulla sulle spese tra l'attore e il RT contumace
Così deciso in Palermo, 27.01.2025
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Minuta redatta con la collaborazione del M.o.t Controparte_6