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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9432/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9432/2018
Oggi 07/05/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. il quale si riporta a tutti i Parte_1 CP_1 propri scritti difensivi, in par ticolare alle note conclusionali autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
per , l'avv. , il quale si riporta Controparte_2 Controparte_3
a tutti i propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusionali autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9432/2018 promossa da:
C.F. ), in qualità di tutrice della Parte_1 C.F._1 sorella , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_2 CP_1
FASOLINO RAFFAELE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Controparte_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, rinotificato in data 14/5/2019, in qualità Parte_1 di tutrice della sorella ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: «Voglia l'adito Giudice, ogni contraria eccezione e deduzione, accogliere la domanda e, per l'effetto, affermare in rivendica che il solaio di copertura della suddetta proprietà urbana è di proprietà attorea con condanna del presunto proprietario, ora possessore, di non a ccedere sulla menzionata e identificata superficie, liberandola dalla autovettura e da ogni altra occupazione, con vittoria di spese e compenso e con attribuzione al sottoscritto avv. che si dichiara antistatario. Riserva in altra CP_1
pagina 2 di 8 sede tutti i danni per le lesioni, per il ritardo nella esecuzione dei lavori e conseguenziale inutilizzo dell'immobile e quant'altro conseguenziale».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che è proprietaria dei seguenti immobili: a) appartamento in Parte_2 via Costabile 17 in catasto fabbricati del Comun di Vietri sul Mare al fol. Undici part. 33 sub 8 cat. A/4, cl 3, vani tre primo piano;
b) locale terraneo in via
Costabile 19 in catasto fabbricati fol. Undici part. 33 sub 4 cat. C/2 cl. 2 mq. 46
− che la provenienza di detti immobili le è così derivata: a) quota dell'intero da e con atto del 21/6/1963; b) Persona_1 Persona_2 Per_3 quota dell'intero per successione di i e Persona_4 Persona_2 successione e divisione per notar del 15/12/1995; c) quota dell'intero Per_5 da per atto notar del 29/1/2004; d) ultima quota, con CP_4 Per_5 la quale le viene assegnato l'intero con atto di donazione per notar del Per_6
19/6/2015 di , titolare di quota pervenuta per testamento olografo Persona_7 di pubblicato il 5/10/2000 per notar Persona_8 Per_9
− che, pertanto, dal 2015 risulta essere unica proprietaria del Parte_2 predio urbano confinante, nell'insieme, con proprietà , via Mazzini, via CP_2
Costabile, salvo altri;
− che il sopramenzionato predio ha accesso da via Costabile e si sviluppa in verticale avendo il lastrico solare all'altezza della soprastante via Mazzini;
− che fra il solaio di copertura e la par te carrabile di via Mazzini, allo stesso livello, esiste una fascia di proprietà del Comune (già Provincia);
− che sul lastrico solare dell'ultimo piano, che costituisce la copertura di vani di proprietà parcheggia un'autovettura Pt_2 Controparte_2 assumendosi proprietario del lastrico;
− che l'anomalo utilizzo di un solaio di copertura per parcheggio di auto ha determinato lesioni e danni non solo alla sua proprietà, ma anche alla contigua proprietà di , la quale ha anche segnalato l'inconveniente al Persona_10
Comune di Vietri sul Mare per ottenere, quantomeno, la recinzione della striscia a livello strada di proprietà comunale;
− che, nonostante abbia ottenuto la SCIA per ristrutturare l'immobile, non ha potuto dare inizio ai lavori per le ragioni esposte.
Ha, pertanto, agito in giudizio per rivendicare la proprietà della superficie pagina 3 di 8 costituita dall'ultimo solaio di copertura dell'immobile, rassegnando le conclusioni soprariportate.
Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• l'inammissibilità della domanda per mancata autorizzazione giudiziale, essendo l'attrice persona interdetta;
• l'infondatezza, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda in quanto non è consequenziale che la proprietà del solaio di copertura di un predio urbano spetti al titolare dell'immobile a esso solaio sottostante, ben potendosi verificare l'ipotesi per eff etto del quale la proprietà dell'uno spetti a persona di versa da quella a cui spetta la proprietà dell'altro;
• che tale situazione, infatti, è stata riconosciuta dalla stessa attrice quando afferma che il predio urbano di sua proprietà ha accesso da via Co stabile che è sottoposta a via Mazzini, al livello della quale è il solaio di copertura di detto predio;
• che, visto dalla via Mazzini, il solaio è una piccola area scoperta ubicata contiguamente al locale commerciale in via Mazzini n. 4, riportato in catas to
Fabbricati del Comune di Vietri sul Mare al foglio 11, mappale 32 sub 13 di cui costituisce pertinenza;
• che dall'atto di donazione per notar rep. 61923 del 28/11/2005, con il Per_11 quale i genitori donarono, riservandosi il diritto di usufrutto generale vitalizio in proprio favore con diritto di accrescimento a favore del superstite, ai tre figli (tra cui esso convenuto) il detto locale sub 13, era annessa e pertinente una piccola area scoperta di forma allungata, chiusa da cancelletto in ferro su via Mazzini, da cui ha accesso;
• che tale area è proprio il solaio di cui è causa e di cui i donanti hanno la proprietà e il possesso almeno fin dal 1988 per effetto dell'atto di vendita del
3/10/1988 per notar rep. n. 166874; Per_12
• che con l'atto di donazione del 2005 esso convenuto e le due sorelle procedettero a dividere tra loro la nuda proprietà del donatum convenendo che il locale sub 13 fosse assegnato ad;
Persona_13
• che con atto di donazione del 18/9/2012 i genitori donarono il diritto di usufrutto a esso convenuto e ad;
Persona_13
pagina 4 di 8 • che, pertanto, la nuda proprietà spetta ad , mentre il diritto Persona_13 di usufrutto spetta a entrambi in parti uguali.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…] I) rigettare in toto la domanda attrice, preliminarmente perché assolutamente improcedibile per mancata richiesta – e pedissequa concessione – della necessaria autorizzazione giudiziale e, nel merito, perché accertatosi e dichiaratosi che parte convenuta ha la legittima titola rità reale, in qualità di usufruttuaria, e il conseguente legittimo possesso qualificato, dell'area scoperta avente accesso da via Mazzini di Vietri sul Mare (area che, incidentalmente, costituisce il solaio di copertura del fabbricato di proprietà
avente accesso da via Costabile di Vietri sul Mare); Pt_2
II) condannare parte attrice al ristoro delle spese, delle tasse, al risarcimento danni, con interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento di onorari, diritti e spese di giudizio, da distr arsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario […]».
Alla prima udienza, in data 27/2/2019 il Giudice ha ordinato la rinotifica dell'atto di citazione, mancando l'autorizzazione del Giudice tutelare essendo l'attrice persona interdetta.
Rinotificato l'atto di citazione e prodotta l'autorizzazione del Giudice tutelare
(all.to 14/1/2020 fascicolo attoreo), in data 1/7/2020 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In primo luogo, deva darsi atto che la parte attorea ha sanato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il difetto di rappresentanza sostanziale, essendosi procurata l'autorizzazione del giudice tutelare, necessaria ai sensi dell'art. art. 374, n. 5, cod. civ.
2. Passando all'esame del merito è doveroso precisare che la domanda attorea deve essere inquadrata nell'alveo dell'azione di rivendica di cui all'art. 948 cod. civ. avendo l'attrice richiesto l'accertamento della propria titolarità sulla superficie che costituisce il solaio di copertura dell'ultimo piano pagina 5 di 8 dell'immobile di sua proprietà e sulla quale l'odierno convenuto, avendone il possesso, sostiene di esserne usufruttario.
2.1. Infatti, non avendo l'attrice dedotto l'esistenza di alcun titolo legittimante il possesso del sulla suddetta superficie, l'azione non può CP_2 essere inquadrata nell'alveo dell'azione di restituzione, la quale richiederebbe, da parte dell'attrice, la mera prova dell'esistenza di un contratto in forza del quale l'attrice ha fatto conseguire al convenuto la detenzione del bene.
2.2. Invece, sotto il profilo probatorio nel caso di specie, avendo l'azione di rivendica natura reale (a differenza dell'azione di restituzione che ha natura personale) presuppone che il soggetto che agisce in rivendica si a sottoposto a un onere probatorio molto rigoroso, dovendo provare il proprio diritto di proprietà risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, all'acquisto a titolo originale o, in alternativa, deve provare di aver posseduto il bene – anche attraverso il possesso di precedenti danti causa – per un periodo di tempo necessario all'accertamento di usucapione.
2.3. Un tale onere, non può neanche dirsi attenuato nel caso di specie non sussistendone i presupposti previsti «in relazione sia al comportamento ed alla linea difensiva della controparte, sia in tutti quegli altri casi che ne evidenzino l'inutilità, come nell'ipotesi in cui la controversia riguardi un bene che le parti non contestano essere appartenuto ad un dante causa comune ad entrambe». (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8394 del 18/08/1990 ed ex multis Sez. 2,
Sentenza n. 6479 del 06/05/2002).
2.4. Tanto chiarito, deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto la probatio diabolica cui era onerata non avendo prodotto nessun documento al quale possa essere riconosciuta una valenza probatoria utile ai fini del riconoscimento della proprietà del lastrico solare oggetto di causa.
2.5. L'attrice in rivendica, difatti, come detto in precedenza, era tenuta a dimostrare la proprietà del bene di cui assumeva essere proprietaria, fornendo la prova (anche risalendo ai propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della "res" oggetto della controversia, non potendo, a tale scopo, ritenersi sufficiente la mera produzione (all.to n. 2) della nota di trascri zione della donazione presso l'Agenzia dell'Entrate e del solo atto di donazione con il quale ha ottenuto la proprietà degli immobili siti alla via Parte_2
pagina 6 di 8 Costabile 17 e 19 (per giunta la proprietà dei dui immobile non è mai messa in discussione dall'odierno convenuto).
2.6. E invero, a essere posto in discussione è il diritto di proprietà di una superficie di cui, data la particolare conformità dell'immobile che, sviluppandosi in verticale, finisce per ricomprendere anche una porzione della strada soprastante.
2.7. Agli atti, però, non è possibile individuare precisamente lo spiazzo oggetto di causa né con particelle catastali né da eventuali planimetrie, risultando, quindi, anche del tutto vago lo stesso oggetto della domanda di rivendica.
2.8. La stessa attrice afferma che parte della superficie è di proprietà della
. Nella comparsa conclusionale depositata il 22/4/2025 si legge: «È CP_5 necessario preliminarmente identificare lo spiazzo in questione: la Sig./ra non rivendica l'intero ma soltanto la superficie corrispondente a Pt_2 quella del solaio di copertura e che, grossolanamente, (salvo accertamento tecnico) corrispondente alla parte finale verso il parapetto. La zona fra il piano viario (Via Mazzini) e la superficie di cui innanzi, era dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, e successivamente del Comune di
Vietri sul Mare, tant'è che la Provincia di Salerno, con provvedimento
6/7/2016 prot. 201500175 (allegato n. 3) denegava a “la concessione CP_2 per accesso carrabile da Via Mazzini allo spiazzo” perché bene demaniale e quindi non di sua proprietà non dimostrata dagli atti prodotti» (pag. 8).
2.9. A nulla rilevano, infine, i documenti prodotti dall'attrice (per giunta solo in allegato alla sopramenzionata comparsa conclusionale) riguardanti la richiesta del , formulata presso il Comune di Vietri sul Mare, per CP_2 ottenere un passaggio carrabile sulla porzione di terreno di cui è causa, alla cui richiesta poi si opponeva altra persona, . Persona_10
2.10. E invero, una tale documentazione nulla può provar e sulla titolarità del diritto di proprietà attorea, pertanto la domanda deve essere rigettata.
2.11. L'eccezione proposta dalla parte convenuta di accertamento della titolarità in capo suo del diritto di usufrutto è assorbita dalla mancata prova della proprietà in capo all'attrice. Non essendo stata formulata domanda riconvenzionale da parte del convenuto il Tribunale non è tenuto all'esame di pagina 7 di 8 detta eccezione;
ciò è detto al solo fine di chiarire che da questa pronuncia non discende alcun accertamento di un diritto reale in capo al convenuto sull'area in questione, essendo stata avanzata solo una domanda, ossia quella di rivendica dalla parte attorea, il cui rigetto comporta l'assorbimento dell'eccezione; d'altronde dall'esame di tale eccezione, qualora fosse stato necessario in conseguenza di un diverso atteggiarsi delle difese attoree, nemmeno sarebbe scaturito un accertamento con efficacia di giudicato, per cui
è necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale e non di una mera eccezione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi, vista la semplicità delle questioni trattate, per il valore dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.278 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e iva, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
7 maggio 2025
Il Giudice dott. Grazia Roscigno
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9432/2018
Oggi 07/05/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. il quale si riporta a tutti i Parte_1 CP_1 propri scritti difensivi, in par ticolare alle note conclusionali autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
per , l'avv. , il quale si riporta Controparte_2 Controparte_3
a tutti i propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusionali autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9432/2018 promossa da:
C.F. ), in qualità di tutrice della Parte_1 C.F._1 sorella , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_2 CP_1
FASOLINO RAFFAELE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. Controparte_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, rinotificato in data 14/5/2019, in qualità Parte_1 di tutrice della sorella ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: «Voglia l'adito Giudice, ogni contraria eccezione e deduzione, accogliere la domanda e, per l'effetto, affermare in rivendica che il solaio di copertura della suddetta proprietà urbana è di proprietà attorea con condanna del presunto proprietario, ora possessore, di non a ccedere sulla menzionata e identificata superficie, liberandola dalla autovettura e da ogni altra occupazione, con vittoria di spese e compenso e con attribuzione al sottoscritto avv. che si dichiara antistatario. Riserva in altra CP_1
pagina 2 di 8 sede tutti i danni per le lesioni, per il ritardo nella esecuzione dei lavori e conseguenziale inutilizzo dell'immobile e quant'altro conseguenziale».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che è proprietaria dei seguenti immobili: a) appartamento in Parte_2 via Costabile 17 in catasto fabbricati del Comun di Vietri sul Mare al fol. Undici part. 33 sub 8 cat. A/4, cl 3, vani tre primo piano;
b) locale terraneo in via
Costabile 19 in catasto fabbricati fol. Undici part. 33 sub 4 cat. C/2 cl. 2 mq. 46
− che la provenienza di detti immobili le è così derivata: a) quota dell'intero da e con atto del 21/6/1963; b) Persona_1 Persona_2 Per_3 quota dell'intero per successione di i e Persona_4 Persona_2 successione e divisione per notar del 15/12/1995; c) quota dell'intero Per_5 da per atto notar del 29/1/2004; d) ultima quota, con CP_4 Per_5 la quale le viene assegnato l'intero con atto di donazione per notar del Per_6
19/6/2015 di , titolare di quota pervenuta per testamento olografo Persona_7 di pubblicato il 5/10/2000 per notar Persona_8 Per_9
− che, pertanto, dal 2015 risulta essere unica proprietaria del Parte_2 predio urbano confinante, nell'insieme, con proprietà , via Mazzini, via CP_2
Costabile, salvo altri;
− che il sopramenzionato predio ha accesso da via Costabile e si sviluppa in verticale avendo il lastrico solare all'altezza della soprastante via Mazzini;
− che fra il solaio di copertura e la par te carrabile di via Mazzini, allo stesso livello, esiste una fascia di proprietà del Comune (già Provincia);
− che sul lastrico solare dell'ultimo piano, che costituisce la copertura di vani di proprietà parcheggia un'autovettura Pt_2 Controparte_2 assumendosi proprietario del lastrico;
− che l'anomalo utilizzo di un solaio di copertura per parcheggio di auto ha determinato lesioni e danni non solo alla sua proprietà, ma anche alla contigua proprietà di , la quale ha anche segnalato l'inconveniente al Persona_10
Comune di Vietri sul Mare per ottenere, quantomeno, la recinzione della striscia a livello strada di proprietà comunale;
− che, nonostante abbia ottenuto la SCIA per ristrutturare l'immobile, non ha potuto dare inizio ai lavori per le ragioni esposte.
Ha, pertanto, agito in giudizio per rivendicare la proprietà della superficie pagina 3 di 8 costituita dall'ultimo solaio di copertura dell'immobile, rassegnando le conclusioni soprariportate.
Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• l'inammissibilità della domanda per mancata autorizzazione giudiziale, essendo l'attrice persona interdetta;
• l'infondatezza, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda in quanto non è consequenziale che la proprietà del solaio di copertura di un predio urbano spetti al titolare dell'immobile a esso solaio sottostante, ben potendosi verificare l'ipotesi per eff etto del quale la proprietà dell'uno spetti a persona di versa da quella a cui spetta la proprietà dell'altro;
• che tale situazione, infatti, è stata riconosciuta dalla stessa attrice quando afferma che il predio urbano di sua proprietà ha accesso da via Co stabile che è sottoposta a via Mazzini, al livello della quale è il solaio di copertura di detto predio;
• che, visto dalla via Mazzini, il solaio è una piccola area scoperta ubicata contiguamente al locale commerciale in via Mazzini n. 4, riportato in catas to
Fabbricati del Comune di Vietri sul Mare al foglio 11, mappale 32 sub 13 di cui costituisce pertinenza;
• che dall'atto di donazione per notar rep. 61923 del 28/11/2005, con il Per_11 quale i genitori donarono, riservandosi il diritto di usufrutto generale vitalizio in proprio favore con diritto di accrescimento a favore del superstite, ai tre figli (tra cui esso convenuto) il detto locale sub 13, era annessa e pertinente una piccola area scoperta di forma allungata, chiusa da cancelletto in ferro su via Mazzini, da cui ha accesso;
• che tale area è proprio il solaio di cui è causa e di cui i donanti hanno la proprietà e il possesso almeno fin dal 1988 per effetto dell'atto di vendita del
3/10/1988 per notar rep. n. 166874; Per_12
• che con l'atto di donazione del 2005 esso convenuto e le due sorelle procedettero a dividere tra loro la nuda proprietà del donatum convenendo che il locale sub 13 fosse assegnato ad;
Persona_13
• che con atto di donazione del 18/9/2012 i genitori donarono il diritto di usufrutto a esso convenuto e ad;
Persona_13
pagina 4 di 8 • che, pertanto, la nuda proprietà spetta ad , mentre il diritto Persona_13 di usufrutto spetta a entrambi in parti uguali.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «[…] I) rigettare in toto la domanda attrice, preliminarmente perché assolutamente improcedibile per mancata richiesta – e pedissequa concessione – della necessaria autorizzazione giudiziale e, nel merito, perché accertatosi e dichiaratosi che parte convenuta ha la legittima titola rità reale, in qualità di usufruttuaria, e il conseguente legittimo possesso qualificato, dell'area scoperta avente accesso da via Mazzini di Vietri sul Mare (area che, incidentalmente, costituisce il solaio di copertura del fabbricato di proprietà
avente accesso da via Costabile di Vietri sul Mare); Pt_2
II) condannare parte attrice al ristoro delle spese, delle tasse, al risarcimento danni, con interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento di onorari, diritti e spese di giudizio, da distr arsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario […]».
Alla prima udienza, in data 27/2/2019 il Giudice ha ordinato la rinotifica dell'atto di citazione, mancando l'autorizzazione del Giudice tutelare essendo l'attrice persona interdetta.
Rinotificato l'atto di citazione e prodotta l'autorizzazione del Giudice tutelare
(all.to 14/1/2020 fascicolo attoreo), in data 1/7/2020 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In primo luogo, deva darsi atto che la parte attorea ha sanato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il difetto di rappresentanza sostanziale, essendosi procurata l'autorizzazione del giudice tutelare, necessaria ai sensi dell'art. art. 374, n. 5, cod. civ.
2. Passando all'esame del merito è doveroso precisare che la domanda attorea deve essere inquadrata nell'alveo dell'azione di rivendica di cui all'art. 948 cod. civ. avendo l'attrice richiesto l'accertamento della propria titolarità sulla superficie che costituisce il solaio di copertura dell'ultimo piano pagina 5 di 8 dell'immobile di sua proprietà e sulla quale l'odierno convenuto, avendone il possesso, sostiene di esserne usufruttario.
2.1. Infatti, non avendo l'attrice dedotto l'esistenza di alcun titolo legittimante il possesso del sulla suddetta superficie, l'azione non può CP_2 essere inquadrata nell'alveo dell'azione di restituzione, la quale richiederebbe, da parte dell'attrice, la mera prova dell'esistenza di un contratto in forza del quale l'attrice ha fatto conseguire al convenuto la detenzione del bene.
2.2. Invece, sotto il profilo probatorio nel caso di specie, avendo l'azione di rivendica natura reale (a differenza dell'azione di restituzione che ha natura personale) presuppone che il soggetto che agisce in rivendica si a sottoposto a un onere probatorio molto rigoroso, dovendo provare il proprio diritto di proprietà risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, all'acquisto a titolo originale o, in alternativa, deve provare di aver posseduto il bene – anche attraverso il possesso di precedenti danti causa – per un periodo di tempo necessario all'accertamento di usucapione.
2.3. Un tale onere, non può neanche dirsi attenuato nel caso di specie non sussistendone i presupposti previsti «in relazione sia al comportamento ed alla linea difensiva della controparte, sia in tutti quegli altri casi che ne evidenzino l'inutilità, come nell'ipotesi in cui la controversia riguardi un bene che le parti non contestano essere appartenuto ad un dante causa comune ad entrambe». (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8394 del 18/08/1990 ed ex multis Sez. 2,
Sentenza n. 6479 del 06/05/2002).
2.4. Tanto chiarito, deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto la probatio diabolica cui era onerata non avendo prodotto nessun documento al quale possa essere riconosciuta una valenza probatoria utile ai fini del riconoscimento della proprietà del lastrico solare oggetto di causa.
2.5. L'attrice in rivendica, difatti, come detto in precedenza, era tenuta a dimostrare la proprietà del bene di cui assumeva essere proprietaria, fornendo la prova (anche risalendo ai propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della "res" oggetto della controversia, non potendo, a tale scopo, ritenersi sufficiente la mera produzione (all.to n. 2) della nota di trascri zione della donazione presso l'Agenzia dell'Entrate e del solo atto di donazione con il quale ha ottenuto la proprietà degli immobili siti alla via Parte_2
pagina 6 di 8 Costabile 17 e 19 (per giunta la proprietà dei dui immobile non è mai messa in discussione dall'odierno convenuto).
2.6. E invero, a essere posto in discussione è il diritto di proprietà di una superficie di cui, data la particolare conformità dell'immobile che, sviluppandosi in verticale, finisce per ricomprendere anche una porzione della strada soprastante.
2.7. Agli atti, però, non è possibile individuare precisamente lo spiazzo oggetto di causa né con particelle catastali né da eventuali planimetrie, risultando, quindi, anche del tutto vago lo stesso oggetto della domanda di rivendica.
2.8. La stessa attrice afferma che parte della superficie è di proprietà della
. Nella comparsa conclusionale depositata il 22/4/2025 si legge: «È CP_5 necessario preliminarmente identificare lo spiazzo in questione: la Sig./ra non rivendica l'intero ma soltanto la superficie corrispondente a Pt_2 quella del solaio di copertura e che, grossolanamente, (salvo accertamento tecnico) corrispondente alla parte finale verso il parapetto. La zona fra il piano viario (Via Mazzini) e la superficie di cui innanzi, era dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, e successivamente del Comune di
Vietri sul Mare, tant'è che la Provincia di Salerno, con provvedimento
6/7/2016 prot. 201500175 (allegato n. 3) denegava a “la concessione CP_2 per accesso carrabile da Via Mazzini allo spiazzo” perché bene demaniale e quindi non di sua proprietà non dimostrata dagli atti prodotti» (pag. 8).
2.9. A nulla rilevano, infine, i documenti prodotti dall'attrice (per giunta solo in allegato alla sopramenzionata comparsa conclusionale) riguardanti la richiesta del , formulata presso il Comune di Vietri sul Mare, per CP_2 ottenere un passaggio carrabile sulla porzione di terreno di cui è causa, alla cui richiesta poi si opponeva altra persona, . Persona_10
2.10. E invero, una tale documentazione nulla può provar e sulla titolarità del diritto di proprietà attorea, pertanto la domanda deve essere rigettata.
2.11. L'eccezione proposta dalla parte convenuta di accertamento della titolarità in capo suo del diritto di usufrutto è assorbita dalla mancata prova della proprietà in capo all'attrice. Non essendo stata formulata domanda riconvenzionale da parte del convenuto il Tribunale non è tenuto all'esame di pagina 7 di 8 detta eccezione;
ciò è detto al solo fine di chiarire che da questa pronuncia non discende alcun accertamento di un diritto reale in capo al convenuto sull'area in questione, essendo stata avanzata solo una domanda, ossia quella di rivendica dalla parte attorea, il cui rigetto comporta l'assorbimento dell'eccezione; d'altronde dall'esame di tale eccezione, qualora fosse stato necessario in conseguenza di un diverso atteggiarsi delle difese attoree, nemmeno sarebbe scaturito un accertamento con efficacia di giudicato, per cui
è necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale e non di una mera eccezione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi, vista la semplicità delle questioni trattate, per il valore dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.278 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e iva, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
7 maggio 2025
Il Giudice dott. Grazia Roscigno
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