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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2361 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. FERRARO CONCETTA, come da procura in atti;
e
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. MORISCO ANTONIO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 anche da loro sottoscritto, in data 15/10/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 22/09/1990, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO (NA) (al N.51, Parte II, Serie A, Anno 1990). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio ( il 21/09/1991 a San Paolo bel Sito Persona_1
(NA), economicamente autosufficiente), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 03/12/2024 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
le parti già vivono separate;
2. L'immobile sito in NO (NA) alla Via Vanvitelli n. 26 è in proprietà alla IG.ra
e verrà assegnato alla stessa che la abiterà, completa dei beni mobili ivi presenti, insieme CP_1 al figlio nato il [...] a [...] bel Sito (NA) economicamente Persona_1 autosufficiente;
3. Le spese inerenti le utenze domestiche dell'immobile adibito a residenza familiare restano a carico della IG.ra ; CP_1
4. Il IG. si impegna a versare a favore della IG.ra la somma di euro 100,00 a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento che verrà versato entro il 5 di ogni mese, oggetto di rivalutazione ISTAT annuale;
5. Le parti non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo;
non hanno conti correnti cointestati;
6. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
7. Non sono pendenti altri procedimenti giudiziari che interessano le medesime parti del presente.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2361 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) (al N.51, Parte II, Serie A,
Anno 1990) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice