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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14259/2024, vertente
TRA
(POLONIA, 26/10/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GASPONI FEDERICO;
E (ROMA (RM), 19/11/1964), con il patrocinio dell'avv. GASPONI CP_1
FEDERICO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile a Roma il 07.06.2010 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.
01320 parte 1 Serie 09 anno 2010.
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 36/2025 pubbl. il 03/01/2025 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- Dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio tra i coniugi contratto in Roma il 07.06.2010 trascritto/iscritto nei Registri al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno 2010;
- Ordinare al Comune di Roma di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in quanto autosufficienti economicamente;
- La casa famigliare sita in Roma alla via Largo Pio Fedi N. 5 rimarrà al marito, ivi convivente insieme alle figlie maggiorenni, essendosi la moglie, di comune accordo tra le parti, trasferitasi a Milano per lavoro, dove è domiciliata in Via Gonin 11 presso il suo compagno convivente;
- Sempre relativamente alla casa famigliare, le parti di comune accordo pattuiscono che la RA continuerà a pagare direttamente il canone di Parte_1 locazione ad ATER, mentre rimarranno a carico del Signor tutte le CP_1 rimanenti spese di ordinaria gestione (a mero titolo esemplificativo utenze, spese per la casa, generi alimentari, ecc.);
- Tale accordo rimarrà valido fintanto che le figlie, o anche una di esse, rimarranno a vivere con il padre. Una volta che anche l'ultima delle due figlie avrà lasciato la casa famigliare, le parti espressamente pattuiscono che tutte le spese relative all'immobile, canone compreso, rimarranno ad esclusivo carico del Signor CP_1
- Le parti espressamente pattuiscono, infine, che, se le figlie rimarranno a vivere con il padre, o anche una di esse, oltre la data del 31.01.2030, tutti i canoni di locazione di cui sopra dovranno essere posti ad esclusivo carico del Signor CP_1 esonerando, pertanto, la RA da ulteriori Parte_1 corresponsioni inerenti l'immobile”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/06/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14259/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 07.06.2010 (trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno
2010) tra (POLONIA, 26/10/1978) e Parte_1 [...]
(ROMA (RM), 19/11/1964), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14259/2024, vertente
TRA
(POLONIA, 26/10/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GASPONI FEDERICO;
E (ROMA (RM), 19/11/1964), con il patrocinio dell'avv. GASPONI CP_1
FEDERICO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile a Roma il 07.06.2010 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n.
01320 parte 1 Serie 09 anno 2010.
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 36/2025 pubbl. il 03/01/2025 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“- Dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio tra i coniugi contratto in Roma il 07.06.2010 trascritto/iscritto nei Registri al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno 2010;
- Ordinare al Comune di Roma di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in quanto autosufficienti economicamente;
- La casa famigliare sita in Roma alla via Largo Pio Fedi N. 5 rimarrà al marito, ivi convivente insieme alle figlie maggiorenni, essendosi la moglie, di comune accordo tra le parti, trasferitasi a Milano per lavoro, dove è domiciliata in Via Gonin 11 presso il suo compagno convivente;
- Sempre relativamente alla casa famigliare, le parti di comune accordo pattuiscono che la RA continuerà a pagare direttamente il canone di Parte_1 locazione ad ATER, mentre rimarranno a carico del Signor tutte le CP_1 rimanenti spese di ordinaria gestione (a mero titolo esemplificativo utenze, spese per la casa, generi alimentari, ecc.);
- Tale accordo rimarrà valido fintanto che le figlie, o anche una di esse, rimarranno a vivere con il padre. Una volta che anche l'ultima delle due figlie avrà lasciato la casa famigliare, le parti espressamente pattuiscono che tutte le spese relative all'immobile, canone compreso, rimarranno ad esclusivo carico del Signor CP_1
- Le parti espressamente pattuiscono, infine, che, se le figlie rimarranno a vivere con il padre, o anche una di esse, oltre la data del 31.01.2030, tutti i canoni di locazione di cui sopra dovranno essere posti ad esclusivo carico del Signor CP_1 esonerando, pertanto, la RA da ulteriori Parte_1 corresponsioni inerenti l'immobile”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/06/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14259/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 07.06.2010 (trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 01320 parte 1 Serie 09 anno
2010) tra (POLONIA, 26/10/1978) e Parte_1 [...]
(ROMA (RM), 19/11/1964), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi