Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2873/2020 R.G.A.C.
PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 22.4.25, alle ore 11.14, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafier- ro, è chiamata la causa in intestazione. È presente l'Avv. Ciro Barone, per parte appellante, il quale concludono ripor- tandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita alla discussione della causa la parte presente la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2873/2020 r.g.a.c.
TRA
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CORSO UMBERTO I N. 23 IN SANT'ANASTASIA (NA) presso lo studio dell'Avv. CIRO BARONE (c.f.: ) dal quale è rappre- C.F._1
senta e difesa in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
in VIA TOLEDO N.106 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SALVATORE
ROMANO, (c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti
- APPELLATA
NONCHÈ
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
.
[...]
- APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2666/2019 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre-
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sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello l impugnava la sentenza Parte_1
n.2666/2019 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in persona del dott. , con la quale venivano accolte le domande risarcitorie pro- CP_5
poste da , e , in qualità, Controparte_2 CP_1 Controparte_3
rispettivamente, di conducente, trasportato e proprietario del motociclo Hon- da tg BD86885; gli stessi assumevano nel giudizio di prime cure che il giorno
11.04.2011, verso le ore 14:30, in Torre del Greco, veniva tamponato dal mo- tociclo Piaggio Vespa Tg. NA245997, di proprietà di , che, Controparte_4
sebbene convenuto in giudizio, era rimasto contumace. L'appellante affidava le proprie doglianze a diversi motivi di appello: con il primo, asseriva l'errata
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valutazione delle prove, in particolare l'errata valutazione della testimonianza resa dall'unico teste in primo grado, essendo la stessa lacunosa, imprecisa e contraddittoria;
con il secondo motivo, l'appellante si doleva dell'erronea valu- tazione della CTU e della querela di falso e con il terzo si doleva dell'errata va- lutazione relativamente ai presunti danni subiti.
Si costituiva in giudizio unicamente , che chiedeva il riget- CP_1
to dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. Non si costituiva- no , - dei quali veniva dichiarata la con- Controparte_2 Controparte_4
tumacia all'udienza del 12.03.2023 - e che, regolarmente Controparte_6
citato, come risultato da atto allegato alle note di trattazione del 13.03.2025, non si costituiva.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 17/02/2021 ve- niva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza e, successivamente, la causa, dopo svariati rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado (che veniva successivamente ricostruito dall'odierna appellan- te), giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 sexies e 350 bis cpc.
Preliminarmente, occorre dare atto che il fascicolo di ufficio di primo grado non veniva rinvenuto e, pertanto, assegnato un termine per la ricostru- zione, essa stessa veniva effettuata da parte appellante. Il fascicolo di primo grado, come ricostruito, non veniva contestato dalla costituita parte appellata.
Pertanto, il giudizio è stato condotto e svolto allo stato degli atti. Sul punto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova documen- tale, il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte, ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di
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esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinveni- mento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell'efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1806 del
29/01/2016), di tal che “in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostrui- re il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (Cass., civ., Sez. 1, Sentenza n. 12369 del
03/06/2014).
Ancora in punto di diritto può osservarsi che, sebbene, infatti, nulla vie- ta al giudice di fondare il proprio convincimento sulla deposizione dell'unico teste escusso, ciò solo non lo esime dal vagliare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni resa alla luce di ogni elemento acquisito al pro- cesso. Sul punto occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della de- posizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di ele- menti di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che, anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quan- to “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è
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un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un sog- getto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il pote- re-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisio- ne” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116
c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, non vi è dubbio che alla luce del materiale probatorio disponibile, non appare condivisibile la motivazione adottata dal giudice di prime cure, che si è limitato ad un esame atomistico della testimonianza, senza verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Alla più attenta valutazione del reso istruttorio nel suo complesso sussistono serissimi e pesanti dubbi che il fatto storico narrato si sia effettiva- mente verificato. Appare evidente la assoluta compiacenza ed inattendibilità dell'unico teste escusso, escusso all'udienza del Testimone_1
09/10/2015, il quale, non solo ha reso dichiarazioni generiche, lacunose, con- traddittorie, non idonee a suffragare le domande formulate nel giudizio di prime cure, intrinsecamente poco convincenti e sfornite di riscontro estrinse- co, ma addirittura ha reso dichiarazioni palesemente mendaci in ordine alla propria anagrafica. Infatti, il predetto teste, identificato con la C.I. n. dalla quale risulta la data di nascita nel giorno 11 novembre 1970 a Numero_1
domanda risponde di ricordare che il sinistro è avvenuto “il giorno 11 di apri- le dell'anno 2011 verso le ore 14,30”, data dedotta in citazione dall'attore, specificando immediatamente dopo “ricordo bene la data in quanto è lo stes-
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so giorno in cui sono nato io”, affermazione smentita per tabulas, dallo stesso verbale di udienza (da considerarsi valido fino a querela di falso in quanto atto sottoscritto da pubblico ufficiale) da cui emergono gli estremi del documento di riconoscimento. A ciò si aggiunga che lo stesso teste, nel riferire la dinamica del sinistro, oltre ad essere impreciso, cade pure in evidente contraddizione quando afferma, in un primo momento, che “ Preciso che dal tamponamento, il motorino SH è caduto unitamente ai propri occupanti ed è caduto sul lato destro e i suoi occupanti sono caduti riportando da subito lesioni all'intera parte sinistra” per poi, poco innanzi, contraddirsi affermando che “ Preciso che i ragazzi che si trovavano sul motorino SH sono caduti sulla sinistra”.
La motivazione che precede risulta, con tutta evidenza di per sé sola sufficiente all'accoglimento del gravame con assorbimento di ogni ulteriore motivo. Tuttavia, al fine di meglio lumeggiare la fattispecie in esame non ap- pare fuori luogo evidenziare che effettivamente, ulteriori ombre sulla verifica- zione dell'evento sono gettate anche dalla circostanza che né il CTU, né il giu- dice di prime cure abbiano valutato la totale assenza di riscontro delle lamen- tate lesioni. Ed, in verità, tutti i referti su cui si fonda l'elaborato, sono stati messi in discussione rispettivamente dal medico cui apparivano riconducibili timbro e firma e dalla struttura sanitaria cui apparivano riconducibili, tanto che l'odierno appellato, , ha rinunziato a valersene con conseguente CP_1
irrilevanza sulla presente decisione della querela di falso proposta dall'assicurazione. Infatti, con riferimento al referto medico datato 11.04.2011, il Dott. , odontoiatra, dichiarava di non riconoscere timbro Persona_1
e firma apposti (cfr. all. 12 depositato il 1/06/2020 da parte appellante). Inol- tre, sia con riferimento al referto di P.S. n. 0005453 del 11/04/2011, che al re-
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ferto di radiologia n.20150099353 del 28.10.2015, entrambi effettuati presso il centro di radiologia del P.S. “Sant'Anna e SS. Madonna della Neve” di Bosco- trecase, veniva emessa nota dell' , a firma del Direttore Sanita- Parte_2
rio dr. , in riscontro alla richiesta dell'assicurazione si attestava Persona_2
che: “il referente dell'archivio e referente della radiologia Dr. hanno Per_3
verificato che non risultano agli atti né referti di pronto soccorso né re- ferti radiologici ed immagini ad un controllo RIS e PACN (archiviazio- ne referti ed immagini) relativi al Sig. . Pertanto, si è prov- CP_1
veduto a dare comunicazione al Comandante Stazione Carabinieri di Torre del
Greco” (cfr. all. 11 depositato il 1/06/2020 da parte appellante).
Sulla scorta di tutto quanto sopra, l'appello deve essere accolto, con conse- guente totale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblicazione della sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già intera- mente esaurita;
mentre per le spese del presente grado di giudizio, si è tenuto conto del D.M. 55/2014, nonché ss. Modifiche ed integrazioni, incluso D.M.
147/2022, considerato il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
, , , , così
[...] CP_1 Controparte_7 Controparte_4
provvede:
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1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sen- tenza rigetta le domande risarcitorie avanzate da , Controparte_2
e nei confronti di CP_1 Controparte_3 Parte_1
[...]
3) Condanna , e , in Controparte_2 CP_1 Controparte_3
solido tra loro, a rifondere in favore di le spese Parte_1
di giudizio che si liquidano,
- per il primo grado in € 1.990,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, da attribuirsi all'Avv. Ci- ro Barone dichiaratosi antistatario, oltre le spese di CTU che si pongo- no definitivamente a carico delle soccombenti appellate;
- per il presente grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % da attribuirsi all'Avv. Ci- ro Barone dichiaratosi antistatario.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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