Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
P.U. 147 del 2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Gaetano Savona;
visto il ricorso proposto da
C.F. , assistito dall'organismo di composizione della crisi Parte_1 C.F._1
nella persona del dott. ; Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A) Con ricorso depositato il 13.11.2023, integrato e precisato con memoria depositata il
12.2.2024, ha domandato di essere ammesso alla procedura ristrutturazione dei debiti Parte_1
del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:
- non è imprenditore commerciale e non può accedere alle procedure concorsuali tipiche dell'imprenditore;
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti personali (in particolare, condizioni di salute e separazione dal coniuge);
- non ha compiuto atti in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione;
- ha un'esposizione debitoria complessiva pari a 79.295,75 euro (cui andranno sommate le spese di procedura), composta da a) 3.622,22 euro di crediti privilegiati nei confronti dell'Erario; b) euro 75.673,75 di crediti chirografari, nei confronti di istituti di credito e società finanziarie, nonché verso il fornitore del servizio idrico integrato, Parte_2
- il suo patrimonio è costituito dalla quota di un nono della proprietà di un immobile in Santadi, priva di valore commerciale, e la proprietà un veicolo marca fiat, modello punto, del 1994, priva di valore commerciale;
- il suo reddito (nel 2022 pari a circa 18.2000 euro lordi) deriva da pensione ed è all'attualità gravato sia dalla cessione di un quinto che da un pignoramento mobiliare;
- in esito a separazione personale dal coniuge, deve versare assegno alimentare di 800,00 euro mensili.
- pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso dell'o.c.c., pari a 1.594,29 euro)
- pagamento integrale dei creditori privilegiati (3.622,22 euro);
- pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari (7.567,35 euro).
Sotto il profilo della tempistica, inoltre, il ricorrente ha proposto di effettuare i pagamenti in sessantaquattro rate mensili complessive, secondo le scadenze analiticamente indicate con la memoria del 2.2.2024 (pagg. 9-13).
Quanto, infine, al piano per il reperimento delle somme necessarie per i pagamenti prospettati, il ricorrente ha allegato che le stesse derivano dalla differenza fra il proprio reddito (al netto dell'assegno alimentare da versare al coniuge) e il fabbisogno familiare.
B) ha allegato al ricorso, fra gli altri documenti, relazione dell'organismo di Parte_1
composizione della crisi, nella persona del dott. . Persona_1
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, del piano e della proposta,
l'o.c.c. ha concluso attestando sia la veridicità dei dati forniti e la completezza della documentazione prodotta, sia la fattibilità del piano.
C) Verificata la ritualità del ricorso, la completezza della documentazione prodotta, la fattibilità giuridica del piano e della proposta, con decreto del 5.6.2024, ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019, il Tribunale ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della giustizia ovvero in difetto presso il sito di gestione delle procedure concorsuale del Tribunale di Cagliari (Fallco); ordinato all'OCC di comunicare entro 30 giorni il piano e la proposta;
invitato i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisando che in difetto le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
assegnato ai creditori il termine di venti giorni dalla comunicazione per proporre osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC; disposto che l'OCC, entro i dieci giorni successivi, sentito il debitore, trasmettesse le osservazioni pervenute e riferisse in merito alle eventuali modifiche da apportare al piano ed alla proposta.
Il 2.7.2024, l'organismo di composizione della crisi ha depositato relazione in ordine all'adempimento delle operazioni di cui appena sopra demandategli dal Tribunale, dando atto di aver provveduto alla pubblicazione del piano e della proposta, nonché a comunicarle a tutti i creditori.
Decorso il termine assegnato di venti giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori, risultano pervenute osservazioni da parte del solo creditore Controparte_1 Detto creditore, premesso di essere legittimato a formulare osservazioni in ragione della circostanza di aver correttamente valutato il merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento in favore dell'odierno ricorrente, ha contestato la meritevolezza dello stesso, per aver fatto ricorso al credito imprudentemente.
In particolare, a tale riguardo, dopo aver rilevato che ha richiesto e percepito una Parte_1
pluralità di finanziamenti, ha allegato la carenza di notizie circa le modalità di utilizzo Controparte_1 delle somme percepite, anche quando il debitore era già esposto nei confronti dell'Erario e di soggetti privati.
D) Le osservazioni di non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Deve preliminarmente osservarsi che ha erogato finanziamento a con Controparte_1 Parte_1
contratto del 26.1.2015.
A tale data, il ricorrente era già legalmente separato dalla moglie e tenuto a versare alla stessa assegno alimentare di 800,00 euro mensili, come disposto già dal Tribunale di Cagliari con verbale di omologa di separazione del 27.7.2011.
Orbene, a fronte di un reddito di circa 1.900,00/2.000,00 euro mensili, gravato da un assegno di mantenimento di 800,00 euro mensili, appare evidente che il prestito concesso da è Controparte_1 stato erogato senza un'attenta e corretta valutazione del merito creditizio dell'odierno ricorrente.
Né vale a inficiare quanto appena detto la circostanza (prospettata dal creditore) che, in sede di istruttoria del prestito, le informazioni patrimoniali e reddituali vengono rese dal debitore stesso, posto che è un operatore professionale e ha l'onere di effettuare specifici quesiti al Controparte_1
richiedente il prestito, nonché di pretendere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese.
Sicché, nel caso di specie, non si è premurata di assumere informazioni sullo stato di Controparte_1
famiglia di né di chiedere adeguata documentazione al riguardo. Parte_1
In altri termini, un'istruttoria correttamente svolta avrebbe condotto l'odierna creditrice a non erogare il finanziamento al ricorrente.
E ciò implicitamente afferma pure il creditore opponente, laddove allega che “Appare di tutta evidenza che con una importante falcidia sulla pensione, dovuta al versamento degli alimenti, il ricorso al credito è sconsigliato….” (pag. 3 delle osservazioni): così come è sconsigliato il ricorso al credito, parimenti è da censurare il soggetto erogatore del prestito. Sicché, le sue odierne osservazioni sono inammissibili.
Tuttavia, per scrupolo, si osserva che le allegazioni di oltre che inammissibili, Controparte_1
sono infondate nel merito.
Le cause del sovraindebitamento, infatti, sono da rinvenire nelle vicende personali, in particolare familiari, del ricorrente. Appare evidente, infatti, che a fronte di un reddito mensile di 1.900,00-
2.000,00 euro circa, l'assegno di mantenimento ha inciso in maniera determinante sulla capacità di del ricorrente di far fronte alle sue esigenze di sostentamento e alle sue obbligazioni.
allora, come affermato anche dall'organismo di composizione della crisi, si è trovato Parte_1
a fare ricorso a plurimi finanziamenti per assolvere alle incalzanti obbligazioni che andava via via assumendo, secondo un circolo vizio che le procedure di composizione della crisi hanno proprio lo scopo di interrompere.
Per contro, non risulta che abbia destinato le somme ottenute a titolo di prestito per Parte_1
spese voluttuarie: le osservazioni di appaiono generiche e indimostrate, in quanto il Controparte_1
creditore si limita a osservare che ricorrente non ha estinto i propri debiti (circostanza, invero, che se fosse ostativa all'omologazione di un piano del consumatore, renderebbe l'istituto sempre e comunque non percorribile).
In definitiva, non risulta che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
E) Rilevato che si è ritualmente svolta la procedura per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato e le osservazioni pervenute non sono ammissibili (e comunque infondate), deve esaminarsi nel merito la domanda di omologa del predetto piano.
La domanda merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi
e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore
e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.
Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma integralmente prodotta e completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'o.c.c.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.
Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 14 del 2019, il ricorso deve essere corredato da relazione dell'organismo di composizione della crisi, recante “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento
e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione depositata dal dott. soddisfa i requisiti normativi appena riportati e, Persona_1 come già detto, si conclude con l'attestazione della veridicità delle informazioni rese dal debitore nonché della fattibilità del piano.
Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
Orbene, anche sotto profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano, posto che non
è emerso che il debitore sia stato già esdebitato negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Né, tanto meno, sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.
Deve quindi procedersi all'omologa del piano.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dispone la cessazione delle trattenute sulla pensione del ricorrente in favore di
[...]
e Controparte_2 Controparte_1
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona