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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2741/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in COMO, VIA ADRIANO AUGUARDI, 22, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO LA CIVITA, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
MARIA RICCIARDIELLO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli amministratori.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, in accoglimento delle Parte_1
domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: In via
principale: riformare integralmente la sentenza n. 302/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia il 2
marzo 2023 e pubblicata il 6 marzo 2023, nel giudizio distinto a R.G. 1316/2020, accogliendo le
domande originariamente proposte dalla signora da intendersi integralmente Parte_1
richiamate e trascritte, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese. In via subordinata:
riformare la sentenza n. 302/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia il 2 marzo 2023 e pubblicata il
6 marzo 2023, accogliendo la domanda n. 1 della signora di cui ai fogli di precisazione Parte_1
delle conclusioni depositati in primo grado e di seguito riproposta: "accertare e dichiarare la qualità
della signora di amministratore di fatto della società Inservice S.r.l. dal Controparte_1
febbraio 2009 sino almeno all'anno 2016", con ogni conseguente statuizione anche in punto spese. In
punto spese: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del
giudizio”;
per “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1
rejectis, così giudicare: - respingere l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.03.2020, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Pavia nei confronti di chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua Controparte_1
“qualità” di amministratrice di fatto della Inservice S.r.l. dal 2009 al 2016 e che fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e di manlevarla da tutti gli ulteriori pregiudizi (civili, fiscali e amministrativi) che le fossero derivati a causa della “sconsiderata” amministrazione della società a essa esclusivamente riconducibile. A sostegno delle sue domande, l'attrice affermava: 1) di aver conosciuto l'odierna convenuta quale ex coniuge del suo ex compagno, per il quale Persona_1
si era trasferita dalla Sardegna a Turate;
2) di avere svolto dal 2004 al 2006 l'attività di segretaria presso una società cooperativa di cui la era consigliere, la Soc.Coop. “Login”; 3) che CP_1
Per_ mentre svolgeva tale attività, su richiesta del veniva nominata nel 2009 dalla CP_1
amministratrice della Inservice S.r.l.; 4) che tale nomina era solamente formale e motivata dal fatto che,
per la crisi finanziaria del 2008 che aveva colpito le varie società riconducibili alla non le CP_1
poteva essere garantito il mantenimento del posto di lavoro con la società “Abitare Subito Traslochi”,
Per_ presso cui aveva iniziato a lavorare;
5) che tale nomina, volgendo al termine la relazione con il le avrebbe garantito uno stipendio per il suo mantenimento futuro;
6) che, al momento della costituzione,
la Inservice S.r.l. contava solo due soci fondatori e un “dipendente”, assunto nel dicembre 2010,
rappresentato proprio dalla 7) che la non era una semplice dipendente, ma la CP_1 CP_1
vera amministratrice della società, partecipando alla redazione e alla stipula dei contratti in nome e per conto della società, intrattenendo i rapporti con i clienti e i fornitori, concludendo contratti con cui cedeva alla Inservice S.r.l. negozi originariamente stipulati da altre società da lei gestite e dati in subappalto, assumendo dipendenti, incaricando professionisti per gestire le pratiche della società,
operando sul conto corrente, etc. tanto che nel giro di un solo anno di attività, la neo costituita società
raggiungeva il considerevole fatturato di circa € 5.500.000,00; 8) che la convenuta operava anche sul pagina 3 di 12 conto corrente della società (n. 1000/1985), acceso presso la banca Intesa San Paolo, filiale di Santa
Cristina e Bissone (PV) e, pur avendo ricevuto formalmente una delega di sportello, apponeva, a sua insaputa, falsamente la sua firma di legale rappresentante su un numero considerevole di cambiali e di assegni (salvo che per un prelievo ingiustificato di € 50.000,00 in data 4.05.2009, in cui veniva effettivamente utilizzata la delega); 9) che il medesimo schema (firme false della legale rappresentante)
veniva utilizzato per la stipula dei contratti di appalto o subappalto, predisposti, gestiti e, appunto,
sottoscritti dalla sola convenuta;
10) che la conferma delle sottoscrizioni apocrife apposte sugli assegni bancari (e contratti e cambiali) e della loro riconducibilità alla mano della convenuta era stata attestata dalla perizia dell'esperto grafologo giudiziario dott.ssa del 9.09.2019; 11) che tale condotta Per_2
dell'amministratrice di fatto portava l'Agenzia delle Entrate ad avviare tra il 2014 e il 2015
accertamenti fiscali sull'operato della Inservice S.r.l., dai cui verbali sarebbe emersa la “totale
incompetenza ed inesperienza” dell'attrice, rispetto alla conoscenza ed esperienza dimostrata dalla convenuta, da cui erano conseguite sanzioni amministrative elevate per n. 8 assegni protestati (emessi tra il 12.12.2014 e il 31.03.2015) per mancanza di provvista e la successiva iscrizione a ruolo con l'emissione e la notifica di cartelle esattoriali, in parte già pagate e in parte rateizzate;
12) che seguivano anche ulteriori accertamenti dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Pavia, la segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria e l'iscrizione dell'attrice nel registro degli indagati in tre procedimenti penali davanti la Procura di Bergamo per il reato di appropriazione indebita e reati tributari;
13) che l'utilizzo del nome e delle false sottoscrizioni dell'attrice, secondo uno schema perpetrato dalla convenuta durante tutto il periodo di amministrazione di fatto della società, aveva cagionato danni tanto alla Inservice S.r.l., quanto all'attrice direttamente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.03.2021, si Controparte_1
costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione in rinnovazione per mancato rispetto del termine minimo di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. con richiesta di rimessione in termini e di fissazione di nuova udienza per provvedere alla regolare costituzione;
nel merito, pagina 4 di 12 contestava gli assunti attorei, ritenendoli infondati in fatto e in diritto. A fondamento delle sue contestazioni, parte convenuta affermava: 1) di non avere mai svolto la carica di amministratrice di fatto della Inservice S.r.l., avendo piuttosto lavorato alle dipendenze della società come impiegata amministrativa/commerciale di 1° e, poi, di 2° livello dalla data dell'assunzione fino alle dimissioni,
rassegnate nel marzo 2017; 2) che non erano condivisibili le risultanze della perizia calligrafica e quanto asserito in ordine all'apposizione di firme false a nome di “ ” sui contratti e sugli Parte_1
assegni prodotti in copia dall'attrice; 3) di essere estranea alla nomina dell'attrice alla carica di amministratrice unica della società Inservice, assunta quale socia fondatrice in piena libertà e autonomia;
4) che la documentazione avversa non era idonea a dimostrare una sua effettiva gestione di fatto della società; 5) che, comunque, parte attrice non aveva diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per carenza di legittimazione passiva;
6) che eventuali danni erano comunque prescritti, trovando applicazione il termine prescrizionale quinquennale dell'azione “sociale” di responsabilità dell'amministratore di S.r.l., ai sensi dell'art. 2949 c.c.
Il tribunale di Pavia, con sentenza n. 302/2023, depositata il 2.03.2023, ha rigettato le domande svolte,
condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA
QUALIFICA DI AMMINISTRATRICE DI FATTO DI Controparte_1
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LE DOMANDE DI
RISARCIMENTO DEL DANNO E DI MANLEVA MEDIANTE UN'ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
CUI AGLI ARTT. 1176 E 1227 C.C.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e insistendo, comunque, nell'eccezione di prescrizione.
pagina 5 di 12 La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza del 22.01.2025 previa concessione dei termini. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi sono i seguenti:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA
QUALIFICA DI AMMINISTRATRICE DI FATTO DI Controparte_1
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LE DOMANDE DI
RISARCIMENTO DEL DANNO E DI UN'ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI Controparte_2
CUI AGLI ARTT. 1176 E 1227 C.C.
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che: “va osservato preliminarmente che dall'istruttoria è emerso con certezza
il ruolo di amministratore di fatto della Inservice S.r.l. svolto da Controparte_1
[…] Tali motivi, più che sovrapporsi ad una “giusta causa” di recesso elaborata nell'ambito
del rapporto di lavoro dipendente, rendono evidente che proprio la gestione della società –
impeditale dall'amministratore di diritto, in seguito ai pregiudizievoli accertamenti delle
Autorità competenti - era l'attività di fatto svolta da , rigettando, Controparte_1
poi, tutte le domande svolte da parte attrice.
Secondo l'appellante sarebbe errata la decisione del tribunale di rigettare sic et sempliceter le domande attoree, avendo chiesto espressamente di “accertare e dichiarare la qualità della
signora di amministratore di fatto della società Inservice Srl dal Controparte_1
febbraio 2009 sino almeno all'anno 2016”. Secondo l'appellata, invece, tale domanda sarebbe pagina 6 di 12 inammissibile per difetto di un interesse ad agire, non potendo parte appellante avere un interesse utile a un suo accoglimento, insistendo, nel merito, sulla infondatezza della stessa.
Tale motivo è fondato.
La Corte osserva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo,
in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (cfr. Cass. 16262/2015). Alla luce di tali principi,
la Corte ritiene sussistente tale interesse, avendo parte appellata non solo nel giudizio di primo grado ma anche in sede di appello contestato l'esistenza di un suo ruolo come amministratrice di fatto, pur non svolgendo sul punto alcun motivo di appello in via incidentale.
2. Oggetto di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno rigettato il diritto al risarcimento del danno in capo a parte appellante, in quanto hanno ritenuto assorbente la mancanza di un nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il danno subito, non avendo la , prestando la dovuta diligenza, in forza della carica assunta, Pt_1
impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale escluso ogni responsabilità dell'amministratrice di fatto nei suoi confronti mediante un'erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 1176 e 1227 c.c., atteso che le condotte illecite di controparte erano state poste in essere tenendola del tutto all'oscuro, attraverso atti imprevedibili e non necessari,
depositando, pur a fronte di ampi poteri gestori, uno specimen falso e apponendo firme apocrife su documenti, assegni e cambiali.
pagina 7 di 12 Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
La Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto affermato dai giudici di prime cure laddove hanno inquadrato l'azione promossa all'interno della disposizione di cui all'art. 2476, comma 7,
c.c., secondo cui: “Le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Tale azione configura un'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori che si contraddistingue dal carattere “diretto” del pregiudizio lamentato da chi agisce, non rilevando, pertanto, il danno che possa essere derivato al patrimonio sociale, essendo necessario che il pregiudizio sia immediata conseguenza del comportamento degli amministratori. Non è dirimente al riguardo la circostanza che, nel caso di specie, l'azione di responsabilità sia stata promossa dall'amministratore di diritto della società nei confronti dell'amministratore di fatto, atteso che si tratta di un'azione di responsabilità individuale che spetta anche al terzo che si ritenga danneggiato in via diretta dagli atti dolosi o colposi dell'amministratore di fatto o di diritto della società. Trattandosi di un'azione avente natura di responsabilità extracontrattuale, essa si pone nell'alveo dell'art. 2043 c.c. con la conseguenza che è onere di chi agisce allegare e provare: a)
l'addebitabilità all'amministratore di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita;
b) i pregiudizi patrimoniali direttamente subiti nella propria sfera patrimoniale;
c) il nesso causale tra gli addebiti formulati e i danni prospettati.
La Corte ritiene, invece, non condivisibile la decisione dei giudici di prime cure laddove hanno rigettato le domande di risarcimento svolte da parte dell'appellante dopo avere riconosciuto una responsabilità dell'amministratrice di fatto, attesa la sua inequivoca ingerenza nei fatti gestori della società sin dal 2009 fino al 2016, affermando, in applicazione della ragione più liquida,
che era assorbente la mancata prova di un nesso causale tra l'altrui condotta e il danno pagina 8 di 12 patrimoniale subito. A fondamento di tale decisione, i giudici di primo grado hanno affermato che: “in ragione della semplice accettazione della carica assunta, aveva l'obbligo giuridico di
impedire o quantomeno evitare per dovere di vigilanza e controllo dell'operato
dell'amministratore di fatto, il cui mancato rispetto per negligenza, imprudenza e imperizia del
danneggiato si atteggia a fatto colposo del creditore che concorre al verificarsi dell'evento
dannoso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., indagabile anche d'ufficio se ciò risulta dagli
elementi di fatto dedotti in causa (cfr. Cass. 271/2017) in quanto condotta capace di porsi, sul
piano del contributo eziologico, quale concausa dell'evento di danno che esclude il
risarcimento per le conseguenze che il creditore – è da credere, in difetto di una specifica
prova contraria – avrebbe potuto evitare”.
Il Collegio osserva che la omessa diligenza asseritamente dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c. non comporta l'esclusione del nesso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il quale si limita a prevedere: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, non rientrando la fattispecie in questione nella disposizione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., la quale, invece, prevede: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. In tale seconda ipotesi, infatti, devono essere presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore - danneggiato posteriormente all'inadempimento del debitore - danneggiante e al verificarsi del danno, restando irrilevanti quelli tenuti anteriormente al configurarsi dell'inadempimento (cfr. Cass. 5883/2000). Nel caso di specie, in realtà, la eventuale negligenza e imperizia imputabile a parte appellante può
sicuramente concorrere al risarcimento del danno, determinandone una diminuzione, ma non può escluderlo, riguardando comportamenti tenuti dall'amministratore di diritto prima del verificarsi dei danni asseritamente causati, così come accertato in sede fiscale, consistenti pagina 9 di 12 nell'applicazione delle relative sanzioni e nella iscrizione nel registro degli indagati per i reati di appropriazione indebita e di natura tributaria.
Per quanto concerne la condotta illecita posta in essere dalla si ritiene circostanza CP_1
pacifica, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che essa, svolgendo di fatto l'attività
di amministratrice, abbia assunto tutte le decisioni che hanno determinato gli illeciti accertati a seguito di controlli e verifiche fiscali, che hanno, poi, determinato dei danni diretti nella sfera patrimoniale della , in quanto chiamata direttamente a risponderne. Da tale attività, infatti, Pt_1
è pacificamente seguita nei confronti dell'appellante una serie di richieste di pagamenti,
essendole stati contestati illeciti sia di carattere amministrativo per l'emissione di assegni protestati o privi di provvista (doc. 14, 29, 30 e 31 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e per una mancata comunicazione alla Camera di Commercio di Bergamo (doc. 34
del fascicolo di primo grado di parte appellante), sia di carattere fiscale, come si evincerebbe da una stampa dell'estratto del ruolo (doc. 32 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell' per Controparte_3
un importo di € 4.381,04, per la quale è stata concessa la rateizzazione (doc. 33 del fascicolo di primo grado di parte convenuta). In realtà, a dimostrazione del danno effettivamente subito, il cui onere ricade sul danneggiato, parte appellante si è limitata a produrre esclusivamente la prova di un pagamento rateale di € 190,56 avvenuto in data 18.09.2019 (doc. 33 del fascicolo di primo grado di parte attrice), non offrendo ulteriori prove in ordine alle somme effettivamente pagate che hanno determinato un danno diretto nella propria sfera patrimoniale. Nessuna prova,
inoltre, è stata fornita in relazione agli ulteriori eventuali pregiudizi, anche di carattere morale,
asseritamente subiti per essere stata sottoposta a procedimenti penali.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, a seguito di rivalutazione e interessi, ammonta a €
243,46, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
pagina 10 di 12 Non è fondata, in relazione a tale danno accertato e provato, l'eccezione di prescrizione formulata da parte appellata già nel giudizio di primo grado e riproposta anche in sede di appello, in quanto si deve ritenere che parte appellante abbia avuto conoscenza dell'ingiustizia del danno solo al momento della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento in data
19.08.2018 (doc. 33 del fascicolo di primo grado di parte appellante), avendo, poi, agito per il risarcimento del danno nel termine quinquennale di prescrizione. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che in tema di diritto al risarcimento del danno, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non mutando tale regola a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (cfr. Cass. ord. 29328/2024).
Per quanto concerne, infine, la sussistenza del nesso causale tra tale danno, nei limiti di quanto provato, e la condotta illecita, il tribunale ritiene che parte appellante abbia assolto all'onere probatorio, essendo stato dimostrato che il pagamento è stato richiesto a titolo di sanzioni amministrative relative all'anno 2016 per l'emissione di due assegni da parte della società con firma ictu oculi non riferibile alla , come si può evincere dalla firma apposta sugli assegni Pt_1
protestati per mancanza di fondi (doc. 29 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e dagli specimen prodotti (doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante) comparati alla firma rilasciata dall'appellante nella procura in atti.
La Corte ritiene che di tale danno debba risponderne interamente la in quanto, per CP_1
tale specifico pregiudizio nessuna responsabilità può essere imputata alla e alla sua Pt_1
eventuale mancanza di diligenza, essendo stato causato dall'emissione di assegni con firma falsa, nonostante il diritto della appellata di potere comunque operare sul conto con la propria firma.
pagina 11 di 12 Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/2. La restante quota di 1/2, liquidata come da dispositivo, è posta ex art. 91 c.p.c. a carico di tenuto conto del valore Controparte_1
della controversia (€ 38.106,13), dello scaglione di riferimento, dei valori medi applicabili, ex DM
147/2022, delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata, non essendo stata svolta attività
istruttoria. Deve essere confermata la decisione dei giudici di prime cure di compensare integralmente le spese di lite, stante la sostanziale reciproca soccombenza, atteso che le richieste della hanno Pt_1
trovato in sede di motivazione solo parziale accoglimento a fronte delle domande proposte.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara Controparte_1
amministratrice di fatto della Inservice Srl dal febbraio 2009 fino al 2016 e la condanna al pagamento in favore di della somma di € 243,46, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Respinge per il resto l'appello, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione;
- Condanna al pagamento in favore di della quota di Controparte_1 Parte_1
½ delle spese di lite, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante quota di ½.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2741/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in COMO, VIA ADRIANO AUGUARDI, 22, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO LA CIVITA, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
MARIA RICCIARDIELLO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli amministratori.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, in accoglimento delle Parte_1
domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: In via
principale: riformare integralmente la sentenza n. 302/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia il 2
marzo 2023 e pubblicata il 6 marzo 2023, nel giudizio distinto a R.G. 1316/2020, accogliendo le
domande originariamente proposte dalla signora da intendersi integralmente Parte_1
richiamate e trascritte, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese. In via subordinata:
riformare la sentenza n. 302/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia il 2 marzo 2023 e pubblicata il
6 marzo 2023, accogliendo la domanda n. 1 della signora di cui ai fogli di precisazione Parte_1
delle conclusioni depositati in primo grado e di seguito riproposta: "accertare e dichiarare la qualità
della signora di amministratore di fatto della società Inservice S.r.l. dal Controparte_1
febbraio 2009 sino almeno all'anno 2016", con ogni conseguente statuizione anche in punto spese. In
punto spese: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del
giudizio”;
per “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1
rejectis, così giudicare: - respingere l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.03.2020, agiva in giudizio davanti al tribunale Parte_1
di Pavia nei confronti di chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua Controparte_1
“qualità” di amministratrice di fatto della Inservice S.r.l. dal 2009 al 2016 e che fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e di manlevarla da tutti gli ulteriori pregiudizi (civili, fiscali e amministrativi) che le fossero derivati a causa della “sconsiderata” amministrazione della società a essa esclusivamente riconducibile. A sostegno delle sue domande, l'attrice affermava: 1) di aver conosciuto l'odierna convenuta quale ex coniuge del suo ex compagno, per il quale Persona_1
si era trasferita dalla Sardegna a Turate;
2) di avere svolto dal 2004 al 2006 l'attività di segretaria presso una società cooperativa di cui la era consigliere, la Soc.Coop. “Login”; 3) che CP_1
Per_ mentre svolgeva tale attività, su richiesta del veniva nominata nel 2009 dalla CP_1
amministratrice della Inservice S.r.l.; 4) che tale nomina era solamente formale e motivata dal fatto che,
per la crisi finanziaria del 2008 che aveva colpito le varie società riconducibili alla non le CP_1
poteva essere garantito il mantenimento del posto di lavoro con la società “Abitare Subito Traslochi”,
Per_ presso cui aveva iniziato a lavorare;
5) che tale nomina, volgendo al termine la relazione con il le avrebbe garantito uno stipendio per il suo mantenimento futuro;
6) che, al momento della costituzione,
la Inservice S.r.l. contava solo due soci fondatori e un “dipendente”, assunto nel dicembre 2010,
rappresentato proprio dalla 7) che la non era una semplice dipendente, ma la CP_1 CP_1
vera amministratrice della società, partecipando alla redazione e alla stipula dei contratti in nome e per conto della società, intrattenendo i rapporti con i clienti e i fornitori, concludendo contratti con cui cedeva alla Inservice S.r.l. negozi originariamente stipulati da altre società da lei gestite e dati in subappalto, assumendo dipendenti, incaricando professionisti per gestire le pratiche della società,
operando sul conto corrente, etc. tanto che nel giro di un solo anno di attività, la neo costituita società
raggiungeva il considerevole fatturato di circa € 5.500.000,00; 8) che la convenuta operava anche sul pagina 3 di 12 conto corrente della società (n. 1000/1985), acceso presso la banca Intesa San Paolo, filiale di Santa
Cristina e Bissone (PV) e, pur avendo ricevuto formalmente una delega di sportello, apponeva, a sua insaputa, falsamente la sua firma di legale rappresentante su un numero considerevole di cambiali e di assegni (salvo che per un prelievo ingiustificato di € 50.000,00 in data 4.05.2009, in cui veniva effettivamente utilizzata la delega); 9) che il medesimo schema (firme false della legale rappresentante)
veniva utilizzato per la stipula dei contratti di appalto o subappalto, predisposti, gestiti e, appunto,
sottoscritti dalla sola convenuta;
10) che la conferma delle sottoscrizioni apocrife apposte sugli assegni bancari (e contratti e cambiali) e della loro riconducibilità alla mano della convenuta era stata attestata dalla perizia dell'esperto grafologo giudiziario dott.ssa del 9.09.2019; 11) che tale condotta Per_2
dell'amministratrice di fatto portava l'Agenzia delle Entrate ad avviare tra il 2014 e il 2015
accertamenti fiscali sull'operato della Inservice S.r.l., dai cui verbali sarebbe emersa la “totale
incompetenza ed inesperienza” dell'attrice, rispetto alla conoscenza ed esperienza dimostrata dalla convenuta, da cui erano conseguite sanzioni amministrative elevate per n. 8 assegni protestati (emessi tra il 12.12.2014 e il 31.03.2015) per mancanza di provvista e la successiva iscrizione a ruolo con l'emissione e la notifica di cartelle esattoriali, in parte già pagate e in parte rateizzate;
12) che seguivano anche ulteriori accertamenti dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Pavia, la segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria e l'iscrizione dell'attrice nel registro degli indagati in tre procedimenti penali davanti la Procura di Bergamo per il reato di appropriazione indebita e reati tributari;
13) che l'utilizzo del nome e delle false sottoscrizioni dell'attrice, secondo uno schema perpetrato dalla convenuta durante tutto il periodo di amministrazione di fatto della società, aveva cagionato danni tanto alla Inservice S.r.l., quanto all'attrice direttamente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.03.2021, si Controparte_1
costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione in rinnovazione per mancato rispetto del termine minimo di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. con richiesta di rimessione in termini e di fissazione di nuova udienza per provvedere alla regolare costituzione;
nel merito, pagina 4 di 12 contestava gli assunti attorei, ritenendoli infondati in fatto e in diritto. A fondamento delle sue contestazioni, parte convenuta affermava: 1) di non avere mai svolto la carica di amministratrice di fatto della Inservice S.r.l., avendo piuttosto lavorato alle dipendenze della società come impiegata amministrativa/commerciale di 1° e, poi, di 2° livello dalla data dell'assunzione fino alle dimissioni,
rassegnate nel marzo 2017; 2) che non erano condivisibili le risultanze della perizia calligrafica e quanto asserito in ordine all'apposizione di firme false a nome di “ ” sui contratti e sugli Parte_1
assegni prodotti in copia dall'attrice; 3) di essere estranea alla nomina dell'attrice alla carica di amministratrice unica della società Inservice, assunta quale socia fondatrice in piena libertà e autonomia;
4) che la documentazione avversa non era idonea a dimostrare una sua effettiva gestione di fatto della società; 5) che, comunque, parte attrice non aveva diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per carenza di legittimazione passiva;
6) che eventuali danni erano comunque prescritti, trovando applicazione il termine prescrizionale quinquennale dell'azione “sociale” di responsabilità dell'amministratore di S.r.l., ai sensi dell'art. 2949 c.c.
Il tribunale di Pavia, con sentenza n. 302/2023, depositata il 2.03.2023, ha rigettato le domande svolte,
condannando parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA
QUALIFICA DI AMMINISTRATRICE DI FATTO DI Controparte_1
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LE DOMANDE DI
RISARCIMENTO DEL DANNO E DI MANLEVA MEDIANTE UN'ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
CUI AGLI ARTT. 1176 E 1227 C.C.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e insistendo, comunque, nell'eccezione di prescrizione.
pagina 5 di 12 La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al Collegio l'udienza del 22.01.2025 previa concessione dei termini. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi sono i seguenti:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE NON HA ACCERTATO E DICHIARATO LA
QUALIFICA DI AMMINISTRATRICE DI FATTO DI Controparte_1
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LE DOMANDE DI
RISARCIMENTO DEL DANNO E DI UN'ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI Controparte_2
CUI AGLI ARTT. 1176 E 1227 C.C.
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno affermato che: “va osservato preliminarmente che dall'istruttoria è emerso con certezza
il ruolo di amministratore di fatto della Inservice S.r.l. svolto da Controparte_1
[…] Tali motivi, più che sovrapporsi ad una “giusta causa” di recesso elaborata nell'ambito
del rapporto di lavoro dipendente, rendono evidente che proprio la gestione della società –
impeditale dall'amministratore di diritto, in seguito ai pregiudizievoli accertamenti delle
Autorità competenti - era l'attività di fatto svolta da , rigettando, Controparte_1
poi, tutte le domande svolte da parte attrice.
Secondo l'appellante sarebbe errata la decisione del tribunale di rigettare sic et sempliceter le domande attoree, avendo chiesto espressamente di “accertare e dichiarare la qualità della
signora di amministratore di fatto della società Inservice Srl dal Controparte_1
febbraio 2009 sino almeno all'anno 2016”. Secondo l'appellata, invece, tale domanda sarebbe pagina 6 di 12 inammissibile per difetto di un interesse ad agire, non potendo parte appellante avere un interesse utile a un suo accoglimento, insistendo, nel merito, sulla infondatezza della stessa.
Tale motivo è fondato.
La Corte osserva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo,
in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (cfr. Cass. 16262/2015). Alla luce di tali principi,
la Corte ritiene sussistente tale interesse, avendo parte appellata non solo nel giudizio di primo grado ma anche in sede di appello contestato l'esistenza di un suo ruolo come amministratrice di fatto, pur non svolgendo sul punto alcun motivo di appello in via incidentale.
2. Oggetto di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno rigettato il diritto al risarcimento del danno in capo a parte appellante, in quanto hanno ritenuto assorbente la mancanza di un nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il danno subito, non avendo la , prestando la dovuta diligenza, in forza della carica assunta, Pt_1
impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale escluso ogni responsabilità dell'amministratrice di fatto nei suoi confronti mediante un'erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 1176 e 1227 c.c., atteso che le condotte illecite di controparte erano state poste in essere tenendola del tutto all'oscuro, attraverso atti imprevedibili e non necessari,
depositando, pur a fronte di ampi poteri gestori, uno specimen falso e apponendo firme apocrife su documenti, assegni e cambiali.
pagina 7 di 12 Tale motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
La Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto affermato dai giudici di prime cure laddove hanno inquadrato l'azione promossa all'interno della disposizione di cui all'art. 2476, comma 7,
c.c., secondo cui: “Le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Tale azione configura un'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori che si contraddistingue dal carattere “diretto” del pregiudizio lamentato da chi agisce, non rilevando, pertanto, il danno che possa essere derivato al patrimonio sociale, essendo necessario che il pregiudizio sia immediata conseguenza del comportamento degli amministratori. Non è dirimente al riguardo la circostanza che, nel caso di specie, l'azione di responsabilità sia stata promossa dall'amministratore di diritto della società nei confronti dell'amministratore di fatto, atteso che si tratta di un'azione di responsabilità individuale che spetta anche al terzo che si ritenga danneggiato in via diretta dagli atti dolosi o colposi dell'amministratore di fatto o di diritto della società. Trattandosi di un'azione avente natura di responsabilità extracontrattuale, essa si pone nell'alveo dell'art. 2043 c.c. con la conseguenza che è onere di chi agisce allegare e provare: a)
l'addebitabilità all'amministratore di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita;
b) i pregiudizi patrimoniali direttamente subiti nella propria sfera patrimoniale;
c) il nesso causale tra gli addebiti formulati e i danni prospettati.
La Corte ritiene, invece, non condivisibile la decisione dei giudici di prime cure laddove hanno rigettato le domande di risarcimento svolte da parte dell'appellante dopo avere riconosciuto una responsabilità dell'amministratrice di fatto, attesa la sua inequivoca ingerenza nei fatti gestori della società sin dal 2009 fino al 2016, affermando, in applicazione della ragione più liquida,
che era assorbente la mancata prova di un nesso causale tra l'altrui condotta e il danno pagina 8 di 12 patrimoniale subito. A fondamento di tale decisione, i giudici di primo grado hanno affermato che: “in ragione della semplice accettazione della carica assunta, aveva l'obbligo giuridico di
impedire o quantomeno evitare per dovere di vigilanza e controllo dell'operato
dell'amministratore di fatto, il cui mancato rispetto per negligenza, imprudenza e imperizia del
danneggiato si atteggia a fatto colposo del creditore che concorre al verificarsi dell'evento
dannoso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., indagabile anche d'ufficio se ciò risulta dagli
elementi di fatto dedotti in causa (cfr. Cass. 271/2017) in quanto condotta capace di porsi, sul
piano del contributo eziologico, quale concausa dell'evento di danno che esclude il
risarcimento per le conseguenze che il creditore – è da credere, in difetto di una specifica
prova contraria – avrebbe potuto evitare”.
Il Collegio osserva che la omessa diligenza asseritamente dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c. non comporta l'esclusione del nesso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il quale si limita a prevedere: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, non rientrando la fattispecie in questione nella disposizione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., la quale, invece, prevede: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. In tale seconda ipotesi, infatti, devono essere presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore - danneggiato posteriormente all'inadempimento del debitore - danneggiante e al verificarsi del danno, restando irrilevanti quelli tenuti anteriormente al configurarsi dell'inadempimento (cfr. Cass. 5883/2000). Nel caso di specie, in realtà, la eventuale negligenza e imperizia imputabile a parte appellante può
sicuramente concorrere al risarcimento del danno, determinandone una diminuzione, ma non può escluderlo, riguardando comportamenti tenuti dall'amministratore di diritto prima del verificarsi dei danni asseritamente causati, così come accertato in sede fiscale, consistenti pagina 9 di 12 nell'applicazione delle relative sanzioni e nella iscrizione nel registro degli indagati per i reati di appropriazione indebita e di natura tributaria.
Per quanto concerne la condotta illecita posta in essere dalla si ritiene circostanza CP_1
pacifica, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che essa, svolgendo di fatto l'attività
di amministratrice, abbia assunto tutte le decisioni che hanno determinato gli illeciti accertati a seguito di controlli e verifiche fiscali, che hanno, poi, determinato dei danni diretti nella sfera patrimoniale della , in quanto chiamata direttamente a risponderne. Da tale attività, infatti, Pt_1
è pacificamente seguita nei confronti dell'appellante una serie di richieste di pagamenti,
essendole stati contestati illeciti sia di carattere amministrativo per l'emissione di assegni protestati o privi di provvista (doc. 14, 29, 30 e 31 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e per una mancata comunicazione alla Camera di Commercio di Bergamo (doc. 34
del fascicolo di primo grado di parte appellante), sia di carattere fiscale, come si evincerebbe da una stampa dell'estratto del ruolo (doc. 32 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell' per Controparte_3
un importo di € 4.381,04, per la quale è stata concessa la rateizzazione (doc. 33 del fascicolo di primo grado di parte convenuta). In realtà, a dimostrazione del danno effettivamente subito, il cui onere ricade sul danneggiato, parte appellante si è limitata a produrre esclusivamente la prova di un pagamento rateale di € 190,56 avvenuto in data 18.09.2019 (doc. 33 del fascicolo di primo grado di parte attrice), non offrendo ulteriori prove in ordine alle somme effettivamente pagate che hanno determinato un danno diretto nella propria sfera patrimoniale. Nessuna prova,
inoltre, è stata fornita in relazione agli ulteriori eventuali pregiudizi, anche di carattere morale,
asseritamente subiti per essere stata sottoposta a procedimenti penali.
Tale somma, trattandosi di debito di valore, a seguito di rivalutazione e interessi, ammonta a €
243,46, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
pagina 10 di 12 Non è fondata, in relazione a tale danno accertato e provato, l'eccezione di prescrizione formulata da parte appellata già nel giudizio di primo grado e riproposta anche in sede di appello, in quanto si deve ritenere che parte appellante abbia avuto conoscenza dell'ingiustizia del danno solo al momento della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento in data
19.08.2018 (doc. 33 del fascicolo di primo grado di parte appellante), avendo, poi, agito per il risarcimento del danno nel termine quinquennale di prescrizione. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che in tema di diritto al risarcimento del danno, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non mutando tale regola a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (cfr. Cass. ord. 29328/2024).
Per quanto concerne, infine, la sussistenza del nesso causale tra tale danno, nei limiti di quanto provato, e la condotta illecita, il tribunale ritiene che parte appellante abbia assolto all'onere probatorio, essendo stato dimostrato che il pagamento è stato richiesto a titolo di sanzioni amministrative relative all'anno 2016 per l'emissione di due assegni da parte della società con firma ictu oculi non riferibile alla , come si può evincere dalla firma apposta sugli assegni Pt_1
protestati per mancanza di fondi (doc. 29 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e dagli specimen prodotti (doc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante) comparati alla firma rilasciata dall'appellante nella procura in atti.
La Corte ritiene che di tale danno debba risponderne interamente la in quanto, per CP_1
tale specifico pregiudizio nessuna responsabilità può essere imputata alla e alla sua Pt_1
eventuale mancanza di diligenza, essendo stato causato dall'emissione di assegni con firma falsa, nonostante il diritto della appellata di potere comunque operare sul conto con la propria firma.
pagina 11 di 12 Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/2. La restante quota di 1/2, liquidata come da dispositivo, è posta ex art. 91 c.p.c. a carico di tenuto conto del valore Controparte_1
della controversia (€ 38.106,13), dello scaglione di riferimento, dei valori medi applicabili, ex DM
147/2022, delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata, non essendo stata svolta attività
istruttoria. Deve essere confermata la decisione dei giudici di prime cure di compensare integralmente le spese di lite, stante la sostanziale reciproca soccombenza, atteso che le richieste della hanno Pt_1
trovato in sede di motivazione solo parziale accoglimento a fronte delle domande proposte.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara Controparte_1
amministratrice di fatto della Inservice Srl dal febbraio 2009 fino al 2016 e la condanna al pagamento in favore di della somma di € 243,46, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Respinge per il resto l'appello, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione;
- Condanna al pagamento in favore di della quota di Controparte_1 Parte_1
½ delle spese di lite, che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante quota di ½.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
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