TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1886/2024 Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento cittadinanza italiana
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panico, dom.ta come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso ritualmente notificato all'Avvocatura dello Stato, chiedeva accertarsi e dichiararsi la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis, in quanto discendente di , Persona_1
nato a [...] in data [...], emigrato negli Stati Uniti d'America; in data 17 Gennaio 1922 l'avo si naturalizzava cittadino statunitense, dopo la nascita Persona_1
del padre della ricorrente nato il [...], con la conseguenza che non vi è stata alcuna interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Va rilevata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito. 2
Con il d.l. 17.02.2017 n. 13, convertito dalla l. 13.04.2017, n. 46, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ogni Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.
L'art. 3 comma 2 DL 13/2017 ha attributo alla competenza delle sezioni specializzate istituite nei
Tribunali sede di Corte d'Appello, oltre a tutte le controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, anche “le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”.
L'art. 19 bis del Dlgs 150/2011, (come modificato dall'art. 15 Dlgs 149/2022 che non ha innovato la normativa sul punto) prevede che “È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”, e il comma 5 dell'art. 4 del D.lgs. 17 febbraio
2017, n. 13, così come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie essendo l'avo nato in [...], provincia di Avellino, va individuata la competenza nel Tribunale di Napoli, in quanto sede di Corte d'Appello ove è istituita la sezione specializzata di cui alla L. 46/2017.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 18.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1886/2024 Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento cittadinanza italiana
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panico, dom.ta come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
resistente contumace
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso ritualmente notificato all'Avvocatura dello Stato, chiedeva accertarsi e dichiararsi la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis, in quanto discendente di , Persona_1
nato a [...] in data [...], emigrato negli Stati Uniti d'America; in data 17 Gennaio 1922 l'avo si naturalizzava cittadino statunitense, dopo la nascita Persona_1
del padre della ricorrente nato il [...], con la conseguenza che non vi è stata alcuna interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Va rilevata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito. 2
Con il d.l. 17.02.2017 n. 13, convertito dalla l. 13.04.2017, n. 46, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in ogni Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.
L'art. 3 comma 2 DL 13/2017 ha attributo alla competenza delle sezioni specializzate istituite nei
Tribunali sede di Corte d'Appello, oltre a tutte le controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, anche “le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana”.
L'art. 19 bis del Dlgs 150/2011, (come modificato dall'art. 15 Dlgs 149/2022 che non ha innovato la normativa sul punto) prevede che “È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”, e il comma 5 dell'art. 4 del D.lgs. 17 febbraio
2017, n. 13, così come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie essendo l'avo nato in [...], provincia di Avellino, va individuata la competenza nel Tribunale di Napoli, in quanto sede di Corte d'Appello ove è istituita la sezione specializzata di cui alla L. 46/2017.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte non soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 18.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino