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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 24 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3365/2016 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Di Re;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: benefici previdenziali da esposizione ad amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 luglio 2016 esponeva: Parte_1
- di essere in possesso del libretto di navigazione n. 58238, lui rilasciato il 12.07.1977, ed iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Messina, quale Dipl. ez. Macchina;
CP_2
- di aver svolto attività di lavoro subordinato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano ed al
Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze della compagnia di navigazione R.F.I., disimpegnando mansioni di Motorista, Operaio Motorista, 2° e 1° Uff. di Macchina, Dir. Macchina;
- di essere stato esposto, nello svolgimento della detta attività lavorativa, a rischio qualificato di amianto, superiore agli indici di tollerabilità normativamente previsti, poiché i natanti a bordo dei quali aveva disimpegnato le proprie mansioni facevano uso di tale materiale;
- di aver chiesto all' , in data 01.04.2004, il riconoscimento della propria esposizione al rischio CP_3 amianto e l'attribuzione dei benefici di cui alle Leggi n. 257/1992, 271/1991 e D.L. 269/2003 e s.m.i.;
- di aver presentato all' in data 14.01.2015, domanda di riconoscimento dei benefici da esposizione CP_1 all'amianto e successivamente, in data 27.11.2015, ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' rimasto inevaso. CP_1
1 Ciò posto, chiedeva che questo Tribunale volesse condannare l' ad attribuirgli i benefici CP_1 previdenziali pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992, a rivalutare, tenendo conto del moltiplicatore di legge -1,50%-, il periodo contributivo maturato e ad attribuirgli i conseguenti benefici ai fini del computo della sua anzianità contributiva pensionistica;
in via gradata, instava per l'avversa condanna a rivalutare l'anzianità contributiva applicando il coefficiente 1,25 per i periodi, il tutto condannando l' al pagamento di spese e compensi di lite, distraendoli in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi con memoria del 08.05.2017, lamentava, in primo luogo, il difetto di giurisdizione CP_1 in favore della Corte dei Conti, essendo parte ricorrente stata alle dipendenze delle FFSS.
Eccepiva, ancora, la prescrizione quinquennale o, comunque, decennale del diritto alla rivalutazione.
Nel merito, rilevava l'insussistenza dell'avverso diritto, concludendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione e per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Veniva disposta ed espletata CTU ambientale al fine di verificare l'eventuale esposizione qualificata ad amianto del ricorrente.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte resistente.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Appartiene alla giurisdizione del g.o. la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico proposta dal pensionato, già dipendente quale personale navigante del settore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, ove lo stesso sia stato assunto successivamente al 1 gennaio 1980, atteso che l'art. 40, comma 1, della legge n. 413 del 1984, ha previsto l'esclusiva iscrizione di tale personale marittimo CP_ all'ordinaria e generale gestione assicurativa dell' stabilendo, al comma 2, la conservazione dell'iscrizione al fondo speciale delle Ferrovie dello Stato - la cui persistenza è idonea a giustificare la devoluzione della controversia alla Corte dei conti trattandosi di Fondo i cui squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato - limitatamente all'attività prestata anteriormente al 1 gennaio 1980.” ( Sezioni Unite Corte di Cassazione del 21.07.2011 n. 15979).
Orbene atteso che il ricorrente è stato assunto successivamente al 1.1.1980 la giurisdizione compete all'A.G.O..
3. Va quindi esaminata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Sul punto, giova premettere sul piano generale che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione del tempo necessario per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie,
l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di modo che, da un lato, non incorre nelle
2 preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso (cfr. Cass., Sez.
Un. n. 10955/2002; Cass. n. 21377/2004; n. 25025/2006; n. 11843/2007; n. 21752/2010; n.
1064/2014). Nella materia previdenziale, il diritto alla pensione - costituzionalmente tutelato - è certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza, sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i soli ratei delle prestazioni previdenziali. Con specifico riferimento ai benefici da amianto, il termine prescrizionale applicabile è l'ordinario termine decennale, atteso che la rivalutazione contributiva derivante dall'esposizione all'amianto si configura come un diritto autonomo.
Di recente questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 25000 e 25002 del 25 novembre 2014; n. 2774 del 12 febbraio 2015; n. 3008 del 16 febbraio
2015; nn. 3959 e 3960 del 26 febbraio 2015; n. 10980 del 2015), sul presupposto che quello che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici”, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sorge - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. Configurato il beneficio della rivalutazione contributiva come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente natura compensativo-risarcitoria, costituente un bene giuridico autonomamente protetto dall'ordinamento ed oggetto di specifico accertamento, la prescrizione di tale diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei.
Quanto alla decorrenza, dunque, considerato che l'assistito può agire anche prima di essere andato in pensione, la Suprema Corte ritiene dirimente il momento della consapevolezza della esposizione ad amianto (Cass. civ., sez. lav., n. 2351 del 2015).
Sebbene l'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, tuttavia, si
è ritenuto che quando il presupposto per l'esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un “fatto” - esposizione all'amianto - è solo dal momento in cui tale fatto, quale presupposto di esistenza del diritto stesso, diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, che può rilevare l'inerzia dell'interessato.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, in assenza di specifiche deduzioni delle parti si deve ritenere che abbia acquisito piena consapevolezza della sua Parte_1 esposizione qualificata all'amianto almeno il 15.06.2005, avendo in siffatta data presentato all' CP_3
3 richiesta di certificazione attestante l'esposizione al rischio amianto, come risulta dalla documentazione in atti.
Nessuna prescrizione risulta pertanto maturata atteso che in data 14.1.2015 ha presentato domanda amministrativa all' CP_1
4. Nel merito va, poi, precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n. 1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione
"qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002). La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 della legge n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all (termine scaduto il 15 giugno 2005), ridotto CP_3 il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27.10.2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all' la certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_3
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018, n. 9096/2014).
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente allegato e provato di possedere a quella data i requisiti sia contributivi che anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003), risulta applicabile il nuovo regime.
5. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola “condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. - alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n. 277/1991 (v. di recente Cass. n. 588/2016). Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice
4 verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118
e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l' e il datore di lavoro devono rendere nella procedura CP_3 amministrativa stabilita in sede congiunta da , Ministero del lavoro e parti sociali, atteso CP_1 CP_3 che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.
Ciò posto il ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti, ha dimostrato di aver lavorato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano ed al Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze di varie compagnie di navigazione.
È stato quindi demandato alla CTU all'uopo disposta l'accertamento dell'eventuale esposizione qualificata all'amianto del lavoratore, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Il perito d'ufficio, all'esito di una valutazione assunta con procedimento immune da vizi logico-giuridici, adeguatamente motivata e condivisa da questo decidente, ha riconosciuto la sussistenza di un'esposizione qualificata ultradecennale del lavoratore al rischio amianto, per il periodo dal 3.9.1979 al
5.9.1999 per un periodo di 19 anni 9 mesi e 20 giorni.
Tali valutazioni meritano di essere condivise e il ricorrente ha quindi diritto alla relativa rivalutazione previdenziale per il coefficiente moltiplicatore di 1,25.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività svolta e applicando i minimi per la serialità delle questioni trattate con distrazione ex art. 93
c.p.c..
Gli esborsi relativi alla CTU, separatamente liquidati, si pongono definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo di accertata esposizione qualificata a rischio amianto dal 3.9.1979 al
5.9.1999 per un periodo di 19 anni 9 mesi e 20 giorni e condanna l' ad applicare in suo favore la CP_1 relativa maggiorazione secondo il coefficiente di 1,25;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in 4.636,50 CP_4 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella
Di Re;
- pone le spese della CTU, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Messina, 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
5 Dott.ssa Graziella Bellino
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 24 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3365/2016 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Di Re;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: benefici previdenziali da esposizione ad amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 luglio 2016 esponeva: Parte_1
- di essere in possesso del libretto di navigazione n. 58238, lui rilasciato il 12.07.1977, ed iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Messina, quale Dipl. ez. Macchina;
CP_2
- di aver svolto attività di lavoro subordinato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano ed al
Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze della compagnia di navigazione R.F.I., disimpegnando mansioni di Motorista, Operaio Motorista, 2° e 1° Uff. di Macchina, Dir. Macchina;
- di essere stato esposto, nello svolgimento della detta attività lavorativa, a rischio qualificato di amianto, superiore agli indici di tollerabilità normativamente previsti, poiché i natanti a bordo dei quali aveva disimpegnato le proprie mansioni facevano uso di tale materiale;
- di aver chiesto all' , in data 01.04.2004, il riconoscimento della propria esposizione al rischio CP_3 amianto e l'attribuzione dei benefici di cui alle Leggi n. 257/1992, 271/1991 e D.L. 269/2003 e s.m.i.;
- di aver presentato all' in data 14.01.2015, domanda di riconoscimento dei benefici da esposizione CP_1 all'amianto e successivamente, in data 27.11.2015, ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' rimasto inevaso. CP_1
1 Ciò posto, chiedeva che questo Tribunale volesse condannare l' ad attribuirgli i benefici CP_1 previdenziali pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992, a rivalutare, tenendo conto del moltiplicatore di legge -1,50%-, il periodo contributivo maturato e ad attribuirgli i conseguenti benefici ai fini del computo della sua anzianità contributiva pensionistica;
in via gradata, instava per l'avversa condanna a rivalutare l'anzianità contributiva applicando il coefficiente 1,25 per i periodi, il tutto condannando l' al pagamento di spese e compensi di lite, distraendoli in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi con memoria del 08.05.2017, lamentava, in primo luogo, il difetto di giurisdizione CP_1 in favore della Corte dei Conti, essendo parte ricorrente stata alle dipendenze delle FFSS.
Eccepiva, ancora, la prescrizione quinquennale o, comunque, decennale del diritto alla rivalutazione.
Nel merito, rilevava l'insussistenza dell'avverso diritto, concludendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione e per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Veniva disposta ed espletata CTU ambientale al fine di verificare l'eventuale esposizione qualificata ad amianto del ricorrente.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte resistente.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Appartiene alla giurisdizione del g.o. la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico proposta dal pensionato, già dipendente quale personale navigante del settore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, ove lo stesso sia stato assunto successivamente al 1 gennaio 1980, atteso che l'art. 40, comma 1, della legge n. 413 del 1984, ha previsto l'esclusiva iscrizione di tale personale marittimo CP_ all'ordinaria e generale gestione assicurativa dell' stabilendo, al comma 2, la conservazione dell'iscrizione al fondo speciale delle Ferrovie dello Stato - la cui persistenza è idonea a giustificare la devoluzione della controversia alla Corte dei conti trattandosi di Fondo i cui squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato - limitatamente all'attività prestata anteriormente al 1 gennaio 1980.” ( Sezioni Unite Corte di Cassazione del 21.07.2011 n. 15979).
Orbene atteso che il ricorrente è stato assunto successivamente al 1.1.1980 la giurisdizione compete all'A.G.O..
3. Va quindi esaminata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Sul punto, giova premettere sul piano generale che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione del tempo necessario per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris” concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie,
l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di modo che, da un lato, non incorre nelle
2 preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso (cfr. Cass., Sez.
Un. n. 10955/2002; Cass. n. 21377/2004; n. 25025/2006; n. 11843/2007; n. 21752/2010; n.
1064/2014). Nella materia previdenziale, il diritto alla pensione - costituzionalmente tutelato - è certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza, sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i soli ratei delle prestazioni previdenziali. Con specifico riferimento ai benefici da amianto, il termine prescrizionale applicabile è l'ordinario termine decennale, atteso che la rivalutazione contributiva derivante dall'esposizione all'amianto si configura come un diritto autonomo.
Di recente questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 25000 e 25002 del 25 novembre 2014; n. 2774 del 12 febbraio 2015; n. 3008 del 16 febbraio
2015; nn. 3959 e 3960 del 26 febbraio 2015; n. 10980 del 2015), sul presupposto che quello che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici”, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sorge - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. Configurato il beneficio della rivalutazione contributiva come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente natura compensativo-risarcitoria, costituente un bene giuridico autonomamente protetto dall'ordinamento ed oggetto di specifico accertamento, la prescrizione di tale diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei.
Quanto alla decorrenza, dunque, considerato che l'assistito può agire anche prima di essere andato in pensione, la Suprema Corte ritiene dirimente il momento della consapevolezza della esposizione ad amianto (Cass. civ., sez. lav., n. 2351 del 2015).
Sebbene l'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, tuttavia, si
è ritenuto che quando il presupposto per l'esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un “fatto” - esposizione all'amianto - è solo dal momento in cui tale fatto, quale presupposto di esistenza del diritto stesso, diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, che può rilevare l'inerzia dell'interessato.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, in assenza di specifiche deduzioni delle parti si deve ritenere che abbia acquisito piena consapevolezza della sua Parte_1 esposizione qualificata all'amianto almeno il 15.06.2005, avendo in siffatta data presentato all' CP_3
3 richiesta di certificazione attestante l'esposizione al rischio amianto, come risulta dalla documentazione in atti.
Nessuna prescrizione risulta pertanto maturata atteso che in data 14.1.2015 ha presentato domanda amministrativa all' CP_1
4. Nel merito va, poi, precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n. 1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione
"qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002). La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 della legge n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all (termine scaduto il 15 giugno 2005), ridotto CP_3 il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27.10.2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all' la certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_3
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018, n. 9096/2014).
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente allegato e provato di possedere a quella data i requisiti sia contributivi che anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003), risulta applicabile il nuovo regime.
5. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola “condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. - alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n. 277/1991 (v. di recente Cass. n. 588/2016). Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice
4 verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118
e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l' e il datore di lavoro devono rendere nella procedura CP_3 amministrativa stabilita in sede congiunta da , Ministero del lavoro e parti sociali, atteso CP_1 CP_3 che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.
Ciò posto il ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti, ha dimostrato di aver lavorato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano ed al Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze di varie compagnie di navigazione.
È stato quindi demandato alla CTU all'uopo disposta l'accertamento dell'eventuale esposizione qualificata all'amianto del lavoratore, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Il perito d'ufficio, all'esito di una valutazione assunta con procedimento immune da vizi logico-giuridici, adeguatamente motivata e condivisa da questo decidente, ha riconosciuto la sussistenza di un'esposizione qualificata ultradecennale del lavoratore al rischio amianto, per il periodo dal 3.9.1979 al
5.9.1999 per un periodo di 19 anni 9 mesi e 20 giorni.
Tali valutazioni meritano di essere condivise e il ricorrente ha quindi diritto alla relativa rivalutazione previdenziale per il coefficiente moltiplicatore di 1,25.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività svolta e applicando i minimi per la serialità delle questioni trattate con distrazione ex art. 93
c.p.c..
Gli esborsi relativi alla CTU, separatamente liquidati, si pongono definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo di accertata esposizione qualificata a rischio amianto dal 3.9.1979 al
5.9.1999 per un periodo di 19 anni 9 mesi e 20 giorni e condanna l' ad applicare in suo favore la CP_1 relativa maggiorazione secondo il coefficiente di 1,25;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in 4.636,50 CP_4 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella
Di Re;
- pone le spese della CTU, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Messina, 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
5 Dott.ssa Graziella Bellino
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