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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1334/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del giudice unico
Dott.ssa RA MA
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1334 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione on ordinanza resa fuori udienza il 31.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30.01.2025, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
c.f. elettivamente domiciliato presso la casella di Parte_1 C.F._1 posta elettronica certificata rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Isidori del Email_1 foro di L'Aquila, con studio in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele 23, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
in persona legale rappresentante p.t., c.f. e Partita IVA Controparte_1 P.IVA_1
, nella sua qualità di procuratrice e mandataria di elettivamente P.IVA_2 CP_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici, del Foro di Roma, in Roma, Viale G.
Mazzini n. 9, che la rappresenta e difende in forza di procura del 20.06.2019, a rogito del Dott. in Milano, n. rep. 55018/18967 Persona_1
OPPOSTA
nonché
1 R.g. n. 1334/2023
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. e Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata, giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio Dott. Persona_2
Notaio in Milano, Rep. 13210 Racc. 10439, da
[...] Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici, del Foro di Roma,
[...] in Roma, Viale G. Mazzini n. 9, che la rappresenta e difende in forza di procura conferita dal
Presidente del Consiglio di amministrazione
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo reso nel procedimento 2524/2022 RGC, ing. 579/2022, in data 24.12.2022, notificato il 31 maggio 2023; sia nei confronti dell'Opposto che nei confronti dell'intervenuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Conclusioni per parte opposta:
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 579/2022 del 29.12.2022 del Tribunale dell'Aquila, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- In via principale: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 579/2022 del 29.12.2022 del Tribunale dell'Aquila; In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto procedere all'accertamento del credito e condannare il sig. al pagamento, in favore di e per essa quale Parte_1 Controparte_3 mandataria la della somma di € 152.741,78, oltre Parte_2 interessi ovvero nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il titolo monitorio opposto, n. 579/2022 del Tribunale di L'Aquila (R.G. n. 2524/2022) del
24.12.2022, recante ingiunzione al pagamento di € 152.741,78, oltre interessi e spese, nei confronti, tra gli altri, di , in qualità di fideiussore della si riferisce Parte_1 Parte_3 al saldo debitore derivante dalla chiusura del contratto di conto anticipi n. 7400/71830113 alla data del 6.03.2018, concluso tra la debitrice principale e Parte_3 Controparte_4
(di seguito, brevemente, ), successivamente cedente il
[...] Controparte_4 credito ad (di seguito, brevemente, ), contratto garantito dalla CP_2 CP_2 fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente il 14.06.2013.
Ha proposto opposizione , il quale ha dedotto: Parte_1
2 R.g. n. 1334/2023
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato al debitore oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- la mancata prova della cessione del credito dall'originario creditore Controparte_4 ad con conseguente difetto di prova della titolarità del credito;
CP_2
- la nullità parziale della fideiussione posta alla base del monitorio per violazione della normativa antitrust, per essere la garanzia conforme allo schema contrattuale uniforme predisposto dall' per le fideiussioni omnibus, ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con CP_5 provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 all'art. 2 della legge n. 287/1990;
- la violazione dell'art. 106 TUB, non essendo la procuratrice di CP_2 CP_1
iscritta nell'albo degli intermediari finanziari previsto dalla suddetta norma.
[...]
Si è costituita er mezzo della mandataria chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_1 dell'opposizione. In particolare, ha dedotto
- la sussistenza della prova circa la titolarità del credito di essendo la cessione provata CP_2 sia dall'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 58 TUB, in Gazzetta Ufficiale, sia dalla dichiarazione di cessione emessa dalla cedente e depositata in atti;
Controparte_4
- la piena efficacia del decreto monitorio, avendo il creditore tempestivamente e correttamente provveduto alla notificazione del titolo al debitore, e non potendo imputarsi al creditore gli errori di notifica commessi dall'ufficiale giudiziario;
- la conformità della garanzia, qualificabile come garanzia autonoma a prima domanda e non come fideiussione omnibus, alla normativa antitrust.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con atto del 28.08.2024, è intervenuta nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
a sua volta successore di la quale si è associata alle difese già Controparte_3 CP_2 spiegate dalla cedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 30.01.2025 e, con ordinanza del 31.03.2025, la causa è stata trattenuta in giudizio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
__________________
1. Preliminarmente, circa l'intervento nel giudizio di deve osservarsi che la Controparte_3 cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto
3 R.g. n. 1334/2023
processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009)
Non essendo intervenuto nel caso di specie alcuna pronuncia di estromissione, la presente sentenza è dunque emessa nei confronti di , per essa, di CP_2 Controparte_1
2. L'opposizione proposta è fondata, pertanto va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, a chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di CP_2 ottenere il pagamento del saldo debitore di un contratto di conto anticipi fatture, concluso tra ed garantito dalla fideiussione rilasciata dall'odierno Controparte_4 Parte_3 opponente, A sostegno della propria pretesa, a prodotto, sin dalla fase Parte_1 CP_2 monitoria, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB e relativo alla cessione dei crediti di il contratto di fideiussione, il contratto di conto Controparte_4 anticipi, la certificazione ex art. 50 TUB, i documenti relativi alle movimentazioni registrate sul conto. 4 R.g. n. 1334/2023
Per contro, la opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, sollevando questioni inerenti all'efficacia del titolo monitorio, alla prova della cessione conclusa tra la CP_4
e nonché alla illegittimità e invalidità della fideiussione poste alla base del
[...] CP_2 credito azionato in via monitoria per violazione della normativa antitrust.
3. Ebbene, analizzando le questioni poste nel loro ordine logico-giuridico, va anzitutto evidenziato che non risulta prodotto in atti il titolo monitorio oggetto di opposizione. Detta mancata produzione non determina, tuttavia, l'inammissibilità dell'opposizione, essendo pacifico in giurisprudenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni (Cass. sez. 6, 01 febbraio 2023, n. 3071).
Tanto chiarito e venendo all'esame dell'eccezione di inefficacia del titolo monitorio ex art. 644
c.p.c. sollevata da parte opponente nell'atto di citazione, merita rammentare, in punto di diritto, che la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto (Cass. Sez. 2, n. 21420 del 30 agosto 2018; nello stesso senso: Cass. Sez. 2,
n. 11154 del 09 maggio 2018; Cass. Sez. 6 - 2, n. 24137 del 28 novembre 2016; Cass. Sez. 2, n.
5656 del 20 marzo 2015).
Diversamente, se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica è affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli articoli 645 e 650 del c.p.c. a seconda dei casi. In tale ultimo caso, il giudice adito, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, è comunque poi tenuto a vagliare la domanda formulata dal creditore nel ricorso monitorio, nonché le eccezioni richieste dell'opponente, essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un contenzioso ordinario traente, comunque, la sua origine dal ricorso in sede monitoria, da intendersi quale vera e propria domanda giudiziale. Pertanto, con l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice resta comunque investito del potere-dovere, non solo di esaminare l'eccezione di inefficacia, ma anche di decidere nel merito la richiesta originariamente azionata dal creditore con la domanda d'ingiunzione.
Nel caso in esame, parte opponente, non ha dedotto l'inesistenza della notifica, ma ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo la tardività della notifica del titolo. Dal canto suo, parte opposta – su cui certamente gravava l'onere di fornire la prova del compimento e della tempestività di detta notifica (Cass. Sez. 3, n. 51 del 03 gennaio 2023; Cass. Sez. 1, n. 1045 del
16 marzo 1977) – ha omesso di produrre in atti la relata della notificazione effettuata. Ne deriva
5 R.g. n. 1334/2023
che, in assenza di prova circa l'esecuzione della notifica entro il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace. La dichiarazione di inefficacia non esime tuttavia il giudice, e anzi impone allo stesso, di pronunciarsi sulla domanda azionata in sede monitoria dal creditore, ai fini dell'accertamento del diritto di quest'ultimo e della condanna al pagamento della controparte.
4. Carattere preliminare ricopre anche l'eccezione di difetto di legittimazione del creditore
CP_2
In particolare, nell'ottica dell'opponente, non sarebbe provata la titolarità del credito dell'opposta, il quale non avrebbe dimostrato la cessione dei crediti conclusa, nell'ambito di una cartolarizzazione di crediti, tra originaria titolare dei crediti in relazione Controparte_4 ai quali era stata concessa la garanzia fideiussoria, e CP_2
Ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la dimostrazione della postulata legittimazione.
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contestata l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di
6 R.g. n. 1334/2023
ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (Cass., 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3405).
Nel caso in esame, l'opponente, con riferimento alla cessione di crediti tra Controparte_4
(con cui il debitore principale stipulava il contratto conto anticipi) e
[...] Parte_3
- così come in relazione anche alla seconda cessione tra quest'ultima e CP_2 CP_3
- ha contestato espressamente l'esistenza del contratto di cessione di crediti ("Controparte
[...] non prova la cessione del credito;
ed infatti, a tal fine, controparte sa bene che il cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto;
le altre comunicazioni interne tra la ed il preteso cessionario, nulla provano giacché non CP_4 costituiscono documento fidefacente”, cfr. par. 2 atto di citazione).
Pertanto, parte opposta aveva lo specifico onere di dimostrare la sussistenza di tale cessione, ciò in conformità alla regola di riparto dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la quale certamente impone alla parte che promuove un giudizio di prospettare di esserne parte attiva, ai fini della legittimazione ad agire, e di provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016). D'altronde, il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario.
7 R.g. n. 1334/2023
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Difatti, a agito in fase monitoria per il pagamento dei crediti vantati da CP_2 CP_4 ma, a sostegno della propria legittimazione attiva, si è limitata a depositare l'avviso
[...] della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 7 del 16.01.2020 doc.
n. 03 fascicolo monitorio) contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Segnatamente, il suddetto estratto identifica in maniera assolutamente generica i contratti oggetto di cessione, indicandoli come “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) […] derivanti da finanziamenti erogati i diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come in sofferenza nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”, facenti capo a o anche a MPS Controparte_4
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.; lo stesso avviso riporta il link di collegamento al sito internet di n cui “saranno resi disponibili i dati identificativi dei Crediti, nonché CP_2 la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. pag. 2
G.U. cit.).
Orbene, l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria di riveste i Parte_3 requisiti indicati in Gazzetta e che dunque il credito ricade in quelli effettivamente oggetto di cessione, atteso che non è stato depositato alcun documento recante i dati identificativi dei crediti. Questi ultimi peraltro, come detto, sono riferibili a due distinti soggetti, Controparte_4
o MPS Capital Services Banca per le Imprese, e coprono un arco temporale estremamente
[...] lungo (crediti in sofferenza dal 1983 al 2019). Inoltre, il link di collegamento al sito internet della cessionaria riportato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è funzionante;
pertanto, non è stato possibile per il Tribunale verificare a quali crediti facesse effettivamente riferimento l'avviso di cessione.
Nel presente giudizi, parte opposta ha integrato le proprie produzioni documentali, versando in atti la dichiarazione di cessione della cedente e una lista dei crediti Controparte_4 ceduti contenuta in documento denominato “Avviso di cartolarizzazione”.
Anche tali documenti appaiono però inadeguati alla prova della cessione e non consentono di ritenere superata l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente.
8 R.g. n. 1334/2023
Difatti, la lista dei crediti ceduti (doc. 7 fasc. opposta) è del tutto irrilevante ai fini della prova della cessione, essendo contenuta in un documento di formazione unilaterale, privo di sottoscrizione e del quale non è possibile capire neppure la provenienza.
Con riferimento invece alla dichiarazione di cessione, osserva il Tribunale che, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza sopra richiamato, la stessa può senz'altro valere - ove sia specifica nell'indicare il credito oggetto di trasferimento, come in effetti è nel caso di specie - quale indizio della cessione. Tuttavia, la dichiarazione certamente non sortisce, essa sola e in assenza di altri idonei elementi, vista anche l'assoluta genericità dell'avviso di cessione, l'effetto probatorio sperato dalla opposta.
Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo ad consistente nella prova della CP_2 cessione e della comprensione del credito posto a fondamento della richiesta monitoria con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (cfr. Cass. 20 luglio
2023 n. 21821).
D'altronde, le criticità sin qui evidenziate in punto di prova della titolarità del credito di CP_2 erano state evidenziate dal Tribunale già nell'ordinanza del 4.01.2025, con la quale non era stata infatti concessa la provvisoria esecutività del decreto. Nessun elemento ulteriore è stato tuttavia offerto dall'opposta in sede di deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 579/2022. L'assenza di prova della cessione di crediti da ad Controparte_4 ravolge chiaramente anche la cessione tra quest'ultima e CP_2 Controparte_3
5. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale consente di ritenere assorbito l'esame di tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa, al netto della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 R.g. n. 1334/2023
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 579/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila il
24.12.2022;
- DA quale mandataria di al pagamento Controparte_1 CP_2 in favore di delle spese del giudizio che liquida in € 8.433,00, per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA MA
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del giudice unico
Dott.ssa RA MA
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1334 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione on ordinanza resa fuori udienza il 31.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30.01.2025, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
c.f. elettivamente domiciliato presso la casella di Parte_1 C.F._1 posta elettronica certificata rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Isidori del Email_1 foro di L'Aquila, con studio in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele 23, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
in persona legale rappresentante p.t., c.f. e Partita IVA Controparte_1 P.IVA_1
, nella sua qualità di procuratrice e mandataria di elettivamente P.IVA_2 CP_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici, del Foro di Roma, in Roma, Viale G.
Mazzini n. 9, che la rappresenta e difende in forza di procura del 20.06.2019, a rogito del Dott. in Milano, n. rep. 55018/18967 Persona_1
OPPOSTA
nonché
1 R.g. n. 1334/2023
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. e Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata, giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio Dott. Persona_2
Notaio in Milano, Rep. 13210 Racc. 10439, da
[...] Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici, del Foro di Roma,
[...] in Roma, Viale G. Mazzini n. 9, che la rappresenta e difende in forza di procura conferita dal
Presidente del Consiglio di amministrazione
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo reso nel procedimento 2524/2022 RGC, ing. 579/2022, in data 24.12.2022, notificato il 31 maggio 2023; sia nei confronti dell'Opposto che nei confronti dell'intervenuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Conclusioni per parte opposta:
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 579/2022 del 29.12.2022 del Tribunale dell'Aquila, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- In via principale: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 579/2022 del 29.12.2022 del Tribunale dell'Aquila; In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto procedere all'accertamento del credito e condannare il sig. al pagamento, in favore di e per essa quale Parte_1 Controparte_3 mandataria la della somma di € 152.741,78, oltre Parte_2 interessi ovvero nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il titolo monitorio opposto, n. 579/2022 del Tribunale di L'Aquila (R.G. n. 2524/2022) del
24.12.2022, recante ingiunzione al pagamento di € 152.741,78, oltre interessi e spese, nei confronti, tra gli altri, di , in qualità di fideiussore della si riferisce Parte_1 Parte_3 al saldo debitore derivante dalla chiusura del contratto di conto anticipi n. 7400/71830113 alla data del 6.03.2018, concluso tra la debitrice principale e Parte_3 Controparte_4
(di seguito, brevemente, ), successivamente cedente il
[...] Controparte_4 credito ad (di seguito, brevemente, ), contratto garantito dalla CP_2 CP_2 fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente il 14.06.2013.
Ha proposto opposizione , il quale ha dedotto: Parte_1
2 R.g. n. 1334/2023
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato al debitore oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- la mancata prova della cessione del credito dall'originario creditore Controparte_4 ad con conseguente difetto di prova della titolarità del credito;
CP_2
- la nullità parziale della fideiussione posta alla base del monitorio per violazione della normativa antitrust, per essere la garanzia conforme allo schema contrattuale uniforme predisposto dall' per le fideiussioni omnibus, ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con CP_5 provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 all'art. 2 della legge n. 287/1990;
- la violazione dell'art. 106 TUB, non essendo la procuratrice di CP_2 CP_1
iscritta nell'albo degli intermediari finanziari previsto dalla suddetta norma.
[...]
Si è costituita er mezzo della mandataria chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_1 dell'opposizione. In particolare, ha dedotto
- la sussistenza della prova circa la titolarità del credito di essendo la cessione provata CP_2 sia dall'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 58 TUB, in Gazzetta Ufficiale, sia dalla dichiarazione di cessione emessa dalla cedente e depositata in atti;
Controparte_4
- la piena efficacia del decreto monitorio, avendo il creditore tempestivamente e correttamente provveduto alla notificazione del titolo al debitore, e non potendo imputarsi al creditore gli errori di notifica commessi dall'ufficiale giudiziario;
- la conformità della garanzia, qualificabile come garanzia autonoma a prima domanda e non come fideiussione omnibus, alla normativa antitrust.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con atto del 28.08.2024, è intervenuta nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
a sua volta successore di la quale si è associata alle difese già Controparte_3 CP_2 spiegate dalla cedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 30.01.2025 e, con ordinanza del 31.03.2025, la causa è stata trattenuta in giudizio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
__________________
1. Preliminarmente, circa l'intervento nel giudizio di deve osservarsi che la Controparte_3 cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto
3 R.g. n. 1334/2023
processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009)
Non essendo intervenuto nel caso di specie alcuna pronuncia di estromissione, la presente sentenza è dunque emessa nei confronti di , per essa, di CP_2 Controparte_1
2. L'opposizione proposta è fondata, pertanto va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, a chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di CP_2 ottenere il pagamento del saldo debitore di un contratto di conto anticipi fatture, concluso tra ed garantito dalla fideiussione rilasciata dall'odierno Controparte_4 Parte_3 opponente, A sostegno della propria pretesa, a prodotto, sin dalla fase Parte_1 CP_2 monitoria, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB e relativo alla cessione dei crediti di il contratto di fideiussione, il contratto di conto Controparte_4 anticipi, la certificazione ex art. 50 TUB, i documenti relativi alle movimentazioni registrate sul conto. 4 R.g. n. 1334/2023
Per contro, la opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, sollevando questioni inerenti all'efficacia del titolo monitorio, alla prova della cessione conclusa tra la CP_4
e nonché alla illegittimità e invalidità della fideiussione poste alla base del
[...] CP_2 credito azionato in via monitoria per violazione della normativa antitrust.
3. Ebbene, analizzando le questioni poste nel loro ordine logico-giuridico, va anzitutto evidenziato che non risulta prodotto in atti il titolo monitorio oggetto di opposizione. Detta mancata produzione non determina, tuttavia, l'inammissibilità dell'opposizione, essendo pacifico in giurisprudenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni (Cass. sez. 6, 01 febbraio 2023, n. 3071).
Tanto chiarito e venendo all'esame dell'eccezione di inefficacia del titolo monitorio ex art. 644
c.p.c. sollevata da parte opponente nell'atto di citazione, merita rammentare, in punto di diritto, che la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto (Cass. Sez. 2, n. 21420 del 30 agosto 2018; nello stesso senso: Cass. Sez. 2,
n. 11154 del 09 maggio 2018; Cass. Sez. 6 - 2, n. 24137 del 28 novembre 2016; Cass. Sez. 2, n.
5656 del 20 marzo 2015).
Diversamente, se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica è affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli articoli 645 e 650 del c.p.c. a seconda dei casi. In tale ultimo caso, il giudice adito, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, è comunque poi tenuto a vagliare la domanda formulata dal creditore nel ricorso monitorio, nonché le eccezioni richieste dell'opponente, essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un contenzioso ordinario traente, comunque, la sua origine dal ricorso in sede monitoria, da intendersi quale vera e propria domanda giudiziale. Pertanto, con l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice resta comunque investito del potere-dovere, non solo di esaminare l'eccezione di inefficacia, ma anche di decidere nel merito la richiesta originariamente azionata dal creditore con la domanda d'ingiunzione.
Nel caso in esame, parte opponente, non ha dedotto l'inesistenza della notifica, ma ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo la tardività della notifica del titolo. Dal canto suo, parte opposta – su cui certamente gravava l'onere di fornire la prova del compimento e della tempestività di detta notifica (Cass. Sez. 3, n. 51 del 03 gennaio 2023; Cass. Sez. 1, n. 1045 del
16 marzo 1977) – ha omesso di produrre in atti la relata della notificazione effettuata. Ne deriva
5 R.g. n. 1334/2023
che, in assenza di prova circa l'esecuzione della notifica entro il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace. La dichiarazione di inefficacia non esime tuttavia il giudice, e anzi impone allo stesso, di pronunciarsi sulla domanda azionata in sede monitoria dal creditore, ai fini dell'accertamento del diritto di quest'ultimo e della condanna al pagamento della controparte.
4. Carattere preliminare ricopre anche l'eccezione di difetto di legittimazione del creditore
CP_2
In particolare, nell'ottica dell'opponente, non sarebbe provata la titolarità del credito dell'opposta, il quale non avrebbe dimostrato la cessione dei crediti conclusa, nell'ambito di una cartolarizzazione di crediti, tra originaria titolare dei crediti in relazione Controparte_4 ai quali era stata concessa la garanzia fideiussoria, e CP_2
Ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la dimostrazione della postulata legittimazione.
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contestata l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di
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ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (Cass., 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3405).
Nel caso in esame, l'opponente, con riferimento alla cessione di crediti tra Controparte_4
(con cui il debitore principale stipulava il contratto conto anticipi) e
[...] Parte_3
- così come in relazione anche alla seconda cessione tra quest'ultima e CP_2 CP_3
- ha contestato espressamente l'esistenza del contratto di cessione di crediti ("Controparte
[...] non prova la cessione del credito;
ed infatti, a tal fine, controparte sa bene che il cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto;
le altre comunicazioni interne tra la ed il preteso cessionario, nulla provano giacché non CP_4 costituiscono documento fidefacente”, cfr. par. 2 atto di citazione).
Pertanto, parte opposta aveva lo specifico onere di dimostrare la sussistenza di tale cessione, ciò in conformità alla regola di riparto dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la quale certamente impone alla parte che promuove un giudizio di prospettare di esserne parte attiva, ai fini della legittimazione ad agire, e di provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016). D'altronde, il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario.
7 R.g. n. 1334/2023
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Difatti, a agito in fase monitoria per il pagamento dei crediti vantati da CP_2 CP_4 ma, a sostegno della propria legittimazione attiva, si è limitata a depositare l'avviso
[...] della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 7 del 16.01.2020 doc.
n. 03 fascicolo monitorio) contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Segnatamente, il suddetto estratto identifica in maniera assolutamente generica i contratti oggetto di cessione, indicandoli come “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) […] derivanti da finanziamenti erogati i diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come in sofferenza nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”, facenti capo a o anche a MPS Controparte_4
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.; lo stesso avviso riporta il link di collegamento al sito internet di n cui “saranno resi disponibili i dati identificativi dei Crediti, nonché CP_2 la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. pag. 2
G.U. cit.).
Orbene, l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria di riveste i Parte_3 requisiti indicati in Gazzetta e che dunque il credito ricade in quelli effettivamente oggetto di cessione, atteso che non è stato depositato alcun documento recante i dati identificativi dei crediti. Questi ultimi peraltro, come detto, sono riferibili a due distinti soggetti, Controparte_4
o MPS Capital Services Banca per le Imprese, e coprono un arco temporale estremamente
[...] lungo (crediti in sofferenza dal 1983 al 2019). Inoltre, il link di collegamento al sito internet della cessionaria riportato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è funzionante;
pertanto, non è stato possibile per il Tribunale verificare a quali crediti facesse effettivamente riferimento l'avviso di cessione.
Nel presente giudizi, parte opposta ha integrato le proprie produzioni documentali, versando in atti la dichiarazione di cessione della cedente e una lista dei crediti Controparte_4 ceduti contenuta in documento denominato “Avviso di cartolarizzazione”.
Anche tali documenti appaiono però inadeguati alla prova della cessione e non consentono di ritenere superata l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente.
8 R.g. n. 1334/2023
Difatti, la lista dei crediti ceduti (doc. 7 fasc. opposta) è del tutto irrilevante ai fini della prova della cessione, essendo contenuta in un documento di formazione unilaterale, privo di sottoscrizione e del quale non è possibile capire neppure la provenienza.
Con riferimento invece alla dichiarazione di cessione, osserva il Tribunale che, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza sopra richiamato, la stessa può senz'altro valere - ove sia specifica nell'indicare il credito oggetto di trasferimento, come in effetti è nel caso di specie - quale indizio della cessione. Tuttavia, la dichiarazione certamente non sortisce, essa sola e in assenza di altri idonei elementi, vista anche l'assoluta genericità dell'avviso di cessione, l'effetto probatorio sperato dalla opposta.
Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo ad consistente nella prova della CP_2 cessione e della comprensione del credito posto a fondamento della richiesta monitoria con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni (cfr. Cass. 20 luglio
2023 n. 21821).
D'altronde, le criticità sin qui evidenziate in punto di prova della titolarità del credito di CP_2 erano state evidenziate dal Tribunale già nell'ordinanza del 4.01.2025, con la quale non era stata infatti concessa la provvisoria esecutività del decreto. Nessun elemento ulteriore è stato tuttavia offerto dall'opposta in sede di deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 579/2022. L'assenza di prova della cessione di crediti da ad Controparte_4 ravolge chiaramente anche la cessione tra quest'ultima e CP_2 Controparte_3
5. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale consente di ritenere assorbito l'esame di tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa, al netto della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 R.g. n. 1334/2023
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 579/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila il
24.12.2022;
- DA quale mandataria di al pagamento Controparte_1 CP_2 in favore di delle spese del giudizio che liquida in € 8.433,00, per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA MA
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