Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- - F. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Ancona, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto Cat. -OMISSIS- – n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Ancona che lo ammoniva “ …invitandolo a tenere, per il futuro, una condotta conforme alla legge ed astenersi da ogni interferenza nella vita di -OMISSIS-… ”;
- del predetto decreto di ammonimento;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AS PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- nel presente giudizio il ricorrente impugna: i) il decreto prot. n. -OMISSIS- - F. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Ancona, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto Cat. -OMISSIS- – n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Ancona che lo ammoniva “ …invitandolo a tenere, per il futuro, una condotta conforme alla legge ed astenersi da ogni interferenza nella vita di -OMISSIS-… ”; ii) il predetto decreto di ammonimento; iii) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente;
- nel corso della discussione orale il Presidente del Tribunale ha rilevato ex officio , ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata sig.ra -OMISSIS-. Il difensore del ricorrente presente alla discussione ha replicato oralmente, chiedendo al Tribunale, ove la suddetta questione dovesse assumere rilievo ai fini della decisione, di disporre l’integrazione del contraddittorio. L’Avvocatura erariale si è rimessa alle valutazioni del Collegio per quanto attiene alla suddetta questione di rito, mentre nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso;
- ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come è noto (e come risulta da una giurisprudenza sterminata, formatasi sin dal 1889) il ricorso giurisdizionale amministrativo che introduce una domanda annullatoria va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato (si vedano al riguardo l’art. 41, comma 2, c.p.a. e la sentenza del Consiglio di Stato n. 7024/2025). Pertanto, l’integrazione del contraddittorio che il giudice amministrativo può disporre ai sensi dell’art. 49 c.p.a. non sana l’omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, salvo che non sussistano i presupposti per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (ma nella specie, come emergerà dalle considerazioni che si vanno ad esporre infra , tali presupposti non sussistono).
Assodato ciò, va verificato se nel caso in cui oggetto di impugnazione siano l’ammonimento per stalking e gli atti presupposti, connessi e conseguenti (ivi inclusa la decisione sul ricorso gerarchico che il destinatario dell’ammonimento abbia proposto davanti al Prefetto) il soggetto che ha chiesto al Questore l’adozione del provvedimento di cui all’art. 8 della L. n. 38/2009 sia da qualificare come controinteressato ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 c.p.a.
Ora, è noto che la nozione di controinteressato presuppone la sussistenza di due requisiti, l’uno formale e l’altro sostanziale. Il primo, come recita l’art. 41, comma 2, c.p.a., attiene alla circostanza che il controinteressato sia nominato espressamente nei provvedimenti impugnati (e nella specie questo presupposto sussiste, come emerge dai decreti del Questore e del Prefetto di Ancona oggetto di gravame), il secondo attiene al profilo sostanziale, ossia alla circostanza che il controinteressato è il soggetto che vanta un interesse differenziato alla conservazione degli effetti dei provvedimenti impugnati. Ma se questo è, ne consegue che il soggetto che chiede al Questore di adottare l’ammonimento vanta un interesse differenziato e meritevole di tutela (in quanto riconosciuto espressamente dalla L. n. 38/2009) alla conservazione degli effetti del provvedimento di ammonimento ( in terminis , si veda per tutte la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1507/2025, che richiama una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi a far tempo dal 2011);
- il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per omessa notifica alla sig.ra -OMISSIS-.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, visto che la suddetta questione preliminare è stata rilevata ex officio dal Tribunale;
- con provvedimento della Commissione istituita presso questo T.A.R., il sig. -OMISSIS- è stato ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato. La declaratoria di palese inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi degli artt. 130- bis e 136 del T.U. n. 115/2002 e s.m.i., la revoca dell’ammissione (si veda al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 6213/2024), con conseguente trasmissione degli atti al Segretario Generale del Tribunale per il seguito di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato;
- compensa le spese del giudizio;
- revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e dispone la trasmissione degli atti al Segretario Generale per il seguito di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
AS PI, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS PI | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.