Sentenza breve 16 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 16/09/2022, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2022
N. 01409/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2022, proposto da
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Mola e Pietro Giorgio Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1. dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Neviano n. 34 adottata il 20 luglio 2022 e notificata via p.e.c. in pari data, con cui è stato imposto all’AQP S.p.A. “in qualità di proprietario del fondo sito in agro di Neviano, contraddistinto in catasto al foglio 12 particella nr. 455”, di quantificare e classificare i rifiuti depositati, di provvedere entro e non oltre 30 giorni alla rimozione dei rifiuti pericolosi ivi abbandonati (grosso cumulo di onduline in ethernit rotte), nonché al conseguente smaltimento/recupero, con ripristino dello stato dei luoghi, e di porre in essere le misure necessarie per impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato dei rifiuti;
2. dell’invito/diffida a provvedere in tal senso, ricevuto via p.e.c. il 7 aprile 2022, quale atto endoprocedimentale presupposto, genericamente indirizzato ad A.Q.P. S.p.A. e non firmato, richiamato nell’ordinanza n. 34/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Neviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M.R. Mola e avv.to L. Vergine;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso notificato l’11/08/2022 e depositato in giudizio il 16/08/2022, impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune di Neviano n. 34 del 20 luglio 2022, e notificata via p.e.c. in pari data, con cui le è stato imposto “in qualità di proprietario del fondo sito in agro di Neviano, contraddistinto in catasto al foglio 12 particella nr. 455”, di quantificare e classificare i rifiuti depositati (grosso cumulo di onduline in ethernit rotte), di provvedere entro e non oltre 30 giorni alla rimozione dei rifiuti pericolosi ivi abbandonati, nonché al conseguente smaltimento/recupero, con ripristino dello stato dei luoghi, e di porre in essere le misure necessarie per impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato dei rifiuti, unitamente al presupposto invito/diffida in tal senso (non firmato) trasmesso dal Comune resistente via p.e.c. il 7 aprile 2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1.Violazione di Legge per errata applicazione dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Violazione del principio chi inquina paga (“polluter pays”), a fondamento della normativa ambientale comunitaria e nazionale, recepito nell’ordinamento interno all’art. 3 bis del D. Lgs. n. 152/2006.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.
4. Eccesso di potere per mancato esercizio delle competenze comunali in tema di rifiuti urbani, come classificati dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e come chiarito con circolare ministeriale del 14 maggio 2021, n. 51657, nonché violazione delle linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 7/2017, rivolte ai Comuni.
5. Errata applicazione dell’art. 192 del D. L.gs. n. 152/2006 per omesso avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990.
Il 30/08/2022, si è costituito in giudizio il Comune di Neviano, depositando una memoria di costituzione, nella quale, dando atto “ che con atto del 25.08.22 n. 8277 (all.1), regolarmente notificata ad AQP, il Comune di Neviano ha annullato, in via di autotutela, ex art. 21 nonies della L.n.241/90, l’ordinanza impugnata per le motivazioni ivi indicate ”, ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il 05/09/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di cessato interesse, nella quale, a seguito del predetto atto dell’A.C. di annullamento in autotutela dell’ordinanza sindacale impugnata, ha dichiarato “ il venir meno dell’interesse al giudizio, salva l’insistenza al rimborso del contributo unificato che la società è stata costretta a versare a difesa dei propri interessi ”.
Nella Camera di Consiglio del 14/09/2022, fissata per la trattazione in via incidentale della domanda cautelare di parte ricorrente, il Presidente di questa Sezione, sentite le parti, ha disposto il passaggio in decisione della causa ex art. 60 c.p.a. per la possibile definizione della stessa nel merito con sentenza in forma semplificata.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Tribunale che, dalla documentazione esibita agli atti del processo, risulta “per tabulas” che il Comune di Neviano, a valle della notifica e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con provvedimento prot. n. 8277 del 25/08/2022, ha disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21- nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. dell’ordinanza sindacale n. 34 del 20 luglio 2022 impugnata nel presente giudizio e che, pertanto, parte ricorrente, il 05/09/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di cessato interesse, nella quale ha dichiarato “ il venir meno dell’interesse al giudizio, salva l’insistenza al rimborso del contributo unificato che la società è stata costretta a versare a difesa dei propri interessi ”.
Non resta, quindi, al Tribunale - essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente - che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della concorde richiesta in tal senso delle parti in causa) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
4. - La richiesta di rimborso del contributo unificato avanzata dalla Società ricorrente - che, secondo il principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., deve essere posto a carico di parte resistente - va disattesa, allo stato, in quanto subordinata ex lege al passaggio in giudicato della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO